Quale prestito mi consigliate?
Re: Quale prestito mi consigliate?
Poste Assicura lancia Postaprotezione Casa Special
Poste Assicura lancia Postaprotezione Casa Special, la polizza di protezione danni per la casa, garantisce per 12 mesi il pagamento di bollette per utenze e spese condominiali nel caso l’assicurato vada incontro a situazioni di precarietà economica a causa della perdita del posto di lavoro o per una invalidità temporanea o permanente da infortunio o malattia. Si sottoscrive presso gli uffici postali abilitati di Poste italiane dichiarando i metri quadrati della propria abitazione. Il premio annuo, molto competitivo, può inoltre essere rateizzato mensilmente e senza aggravio di costo in caso di addebito sul conto BancoPosta o su libretto postale.
Poste Assicura lancia Postaprotezione Casa Special, la polizza di protezione danni per la casa, garantisce per 12 mesi il pagamento di bollette per utenze e spese condominiali nel caso l’assicurato vada incontro a situazioni di precarietà economica a causa della perdita del posto di lavoro o per una invalidità temporanea o permanente da infortunio o malattia. Si sottoscrive presso gli uffici postali abilitati di Poste italiane dichiarando i metri quadrati della propria abitazione. Il premio annuo, molto competitivo, può inoltre essere rateizzato mensilmente e senza aggravio di costo in caso di addebito sul conto BancoPosta o su libretto postale.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Surroga onerosa, Antitrust multa Inpdap (oggi Inps)
L’Antitrust ha inflitto all’Inpdap (oggi Inps) una multa di 50.000 euro per pratica commerciale scorretta: l’Istituto ha imposto a carico dei mutuatari spese non dovute nei casi di surroga del mutuo. L’Autorità ricorda, nel suo bollettino settimanale, che il decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (una delle famose lenzuolate di Bersani), ha introdotto disposizioni per tutelare i consumatori e promuovere la concorrenza in materia di mutui, soprattutto in casi di portabilità attiva, portabilità passiva e rinegoziazione.
In particolare, l’articolo 8 del decreto dispone che: “È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione” e chiarisce che “non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi”. Ad oggi l’intera disciplina è stata trasfusa nell’articolo 120-quater “Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità” del Testo unico bancario.
L’Inpdap, invece, che eroga mutui ipotecari agli iscritti alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, nel perfezionare operazioni di portabilità attiva, ha rimesso a carico del cliente alcune spese, in particolare quelle notarili. L’Antitrust ha ricevuto diverse segnalazioni tra febbraio 2011 e febbraio 2012.
Anche il Consiglio di Stato ha precisato che la gratuità delle operazioni di portabilità attiva è stata prevista dal dicembre 2007 per alcune spese e da gennaio 2009 per gli oneri notarili. Se un istituto, quindi, aderisce alla richiesta di portabilità avanzata dal cliente, è obbligato a fornire la prestazione senza costi e spese a carico del cliente stesso.
Dagli accertamento dell’Antitrust è risultato che l’Inpdap ha effettuato la surrogazione attiva imponendo oneri al consumatore: dal febbraio 2009 al 1° luglio 2010, le spese notarili sono state poste a carico dei clienti e che, a tutt’oggi, sono imputati ai mutuatari costi amministrativi legati alla “gestione dell’ammortamento del finanziamento”. Questa pratica è scorretta perché contraria al principio dettato dal Codice del Consumo, secondo il quale il rapporto con il consumatore deve improntarsi a buona fede, diligenza, tutela degli interessi del soggetto con minore forza contrattuale e maggiore deficit informativo, inducendo il consumatore all’esborso di costi non giustificati dalle caratteristiche dell’operazione.
L’Antitrust ha inflitto all’Inpdap (oggi Inps) una multa di 50.000 euro per pratica commerciale scorretta: l’Istituto ha imposto a carico dei mutuatari spese non dovute nei casi di surroga del mutuo. L’Autorità ricorda, nel suo bollettino settimanale, che il decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (una delle famose lenzuolate di Bersani), ha introdotto disposizioni per tutelare i consumatori e promuovere la concorrenza in materia di mutui, soprattutto in casi di portabilità attiva, portabilità passiva e rinegoziazione.
In particolare, l’articolo 8 del decreto dispone che: “È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione” e chiarisce che “non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi”. Ad oggi l’intera disciplina è stata trasfusa nell’articolo 120-quater “Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità” del Testo unico bancario.
L’Inpdap, invece, che eroga mutui ipotecari agli iscritti alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, nel perfezionare operazioni di portabilità attiva, ha rimesso a carico del cliente alcune spese, in particolare quelle notarili. L’Antitrust ha ricevuto diverse segnalazioni tra febbraio 2011 e febbraio 2012.
Anche il Consiglio di Stato ha precisato che la gratuità delle operazioni di portabilità attiva è stata prevista dal dicembre 2007 per alcune spese e da gennaio 2009 per gli oneri notarili. Se un istituto, quindi, aderisce alla richiesta di portabilità avanzata dal cliente, è obbligato a fornire la prestazione senza costi e spese a carico del cliente stesso.
Dagli accertamento dell’Antitrust è risultato che l’Inpdap ha effettuato la surrogazione attiva imponendo oneri al consumatore: dal febbraio 2009 al 1° luglio 2010, le spese notarili sono state poste a carico dei clienti e che, a tutt’oggi, sono imputati ai mutuatari costi amministrativi legati alla “gestione dell’ammortamento del finanziamento”. Questa pratica è scorretta perché contraria al principio dettato dal Codice del Consumo, secondo il quale il rapporto con il consumatore deve improntarsi a buona fede, diligenza, tutela degli interessi del soggetto con minore forza contrattuale e maggiore deficit informativo, inducendo il consumatore all’esborso di costi non giustificati dalle caratteristiche dell’operazione.
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Truffa online, Confconsumatori: banca dovrà rimborsare consumatore di 4 mila euro
La banca dovrà rimborsare il consumatore vittima di una truffa online che s’era visto sottrarre dal proprio conto corrente oltre 4 mila euro per un bonifico mai fatto. La segnalazione arriva da Confconsumatori: la Banca Popolare di Fondi dovrà risarcire il denaro sottratto a un correntista vittima di una frode informatica che segnalava un bonifico mai fatto verso l’estero. Lo ha deciso il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), organismo indipendente che si occupa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari.
Controllando attraverso Internet Banking il proprio conto, il consumatore si era infatti accorto di un ammanco di ben 4.072 euro, una somma che risultava essere oggetto di un bonifico bancario estero indirizzato in Portogallo ma mai effettuato. Aveva dunque informato l’istituto bancario e aveva presentato denuncia per truffa presso il locale Commissariato della Polizia di Stato. Ma davanti al diniego della Banca di restituire la somma oggetto della truffa, l’utente si è rivolto a Confconsumatori, sede di Minturno, per vedere garantiti i propri diritti.
E l’Arbitro Bancario Finanziario, sulla scorta del ricorso presentato dall’avvocato Barbara Romano, legale dell’associazione, rilevava che “qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento sia stata autenticata”. L’ABF ha dunque riconosciuto la responsabilità della banca verso il cliente per i danni della truffa online, con la condanna al riaccredito sul conto corrente dell’importo complessivo oggetto dell’operazione fraudolenta.
