Un saluto affettuoso a tutti i colleghi, sono un Poliziotto Penitenziario iscritto da poco a questo forum che trovo formativo e molto interessante.
Mi sono arruolato in data 18.08.1983;
Ho effettuato un anno di servizio militare;
Ho ricongiuto 4 mesi e mezzo di lavoro effettuati prima dell' arruolamento;
Ho riscattato i 5 anni di maggiorazione servizio, o abbuoni come vogliamo chiamarli ( 1\5);
Attualmente ho un'età anagrafica di 53 anni e mesi 3;
Premesso quanto sopra, a marzo di quest' anno avrei 31 anni + 5 di abbuoni ( 1\5) per un totale di anni 36 contributivi.
A marzo 2017 avrò 40 anni contributivi, di cui 35 + 5 di maggiorazione servizio ( 1\5), ed avrò una età anagrafica di 57 anni e 5 mesi .
Quando potrò fare domanda per andare in quiescenza?
Un grazie anticipato a chi mi risponderà.
Colgo l' occasione per inviare un saluto affettuoso a tutti i colleghi.
Quesito
Re: Quesito
fino al 31/12/2015 l'INPS con Messaggio n. 545, lo ha stabilito dopo non si sa.
Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio
2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti
requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente
all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di
almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%,
a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del
contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53
anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo
12, comma 2 della legge n. 122/2010.
cordiali saluti salvo 63
Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio
2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti
requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente
all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di
almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%,
a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del
contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53
anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo
12, comma 2 della legge n. 122/2010.
cordiali saluti salvo 63
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