CIAO AMICI DEL FORUM, VOLEVO CHIEDERE A GINO59, ROBERTO63 O A CHI NE SA' PIU' DI ME SE QUANTO MI E' STATO RIFERITO DA UN FUNZIONARIO DI PREVIMIL E' GIUSTO......SONO UN EX 1°CM DELL' EI IN CONGEDO DAL 2004 NELLA CTG DELLA RISERVA PER SUPERAMENTO LIMITE MASSIMO ASPETTATIVA FRUIBILE IN UN QUINQUENNIO DICHIARATO PERO' SULL'ULTIMO VERBALE DELLA CMO SI IDONEO AL SERVIZIO.DURANTE I 2 ANNI DI CONVALESCENZA FECI DOMANDA DI CDS E DI EQUO INDENNIZZO. NEL 2009 PRESENTAI DOMANDA DI PPO "RIENTRANDO NEI 5 ANNI DAL CONGEDO".DOPO 2 VOLTE CHE MI VIENE RESPINTA LA CDS DAL CDV QUESTO NEL 2008 E NEL 2009, FINALMENTE NEL 2011 DOPO UN RIESEME CHIESTO AL CDV MI RICONOSCONO LA DIPENDENZA. L'ALTRO GIORNO PARLAI CON IL FUNZIONARIO CHE STA' TRATTANDO LA MIA PRATICA E MI HA DETTO CHE IO ERO IN SERVIZIO PERMANENTE E QUINDI VISTO CHE AVEVO CHIESTO IL RICONOSCIMENTO DELLA CDS DURANTE LA CONVALESCENZA GLI ARRETRATI DI PPO DECORRONO DAL GIORNO DEL CONGEDO.SECONDO LEI E' GIUSTA QUESTA COSA QUI?
RINGRAZIO CHI VORRA' RISPONDERMI E AUGURO A TUTTI UNA BUONA GIORNATA.
data decorrenza arretrati
Re: data decorrenza arretrati
MAUZA ha scritto:CIAO AMICI DEL FORUM, VOLEVO CHIEDERE A GINO59, ROBERTO63 O A CHI NE SA' PIU' DI ME SE QUANTO MI E' STATO RIFERITO DA UN FUNZIONARIO DI PREVIMIL E' GIUSTO......SONO UN EX 1°CM DELL' EI IN CONGEDO DAL 2004 NELLA CTG DELLA RISERVA PER SUPERAMENTO LIMITE MASSIMO ASPETTATIVA FRUIBILE IN UN QUINQUENNIO DICHIARATO PERO' SULL'ULTIMO VERBALE DELLA CMO SI IDONEO AL SERVIZIO.DURANTE I 2 ANNI DI CONVALESCENZA FECI DOMANDA DI CDS E DI EQUO INDENNIZZO. NEL 2009 PRESENTAI DOMANDA DI PPO "RIENTRANDO NEI 5 ANNI DAL CONGEDO".DOPO 2 VOLTE CHE MI VIENE RESPINTA LA CDS DAL CDV QUESTO NEL 2008 E NEL 2009, FINALMENTE NEL 2011 DOPO UN RIESEME CHIESTO AL CDV MI RICONOSCONO LA DIPENDENZA. L'ALTRO GIORNO PARLAI CON IL FUNZIONARIO CHE STA' TRATTANDO LA MIA PRATICA E MI HA DETTO CHE IO ERO IN SERVIZIO PERMANENTE E QUINDI VISTO CHE AVEVO CHIESTO IL RICONOSCIMENTO DELLA CDS DURANTE LA CONVALESCENZA GLI ARRETRATI DI PPO DECORRONO DAL GIORNO DEL CONGEDO.SECONDO LEI E' GIUSTA QUESTA COSA QUI?
RINGRAZIO CHI VORRA' RISPONDERMI E AUGURO A TUTTI UNA BUONA GIORNATA.

Anche i dipendenti iscritti alla Cassa Stato presentano domanda direttamente alla sede Inps Gestione ex Inpdap competente per territorio. La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente lascia passare cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
L’Inps Gestione ex Inpdap si incarica di avviare l’istruttoria, che prevede la documentazione sanitaria del caso e il verbale di visita medico-collegiale redatto dalle Commissioni mediche competenti. L’istruttoria viene quindi esaminata dal Comitato tecnico per le pensioni di privilegio costituito presso l’Inps Gestione ex Inpdap , per i dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cpi, Cps e Cpug, e dal Comitato di Verifica delle cause di servizio per i dipendenti iscritti alla Cassa Stato.I Comitati hanno il compito di stabilire se l’infermità denunciata dipende o meno da cause di servizio. Se il parere è favorevole, la sede Inps Gestione ex Inpdap procederà alla liquidazione della pensione.
Per tutti i dipendenti pubblici le infermità prodotte da cause di servizio sono suddivise in otto categorie, dall’ottava (infermità meno gravi) alla prima (le più gravi). Con il provvedimento di concessione il titolare della pensione viene inserito in una delle categorie, ma se l’infermità peggiora l’interessato può in qualunque momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e la riliquidazione della pensione.
Se l’interessato ottiene prima la liquidazione dell’equo indennizzo, e successivamente (per la stessa causa) la pensione di privilegio, la metà dell’equo indennizzo già liquidata viene recuperata sul pagamento della pensione di privilegio.
Decorrenza
Il trattamento pensionistico di privilegio decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio per i dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cpi, Cps e Cpug. Per i dipendenti statali se la domanda è prodotta dopo due anni dal collocamento a riposo, fermo restando il diritto alla pensione, il pagamento ha luogo a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Durata della prestazione
La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del titolare. In bocca a lupo
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