Addizionale comunale e regionale
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Addizionale comunale e regionale
Messaggio da alfredof58 »
Saluti a tutto il forum, spero abbiate passato buone feste, una piccola domanda, oggi 10.1.2013 ho stampato
il cedolino pensioni, ma non noto in nessun parametro addizionale comunale e regionale, come funziona, visto
che io è solo da agosto che percepisco la pensione? Grazie anticipate per le vostre risposte.
il cedolino pensioni, ma non noto in nessun parametro addizionale comunale e regionale, come funziona, visto
che io è solo da agosto che percepisco la pensione? Grazie anticipate per le vostre risposte.
Re: Addizionale comunale e regionale
Messaggio da Henry6.3 »
Buonasera, ed eventualmente quello che non paghi mensilmente, l'avrai a conguaglio (da pagare) con la presentazione del 730 a tempo opportuno, quando si tratta di sganciare soldi non si scappa di sicuro.
Re: Addizionale comunale e regionale
Messaggio da PAOLO4769 »
Ciao a tutti, una domanda, io sono in pensione dal febbraio 2011, e ogni mese da febbraio a dicembre mi hanno sempre calcolato le addizionali per la regione Veneto in quanto ero residente in quella regione. Dal 29.12.2012 ho portato la mia residenza nelle Marche, come devo fare per comunicare all'INPS, visto che adesso l'INPDAP è stata assorbita da tale ente per avere i conteggi il mese prossimo con gli importi marchigiani ? Grazie per le risposte
Paolo
Paolo
Re: Addizionale comunale e regionale
vilos ha scritto:Le addizionali regionali e comunali vengono detratte in 10 mensilità da febbraio a novembre, tranquillo non scappa nulla quando si tratta di pagare. Saluti.
Addizionale Regionale e Comunale Irpef: cosa sono e perchè aumentano - tassefisco
Scritto il 27 dicembre 2012 in Dichiarazione dei redditi 730 o Unico | 0 commenti
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Le addizionali regionali e comunali Irpef che vedete in busta paga nel cedolino del mese sono imposte applicate a tutti i contribuenti sul reddito imponibile in Italia e che stanno aumentando sempre di più negli ultimi tempi… per questo può essere utile capire cosa sono, quale è la loro base imponibile e perchè aumentano in modo diversificato da comune a comune e da regione a regione. A marzo subiscono i rincari derivanti dalle ultime manovra economiche del 2011 e del 2012 e che dovrebbero pesare tra una cifra compresa tra i 50 e di 250 euro a seconda del reddito annuo del dipendente o del lavoratore autonomo e che potranno essere differenti a seconda del comune di residenza e che alla luce della nuova Legge di Stabilità 2013 potranno essere aumentae del 6 per mille nelle regioni in deficit Sanitario (invece di aumentare le addizionali non sarebbe più semplice spazzare via le inefficienze?)
Le addizionali irpef
Le addizionali regionali e comunali sono applicate per i lavoratori dipendenti e per tutti coloro che ne sono assoggettati nella buste paga di fine mese o direttamente nella dichiarazione dei redditi. Se ci fate caso sono autonomamente individuate verso la fine del riepilogo delle voci e ultimamente sono anche aumentate se ci fate caso in quasi tutti i comuni e le regioni. L’addizionale regionale prevede una aliquota minima detta aliquota di compartecipazione.
L’aliquota dell’addizionale regionale di riferimento
Per capire quale aliquota è stata applicata al vostro reddito complessivo al netto delle deduzioni dovrete andare sul sito della vostra regione e vedere quale aliquota hanno definito per l’anno in corso. Per regolarvi o per andare a cercare nel momento giusto tra le notizie su eventuali aumenti di quelle regionali per esempio sappiate che ciascuna regione può aumentarle nel limite dell’ 1,40% (o anche di più se sono regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi di bilancio) e devono farlo comunicandolo con un provvedimento che dovrà essere recepito e pubblicato in gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’addizionale regionale o comunale.
