RITIRO TESSERA RICONOSCIMENTO

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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gazzella

RITIRO TESSERA RICONOSCIMENTO

Messaggio da gazzella »

GRADIREI SAPERE SE NEL CORSO DI UN DISSIDIO CON UN CITTADINO UN CC IN ASPETTATTIVA PER INFERMITA, SENZA TESSERA DI RICONOSCIMENTO (IN QUANTO CONSEGNATA AL COMANDO), PUO' QUALIFICARSI PRIMA DI ALLERTARE IL 112 E PUO/DEVE EVENTUALMENTE REDIGERE ANNOTAZIONE DI PG PRESSO GLI UFFICI DEL REPARTO DI APPARTENENZA QUALORA RITENESSE DI AVER RICONOSCIUTO L'IPOTESI DI UN REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO (ES. ART.651 C.P.).
GRAZIE!


Diabolikus

Re: RITIRO TESSERA RICONOSCIMENTO

Messaggio da Diabolikus »

Davvero una bella domanda e mi permetto di anticipare l'egregio Avvocato esponendo quanto segue:

Un militare in aspettativa per infermità ai sensi degli artt.884 e 905 del D.lgs. 66/2010 è di fatto un militare "temporaneamente non idoneo al s.m.i." ed è, giuridicamente, nella posizione di stato del "servizio permanente non effettivo"

[cfr. art. 875 del D.lgs 66/2010 - Codice dell'Ordinamento Militare"].

Il militare che si trovi nella suddetta posizione, peraltro privo della tesera personale di riconoscimento, la quale viene ritirata in circostanze particolari [patologie neuro-psichiche - cfr. Pubb. C-14, Cap. IV, para. 3 lett. a) n. (9)], a mio avviso, non potendo prestare servizio, non può altresì esercitare le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza disciplinate dagli artt.178 e 179 del "Codice dell'Ordinamento Militare".

Non a caso, tra l'altro, l'art. 650 del c.p. da lei citato, recita testualmente:

Art. 651.
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Pertanto, ritenendo non configurabile il reato di cui sopra nei confronti del militare in aspettativa per infermità, terrei a precisare che, negli altri casi, credo che nulla vieti al militare di richiedere l'intervento di una pattuglia per la constatazione di eventuali altri reati perserguibili d'ufficio in danno a terzi ma, in tal caso, il suo ruolo sarà quello di persona informata sui fatti e le sue dichiarazioni saranno assunte dagli operanti ai sensi dell'art.351 del c.p.p.

Vorrei anche precisare che il militare in aspettativa per infermità, soggiace comunque agli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art.748 del D.P.R. 90/2010 (Testo Ragolamentare in materia di Ordinamento Militare) in tema di fatti e/o eventi in cui sia rimasto coinvolto.

Ovviamente è solo il mio parere.

Distinti saluti e Felice Anno Nuovo.

Diabolikus.
gazzella

Re: RITIRO TESSERA RICONOSCIMENTO

Messaggio da gazzella »

Ringrazio tantissimo.
Cordiali saluti.

gazzella
gazzella

Re: RITIRO TESSERA RICONOSCIMENTO

Messaggio da gazzella »

chiedo scusa ma continua ad apparirmi anomalo il fatto che un Ufficiale/Agente di PG in aspettativa per infermità (capace di intendere e di volere) non possa compiere atti di pg. (Es. annotazione) e riferire all’A.G. fatti nei quali è rimasto coinvolto e ritenuti penalmente rilevanti e perseguibili d’ufficio. E se assistesse ad una rapina? Non potrebbe qualificarsi, intervenire ed esercitare le sue funzioni???
gazzella

Re: RITIRO TESSERA RICONOSCIMENTO

Messaggio da gazzella »

quindi un militare ( e anche Ufficiale/Agente di P.G.) temporaneamente non idoneo al s.m.i. è anche temporaneamente non Ufficiale/Agente di P.G.?
Qualora si ritrovasse addebitato il 361 co 2° all’A.G. che gli deve raccontantare?
Diabolikus

Re: RITIRO TESSERA RICONOSCIMENTO

Messaggio da Diabolikus »

Egregio Gazzella,

fermo restando che si tratta solo e soltanto di una mia opinione e che l'illustre Avvocato Carta potrà sicuramente meglio dirimerere qualsivoglia legittimo dubbio sulla quaestio in disamina, ci terrei a precisare che, da un'attenta lettura del mio post, Lei potrà evincere chiaramente che io non ho assolutamente asserito che un militare dell'Arma in aspettativa per infermità NON sia, temporaneamente, un Agente/Uff. di P.G. e Agente/Uff. di P.S. bensì che lo stesso, in virtù della temporanea inidoneità al s.m.i., piuttosto, NON possa esercitare tali funzioni.

Permane, pertanto, il dubbio circa l'efficacia e la legittimità di eventuali atti di p.g. da egli compiuti nella suddetta posizione di stato.

Terrei altresì a precisare che non ho affatto asserito che il citato militare, nella citata poiszione, debba fare orecchi da mercante ed ignorare una situazione che richieda un intervento "d'ufficio".

Al contrario, ritengo e sono legittimamente convinto del fatto che il militare, seppur temporanemente inidoneo allo s.m.i., è pur sempre un militare in servizio permanente (cfr. nuovamente art.875 C.O.M.) ed è soggetto al C.P.M.P. e di guerra nonchè agli obblighi morali e civili legati al suo status, come peraltro sancito dalla Legge Fondamentale dello Stato e rimane in possesso delle qualifiche ad egli attribuite dalla Legge proprio in ragione del medesimo status.

Ne consegue, che nella situazione da Lei prospettata (una Rapina e non solo) il militare dell'Arma temporanemanete infermo possa e debba intervenire, ad esempio, richiedendo l'ausilio di una pattuglia e prendendo il numero di targa dell'ipotetico mezzo di fuga dei malviventi o comunque attivarsi in qualsiasi modo utile alle indagini ma, ripeto, in tale contesto, ritengo che egli assuma il ruolo di persona informata sui fatti e NON quello di Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni che, purtroppo, non è in grado di esercitare a causa della temporanea inidoneità al s.m.i. e della posizione di aspettativa per infermità [ferma restando la facoltà di arresto discplinata dall'art.383 del c.p.p. (arresto da parte del privato cittadino) qualora si tratti di un reato che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza].

Se analizziamo il combinato disposto del comma 1 dell'art.357 del c.p. (nozione di pubblico ufficiale) e l'art.57 del c.p.p. (Uff. ed Agenti di p.g.) possiamo dedurre che:

"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"........e che il militare dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di pubblico ufficiale, può essere Uff. o Agente di P.G. (secondo il grado rivestito) e può esercitare le proprie funzioni senza limiti territoriali e temporali (quindi anche se in licenza e se libero dal servizio senza però alcun riferimento alla malattia).

Non essendo al corrente di eventuali pronunce giurisprudenziali in tal senso, ritengo che sarebbe pertanto illuminante sentire l'autorevole parere dell'Avvocato circa la sussistenza di tali "poteri" anche nel caso di impossibilità all'esercizio degli stessi a causa della posizione di aspettativa per infermità.

Sperando di aver contribuito.

Saluti.

Diabolikus.
gazzella

Re: RITIRO TESSERA RICONOSCIMENTO

Messaggio da gazzella »

Ringrazio davvero moltissimo per la cortese e sollecita risposta che mi ha ulteriormente chiarito le idee e mi scuso per lo “stile” con cui ho formulato i miei ultimi due quesiti.
Un cordiale saluto
gazzella
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