Come sottolineano l’avvocato Romano e l’avvocato Franco Conte, Presidente Provinciale di Confconsumatori Latina, è importante far conoscere ai consumatori i propri diritti anche nel campo bancario-finanziario, perché la legge “impone alle banche o alle società emittenti oneri probatori gravosi, cioè sono le banche a dover sopportare i danni conseguenti alle truffe informatiche e non, come troppo spesso accade, i consumatori”.
La banca dovrà rimborsare il consumatore vittima di una truffa online che s’era visto sottrarre dal proprio conto corrente oltre 4 mila euro per un bonifico mai fatto. La segnalazione arriva da Confconsumatori: la Banca Popolare di Fondi dovrà risarcire il denaro sottratto a un correntista vittima di una frode informatica che segnalava un bonifico mai fatto verso l’estero. Lo ha deciso il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), organismo indipendente che si occupa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari.
Controllando attraverso Internet Banking il proprio conto, il consumatore si era infatti accorto di un ammanco di ben 4.072 euro, una somma che risultava essere oggetto di un bonifico bancario estero indirizzato in Portogallo ma mai effettuato. Aveva dunque informato l’istituto bancario e aveva presentato denuncia per truffa presso il locale Commissariato della Polizia di Stato. Ma davanti al diniego della Banca di restituire la somma oggetto della truffa, l’utente si è rivolto a Confconsumatori, sede di Minturno, per vedere garantiti i propri diritti.
E l’Arbitro Bancario Finanziario, sulla scorta del ricorso presentato dall’avvocato Barbara Romano, legale dell’associazione, rilevava che “qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento sia stata autenticata”. L’ABF ha dunque riconosciuto la responsabilità della banca verso il cliente per i danni della truffa online, con la condanna al riaccredito sul conto corrente dell’importo complessivo oggetto dell’operazione fraudolenta.
Come sottolineano l’avvocato Romano e l’avvocato Franco Conte, Presidente Provinciale di Confconsumatori Latina, è importante far conoscere ai consumatori i propri diritti anche nel campo bancario-finanziario, perché la legge “impone alle banche o alle società emittenti oneri probatori gravosi, cioè sono le banche a dover sopportare i danni conseguenti alle truffe informatiche e non, come troppo spesso accade, i consumatori”.
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Abi-Notai: al via Mutui Connect per portabilità telematica mutui
Portabilità dei mutui in modalità telematica con il collegamento tra banche, intermediari finanziari e notai: è l’obiettivo di “Mutui Connect”, piattaforma telematica per la portabilità, frutto di una intesa siglata fra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e il Consiglio Nazionale del Notariato, per il trasferimento informatico degli atti necessari alle operazioni di erogazione e portabilità dei mutui. Addio dunque alla vecchia portabilità dei mutui con lo spostamento fisico dal cliente al notaio, dalla banca vecchia alla banca nuova. Con “Mutui Connect” tutto verrà realizzato online. È quanto stabilito dal Protocollo d’intesa siglato tra Abi e Consiglio Nazionale del Notariato, a Roma durante il convegno “Credito al Credito 2012″, per individuare procedure di colloquio elettronico tra banche e notai.
La prima applicazione prevista della piattaforma elettronica che interfaccia le banche aderenti e il Notariato sarà appunto Mutui Connect, una procedura – spiega una nota congiunta – “che ha lo scopo di consentire il perfezionamento delle operazioni di portabilità dei mutui in modalità telematica con il collegamento tra banche, intermediari finanziari e notai. I soggetti coinvolti potranno pertanto collegarsi al proprio sistema di riferimento (piattaforma ABI/ConsorzioCBI per le banche e intermediari e piattaforma RUN/Notartel per i Notai) scambiandosi flussi informativi e documenti secondo un processo condiviso, in sicurezza e con piena validità giuridica. Tale iniziativa risponde certamente all’esigenza di rapidità dell’operazione di surroga su cui, tuttavia, pesano tempi eccessivamente ristretti (10 giorni di calendario) recentemente introdotti dal legislatore, che stanno rappresentando un vincolo importante al sistema della portabilità, come peraltro già segnalato al Governo e al Parlamento anche dalle Associazioni dei Consumatori”.
“Mutui Connect”, il cui impiego non comporta alcun costo per il cittadino, trova applicazione solo dopo che il cliente abbia verificato sul mercato le migliori condizioni offerte dalle banche, acquisite le relative proposte e quando la banca subentrante abbia valutato la fattibilità dell’operazione di erogazione o di portabilità del mutuo.
A giorni sarà inoltre nominato un organo collegiale fra Abi e Notariato che analizzerà fra l’altro il mercato della portabilità dei mutui, proporrà modifiche al protocollo, realizzerà un report specifico e una relazione annuale sull’andamento dell’iniziativa vigilando sul suo corretto funzionamento.
Portabilità dei mutui in modalità telematica con il collegamento tra banche, intermediari finanziari e notai: è l’obiettivo di “Mutui Connect”, piattaforma telematica per la portabilità, frutto di una intesa siglata fra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e il Consiglio Nazionale del Notariato, per il trasferimento informatico degli atti necessari alle operazioni di erogazione e portabilità dei mutui. Addio dunque alla vecchia portabilità dei mutui con lo spostamento fisico dal cliente al notaio, dalla banca vecchia alla banca nuova. Con “Mutui Connect” tutto verrà realizzato online. È quanto stabilito dal Protocollo d’intesa siglato tra Abi e Consiglio Nazionale del Notariato, a Roma durante il convegno “Credito al Credito 2012″, per individuare procedure di colloquio elettronico tra banche e notai.
La prima applicazione prevista della piattaforma elettronica che interfaccia le banche aderenti e il Notariato sarà appunto Mutui Connect, una procedura – spiega una nota congiunta – “che ha lo scopo di consentire il perfezionamento delle operazioni di portabilità dei mutui in modalità telematica con il collegamento tra banche, intermediari finanziari e notai. I soggetti coinvolti potranno pertanto collegarsi al proprio sistema di riferimento (piattaforma ABI/ConsorzioCBI per le banche e intermediari e piattaforma RUN/Notartel per i Notai) scambiandosi flussi informativi e documenti secondo un processo condiviso, in sicurezza e con piena validità giuridica. Tale iniziativa risponde certamente all’esigenza di rapidità dell’operazione di surroga su cui, tuttavia, pesano tempi eccessivamente ristretti (10 giorni di calendario) recentemente introdotti dal legislatore, che stanno rappresentando un vincolo importante al sistema della portabilità, come peraltro già segnalato al Governo e al Parlamento anche dalle Associazioni dei Consumatori”.
“Mutui Connect”, il cui impiego non comporta alcun costo per il cittadino, trova applicazione solo dopo che il cliente abbia verificato sul mercato le migliori condizioni offerte dalle banche, acquisite le relative proposte e quando la banca subentrante abbia valutato la fattibilità dell’operazione di erogazione o di portabilità del mutuo.
