Buonasera a tutti!!! nel 2010 presentai domanda di aggravamento e non mi e' stato riconosciuto dalla C.M.O. .
In questi giorni ho fatto una nuova R.M. e la situazione e peggiorata di molto.
DOMANDA: si puo' ripresentare una nuova domanda di aggravamento, per la stessa patologia del 2010?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte. Antonio
E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI AGGRAVAMENTO?
Re: E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI AGGRAVAMENTO?
presupponendo, comunque, che hai la patologia per la quale richiedi l'aggravamento (ascritta o no) l'aggravamento lo si può richiedere tutte le volte che si vuole. L'equo indennizzo, verrà corrisposto una sola volta.Jamel ha scritto:Buonasera a tutti!!! nel 2010 presentai domanda di aggravamento e non mi e' stato riconosciuto dalla C.M.O. .
In questi giorni ho fatto una nuova R.M. e la situazione e peggiorata di molto.
DOMANDA: si puo' ripresentare una nuova domanda di aggravamento, per la stessa patologia del 2010?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte. Antonio
Saluti.
Re: E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI AGGRAVAMENTO?
Messaggio da Domenico61 »
Ciao Pietro17 sono Domenico61 scusa ti porgo un quesito a tutti voi : IO che una 6 massima a tabella "A" ho già preso l'equo indennizzo , sto aspettando il decreto dal Ministero Difesa Roma e appena mi arriva farò domanda di aggravamento , vi chiedo nella domanda non si deve più far richiesta di eventuale equo indennizzo ??? grazie a tutti.
Re: E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI AGGRAVAMENTO?
Buonassera Domenico61, nella domanda di aggravamento la devi indicare la richiesta di equo indennizzo in quanto se ti viene riconosciuta la patologia aggaravata l'equo indennizzo di deve essere riliquidato. Faccio un esempio se da una 6^ catg. te ne vai a una 5^ catg. ( che è da riforma) l'equo indennizzo ti viene riliquidato calcolando la differenza di quello che hai già percepito con la 6^ catg. e quello che ti spetta con la 5^ catg.. Di tale tale somma inoltre quando vai in pensione e fai domanda per la privilegiata né devi restituire il 50%. Ciao.
Re: E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI AGGRAVAMENTO?
Messaggio da Domenico61 »
Grazie fox62 appena mi arriva il decreto dal Ministero Difesa e la prima cosa che faccio , voglio andare via non ce la FACCIO PIÙ (sperando che ci riesco) ciao fox buona serata.
Re: E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI AGGRAVAMENTO?
1) - riconoscimento dell’aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell’equo indennizzo.
Il CdS ha detto:
2) - Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso con cui si deduce la natura sollecitatoria e non perentoria del termine quinquennale, prescritto dall’art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461, per la presentazione dell’istanza di riconoscimento dell’aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell’equo indennizzo. Per diffuso orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, dal quale la Sezione non ha ragioni di discostarsi, invero, si tratta di termine perentorio, non già a natura ordinatoria o sollecitatoria.
Ricorso al P.D.R. respinto.
Per il resto potete leggere qui sotto.
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24/01/2013 201202299 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/11/2012
Numero 00252/2013 e data 24/01/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 novembre 2012
NUMERO AFFARE 02299/2012
OGGETTO:
Ministero della giustizia dipartimento organizzazione giudiziaria.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, contro Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
LA SEZIONE
Vista la Relazione, trasmessa con nota n. 0022095 in data 16 marzo 2012, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Roberto Garofoli.
PREMESSO
Con il ricorso in oggetto è impugnato il D.M. 16 luglio 2010, n. 6789, recante reiezione dell’istanza presentata in data 18 maggio 2008, per il riconoscimento dell’aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell’equo indennizzo, concesso con decreto 27 marzo 2000, n. 6789.
A fondamento dell’impugnato decreto di reiezione è stata dedotta la tardività dell’istanza, pervenuta oltre il termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto di concessione di equo indennizzo, termine previsto dall’art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461.
A sostegno del gravame, il ricorrente deduce la non perentorietà del termine di cui al citato art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461, e, in via subordinata, l’illegittimità della suddetta previsione regolamentare per sostenuto contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.
L’Amministrazione ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
La Sezione ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso con cui si deduce la natura sollecitatoria e non perentoria del termine quinquennale, prescritto dall’art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461, per la presentazione dell’istanza di riconoscimento dell’aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell’equo indennizzo. Per diffuso orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, dal quale la Sezione non ha ragioni di discostarsi, invero, si tratta di termine perentorio, non già a natura ordinatoria o sollecitatoria. Nel dettaglio, la giurisprudenza (ancorché formatasi sul previgente art. 56, D.P.R. n. 686 del 1957, che già prevedeva il termine quinquennale, analogamente al vigente art. 14, D.P.R. n. 461 del 2001) ne ha riconosciuto la natura decadenziale, consistendo in una valutazione ope legis di una delle condizioni necessarie per l'accertamento dell'intervenuto aggravamento delle infermità contratte per causa di servizio, essendo diretto a realizzare la superiore esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, con l’effetto che non possono ricevere tutela gli aggravamenti delle menomazioni dell’integrità fisica, che si verifichino oltre il termine suddetto, al di là della consapevolezza o meno dell’infermità da parte dell’interessato (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2009, n. 499; Id., sez. IV, 6 maggio 2008, n. 2044; Id., 22 ottobre 2004, n. 6954; Id., sez. V, 3 giugno 2002, n. 3048; Id., sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 79).
