Impugnazione contratto firmato Ruoli civili. Quale Giudice?

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Impugnazione contratto firmato Ruoli civili. Quale Giudice?

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia.

1) - Considerato che il ricorrente è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa il 15.3.2012, data nella quale ha sottoscritto il contratto individuale costitutivo del relativo rapporto di lavoro;

2) - Considerato che, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la giurisdizione in materia di rapporti di lavoro del personale civile del Ministero della Difesa è da ritenersi attribuita al giudice ordinario e non a questo giudice amministrativo e che pertanto il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

Ricorso dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il tutto cmq. potete leggerlo qui sotto.

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16/01/2013 201300433 Sentenza Breve 1B


N. 00433/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08356/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
con rito abbreviato, ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 8356 del 2012, proposto da:
F. F., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Moffa, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Mastelloni in Roma, p.zza Capranica, 95;

contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Barumini, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Moffa, con domicilio eletto presso l’avv.Ugo Mastelloni in Roma, p.zza Capranica, 95;

per l'annullamento
della determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, prot.n. M_D GCIV 0019033 del 27.7.2012, comunicata al ricorrente in data 31.7.2012, con nota prot.n. 8179 del 1° Reparto Infrastrutture di Torino;
di ogni altro atto presupposto, conseguente ed inerente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso orale nella stessa camera di consiglio della possibile decisone immediata nel merito, con rito abbreviato ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, e sentite le parti;

Considerato che il ricorrente è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa il 15.3.2012, data nella quale ha sottoscritto il contratto individuale costitutivo del relativo rapporto di lavoro;

Visti gli artt. 9 e 11 del codice del processo amministrativo;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la giurisdizione in materia di rapporti di lavoro del personale civile del Ministero della Difesa è da ritenersi attribuita al giudice ordinario e non a questo giudice amministrativo e che pertanto il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), seguono la soccombenza, in rito, ai sensi dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Indica come titolare della giurisdizione sulla presente controversia il giudice ordinario.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell'Amministrazione intimata, e le liquida in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2013


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Re: Impugnazione contratto firmato Ruoli civili. Quale Giudi

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Rigetto istanza di trasferimento.

1) - Diniego di trasferimento che l’Amministrazione ha così motivato: “considerato che l’assunzione del dipendente è avvenuta in data 16/4/2012, si rappresenta che le istanze di trasferimento potranno essere riproposte ... con eventuale ed ulteriore integrazione di documentazione, per essere oggetto di un nuovo esame, solamente alla scadenza del termine annuale di assegnazione”.

2) - Il ricorrente precisa: - violazione della circolare 21/6/2011: la direttiva non contempla un obbligo inderogabile di permanenza minima nella sede di prima assegnazione del ruolo civile.

3) - N.B.: nonostante i fatti, il Tar Lazio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, poichè è transitato all'impiego civile il 16 aprile 2012.
Più precisamente, in questa data egli ha sottoscritto il contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro. INFATTI:
- ) - Appartengono, invero, alla giurisdizione del giudice (civile) del lavoro le controversie del personale c.d. contrattualizzato (come quello civile alle dipendenze del Ministero della Difesa) recanti ad oggetto atti di gestione del rapporto di lavoro, che in quanto tali vanno ad incidere (come nel caso di specie) direttamente sugli interessi connessi alla posizione lavorativa del dipendente.

4) -Trova, pertanto, applicazione la disposizione di cui all'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie in materia di rapporti di pubblico impiego.

Per capire meglio i fatti vi rimando alla lettura qui sotto.

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23/01/2013 201300752 Sentenza Breve 1B


N. 00752/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08654/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8654 del 2012, proposto da:
S. T., rappresentato e difeso dall'avv. Marta Mangeli, con domicilio eletto presso Carmelo Curcio in Roma, via Aversa, 55;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Stato Maggiore dell'Esercito;

per l'annullamento
del provvedimento senza data con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, 1° Reparto, 2° Divisione, 2° Sezione, ha rigettato l'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente rif. SME foglio n. 1098 del 25 giugno 2012;
del provvedimento conosciuto, dal ricorrente in data 3.8.2012, ad oggi non notificato;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non cogniti, comunque lesivi dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Il Presidente del Collegio ha, altresì, preavvisato le parti presenti sul possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Il ricorrente – transitato nei ruoli civili ed in servizio a Roma - impugna il diniego di trasferimento che l’Amministrazione ha così motivato: “considerato che l’assunzione del dipendente è avvenuta in data 16/4/2012, si rappresenta che le istanze di trasferimento potranno essere riproposte ... con eventuale ed ulteriore integrazione di documentazione, per essere oggetto di un nuovo esame, solamente alla scadenza del termine annuale di assegnazione”.

Il ricorrente ha chiesto il trasferimento in una sede della regione Puglia per documentate ragioni di salute.
Come seguono i vizi dedotti in ricorso:

-difetto di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione non ha tenuto conto delle motivazioni di salute addotte dall’istante;

-violazione della circolare 21/6/2011: la direttiva non contempla un obbligo inderogabile di permanenza minima nella sede di prima assegnazione del ruolo civile.

In data 9 novembre 2012, l’Amministrazione ha depositato documenti.

Alla camera di consiglio del 14 novembre 2012, la causa è stata rinviata al successivo giorno 28 su richiesta di parte ricorrente per esame documentazione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il ricorrente, come esposto in fatto, già in servizio nell'Amministrazione Difesa in qualità di militare, è transitato all'impiego civile il 16 aprile 2012.

Più precisamente, in questa data egli ha sottoscritto il contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro.

Il transito del sig. S. T. è stato disposto, ai sensi dell’art. 930 d.lgs. n. 66 del 2010 e del DM 18 aprile 2002, con decreto del Direttore generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale per il personale militare in data 19 marzo 2012, cui ha fatto seguito l'invito al medesimo, in data 27 marzo 2012, a presentarsi il 16 aprile 2012 presso il Policlinico Militare "Celio" di Roma per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il 16 aprile 2012, come sopra anticipato, il ricorrente ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro assumendo servizio.

Ebbene, appurata l’avvenuta, definitiva immutazione di status del ricorrente, mediante il suo transito nei ruoli civili per effetto della stipula del contratto costitutivo del rapporto di lavoro, il Collegio non può non ravvisare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.

Appartengono, invero, alla giurisdizione del giudice (civile) del lavoro le controversie del personale c.d. contrattualizzato (come quello civile alle dipendenze del Ministero della Difesa) recanti ad oggetto atti di gestione del rapporto di lavoro, che in quanto tali vanno ad incidere (come nel caso di specie) direttamente sugli interessi connessi alla posizione lavorativa del dipendente.

Trova, pertanto, applicazione la disposizione di cui all'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie in materia di rapporti di pubblico impiego.

Va, dunque, declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario del lavoro dinanzi al quale la presente controversia potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a..

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
panorama
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Re: Impugnazione contratto firmato Ruoli civili. Quale Giudi

Messaggio da panorama »

Preciso che dovrebbe essere: ( la Circolare n.”43267/B 1” del 21.6.2011: emanata per favorire l’omogenea applicazione delle disposizioni di cui al DM 18.4.2002).
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