A giorni sarà inoltre nominato un organo collegiale fra Abi e Notariato che analizzerà fra l’altro il mercato della portabilità dei mutui, proporrà modifiche al protocollo, realizzerà un report specifico e una relazione annuale sull’andamento dell’iniziativa vigilando sul suo corretto funzionamento.
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Altroconsumo: class action contro Intesa Sanpaolo, udienza a fine marzo
Nella class action contro Intesa Sanpaolo la parola passa ora ai giudici del Tribunale di Torino, che hanno fissato la prossima udienza a fine marzo. La raccolta delle adesioni per illecite commissioni di scoperto conto applicate ai conti senza fido dal 2009 è infatti terminata e la richiesta è quella di riavere indietro le commissioni applicate illecitamente: è quanto ricorda Altroconsumo, che ha dato il via all’azione per commissioni non dovute. Se infatti, spiega l’associazione, si è andati in rosso sul conto corrente per qualche giorno o settimana, Intesa Sanpaolo ha fatto pagare oltre agli interessi passivi anche una commissione, chiamata “CSC commissione di scoperto di conto”Questa commissione è ritenuta illecita perché “è stata introdotta dalla banca in sostituzione delle commissioni di massimo scoperto abolite per legge nel 2009 – spiega Altroconsumo – In pratica, una nuova commissione ha sostituito quella abolita, aggirando la legge. Non ci stiamo e chiediamo che i soldi siano restituiti ai correntisti. La Corte d’appello di Torino ha dichiarato ammissibile l’azione collettiva risarcitoria presentata da Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo s.p.a. per le commissioni di scoperto di conto applicate ai correntisti in rosso dopo il 15 agosto 2009 (una class action è possibile in Italia solo per eventi successivi a questa data)”. L’udienza è ora fissata a fine marzo.
La Corte d’appello di Torino aveva dichiarato ammissibile la class action di Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo per le commissioni di massimo scoperto applicate ai correntisti in rosso dopo il 15 agosto 2009 nel settembre del 2011, ritenendo che l’associazione rappresenti adeguatamente gli interessi dei correntisti e che la class action non possa essere bloccata sul nascere, come richiesto da Intesa Sanpaolo.
Nella class action contro Intesa Sanpaolo la parola passa ora ai giudici del Tribunale di Torino, che hanno fissato la prossima udienza a fine marzo. La raccolta delle adesioni per illecite commissioni di scoperto conto applicate ai conti senza fido dal 2009 è infatti terminata e la richiesta è quella di riavere indietro le commissioni applicate illecitamente: è quanto ricorda Altroconsumo, che ha dato il via all’azione per commissioni non dovute. Se infatti, spiega l’associazione, si è andati in rosso sul conto corrente per qualche giorno o settimana, Intesa Sanpaolo ha fatto pagare oltre agli interessi passivi anche una commissione, chiamata “CSC commissione di scoperto di conto”Questa commissione è ritenuta illecita perché “è stata introdotta dalla banca in sostituzione delle commissioni di massimo scoperto abolite per legge nel 2009 – spiega Altroconsumo – In pratica, una nuova commissione ha sostituito quella abolita, aggirando la legge. Non ci stiamo e chiediamo che i soldi siano restituiti ai correntisti. La Corte d’appello di Torino ha dichiarato ammissibile l’azione collettiva risarcitoria presentata da Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo s.p.a. per le commissioni di scoperto di conto applicate ai correntisti in rosso dopo il 15 agosto 2009 (una class action è possibile in Italia solo per eventi successivi a questa data)”. L’udienza è ora fissata a fine marzo.
La Corte d’appello di Torino aveva dichiarato ammissibile la class action di Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo per le commissioni di massimo scoperto applicate ai correntisti in rosso dopo il 15 agosto 2009 nel settembre del 2011, ritenendo che l’associazione rappresenti adeguatamente gli interessi dei correntisti e che la class action non possa essere bloccata sul nascere, come richiesto da Intesa Sanpaolo.
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Da help consumatori
http://www.helpconsumatori.it/casa/mutu ... rivo/60134" onclick="window.open(this.href);return false;
Osservatorio: mutui casa, agevolazioni regionali in arrivo
Per chi è in cerca di mutui casa questo può essere un buon momento. Non tanto per la fine della tanto odiosa stretta creditizia da parte delle banche, quanto per alcune iniziative fiorite a livello locale, grazie alla collaborazione fra enti pubblici e piccoli istituti. Ecco alcune delle agevolazioni per tutti gli aspiranti proprietari di un immobile.
Un nuovo Fondo di garanzia prevede 10 milioni di euro per circa 200 famiglie della Provincia di Trento. Alcuni requisiti predefiniti permetteranno di ottenere un finanziamento bancario dalla primavera 2013, purché sia utilizzato per comprare e/o ristrutturare la propria abitazione principale. Alle persone interessate sarà sufficiente andare in una delle banche convenzionate, che provvederanno a verificare i redditi dei richiedenti e, sulla base di questi, inoltreranno le pratiche al Fondo.
Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, assieme alla Banca di Imola, ha deciso di sostenere l’erogazione di finanziamenti a tassi agevolati per chi desidera comprare la prima casa. La Banca rende disponibili 5 milioni di euro per nuclei familiari con situazione reddituale al di sotto di una quota definita; la Fondazione invece paga per 5 anni una percentuale degli interessi.
L’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) di Lecco infine, mossa dal desiderio di incentivare il mercato immobiliare, ultimamente caratterizzato da una certa immobilità, ha di recente stretto un accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Alzate Brianza per finanziare mutui casa al 100% del valore dell’immobile, con la clausola vincolante che l’impresa di costruzioni metta a deposito un valore equivalente al 20% di quello totale del finanziamento.
La riproduzione di questo contenuto è autorizzata esclusivamente includendo il link di riferimento alla fonte Help Consumatori e il link al sito SuperMoney.eu
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Osservatorio: mutui casa, agevolazioni regionali in arrivo
Per chi è in cerca di mutui casa questo può essere un buon momento. Non tanto per la fine della tanto odiosa stretta creditizia da parte delle banche, quanto per alcune iniziative fiorite a livello locale, grazie alla collaborazione fra enti pubblici e piccoli istituti. Ecco alcune delle agevolazioni per tutti gli aspiranti proprietari di un immobile.
Un nuovo Fondo di garanzia prevede 10 milioni di euro per circa 200 famiglie della Provincia di Trento. Alcuni requisiti predefiniti permetteranno di ottenere un finanziamento bancario dalla primavera 2013, purché sia utilizzato per comprare e/o ristrutturare la propria abitazione principale. Alle persone interessate sarà sufficiente andare in una delle banche convenzionate, che provvederanno a verificare i redditi dei richiedenti e, sulla base di questi, inoltreranno le pratiche al Fondo.
Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, assieme alla Banca di Imola, ha deciso di sostenere l’erogazione di finanziamenti a tassi agevolati per chi desidera comprare la prima casa. La Banca rende disponibili 5 milioni di euro per nuclei familiari con situazione reddituale al di sotto di una quota definita; la Fondazione invece paga per 5 anni una percentuale degli interessi.
