Pregiatissimo avvocato vorrei una Sua opinione giuridica oltre che legale circa la legittimità dei contenuti della circolare n.32/25-2-2003 datata 20 sett. 2008 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislazione che ha recepito le pronunce del CDS n.2217/2003 e n.2279/2005, ovvero la decurtazione del congedo ordinario proporzionalmente ai periodi di aspettativa per infermità fruiti dal dipendente . La domanda è la seguente: può il Comando Generale con riferimento al principio della gerarchia delle fonti, recepire una sentenza del CDS che non tiene conto di quanto sancito nel DPR 395/95 art “ Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile ( Polizia di stato , Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato ) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare ( Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza )” che all'art.14 comma 11 così recita: “ il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità , anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare . In quest’ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio “ . I contenuti del predetto art 14 comma 11 sono tutt'ora vigenti e mai stati dichiarati illegittimi, inoltre, vi sono due recentissime sentenze del CDS, e n.3636 sez VI del 23/07/2008 che così hanno decretato "Ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario e del compenso sostitutivo per ferie non godute devono essere computati i giorni in cui il dipendente non ha prestato servizio in quanto posto in aspettativa per infermità, trattandosi di fatto a lui non imputabile " và precisato che i ricorrenti sia per le sentenze recepite dal Comando Generale che le successive riguardavano dipendenti della Polizia di stato che chiedevano il pagamento sostitutivo delle ferie non godute prima della loro riforma per inabilità fisica .
Per ultimo come lei saprà il Comando Generale molto solerte nel recepire due sentenze che collidono con il DPR 395/95 non ha ancora recepito le due sentenze del 2008 che hanno invece sancito l'esatto contrario .
Scusandomi per essere stato prolisso La ringrazio per la sua consulenza, trovandomi d'accordissimo con Lei per lil progetto che ha in animo di realizzare, credo sulla sorta del JAG che opera nelle forze armate degli Stati Uniti .
Cordialmente Pino
decurtazione congedo ordinario a seguito di aspettativa per
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: decurtazione congedo ordinario a seguito di aspettativa per
Messaggio da AVVOCATO »
Sig. Pino,
Purtoppo l'annoso problema del recepimento/accoglimento di una pronunzia giurisizionale è affare assai delicato, che non è di facile attagliamento alla struttura.-
L'ufficio legislazione ha ben poco a che dire, in quanto non deve interpretare (detta operazione è di esclusivo appannaggio della magistratura), quanto invece, solo applicare.-
A mio sommesso avviso, ci troveremo innanzi il caso di disparità di trattamento, in analoghe situazioni.-
La risposta, caro lettore, è in re ipsa, infatti una cosa è l’accordo sindacale 20/7/1995 (relativo al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, mentre cosa diversa è la concertazione del 20/7/1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza )”.
Pertanto, se non interviene una norma o un dictum giurisdizionale uguale e contrario a ciò che è sancito, purtroppo le conseguenze sono quelle note.- Disparità di trattamento in casi perfettamente analoghi.
Si dovrebbe quindi, promuovere inizativa legislativa, al Misntero delle parim opportunità, acchè provveda con idoneo atto che azzeri la differenza.- Fino a quel momento la situazione rimarrà immutata.-
Purtoppo il problema del cd. non recepimento dele ultime pronunzia del 2008 lo si può solo eccepire, adendo il Tar, per la motivazione testè riferita.-
Ad ogni buon conto, se nascerà l'avv.ra militare, si correggeranno molte discrasie.
Buon lavoro
Purtoppo l'annoso problema del recepimento/accoglimento di una pronunzia giurisizionale è affare assai delicato, che non è di facile attagliamento alla struttura.-
L'ufficio legislazione ha ben poco a che dire, in quanto non deve interpretare (detta operazione è di esclusivo appannaggio della magistratura), quanto invece, solo applicare.-
A mio sommesso avviso, ci troveremo innanzi il caso di disparità di trattamento, in analoghe situazioni.-
La risposta, caro lettore, è in re ipsa, infatti una cosa è l’accordo sindacale 20/7/1995 (relativo al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, mentre cosa diversa è la concertazione del 20/7/1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza )”.
Pertanto, se non interviene una norma o un dictum giurisdizionale uguale e contrario a ciò che è sancito, purtroppo le conseguenze sono quelle note.- Disparità di trattamento in casi perfettamente analoghi.
Si dovrebbe quindi, promuovere inizativa legislativa, al Misntero delle parim opportunità, acchè provveda con idoneo atto che azzeri la differenza.- Fino a quel momento la situazione rimarrà immutata.-
Purtoppo il problema del cd. non recepimento dele ultime pronunzia del 2008 lo si può solo eccepire, adendo il Tar, per la motivazione testè riferita.-
Ad ogni buon conto, se nascerà l'avv.ra militare, si correggeranno molte discrasie.