Le addizionali regionali in busta paga
Solitamente le addizionali comunali e regionali per i titolari di altri redditi irpef che non siano da lavoro dipendente liquidano entrambe in un’unica soluzione in sede di dichiarazione dei redditi 730 o modello unico Entrambe le troverete rateizzate, eccetto alcuni casi particolari, in 9, 10 o 11 rate, in busta paga a partire dal mese successivo al mese in cui si effettua il conguaglio Irpef e saranno applicate dal datore di lavoro.
Se il conguaglio è effettuato a fine dicembre allora le rate saranno 11 e quindi anche leggermente più basse mentre se sarà effettuato a gennaio saranno 0 o se a febbraio saranno 9.
L’aliquota dell’addizionale comunale di riferimento
Per regolarvi vi posso dire che l’addizionale comunale viene fissata entro il 15 dicembre di ciascun anno in misura fissa ma ovviamente ciascun comune può decidere a suo modo del suo destino e che nel caso della addizonale comunale può essere dello 0,8% a cui può essere sommato un ulteriore 0,30% nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità sul bilancio degli enti locali. Rispetto al pagamento dell’addizionale comunale questa si differenzia leggermente rispetto a quanto avviene per le regionali in quanto da una parte abbiamo una modalità di pagamento in busta paga, ma possiamo anche avere la liquidazione nel 730 o nel modello unico. Ogni anno entro il 31 dicembre come detto precedentemente troverete sul sito del ministero delle finanze le aliquote vigenti per l’anno di imposta.
Le addizionali comunali in busta paga
A complicare ulteriormente le cose quasi lo facessero apposta subentrano per le due addizionali due modalità differenti di pagamento che non trovano riscontro nel caso dei soggetti che percepiscono una busta paga da un datore di lavoro e che applicherà l’addizionale comunale al pari di quella regionale modificando solo il codice tributo al momento del versamento con F24 ma per quello che concerne le regole per rateizzazione vale quanto detto sopra. Nel caso dell’addizionale comunale tuttavia è necessario versare anche un acconto pari al 30% o in misura inferiore o anche pari a zero se le previsioni del contribuente sono di non versare imposte nell’anno successivo.
A quale regione/comune si versano le addizionali regionali o comunali irpef
Per l’identificazione della regione o del comune a cui fare riferimento per il pagamento delle addizionali si farà riferimento alla regione relativa al domicilio al 31 dicembre dell’anno per cui si versa l’addizionale. Inutile dire che non sarete voi a doverla versare ma il vostro datore di lavoro se siete lavoratori dipendenti o il vostro sostituto se ne avete a chi fatturare (in genere un cliente titolare di partita Iva) tramite modello F24 e relativo codice tributi 3801, 3802 o 3803 mentre per le comunali avrete il codice 3848 per l’acconto e 3847 per il saldo del sostituto di imposta mentre per le trattenute che avvengono nel 730 si utilizzeranno il 3845 ed il 3846. Tuttavia non sarete voi a doverle applicare ma il vostro sostituto di imposta pertanto ciò vi può essere di aiuto più che altro per sapere a cosa si riferiscono quei codici tributo o eventuali quietanze.
Contribuenti esclusi dalle addizionali regionali e comunali Irpef: chi non le versa
Come dicevo all’inizio la tassazione sotto forma di addizionale comunale Irpef e regionale irpef si applica a tutti semprechè abbiano un reddito imponibile che al netto delle detrazioni e delle ritenute subite su eventuali redditi prodotti all’estero sia maggiore di 12 euro (dodici euro) e che l’irpef non sia inferiore a 10,33 euro. Non dovranno altresì versare l’imposta i contribuenti titolari di reddito Ires (pertanto le società commerciali) o coloro che hanno solo redditi esenti. Non subiscono l’addizionale nemmeno coloro che hanno reddito soggetti esclusivamente ad imposizione sostitutiva come il regime dei minimi, o i redditi per esempio derivanti da incrementi della produttività se previsti come redditi esenti dalle normative vigenti.