L’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) di Lecco infine, mossa dal desiderio di incentivare il mercato immobiliare, ultimamente caratterizzato da una certa immobilità, ha di recente stretto un accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Alzate Brianza per finanziare mutui casa al 100% del valore dell’immobile, con la clausola vincolante che l’impresa di costruzioni metta a deposito un valore equivalente al 20% di quello totale del finanziamento.
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Re: Quale prestito mi consigliate?
Mutui, Altroconsumo: banche continuano a imporre propria polizza e conto corrente
Chiedi un mutuo e la banca obbliga ad aprire un conto corrente oppure impone una polizza casa o vita di cui essa stessa è beneficiaria. Non si può fare ma in realtà molte banche continuano nel comportamento scorretto: nel 23% dei casi rifilano una polizza vita, nel 78% dei casi chiedono obbligatoriamente l’apertura di un conto corrente. I numeri vengono da una inchiesta fatta da Altroconsumo in 166 agenzie bancarie di 11 città italiane (Napoli, Bergamo, Genova, Milano, Bari, Roma, Firenze, Brescia, Verona, Bologna e Torino).
“Sono due pratiche scorrette: la legge, infatti, vieta alle banche di vendere, in abbinamento al mutuo, polizze assicurative di cui sono beneficiarie, così come vieta loro di obbligare il cliente in cerca di un mutuo ad aprire un conto corrente nella banca stessa”, ricorda l’associazione, la cui inchiesta ha dimostrato che tali comportamenti sono invece ancora molto diffusi.
Capitolo polizza: le banche non possono vendere, in abbinamento al mutuo, polizze di cui sono beneficiarie. “Invece, la nostra inchiesta – spiega Altroconsumo – ha evidenziato che in quasi il 59% dei casi gli istituti di credito rifilano al cliente, illegalmente, una propria polizza incendio. Per quanto riguarda le polizze vita, invece, il regolamento non viene rispettato nel 23% dei casi”.
Capitolo conto corrente: non è obbligatorio, eppure le banche continuano a chiederlo. Spiega Altroconsumo: “Il 78% delle agenzie che abbiamo visitato nella nostra inchiesta chiede obbligatoriamente l’apertura di un conto corrente, anche se non c’è alcuna norma che lo prevede. Anzi, c’è un articolo del Codice del consumo che prevede sanzioni per chi lo pretende. Le rate, infatti, si possono pagare attraverso il proprio conto, qualsiasi esso sia”.
Chiedi un mutuo e la banca obbliga ad aprire un conto corrente oppure impone una polizza casa o vita di cui essa stessa è beneficiaria. Non si può fare ma in realtà molte banche continuano nel comportamento scorretto: nel 23% dei casi rifilano una polizza vita, nel 78% dei casi chiedono obbligatoriamente l’apertura di un conto corrente. I numeri vengono da una inchiesta fatta da Altroconsumo in 166 agenzie bancarie di 11 città italiane (Napoli, Bergamo, Genova, Milano, Bari, Roma, Firenze, Brescia, Verona, Bologna e Torino).
“Sono due pratiche scorrette: la legge, infatti, vieta alle banche di vendere, in abbinamento al mutuo, polizze assicurative di cui sono beneficiarie, così come vieta loro di obbligare il cliente in cerca di un mutuo ad aprire un conto corrente nella banca stessa”, ricorda l’associazione, la cui inchiesta ha dimostrato che tali comportamenti sono invece ancora molto diffusi.
Capitolo polizza: le banche non possono vendere, in abbinamento al mutuo, polizze di cui sono beneficiarie. “Invece, la nostra inchiesta – spiega Altroconsumo – ha evidenziato che in quasi il 59% dei casi gli istituti di credito rifilano al cliente, illegalmente, una propria polizza incendio. Per quanto riguarda le polizze vita, invece, il regolamento non viene rispettato nel 23% dei casi”.
Capitolo conto corrente: non è obbligatorio, eppure le banche continuano a chiederlo. Spiega Altroconsumo: “Il 78% delle agenzie che abbiamo visitato nella nostra inchiesta chiede obbligatoriamente l’apertura di un conto corrente, anche se non c’è alcuna norma che lo prevede. Anzi, c’è un articolo del Codice del consumo che prevede sanzioni per chi lo pretende. Le rate, infatti, si possono pagare attraverso il proprio conto, qualsiasi esso sia”.
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Abi-Consumatori, al via quinta proroga sospensione rate mutui
È stato rinnovato l’accordo fra l’Associazione bancaria italiana e 13 associazioni dei consumatori ed è stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Gli eventi in base ai quali può essere chiesta l’opportunità della sospensione devono verificarsi entro il 28 febbraio 2013. Sono questi i due cardini del nuovo accordo. Alla sospensione dei mutui saranno ammesse soltanto nuove operazioni. Nel frattempo, il bilancio dell’operazione dice che a dicembre sono stati sospesi circa 85 mila mutui per 9,8 miliardi di euro. Si tratta di una media annua per famiglia di oltre 7 mila euro.
Il nuovo Accordo è stato firmato dall’Associazione Bancaria Italiana e 13 Associazioni dei Consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori). Le parti firmatarie hanno concordato che la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui è prorogata al 31 marzo 2013; che l’arco temporale entro il quale dovranno verificarsi gli eventi che determinano l’avvio è prorogato al 28 febbraio 2013; che alla sospensione saranno ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.
Guardando all’andamento dell’accordo, i dati a dicembre 2012 dicono che le banche hanno sospeso 84.995 mutui, pari a circa 9,8 miliardi di debito residuo, garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva di 606 milioni di euro, per una media annua per famiglia di 7.130 euro.
Come afferma una nota dell’Abi, “con la quinta proroga, l’iniziativa sulla sospensione delle rate di mutuo si avvia alla sua conclusione, contestualmente all’approvazione del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”. Abi e Associazioni dei Consumatori accolgono con favore l’emanazione del parere espresso ieri sera dalla competente Commissione Parlamentare della Camera che consentirà di ridurre i tempi di attivazione del Fondo stesso. Ora è necessario assicurare la piena e rapida operatività
È stato rinnovato l’accordo fra l’Associazione bancaria italiana e 13 associazioni dei consumatori ed è stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Gli eventi in base ai quali può essere chiesta l’opportunità della sospensione devono verificarsi entro il 28 febbraio 2013. Sono questi i due cardini del nuovo accordo. Alla sospensione dei mutui saranno ammesse soltanto nuove operazioni. Nel frattempo, il bilancio dell’operazione dice che a dicembre sono stati sospesi circa 85 mila mutui per 9,8 miliardi di euro. Si tratta di una media annua per famiglia di oltre 7 mila euro.
Il nuovo Accordo è stato firmato dall’Associazione Bancaria Italiana e 13 Associazioni dei Consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori). Le parti firmatarie hanno concordato che la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui è prorogata al 31 marzo 2013; che l’arco temporale entro il quale dovranno verificarsi gli eventi che determinano l’avvio è prorogato al 28 febbraio 2013; che alla sospensione saranno ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.