Buon lavoro
Re: decurtazione congedo ordinario a seguito di aspettativa per
Messaggio da pino64 »
Pregiatissimo avvocato mi perdoni ma alcuni passaggi non mi sono chiari :
i contenuti dell'accordo sindacale 20/7/1995 (relativo al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, e queli della concertazione del 20/7/1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza )”mi paiono tutti recepiti dalla nostra Istituzione sia per la parte economica che per quella normativa tant'è che a me personalmente sono state fatte comunicazioni ai sensi del DPR 395/95, la stessa pubblicazione C14 "compendio normativo per licenze e permessi " sino al giorno della circolare dell'Ufficio Legislazione riguarda l'aspettativa, nelle note in calce faceva riferimento al DPR 395/95, poi corrette con il riferimento alle pre citate sentenze . Allora mi chiedo , il DPR 395/95 non può essere recepito solo per ciò che più conviene o a seconda della materia trattata, o lo si sottoscrive appieno oppure non lo si sottoscrive e se lo si sottoscrive come si può poi recepire una sentenza del CDS che ne travisa i contenuti ? Sentenze poi smentite dallo stesso CDS ma questa volta non recepite, con tutto il rispetto, questi atteggiamenti presi dall'Istituzione paiono atti di " arroganza giuridica ", poichè poi i dipendenti sono costretti per far valere le proprie ragioni alla giustizia amministrativa con esborso di danari che non tutti hanno la possibilità di spendere ; e qui con riferimento all'avvocatura militare riterrei giusto che chi emana certi provvedimenti, lesivi dei diritti altrui venga sanzionato economicamente qualora il giudizio fosse sfavorevole all'Amministrazione . Aggiungo infine, che oltre alla decurtazione, non vengono nemmeno pagati i giorni di congedo maturati nel periodo di aspettativa, quindi a mio avviso, il tardivo recepimento delle sentenze prese a riferimento dall'Ufficio legislazione, la più recente delle quali risale al 2005, ha creato una disparità di trattamento tra appartenenti alla stessa amministrazione , ovvero tra coloro che tra il 2005 ed il 2008 hanno comunque potuto fruire del loro congedo non decyrtato e coloro che hanno visto i giorni di congedo maturati in aspettativa, retribuiti in caso di riforma .
Mi scuso per essere stato prolisso ma non sono riuscito a sintetizzare meglio i miei concetti che spero siano comunque stati esposti in maniera comprensibile
Cordialmente Pino
i contenuti dell'accordo sindacale 20/7/1995 (relativo al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, e queli della concertazione del 20/7/1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza )”mi paiono tutti recepiti dalla nostra Istituzione sia per la parte economica che per quella normativa tant'è che a me personalmente sono state fatte comunicazioni ai sensi del DPR 395/95, la stessa pubblicazione C14 "compendio normativo per licenze e permessi " sino al giorno della circolare dell'Ufficio Legislazione riguarda l'aspettativa, nelle note in calce faceva riferimento al DPR 395/95, poi corrette con il riferimento alle pre citate sentenze . Allora mi chiedo , il DPR 395/95 non può essere recepito solo per ciò che più conviene o a seconda della materia trattata, o lo si sottoscrive appieno oppure non lo si sottoscrive e se lo si sottoscrive come si può poi recepire una sentenza del CDS che ne travisa i contenuti ? Sentenze poi smentite dallo stesso CDS ma questa volta non recepite, con tutto il rispetto, questi atteggiamenti presi dall'Istituzione paiono atti di " arroganza giuridica ", poichè poi i dipendenti sono costretti per far valere le proprie ragioni alla giustizia amministrativa con esborso di danari che non tutti hanno la possibilità di spendere ; e qui con riferimento all'avvocatura militare riterrei giusto che chi emana certi provvedimenti, lesivi dei diritti altrui venga sanzionato economicamente qualora il giudizio fosse sfavorevole all'Amministrazione . Aggiungo infine, che oltre alla decurtazione, non vengono nemmeno pagati i giorni di congedo maturati nel periodo di aspettativa, quindi a mio avviso, il tardivo recepimento delle sentenze prese a riferimento dall'Ufficio legislazione, la più recente delle quali risale al 2005, ha creato una disparità di trattamento tra appartenenti alla stessa amministrazione , ovvero tra coloro che tra il 2005 ed il 2008 hanno comunque potuto fruire del loro congedo non decyrtato e coloro che hanno visto i giorni di congedo maturati in aspettativa, retribuiti in caso di riforma .
Mi scuso per essere stato prolisso ma non sono riuscito a sintetizzare meglio i miei concetti che spero siano comunque stati esposti in maniera comprensibile
Cordialmente Pino
Re: decurtazione congedo ordinario a seguito di aspettativa per
Messaggio da AVVOCATO »
Sig.Pino,
Putroppo, come ribadito, non è arroganza giuridica, ma altri criteri, assolutamente condivisibili e non, che lascio alla sua intelligente valutazione.-
Purtroppo è vero ed ingiusto che i dipendenti debbano ricorrere al TAR, con spese che pochi possono permettersi.-
Per quanto riguarda il colpire chi ha sbagliato, si può sempre ricorrere, a soddisfatta giustizia, al Tribunale Civile, sempre che il Tar adito dia piena ragione ed illustri l'errore marchiano o, peggio, doloso, commesso dall'ufficio preposto.-
Per tutte quelle ipotesi in cui vi sia disparità di trattamento tra appartenenti alla stessa amministrazione si dovrà ricorrere al tar.-
Cordialità
Putroppo, come ribadito, non è arroganza giuridica, ma altri criteri, assolutamente condivisibili e non, che lascio alla sua intelligente valutazione.-
Purtroppo è vero ed ingiusto che i dipendenti debbano ricorrere al TAR, con spese che pochi possono permettersi.-
Per quanto riguarda il colpire chi ha sbagliato, si può sempre ricorrere, a soddisfatta giustizia, al Tribunale Civile, sempre che il Tar adito dia piena ragione ed illustri l'errore marchiano o, peggio, doloso, commesso dall'ufficio preposto.-
Per tutte quelle ipotesi in cui vi sia disparità di trattamento tra appartenenti alla stessa amministrazione si dovrà ricorrere al tar.-
Cordialità
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