Non possono, peraltro, essere condivise le censure di illegittimità costituzionale dedotte.
La previsione normativa di un termine quinquennale per la presentazione dell’istanza di aggravamento non pare, invero, affetta da irragionevolezza ed arbitrarietà, essendo viceversa il risultato dell’esercizio di discrezionalità riconosciuta e non sindacabile, se non entro i noti limiti frapposti al controllo giurisdizionale.
Nel caso di specie, la contestata previsione non pare, in particolare, prestarsi ai dedotti rilievi di irragionevolezza, laddove coniuga, con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, quella del dipendente a vedersi riconosciuto l’aggravamento, fissando un termine non illogico.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini
Il CdS ha detto:
2) - Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso con cui si deduce la natura sollecitatoria e non perentoria del termine quinquennale, prescritto dall’art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461, per la presentazione dell’istanza di riconoscimento dell’aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell’equo indennizzo. Per diffuso orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, dal quale la Sezione non ha ragioni di discostarsi, invero, si tratta di termine perentorio, non già a natura ordinatoria o sollecitatoria.
Ricorso al P.D.R. respinto.
Per il resto potete leggere qui sotto.
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24/01/2013 201202299 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/11/2012
Numero 00252/2013 e data 24/01/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 novembre 2012
NUMERO AFFARE 02299/2012
OGGETTO:
Ministero della giustizia dipartimento organizzazione giudiziaria.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, contro Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
LA SEZIONE
Vista la Relazione, trasmessa con nota n. 0022095 in data 16 marzo 2012, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Roberto Garofoli.
PREMESSO
Con il ricorso in oggetto è impugnato il D.M. 16 luglio 2010, n. 6789, recante reiezione dell’istanza presentata in data 18 maggio 2008, per il riconoscimento dell’aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell’equo indennizzo, concesso con decreto 27 marzo 2000, n. 6789.
A fondamento dell’impugnato decreto di reiezione è stata dedotta la tardività dell’istanza, pervenuta oltre il termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto di concessione di equo indennizzo, termine previsto dall’art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461.
A sostegno del gravame, il ricorrente deduce la non perentorietà del termine di cui al citato art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461, e, in via subordinata, l’illegittimità della suddetta previsione regolamentare per sostenuto contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.
L’Amministrazione ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
La Sezione ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso con cui si deduce la natura sollecitatoria e non perentoria del termine quinquennale, prescritto dall’art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461, per la presentazione dell’istanza di riconoscimento dell’aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell’equo indennizzo. Per diffuso orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, dal quale la Sezione non ha ragioni di discostarsi, invero, si tratta di termine perentorio, non già a natura ordinatoria o sollecitatoria. Nel dettaglio, la giurisprudenza (ancorché formatasi sul previgente art. 56, D.P.R. n. 686 del 1957, che già prevedeva il termine quinquennale, analogamente al vigente art. 14, D.P.R. n. 461 del 2001) ne ha riconosciuto la natura decadenziale, consistendo in una valutazione ope legis di una delle condizioni necessarie per l'accertamento dell'intervenuto aggravamento delle infermità contratte per causa di servizio, essendo diretto a realizzare la superiore esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, con l’effetto che non possono ricevere tutela gli aggravamenti delle menomazioni dell’integrità fisica, che si verifichino oltre il termine suddetto, al di là della consapevolezza o meno dell’infermità da parte dell’interessato (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2009, n. 499; Id., sez. IV, 6 maggio 2008, n. 2044; Id., 22 ottobre 2004, n. 6954; Id., sez. V, 3 giugno 2002, n. 3048; Id., sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 79).
Non possono, peraltro, essere condivise le censure di illegittimità costituzionale dedotte.
La previsione normativa di un termine quinquennale per la presentazione dell’istanza di aggravamento non pare, invero, affetta da irragionevolezza ed arbitrarietà, essendo viceversa il risultato dell’esercizio di discrezionalità riconosciuta e non sindacabile, se non entro i noti limiti frapposti al controllo giurisdizionale.
Nel caso di specie, la contestata previsione non pare, in particolare, prestarsi ai dedotti rilievi di irragionevolezza, laddove coniuga, con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, quella del dipendente a vedersi riconosciuto l’aggravamento, fissando un termine non illogico.
P.Q.M.
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