superamento 730 giorni e ruolo civile.

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
stomale

superamento 730 giorni e ruolo civile.

Messaggio da stomale »

Volevo sapere se superati i 730 giorni nel quinquennio e decadendo dal servizio, si conserva la possibilità del transito a ruolo civile.
Grazie 1000.


Diabolikus

Re: superamento 730 giorni e ruolo civile.

Messaggio da Diabolikus »

Con il premesso dell'Avvocato,

Purtroppo NO.

Il Transito nei ruoli civili (Legge 266/99) è riservato solo ed esclusivamente ai militari in s.p. che siano stati giudicati permanentemente non idonei al s.m.i. (riformati) e NON anche a coloro che siano già cessati dal servizio permanente d'ufficio ed ai sensi di altra norma di Legge
(nel caso di specie: artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010).

Saluti.

Diabolikus.
traversat
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 79
Iscritto il: gio apr 12, 2012 11:37 am

Re: superamento 730 giorni e ruolo civile.

Messaggio da traversat »

Questo significherebbe che, se per esempio, ho fatto 700 giorni di malattia/convalescenza e mi giudicano poi idoneo, faccio un qualsiasi periodo di servizio ( 3-4 mesi) e poi rivado in malattia per altri 10 giorni e poi altri 20 giorni , superando i 730 giorni ....... anche se pochi giorni prima ero idoneo decado dal servizio?
Diabolikus

Re: superamento 730 giorni e ruolo civile.

Messaggio da Diabolikus »

Hai inquadrato il funzionamento, eccezion fatta per il concetto che i giorni da computare, ai fini del raggiungimento dei 730 ovvero 731, sono riferiti all'aspettativa per infermità (esclusi pertanto i 45 gg. spettanti per anno solare) e non al totale complessivo di giorni malattia.

Eesempio:

dal 10 feb. 2010 al 24 feb. 2010, giorni 15 di Cure Termali;

dal 22 apr. 2010 al 21 mag. 2010, giorni 30 di riposo medico e Lic. Conv.;

dal 12 lug. 2010 al 10 giu. 2012, giorni 700 (lic. conv.) di aspettativa per infermità;

in data 11 giu. 2012 idoneo;

dal 14 lug. 2012 al 27 ago. 2012, giorni 45 di lic. str. (riposi medici e lic. conv.)

dal 28 ago. 2012 al 27 sett. 2012, giorni 31 di aspettativa per infermità;

a decorrere dal 28 sett. 2012, qualora non ancora idoneo al s.m.i., collocamento in congedo, categoria della "riserva", a cura del Comando di Corpo ed ai sensi degli artt. 912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), per superamento del tetto massimo di giorni 731 (aspettativa ricadente nel giorno 29 feb. dell'anno bisestile 2012) di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio.

Ovviamente, nell'esempio sopra riportato, ho dato per scontato che il militare non abbia fruito di altri giorni di aspettativa prima del 2010.

Sperando di aver chiarito le idee.

Saluti.

Diabolikus.
traversat
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 79
Iscritto il: gio apr 12, 2012 11:37 am

Re: superamento 730 giorni e ruolo civile.

Messaggio da traversat »

Grazie, ma come fai ad essere riformato prima della scadere dei 730 giorni essendo in malattia? la cmo ti dovrebbe chiamare a visita prima della scadenza dei 730 giorni, quindi è SOLO automatico che ti congedano per il superamento dei 730 giorni (secondo il tuo esempio) in quanto anche se eri idoneo al 730° giorno, poi andando di nuovo in malattia, ti riformano almenochè la cmo non si pronunci prima, ma in base a che cosa?
Diabolikus

Re: superamento 730 giorni e ruolo civile.

Messaggio da Diabolikus »

Perdonami, non volermene, ma hai le idee un pò confuse.

Il giudizio di eventuale "riforma" della CMO è autonomo ed indipendente e per nulla vincolato al fatto che il militare si stia approssimando al superamento del tetto massimo di aspetativa fruibile nel quinquennio.

La circolare Ministeriale del 2000, disciplinante gli adempimenti in tema di collocamento in aspettativa, stabilisce che il militare, in prossimità di tale superamento, deve essere avviato alla CMO per gli accertamenti finalizzati alla idoneità al s.m.i.

Cià non vuol dire però che l'organo medico legale sia obbligato a definire l'iter prima che il militare superi il tetto massimo.