Guardando all’andamento dell’accordo, i dati a dicembre 2012 dicono che le banche hanno sospeso 84.995 mutui, pari a circa 9,8 miliardi di debito residuo, garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva di 606 milioni di euro, per una media annua per famiglia di 7.130 euro.
Come afferma una nota dell’Abi, “con la quinta proroga, l’iniziativa sulla sospensione delle rate di mutuo si avvia alla sua conclusione, contestualmente all’approvazione del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”. Abi e Associazioni dei Consumatori accolgono con favore l’emanazione del parere espresso ieri sera dalla competente Commissione Parlamentare della Camera che consentirà di ridurre i tempi di attivazione del Fondo stesso. Ora è necessario assicurare la piena e rapida operatività
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Anatocismo e commissioni massimo scoperto, vittoria del Codacons
Anatocismo e commissioni di massimo scoperto: due pratiche bancarie illecite, messe in atto per diverso tempo alle spalle dei clienti. Di recente diverse sentenze hanno confermato l’illegalità di questi comportamenti, condannando alcuni istituti a risarcire i risparmiatori. Il Codacons rende noto di aver vinto una causa contro la Carisbo facendo ottenere al proprio associato la restituzione delle somme pretese nel corso degli anni dalla banca a titolo di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
Il caso esaminato dal Tribunale di Bologna e deciso con sentenza n.325/13, fa seguito alla sentenza emessa non molto tempo fa, sempre contro Carisbo e sempre dal Tribunale di Bologna.
L’unico litime a queste vittorie risiede nel fatto che la maggior parte dei clienti non è informato sul proprio diritto di chiedere la restituzione, nel 99% dei casi, di somme pretese dalle banche in presenza di linee di credito o di rossi di conto corrente. Quella ottenuta dal Tribunale di Bologna è un’importante sentenza, che rappresenta un precedente giuridico ed analizza gli effetti del decreto mille proroghe che avrebbe dovuto, nell’idea del legislatore, salvare le banche dalle richieste di rimborso degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto.
“Milioni di risparmiatori potranno oggi, con più forza, chiedere ai propri istituti di credito la restituzione degli importi sopra richiamati – scrive il Codacons in una nota – così come le aziende che ad oggi si trovano in grosse difficoltà stante la stretta creditizia in corso. Tutti coloro che desiderino ottenere una valutazione gratuita del carteggio relativo alle somme che devono avere in restituzione dal proprio istituto di credito, a titolo di interessi anatocistici o commissioni di massimo scoperto, possono contattare il numero verde 800.05.08.00, il numero 051.31.26.11, ovvero mettersi in contatto con la sede di Bologna tramite il sito regionale http://www.codacons.emiliaromagna.it" onclick="window.open(this.href);return false;, info@codacons.emiliaromagna.it, oppure tramite il sito nazionale http://www.codacons.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Anatocismo e commissioni di massimo scoperto: due pratiche bancarie illecite, messe in atto per diverso tempo alle spalle dei clienti. Di recente diverse sentenze hanno confermato l’illegalità di questi comportamenti, condannando alcuni istituti a risarcire i risparmiatori. Il Codacons rende noto di aver vinto una causa contro la Carisbo facendo ottenere al proprio associato la restituzione delle somme pretese nel corso degli anni dalla banca a titolo di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
Il caso esaminato dal Tribunale di Bologna e deciso con sentenza n.325/13, fa seguito alla sentenza emessa non molto tempo fa, sempre contro Carisbo e sempre dal Tribunale di Bologna.
L’unico litime a queste vittorie risiede nel fatto che la maggior parte dei clienti non è informato sul proprio diritto di chiedere la restituzione, nel 99% dei casi, di somme pretese dalle banche in presenza di linee di credito o di rossi di conto corrente. Quella ottenuta dal Tribunale di Bologna è un’importante sentenza, che rappresenta un precedente giuridico ed analizza gli effetti del decreto mille proroghe che avrebbe dovuto, nell’idea del legislatore, salvare le banche dalle richieste di rimborso degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto.
“Milioni di risparmiatori potranno oggi, con più forza, chiedere ai propri istituti di credito la restituzione degli importi sopra richiamati – scrive il Codacons in una nota – così come le aziende che ad oggi si trovano in grosse difficoltà stante la stretta creditizia in corso. Tutti coloro che desiderino ottenere una valutazione gratuita del carteggio relativo alle somme che devono avere in restituzione dal proprio istituto di credito, a titolo di interessi anatocistici o commissioni di massimo scoperto, possono contattare il numero verde 800.05.08.00, il numero 051.31.26.11, ovvero mettersi in contatto con la sede di Bologna tramite il sito regionale http://www.codacons.emiliaromagna.it" onclick="window.open(this.href);return false;, info@codacons.emiliaromagna.it, oppure tramite il sito nazionale http://www.codacons.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Quale prestito mi consigliate?
Furto bancomat e denaro, Codici vince ricorso presso Arbitro Bancario Finanziario
Furto del bancomat e furto dei soldi dal conto corrente: se la banca non dimostra la colpa del consumatore è obbligata a restituire la somma sottratta. In questo caso, 3.400 euro a fronte di un prelievo di 3.550. Lo ha stabilito l’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia cui si è rivolto il Codici per chiedere assistenza nei confronti di una signora cui era stata rubata la borsa e, con essa, il bancomat e conseguentemente il denaro dal conto corrente. La banca non voleva restituire il denaro sottratto.
La banca, informata dell’accaduto, si era rifiutata di restituire quanto illecitamente sottratto dicendo che secondo lei i soldi erano stati sottratti tramite l’utilizzo del codice PIN che sarebbe stato trovato insieme al bancomat o comunque nella borsa della signora. Non era così, commenta il Codici, sottolineando che esistono migliaia di sistemi per trovare il codice pin di un bancomat.
L’associazione si è dunque rivolta all’Arbitro Bancario e Finanziario di Milano della Banca d’Italia per chiedere che fosse applicata la direttiva europea 2007/64/CE che proprio su questo tema sancisce come sia onere dell’Istituto bancario dimostrare il dolo del cliente e se questo non fosse possibile, restituire il maltolto salvo applicare una “penale” di 150 euro applicabile in tali casi. Alla fine l’ABF ha dato ragione alla signora e ha condannato l’istituto di credito a rifondere le spese sostenute per il ricorso, intimando la restituzione di 3.400 euro a fronte di un prelievo fraudolento di 3.550 euro.
Furto del bancomat e furto dei soldi dal conto corrente: se la banca non dimostra la colpa del consumatore è obbligata a restituire la somma sottratta. In questo caso, 3.400 euro a fronte di un prelievo di 3.550. Lo ha stabilito l’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia cui si è rivolto il Codici per chiedere assistenza nei confronti di una signora cui era stata rubata la borsa e, con essa, il bancomat e conseguentemente il denaro dal conto corrente. La banca non voleva restituire il denaro sottratto.
La banca, informata dell’accaduto, si era rifiutata di restituire quanto illecitamente sottratto dicendo che secondo lei i soldi erano stati sottratti tramite l’utilizzo del codice PIN che sarebbe stato trovato insieme al bancomat o comunque nella borsa della signora. Non era così, commenta il Codici, sottolineando che esistono migliaia di sistemi per trovare il codice pin di un bancomat.
