Egregio Avvocato,
gradirei conoscere il suo autorevole parere in merito al III alinea del comma 1 della norma in oggetto, che cito per facilitare la consultazione a tutti gli utenti:
"La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo"
Secondo una interpretazione:
a) "razionale" della norma, la citata comunicazione "sospenderebbe" i termini per la definizione del procedimento amm.vo e gli stessi riprenderebbero a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni;
b) "letterale" della norma, i termini si "interrompono" ed inziano nuovamente (ex novo) a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni e cioè, maccheronicamente parlando, si azzerano e si riparte daccapo con la conta.
Considerato che diverse pubbliche Amministrazioni, nell'applicazione dell'istituto giuridico de quo, tendono ad orientarsi verso la seconda ipotesi per la emissione dei provvedimenti di rispettiva competenza, mi piacerebbe sapere se tale pratica possa ritenersi in contrasto o meno, con i pricipi di celerità e di buon andamento dell'attività amm.va e se vi siano sentenze che avvalorino la lettura "razionale" della norma "oggetto del contendere".
In attesa di una sua cordiale risposta,
le porgo Distinti Saluti.
Diabolikus.
Art.10 bis Legge 241/90
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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