E ' probabile, infatti, che il predetto organo ritenga che il militare abbia bisogno di un determinato periodo di degenza, per poter riconfermare la sua idoenità e, qualora con tale periodo il militare superi il tetto massimo, quest'ultimo verrà collocato in congedo d'ufficio, ai sensi di una norma di legge, da parte del Comando di Corpo, con provvedimento provvisorio che sarà successivamente ratificato dal M.D.-PERSOMIL (se trattasi di Sottufficiale) o dal C.do Interr. CC competente (se trattasi di App./Car.).

L'eventuale proseguimento dell'iter medico legale successivamente alla dispensa dal servizio del militare è una prassi riscontrabile presso molte CMO e che, a mio avviso, non ha motivo di esistere poichè l'interessato, a decorerre dalla data di superamento del tetto massimo, non è più militare in servizio, bensì in congedo.

Il DMML-CMO dovrebbe infatti archiviare la pratica finalizzata all'accertamento della idoneità al s.m.i. e proseguire l'iter medico legale solo per eventuali procedimenti in corso, finalizzati al riconoscimento di causa di servizio per la quale l'interessato abbia fato istanza (pertanto su base volontaria dell'interessato).

L'eventuale giudizio di riforma espresso dalla CMO successivamente al superamento del tetto massimo di aspettativa, può solo determinare un cambiamento della posizione di stato del "congedato" che potrebbe transitare dalla "riserva" al congedo assoluto ovvero permanere nella riserva, secondo le indicazioni della CMO.

Per quanto riguarda invece l'eventuale giudizio di idoneità al s.m.i. espresso dalla CMO successivamente al citato superamento, esso non costituisce presupposto per il rientro in servizio dell'interessato che, per la citata norma di legge, è stato già collocato in congedo, categoria della riserva.

Spero di essere stato ancor più cristallino.

Saluti (e mi fermo qua).

Diabolikus.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: superamento 730 giorni e ruolo civile.

Messaggio da gino59 »

Diabolikus ha scritto:Perdonami, non volermene, ma hai le idee un pò confuse.

Il giudizio di eventuale "riforma" della CMO è autonomo ed indipendente e per nulla vincolato al fatto che il militare si stia approssimando al superamento del tetto massimo di aspetativa fruibile nel quinquennio.

La circolare Ministeriale del 2000, disciplinante gli adempimenti in tema di collocamento in aspettativa, stabilisce che il militare, in prossimità di tale superamento, deve essere avviato alla CMO per gli accertamenti finalizzati alla idoneità al s.m.i.

Cià non vuol dire però che l'organo medico legale sia obbligato a definire l'iter prima che il militare superi il tetto massimo.

E ' probabile, infatti, che il predetto organo ritenga che il militare abbia bisogno di un determinato periodo di degenza, per poter riconfermare la sua idoenità e, qualora con tale periodo il militare superi il tetto massimo, quest'ultimo verrà collocato in congedo d'ufficio, ai sensi di una norma di legge, da parte del Comando di Corpo, con provvedimento provvisorio che sarà successivamente ratificato dal M.D.-PERSOMIL (se trattasi di Sottufficiale) o dal C.do Interr. CC competente (se trattasi di App./Car.).

L'eventuale proseguimento dell'iter medico legale successivamente alla dispensa dal servizio del militare è una prassi riscontrabile presso molte CMO e che, a mio avviso, non ha motivo di esistere poichè l'interessato, a decorerre dalla data di superamento del tetto massimo, non è più militare in servizio, bensì in congedo.

Il DMML-CMO dovrebbe infatti archiviare la pratica finalizzata all'accertamento della idoneità al s.m.i. e proseguire l'iter medico legale solo per eventuali procedimenti in corso, finalizzati al riconoscimento di causa di servizio per la quale l'interessato abbia fato istanza (pertanto su base volontaria dell'interessato).

L'eventuale giudizio di riforma espresso dalla CMO successivamente al superamento del tetto massimo di aspettativa, può solo determinare un cambiamento della posizione di stato del "congedato" che potrebbe transitare dalla "riserva" al congedo assoluto ovvero permanere nella riserva, secondo le indicazioni della CMO.

Per quanto riguarda invece l'eventuale giudizio di idoneità al s.m.i. espresso dalla CMO successivamente al citato superamento, esso non costituisce presupposto per il rientro in servizio dell'interessato che, per la citata norma di legge, è stato già collocato in congedo, categoria della riserva.

Spero di essere stato ancor più cristallino.

Saluti (e mi fermo qua).

Diabolikus.


:arrow: :wink: In gamba.-Ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Rispondi