Come avete letto precedentemente nel caso di passaggio di domicilio da un comune o una regione all’altra la tassazione non va ragguagliata ma va preso il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno precedente nel caso della regionale mentre al primo gennaio nel caso della comunale J.
Da rilevare che mentre nel caso della addizionale regionale va preso il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno di imposta per la comunale è quella del primo gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento. Inoltre hanno introdotto dal 2007 come avete visto solo per la comunale il pagamento dell’acconto.
Le addizionali regionali e comunali Irpef solitamente si fanno sentire nella busta paga di marzo di ciascun anno.
Dove trovo la liquidazione delle addizionali regionali e comunali nel 730 o nel modello Unico.
Se volete avere evidenza delle addizionali comunali (e regionali) pagate nell’esercizio il saldo e l’acconto, fare riferimento o alle somme di quelle che vi trovate nella busta paga se afferenti alla sola sommatoria di quelle da lavoro dipendente o anche nella sezione III e IV del quadro C del 730 o nel quadro F per la parte relativa agli acconti delle addizionali.
Nel CUD dove trovo le addizionali e regionali che mi hanno trattenuto
Nel CUD ma sono anche contraddistinte ed indicate nella busta paga sono da rintracciare nelle voci rispettivamente 162 e 164.
Addizionali e federalismo fiscale durante la crisi economica nel 2012: con le norme sul federalismo fiscale e municipale e la crisi economica e le novità introdotte con Dl 138 del 2011 vi saranno molto probabilmente novità sul versante anche delle addizionali regionali e comunali che già sono state oggetto di aumenti dal mese scorso per quello che concerne la componente variabile in “uso” ai comuni o alle regioni.
Aggiornamento con Decreto Salva Italia: anticipazione del termine entro cui i comuni devono pubblicare le aliquote dell’addizionale comunale Irpef che passa dall’originario 31 dicembre al 20 dicembre di ciascun anno salvo mantenere le medesime aliquote e soglie di esenzione dell’anno precedente.
Aggiornamento Versamento Acconti 2012: prevista la proroga nel versamento degli acconti Irpef, Ires, Iva e altri (leggete l’articolo andando sulle parole evidenziate in celeste)
Aggiornamento Legge di Stabilità 2013: viene concessa alle regioni la possibilità di incrementare del sei per mille le aliquote qualora si trovino in deficit sanitario
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Per Paolo: sul sito dell'inps/inpdap, da qualche parte avevo visto il modulo per segnalare il cambio di residenza.- Ciaoooooooooooo
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Re: Addizionale comunale e regionale
Messaggio da alfredof58 »
Grazie a tutti per le delucidazioni, era sicuro che quando devono prendere non si scappa, grazie ancora.
Re: Addizionale comunale e regionale
Messaggio da PAOLO4769 »
Gazie mille Gino ho trovato il modulo e l'ho già spedito
PAolo
PAolo
Re: Addizionale comunale e regionale
Ciao Gino 59, anche io che sono residente a Valencia Spagna pago le addizionale irpef e comunali e regionali 60 euro al mese,mi sono informato presso la sede ex inpdap e mi hanno risposto che vie una legge del 95 che non ricordo quale dice anche chi percepisce una pensione italiana e residente all'estero deve pagare le addizionali irpef,però di racconto un'altra ingiustizia tutta Italiana Ladrona come ho una figlia minore e non lavora ma studia e gli passo 300 euro al mese per assegno di mantenimento come padre divorziato,ovviamente detraggo il
50%nucleo familiare e l'altro 50% la mia ex moglie, bene cosi ho fatto l'anno scorso sole faccendo la dichiarazione dei redditi mod. Unico mi e arrivato una soppresa dall'I TALIA L A D R O N A, che sono debitore di euro 2400 verso la agenzia dell'entrate perchè come io risiedo all'estero non mi compete la detrazione fiscale per i figli a carico, certamente farò tutto per non pagare questa e l'italia.