L’associazione si è dunque rivolta all’Arbitro Bancario e Finanziario di Milano della Banca d’Italia per chiedere che fosse applicata la direttiva europea 2007/64/CE che proprio su questo tema sancisce come sia onere dell’Istituto bancario dimostrare il dolo del cliente e se questo non fosse possibile, restituire il maltolto salvo applicare una “penale” di 150 euro applicabile in tali casi. Alla fine l’ABF ha dato ragione alla signora e ha condannato l’istituto di credito a rifondere le spese sostenute per il ricorso, intimando la restituzione di 3.400 euro a fronte di un prelievo fraudolento di 3.550 euro.
Re: Quale prestito mi consigliate?
My Way e 4You, Cassazione:
contratti nulli se stipulati fuori dalla banca
Dalla Corte di Cassazione una buona notizia per i risparmiatori che hanno sottoscritto contratti My Way e 4 You. La sentenza 1584 sancisce, infatti, che quelli offerti e sottoscritti fuori dai locali della banca, se privi della clausola indicante la facoltà di recesso a favore del cliente, sono da considerarsi nulli. A darne notizia è Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori, che spiega “una decina di anni fa questi contratti furono ingannevolmente proposti ai risparmiatori come piani di accumulo a fini previdenziali da Banca 121 (poi Monte dei Paschi di Siena), trattandosi in realtà di mutui finalizzati all’acquisto di fondi di investimento della stessa banca”.
“Il collocamento fuori dai locali della banca -spiega Valentina Greco, avvocato dell’associazione- non riguarda soltanto quello effettuato tramite promotori finanziari, ma anche se realizzato dai dipendenti bancari che si recano presso gli uffici dei clienti più importanti per far sottoscrivere loro contratti finanziari. Quindi -prosegue l’avvocato Greco- anche i contratti 4 You venduti dalle banche del gruppo Monte dei Paschi di Siena, che non contenevano la clausola indicante la facoltà di recesso a favore del cliente, sono nulli se sono stati fatti firmare fuori dai locali della banca”.
“La conseguenza giuridica -conclude l’esperto- è che i consumatori devono considerarli nulli e quindi tutti coloro che li abbiano sottoscritti possono agire giudizialmente per chiedere il rimborso delle rate pagate e gli interessi. Invitiamo, pertanto, tutti gli interessati ad inviarci una segnalazione all’indirizzo di posta elettronica info@consumatori.it, indicando nell’oggetto MPS: MY WAY/4 YOU”.
contratti nulli se stipulati fuori dalla banca
Dalla Corte di Cassazione una buona notizia per i risparmiatori che hanno sottoscritto contratti My Way e 4 You. La sentenza 1584 sancisce, infatti, che quelli offerti e sottoscritti fuori dai locali della banca, se privi della clausola indicante la facoltà di recesso a favore del cliente, sono da considerarsi nulli. A darne notizia è Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori, che spiega “una decina di anni fa questi contratti furono ingannevolmente proposti ai risparmiatori come piani di accumulo a fini previdenziali da Banca 121 (poi Monte dei Paschi di Siena), trattandosi in realtà di mutui finalizzati all’acquisto di fondi di investimento della stessa banca”.
“Il collocamento fuori dai locali della banca -spiega Valentina Greco, avvocato dell’associazione- non riguarda soltanto quello effettuato tramite promotori finanziari, ma anche se realizzato dai dipendenti bancari che si recano presso gli uffici dei clienti più importanti per far sottoscrivere loro contratti finanziari. Quindi -prosegue l’avvocato Greco- anche i contratti 4 You venduti dalle banche del gruppo Monte dei Paschi di Siena, che non contenevano la clausola indicante la facoltà di recesso a favore del cliente, sono nulli se sono stati fatti firmare fuori dai locali della banca”.
“La conseguenza giuridica -conclude l’esperto- è che i consumatori devono considerarli nulli e quindi tutti coloro che li abbiano sottoscritti possono agire giudizialmente per chiedere il rimborso delle rate pagate e gli interessi. Invitiamo, pertanto, tutti gli interessati ad inviarci una segnalazione all’indirizzo di posta elettronica info@consumatori.it, indicando nell’oggetto MPS: MY WAY/4 YOU”.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Pignoramento stipendi e pensioni, viene meno limite del quinto. MDC: “Norma azzanna contribuenti”
In attesa di un nuovo Governo, arriva l’ultima (si spera che sia l’ultima) beffa per i contribuenti italiani: viene superato il limite del quinto per il pignoramento presso terzi di stipendio e pensione che quindi diventano in alcuni casi pignorabili al 100%.
I nuovi limiti che dovrebbero garantire la sussistenza minima al debitore pignorato sono: 1/10 per gli stipendi derivanti dal rapporto di lavoro fino a 2.500 euro, 1/7 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro netti da 2.500 euro a 5.000 e 1/5 per stipendi oltre i 5000 euro. Ma questi limiti si applicano solo qualora il pignoramento avvenga verso il datore di lavoro o l’ente pensionistico ma non si applicano quando il pignoramento viene effettuato direttamente sul conto corrente del debitore dove è obbligatorio il versamento per importi superiori a 1.000 euro e noto al fisco e a Equitalia.
Prima c’è stato il decreto Salva Italia 201/11, che ha previsto l’obbligo di aprire un conto corrente bancario o postale per ricevere stipendi e pensioni superiori a 1000 euro; poi il decreto legge sulla semplificazione 16/12 che ha introdotto nuovi limiti al pignoramento presso terzi di stipendi e di pensioni.
Una combinazione “grazie” alla quale il limite di un quinto pignorabile della pensione o dello stipendio viene superato e chi deve riscuotere un credito può rifarsi direttamente, senza alcun limite, sul denaro che il soggetto detiene sul conto corrente, quindi anche su tutta la pensione o tutto lo stipendio.
“Ancora una norma azzanna contribuenti che aumenterà la paura degli italiani pensionati o dipendenti di trovarsi senza la minima garanzia di un reddito da un giorno all’altro”. Questo il commento di Francesco Luongo, Segretario Nazionale del Movimento Difesa del Cittadino. Per l’Associazione dei consumatori prosegue l’assedio alle famiglie già piegate da una imposizione fiscale senza precedenti che, dopo aver stremato le partite Iva, sembra volersi accanire sui redditi fissi cercando sempre nuovi strumenti per azzerare le minime garanzie normative esistenti. I contribuenti non possono continuare ad essere considerati evasori fino a prova contraria e nel contempo privati di ogni tutela.
MDC chiede che l’Agenzia delle Entrate emani subito una circolare che chiarisca se intende o meno far rispettare i limiti preesistenti che, ricorda, sono posti a difesa innanzitutto della dignità del cittadino e non del suo patrimonio.
In attesa di un nuovo Governo, arriva l’ultima (si spera che sia l’ultima) beffa per i contribuenti italiani: viene superato il limite del quinto per il pignoramento presso terzi di stipendio e pensione che quindi diventano in alcuni casi pignorabili al 100%.
