6 scatti sul TFS per gli inabili dopo i 730 gg
Re: 6 scatti sul TFS per gli inabili dopo i 730 gg
Messaggio da gervasi pietro »
tfs finito - temo ispettorato del lavoro . ma si dice che al proprietario non fanno nulla . Be La struttura l'ha fatta la ditta , il tamponamento esterno da solo sono riuscito a farlo con tanta fatica , adesso sto lavorando nel prospetto esterno . Sono pieno di dolori . tra quanche mese mi riposo . Se riesco allego le foto . ciao
Re: 6 scatti sul TFS per gli inabili dopo i 730 gg
gervasi pietro ha scritto:tfs finito - temo ispettorato del lavoro . ma si dice che al proprietario non fanno nulla . Be La struttura l'ha fatta la ditta , il tamponamento esterno da solo sono riuscito a farlo con tanta fatica , adesso sto lavorando nel prospetto esterno . Sono pieno di dolori . tra quanche mese mi riposo . Se riesco allego le foto . ciao














Re: 6 scatti sul TFS per gli inabili dopo i 730 gg
ancora un saluto a voi tutti, mi è arrivato il decreto di pensione che cita "è stata disposta
d'autorità la cessazione dal servizio permanente per INFERMITA' per il superamento del periodo massimo di
aspettativa fruibile in un quinquennio e collocato nella categoria della riserva ai sensi dell'art.929, comma1,
lettera b del decreto Legislativo 15 marzo 2010,n.66".Quindi non sono stato destituito,ma posto in congedo per infermità,ho fatto la richiesta all'INPDAP di zona,ma non vogliono sentire ragioni.Mi farebbe piacere avere il conforto di qualche collega che si è trovato nella mia stessa situazione.Anche perché altre due sedi INPDAP contattate ,dicono che i sei scatti competono anche sul TFS. Saluti
d'autorità la cessazione dal servizio permanente per INFERMITA' per il superamento del periodo massimo di
aspettativa fruibile in un quinquennio e collocato nella categoria della riserva ai sensi dell'art.929, comma1,
lettera b del decreto Legislativo 15 marzo 2010,n.66".Quindi non sono stato destituito,ma posto in congedo per infermità,ho fatto la richiesta all'INPDAP di zona,ma non vogliono sentire ragioni.Mi farebbe piacere avere il conforto di qualche collega che si è trovato nella mia stessa situazione.Anche perché altre due sedi INPDAP contattate ,dicono che i sei scatti competono anche sul TFS. Saluti
Re: 6 scatti sul TFS per gli inabili dopo i 730 gg
enzolag ha scritto:ancora un saluto a voi tutti, mi è arrivato il decreto di pensione che cita "è stata disposta
d'autorità la cessazione dal servizio permanente per INFERMITA' per il superamento del periodo massimo di
aspettativa fruibile in un quinquennio e collocato nella categoria della riserva ai sensi dell'art.929, comma1,
lettera b del decreto Legislativo 15 marzo 2010,n.66".Quindi non sono stato destituito,ma posto in congedo per infermità,ho fatto la richiesta all'INPDAP di zona,ma non vogliono sentire ragioni.Mi farebbe piacere avere il conforto di qualche collega che si è trovato nella mia stessa situazione.Anche perché altre due sedi INPDAP contattate ,dicono che i sei scatti competono anche sul TFS. Saluti