50%nucleo familiare e l'altro 50% la mia ex moglie, bene cosi ho fatto l'anno scorso sole faccendo la dichiarazione dei redditi mod. Unico mi e arrivato una soppresa dall'I TALIA L A D R O N A, che sono debitore di euro 2400 verso la agenzia dell'entrate perchè come io risiedo all'estero non mi compete la detrazione fiscale per i figli a carico, certamente farò tutto per non pagare questa e l'italia.
Re: Addizionale comunale e regionale
spartagus ha scritto:Ciao Gino 59, anche io che sono residente a Valencia Spagna pago le addizionale irpef e comunali e regionali 60 euro al mese,mi sono informato presso la sede ex inpdap e mi hanno risposto che vie una legge del 95 che non ricordo quale dice anche chi percepisce una pensione italiana e residente all'estero deve pagare le addizionali irpef,però di racconto un'altra ingiustizia tutta Italiana Ladrona come ho una figlia minore e non lavora ma studia e gli passo 300 euro al mese per assegno di mantenimento come padre divorziato,ovviamente detraggo il
50%nucleo familiare e l'altro 50% la mia ex moglie, bene cosi ho fatto l'anno scorso sole faccendo la dichiarazione dei redditi mod. Unico mi e arrivato una soppresa dall'I TALIA L A D R O N A, che sono debitore di euro 2400 verso la agenzia dell'entrate perchè come io risiedo all'estero non mi compete la detrazione fiscale per i figli a carico, certamente farò tutto per non pagare questa e l'italia.
...E' paradossale...!!! legge del 1995.....??? devono fare riferimento a normative certe: art. e legge.-
...Appena puoi e sei in Italia, cerca un legale specializzato su questo campo.-Ciaoooooooooooo
Re: Addizionale comunale e regionale
spartagus ha scritto:Ciao Gino 59, anche io che sono residente a Valencia Spagna pago le addizionale irpef e comunali e regionali 60 euro al mese,mi sono informato presso la sede ex inpdap e mi hanno risposto che vie una legge del 95 che non ricordo quale dice anche chi percepisce una pensione italiana e residente all'estero deve pagare le addizionali irpef,però di racconto un'altra ingiustizia tutta Italiana Ladrona come ho una figlia minore e non lavora ma studia e gli passo 300 euro al mese per assegno di mantenimento come padre divorziato,ovviamente detraggo il
50%nucleo familiare e l'altro 50% la mia ex moglie, bene cosi ho fatto l'anno scorso sole faccendo la dichiarazione dei redditi mod. Unico mi e arrivato una soppresa dall'I TALIA L A D R O N A, che sono debitore di euro 2400 verso la agenzia dell'entrate perchè come io risiedo all'estero non mi compete la detrazione fiscale per i figli a carico, certamente farò tutto per non pagare questa e l'italia.
....Ho trovato questo, con calma, leggi e studiala e se ci sono i presupposti, consulta un legale.-Ciao
In ottemperanza con quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate
gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo, ma anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.
Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.
Per essere considerati “non residenti” esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:
non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti”.
Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.
N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.
Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'Irpef se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
In linea generale sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani, come ad esempio l’Inps, preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
Pertanto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’Inps l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
In linea generale i soggetti non residenti in Italia, possono presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).
Il modello deve contenere: l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale; la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione. Il modello deve essere corredato della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta. Analoghe dichiarazioni e documentazione devono essere prodotte nel caso di istanza informale.
Gli interessati possono inoltre chiedere l’applicazione diretta della Convenzione al sostituto d’imposta italiano già in sede di effettuazione della ritenuta. A tale proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze (Circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 86 del 13 settembre 1977, n. 115 del 12 aprile 1978 e numero 147 del 25 novembre 1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 e 68 del 24/05/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario), ha precisato che i sostituti d’imposta hanno la facoltà, sotto la propria responsabilità, di applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote previste nelle Convenzioni vigenti fra l’Italia e lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.
A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede Inps che gestisce la prestazione erogata, un apposito modello (mod. EP-I/1) attestante la residenza fiscale estera, vidimato dalla competente Autorità straniera.
Si tratta di un modello bilingue multipaese predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dai diversi Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, le quali prevedono espressamente la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario.
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