I nuovi limiti che dovrebbero garantire la sussistenza minima al debitore pignorato sono: 1/10 per gli stipendi derivanti dal rapporto di lavoro fino a 2.500 euro, 1/7 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro netti da 2.500 euro a 5.000 e 1/5 per stipendi oltre i 5000 euro. Ma questi limiti si applicano solo qualora il pignoramento avvenga verso il datore di lavoro o l’ente pensionistico ma non si applicano quando il pignoramento viene effettuato direttamente sul conto corrente del debitore dove è obbligatorio il versamento per importi superiori a 1.000 euro e noto al fisco e a Equitalia.
Prima c’è stato il decreto Salva Italia 201/11, che ha previsto l’obbligo di aprire un conto corrente bancario o postale per ricevere stipendi e pensioni superiori a 1000 euro; poi il decreto legge sulla semplificazione 16/12 che ha introdotto nuovi limiti al pignoramento presso terzi di stipendi e di pensioni.
Una combinazione “grazie” alla quale il limite di un quinto pignorabile della pensione o dello stipendio viene superato e chi deve riscuotere un credito può rifarsi direttamente, senza alcun limite, sul denaro che il soggetto detiene sul conto corrente, quindi anche su tutta la pensione o tutto lo stipendio.
“Ancora una norma azzanna contribuenti che aumenterà la paura degli italiani pensionati o dipendenti di trovarsi senza la minima garanzia di un reddito da un giorno all’altro”. Questo il commento di Francesco Luongo, Segretario Nazionale del Movimento Difesa del Cittadino. Per l’Associazione dei consumatori prosegue l’assedio alle famiglie già piegate da una imposizione fiscale senza precedenti che, dopo aver stremato le partite Iva, sembra volersi accanire sui redditi fissi cercando sempre nuovi strumenti per azzerare le minime garanzie normative esistenti. I contribuenti non possono continuare ad essere considerati evasori fino a prova contraria e nel contempo privati di ogni tutela.
MDC chiede che l’Agenzia delle Entrate emani subito una circolare che chiarisca se intende o meno far rispettare i limiti preesistenti che, ricorda, sono posti a difesa innanzitutto della dignità del cittadino e non del suo patrimonio.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Pignoramento stipendi e pensioni, MDC lancia petizione contro norma “azzanna” contribuenti
Ha destato più di qualche preoccupazione l’ultima “beffa” ai danni dei contribuenti italiani sul venir meno dei limiti al pignoramento presso terzi di stipendio e pensione, che in alcuni casi diventano pignorabili al 100%. Il Movimento Difesa del Cittadino lancia una petizione contro questa possibilità a difesa del cittadino dall’ennesima norma che aumenta la paura di trovarsi senza la minima garanzia di un reddito da un giorno all’altro.
L’Associazione dei consumatori riassume il “combinato” di norme che ha portato a questa situazione: il Decreto Salva Italia (n.201/11) ha imposto l’apertura di conti correnti per l’accredito di somme oltre i 1.000 euro, e dall’altro lato il Decreto semplificazioni (n. 16/12) ha limitato il pignoramento di stipendi, pensioni ed indennità equipollenti a 1/10 per importi fino a 2 mila euro, 1/7 da 2 mila a 5 mila euro ed un1/5 per importi superiori. Il problema però è che, una volta sul conto corrente, Equitalia o gli altri concessionari per la riscossione, in base alla legge (art. 72 bis dpr 602/1973) possono ordinare alla banca o alla posta di versargli gli importi sino a concorrenza del credito per cui si procede. La conseguenza è che il pignoramento può essere così intero su stipendi e pensioni.
“Alla luce di molteplici episodi che hanno visto gli enti di riscossione al centro di numerose polemiche causate dalle “cartelle pazze” pervenute ai contribuenti – dichiara MDC – e di sentenze che spesso danno torto alle pretese fiscali, gli italiani devono vivere il nuovo incubo di non trovare più sul conto corrente l’intera pensione o lo stipendio. Prosegue l’assedio alle famiglie già piegate da una imposizione fiscale senza precedenti che, dopo aver stremato le partite Iva, sembra volersi accanire sui redditi fissi cercando sempre nuovi strumenti per azzerare le minime garanzie normative esistenti. I contribuenti non possono continuare ad essere considerati evasori fino a prova contraria e nel contempo privati di ogni tutela”.
È tempo di mobilitarsi affinché l’Amministrazione finanziaria ribadisca ai concessionari la necessità di rispettare i limiti della pignorabilità posti dalla legge a tutela della dignità del cittadino e della sua famiglia e non del suo patrimonio. Sul sito http://www.difesadelcittadino.it" onclick="window.open(this.href);return false; è possibile firmare la petizione per contrastare l’aggiramento delle norme e tutelare la dignità dei cittadini contribuenti!
Ha destato più di qualche preoccupazione l’ultima “beffa” ai danni dei contribuenti italiani sul venir meno dei limiti al pignoramento presso terzi di stipendio e pensione, che in alcuni casi diventano pignorabili al 100%. Il Movimento Difesa del Cittadino lancia una petizione contro questa possibilità a difesa del cittadino dall’ennesima norma che aumenta la paura di trovarsi senza la minima garanzia di un reddito da un giorno all’altro.
L’Associazione dei consumatori riassume il “combinato” di norme che ha portato a questa situazione: il Decreto Salva Italia (n.201/11) ha imposto l’apertura di conti correnti per l’accredito di somme oltre i 1.000 euro, e dall’altro lato il Decreto semplificazioni (n. 16/12) ha limitato il pignoramento di stipendi, pensioni ed indennità equipollenti a 1/10 per importi fino a 2 mila euro, 1/7 da 2 mila a 5 mila euro ed un1/5 per importi superiori. Il problema però è che, una volta sul conto corrente, Equitalia o gli altri concessionari per la riscossione, in base alla legge (art. 72 bis dpr 602/1973) possono ordinare alla banca o alla posta di versargli gli importi sino a concorrenza del credito per cui si procede. La conseguenza è che il pignoramento può essere così intero su stipendi e pensioni.
“Alla luce di molteplici episodi che hanno visto gli enti di riscossione al centro di numerose polemiche causate dalle “cartelle pazze” pervenute ai contribuenti – dichiara MDC – e di sentenze che spesso danno torto alle pretese fiscali, gli italiani devono vivere il nuovo incubo di non trovare più sul conto corrente l’intera pensione o lo stipendio. Prosegue l’assedio alle famiglie già piegate da una imposizione fiscale senza precedenti che, dopo aver stremato le partite Iva, sembra volersi accanire sui redditi fissi cercando sempre nuovi strumenti per azzerare le minime garanzie normative esistenti. I contribuenti non possono continuare ad essere considerati evasori fino a prova contraria e nel contempo privati di ogni tutela”.
È tempo di mobilitarsi affinché l’Amministrazione finanziaria ribadisca ai concessionari la necessità di rispettare i limiti della pignorabilità posti dalla legge a tutela della dignità del cittadino e della sua famiglia e non del suo patrimonio. Sul sito http://www.difesadelcittadino.it" onclick="window.open(this.href);return false; è possibile firmare la petizione per contrastare l’aggiramento delle norme e tutelare la dignità dei cittadini contribuenti!
