Tempi di liquidazione del TFS
Tempi di liquidazione del TFS
Buonasera agli amici e colleghi del forum, sono un Brigadiere Capo della GDF, mi sono arruolato il 01/04/1978 ed il 5/4/2013 andrò in pensione con 40 anni (35+5) di contributi e 53 anni + 80% + 1 anno finestra mobile, dopo quanto tempo mi verrà liquidato il TFS ?
Re: Tempi di liquidazione del TFS
Non vorrei dare una risposta errata ma, sentendo un collega che va in pensione entro la fine di questo mese, questi mi ha detto che la liquidazione verrà erogata non prima di due anni in base ad una nuova legge.
Spero, vivamente, di aver toppato clamorosamente. Saluti.
Spero, vivamente, di aver toppato clamorosamente. Saluti.
Re: Tempi di liquidazione del TFS
Ciao, questi sono i tempi che mi sono stati riferiti dalla mia amministrazione all'atto del congedo. Comunque ho trovato anche questa circolare dell'inpdap, che non mi sembra tanto chiara per la nostra situazione, non si capisce bene se noi facciamo parte dei 6 mesi o dei 24 mesi, speriamo bene.
Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).
In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:
◦in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
◦in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
◦in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.
Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.
Come si ottiene
Il Tfr è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, ma soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.
Termini di pagamento
I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997 come modificato dall’articolo 1, commi 22 e 23 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011).
Pertanto il pagamento deve avvenire:
◦entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità
◦non prima di 6 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
◦non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).
Deroghe per vecchi termini
I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il diritto a pensione.
Pertanto, in relazione alla tipologia di pensione maturata entro le date sopra richiamate, i termini di pagamento continuano ad essere i seguenti:
◦entro 105 giorni per maturazione dei limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato;
◦non prima di 6 mesi per maturazione del diritto alla pensione anticipata e di anzianità con le quote.
Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:
◦dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
◦decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 6 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.
La somma spettante può essere corrisposta mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico.
Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).
In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:
◦in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
◦in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
◦in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.
Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.
Come si ottiene
Il Tfr è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, ma soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.
Termini di pagamento
I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997 come modificato dall’articolo 1, commi 22 e 23 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011).
Pertanto il pagamento deve avvenire:
◦entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità
◦non prima di 6 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
◦non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).
Deroghe per vecchi termini
I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il diritto a pensione.
Pertanto, in relazione alla tipologia di pensione maturata entro le date sopra richiamate, i termini di pagamento continuano ad essere i seguenti:
◦entro 105 giorni per maturazione dei limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato;
◦non prima di 6 mesi per maturazione del diritto alla pensione anticipata e di anzianità con le quote.
Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:
◦dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
◦decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 6 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.
La somma spettante può essere corrisposta mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico.
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Re: Tempi di liquidazione del TFS
Messaggio da ottovolante »
Quando si presenta la domanda di pensione per aver maturato i 40 anni di contributi a prescindere dall''età,si compila prima la domanda di richiesta di collocamento a riposo ai sensi degli art. 124 e 125 del D.P.R. nr.3 del 10.01.1957 dando comunicazione dell'ultimo giorno di lavoro,(domanda fatta presso l 'ufficio personale pensioni e controfirmata di seguito inviata al ministero)e questa tecnicamente è una domanda di dimissioni volontarie per quiescenza,quindi la liquidazione non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).
Stessa cosa riferitomi dall'ufficio pensioni.
Cosa che mi fa veramente veramente inc..........e
Stessa cosa riferitomi dall'ufficio pensioni.
Cosa che mi fa veramente veramente inc..........e
Re: Tempi di liquidazione del TFS
Certo che la cosa farebbe inc.... anche me se dovrei aspettare 24 mesi, ma per fortuna al tuo ufficio personale ri hanno riferito un sacco di caz..., se uno va in pensione d'anzianità con l'80% della contribuzione + 53 anni d'età o con 35+5 (40 anni di servizio ) che corrispondono alla cessazione dal servizio per il raggiungimento della massima contribuzione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, prevede che le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto vengono pagate non prima di 6 mesi e non oltre i successivi 90 giorni.ottovolante ha scritto:Quando si presenta la domanda di pensione per aver maturato i 40 anni di contributi a prescindere dall''età,si compila prima la domanda di richiesta di collocamento a riposo ai sensi degli art. 124 e 125 del D.P.R. nr.3 del 10.01.1957 dando comunicazione dell'ultimo giorno di lavoro,(domanda fatta presso l 'ufficio personale pensioni e controfirmata di seguito inviata al ministero)e questa tecnicamente è una domanda di dimissioni volontarie per quiescenza,quindi la liquidazione non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).
Stessa cosa riferitomi dall'ufficio pensioni.
Cosa che mi fa veramente veramente inc..........e
"In pratica rientrano in tale termine le prestazioni spettanti ai lavoratori che, dal 13 agosto 2011, cessano il rapporto di lavoro per:
· raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici;
· collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza.
Rientrano nell’ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali è connessa una pensione liquidata in base all’anzianità contributiva massima prevista dal regime previdenziale, anche nell’ipotesi in cui tale anzianità contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento (successiva al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione della pensione di anzianità con le quote) ed entro la decorrenza della pensione stessa. Precisa l’Istituto che l’anzianità contributiva ai fini Tfs di 39 anni e 6 mesi ed un giorno (che per effetto dell’arrotondamento valgono 40) non fa scattare, di per sé, l’applicazione del termine più breve di 6 mesi se non sono accompagnati dall’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici pari a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni).
Termine che l’Inpdap dovrà adeguare alla luce delle novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2012 con il Dl n. 201 del 6 dicembre 2011. Non trova, pertanto, più applicazione quanto stabilito dal punto 3 della circolare 8 ottobre 2010, n. 17.
Il termine dei 6 mesi vale anche per le cessazioni dal servizio conseguenti al raggiungimento del termine fissato in contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, come già indicato nella circolare n. 16 del 9 novembre 2011.
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