Re: Quale prestito mi consigliate?
Pignoramento stipendi e pensioni, Equitalia: no sotto 5.000 euro mensili
Pericolo scampato per i contribuenti italiani: una circolare di Equitalia fa rientrare l’allarme lanciato nei giorni scorsi dal Movimento Difesa del Cittadino sulla possibilità di pignorare in toto pensioni e stipendi presso terzi. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la notizia: stop, con decorrenza immediata e per tutti i redditi stipendio/pensione sotto i 5.000 euro mensili, ai pignoramenti sui conti correnti in banca o alle poste dove vengono versati stipendi e pensioni.
Per il pignoramento presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico restano i vecchi limiti: potrà essere pignorato 1/10 dello stipendio sotto i 2.500 euro mensili di reddito, 1/7 tra 2.500 e 5.000 euro 1/5 sopra questa soglia.
Evidentemente il momento di crisi economica è tale per cui anche Equitalia ha pensato di lanciare un segnale per andare incontro alle esigenze dei cittadini. La decisione è contenuta in una circolare che il responsabile della divisione riscossione di Equitalia, Giancarlo Rossi, ha inviato agli amministratori delegati e ai direttori generali di tutte le società di riscossione partecipate.
La circolare, che ha per oggetto “pignoramenti a carico di lavoratori dipendenti e pensionati”, prevede che “nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all’esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste”. “Tali azioni – prosegue la circolare – saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili”.
“Siamo felici di aver lanciato la battaglia per ottenere lo stop ai pignoramenti in banca. E’ una vittoria del buon senso e del rispetto dei cittadini. Il Movimento difesa del cittadino aveva protestato duramente contro l’effetto perverso dei provvedimenti legislativi decisi dal governo Monti. In un momento di gravi difficoltà per famiglie e imprese l’interpretazione vessatoria da parte di Equitalia e Agenzia delle Entrate stavano dando colpi fatali a chi non era in grado di affrontare i debiti con lo Stato, arrivando all’azzeramento dei conti correnti in cui venivano versate le pensioni. Ma è solo una vittoria momentanea. Bisogna revocare quella norma iniqua e restituire ai cittadini in difficoltà la possibilità di onorare i loro debiti senza perdere il minimo vitale e senza essere ridotti alla fame”.
Pericolo scampato per i contribuenti italiani: una circolare di Equitalia fa rientrare l’allarme lanciato nei giorni scorsi dal Movimento Difesa del Cittadino sulla possibilità di pignorare in toto pensioni e stipendi presso terzi. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la notizia: stop, con decorrenza immediata e per tutti i redditi stipendio/pensione sotto i 5.000 euro mensili, ai pignoramenti sui conti correnti in banca o alle poste dove vengono versati stipendi e pensioni.
Per il pignoramento presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico restano i vecchi limiti: potrà essere pignorato 1/10 dello stipendio sotto i 2.500 euro mensili di reddito, 1/7 tra 2.500 e 5.000 euro 1/5 sopra questa soglia.
Evidentemente il momento di crisi economica è tale per cui anche Equitalia ha pensato di lanciare un segnale per andare incontro alle esigenze dei cittadini. La decisione è contenuta in una circolare che il responsabile della divisione riscossione di Equitalia, Giancarlo Rossi, ha inviato agli amministratori delegati e ai direttori generali di tutte le società di riscossione partecipate.
La circolare, che ha per oggetto “pignoramenti a carico di lavoratori dipendenti e pensionati”, prevede che “nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all’esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste”. “Tali azioni – prosegue la circolare – saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili”.
“Siamo felici di aver lanciato la battaglia per ottenere lo stop ai pignoramenti in banca. E’ una vittoria del buon senso e del rispetto dei cittadini. Il Movimento difesa del cittadino aveva protestato duramente contro l’effetto perverso dei provvedimenti legislativi decisi dal governo Monti. In un momento di gravi difficoltà per famiglie e imprese l’interpretazione vessatoria da parte di Equitalia e Agenzia delle Entrate stavano dando colpi fatali a chi non era in grado di affrontare i debiti con lo Stato, arrivando all’azzeramento dei conti correnti in cui venivano versate le pensioni. Ma è solo una vittoria momentanea. Bisogna revocare quella norma iniqua e restituire ai cittadini in difficoltà la possibilità di onorare i loro debiti senza perdere il minimo vitale e senza essere ridotti alla fame”.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Mutui prima casa, dal 27 aprile parte Fondo per sospensione rate
Dal 27 aprile torna operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa che consente a chi è in difficoltà economiche di sospendere, fino a 18 mesi, il pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il Regolamento del Ministero dell’Economia (n.37, 22 febbraio 2013) che riattiva il Fondo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile scorso. Il Fondo è stato rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con 20 milioni di euro.
Operativo da fine 2010, ha consentito sinora la sospensione di circa 6.000 mutui. La sospensione delle rate non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi. In pratica il Fondo, sostenendo i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, ripaga alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
Si stima che il Fondo rifinanziato possa “servire” a 16mila famiglie. Dal 27 aprile 2013 è possibile presentare la domanda di sospensione direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata, disponibile sia sul sito del MEF (http://www.dt.tesoro.it" onclick="window.open(this.href);return false;) sia sul sito di Consap Spa (http://www.consap.it" onclick="window.open(this.href);return false;). La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia alla banca il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Si ricorda che hanno diritto a beneficiare del sostegno soggetti (beneficiari di mutuo) che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni:
•cessazione del rapporto di lavoro (anche parasubordinato) con attualità dello stato di disoccupazione (non dovuta però a risoluzione consensuale, risoluzione per raggiungimento età pensionabile, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
•morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%.
Queste situazioni devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio. Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE (reddito annuo) non superiore a 30.000 euro.
Dal 27 aprile torna operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa che consente a chi è in difficoltà economiche di sospendere, fino a 18 mesi, il pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il Regolamento del Ministero dell’Economia (n.37, 22 febbraio 2013) che riattiva il Fondo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile scorso. Il Fondo è stato rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con 20 milioni di euro.
Operativo da fine 2010, ha consentito sinora la sospensione di circa 6.000 mutui. La sospensione delle rate non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi. In pratica il Fondo, sostenendo i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, ripaga alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
Si stima che il Fondo rifinanziato possa “servire” a 16mila famiglie. Dal 27 aprile 2013 è possibile presentare la domanda di sospensione direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata, disponibile sia sul sito del MEF (http://www.dt.tesoro.it" onclick="window.open(this.href);return false;) sia sul sito di Consap Spa (http://www.consap.it" onclick="window.open(this.href);return false;). La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia alla banca il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Si ricorda che hanno diritto a beneficiare del sostegno soggetti (beneficiari di mutuo) che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni:
•cessazione del rapporto di lavoro (anche parasubordinato) con attualità dello stato di disoccupazione (non dovuta però a risoluzione consensuale, risoluzione per raggiungimento età pensionabile, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
•morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%.
Queste situazioni devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio. Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE (reddito annuo) non superiore a 30.000 euro.
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