Re: 6 scatti sul TFS per gli inabili dopo i 730 gg
dopo varie richieste di chiarimento,la sede INPDAP non vuole saperne,ho fatto ricorso al comitato di verifica,speriamo bene.Cerco ancora colleghi che sono andati via con la stessa motivazione ( collocato nella categoria della riserva ai sensi dell'art.929, comma 1,lettera b del decreto Legislativo 15 marzo 2010,n.66)per confrontare i conti del TFS.Saluti
Re: 6 scatti sul TFS per gli inabili dopo i 730 gg
Risposta dell INPDAP .
L’art. 923, comma 1.b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) sancisce le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego, fra le quali quella per “infermità”, ma il successivo art. 929, comma 1 chiarisce che la cessazione dal servizio permanente per “infermità” può avvenire quando il militare:
“a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.”
Da ciò si evince, quindi, che sebbene la causa di cessazione sia unica (infermità), esiste la differenziazione fra gli stati che hanno determinato l’infermità stessa.
Né, peraltro, risulta scalfito dal decreto legislativo n. 66/2010, l’art. 11 della legge n. 231/1990, nel punto in cui attribuisce i 6 scatti stipendiali al personale che cessa dal servizio “perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato” intendendo così limitare a quest’unica fattispecie di status il beneficio dei 6 scatti senza peraltro estenderlo ad altri status che possano determinare una cessazione per invalidità. Lo scrivente Ufficio non può quindi che confermare quanto precedentemente detto .
Il responsabile di processo
quindi teoricamente visto che non esiste più il congedo per inabilità,non dovrebbero competere a nessuno di quelli che vanno appunto in congedo per infermità.Chi ci capisce è bravo.
L’art. 923, comma 1.b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) sancisce le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego, fra le quali quella per “infermità”, ma il successivo art. 929, comma 1 chiarisce che la cessazione dal servizio permanente per “infermità” può avvenire quando il militare:
“a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.”
Da ciò si evince, quindi, che sebbene la causa di cessazione sia unica (infermità), esiste la differenziazione fra gli stati che hanno determinato l’infermità stessa.
Né, peraltro, risulta scalfito dal decreto legislativo n. 66/2010, l’art. 11 della legge n. 231/1990, nel punto in cui attribuisce i 6 scatti stipendiali al personale che cessa dal servizio “perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato” intendendo così limitare a quest’unica fattispecie di status il beneficio dei 6 scatti senza peraltro estenderlo ad altri status che possano determinare una cessazione per invalidità. Lo scrivente Ufficio non può quindi che confermare quanto precedentemente detto .
Il responsabile di processo
quindi teoricamente visto che non esiste più il congedo per inabilità,non dovrebbero competere a nessuno di quelli che vanno appunto in congedo per infermità.Chi ci capisce è bravo.
Re: 6 scatti sul TFS per gli inabili dopo i 730 gg
=========================================================================================enzolag ha scritto:Risposta dell INPDAP .
L’art. 923, comma 1.b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) sancisce le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego, fra le quali quella per “infermità”, ma il successivo art. 929, comma 1 chiarisce che la cessazione dal servizio permanente per “infermità” può avvenire quando il militare:
“a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.”
Da ciò si evince, quindi, che sebbene la causa di cessazione sia unica (infermità), esiste la differenziazione fra gli stati che hanno determinato l’infermità stessa.
Né, peraltro, risulta scalfito dal decreto legislativo n. 66/2010, l’art. 11 della legge n. 231/1990, nel punto in cui attribuisce i 6 scatti stipendiali al personale che cessa dal servizio “perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato” intendendo così limitare a quest’unica fattispecie di status il beneficio dei 6 scatti senza peraltro estenderlo ad altri status che possano determinare una cessazione per invalidità. Lo scrivente Ufficio non può quindi che confermare quanto precedentemente detto .
Il responsabile di processo
quindi teoricamente visto che non esiste più il congedo per inabilità,non dovrebbero competere a nessuno di quelli che vanno appunto in congedo per infermità.Chi ci capisce è bravo.

poiché alcuni commenti sull'argomento ( 6 SCATTI AGGIUNTIVI DLG 165/97 ) tendono a richiedere delucidazioni nel merito, riprendiamo il post pubblicato e ritorniamo sull'argomento cercando di essere più chiari.
L'art. 12 delle preleggi, al Capo I delle disposizioni sulla legge in generale recita: ”Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.” Orbene, dalla lettura delle norme prese in esame, non assurge l'esclusione letterale della possibilità di applicare i sei scatti aggiuntivi anche ai fini del TFS. Andiamo quindi a leggere attentamente i combinati disposti delle norme facendo una cognizione lessicale delle parti.
a) Art. 11 Legge n. 231/1990, Scatti stipendiali.
1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' sostituito dal seguente: "15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perché' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché' deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità' di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità' e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità' di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge
b) Art.4 D.lgs 165/97 , Maggiorazione della base pensionabile.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 165/97.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e' computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' progressivamente incrementato.
c) T.A.R. Lazio N. 10729/2010 REG.SEN. N. 06116/2006 REG.RIC.
FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il Vicebrigadiere (in congedo) dei CC. P…. E….. ha impugnato il provvedimento n. “DGPM/VI/21/04/28053” del 27.3.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere la liquidazione, sul suo trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità” (ai quali egli pretende di aver diritto) previsti dall’art.11 della legge n.231/90. All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 21.4.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò rende, ovviamente, superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.
Anche – invero – a non voler tener conto del fatto- che l’E…… ha lasciato l’Arma senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico ordinario (essendogli soltanto stata riconosciuta, dal marzo del 2005, una pensione privilegiata di terza categoria); -che, al 5.4.2003: quando è stato collocato in congedo (per, è bene precisarlo, “perdita del grado per rimozione”), egli non era – infatti – in possesso dei requisiti richiesti (in materia) dall’art.6, comma 2, del d.lg. n.165/97 (che fa riferimento sia alla massima anzianità contributiva che ad un’età anagrafica pari, o superiore, ai 53 anni), si deve comunque rilevare come – “in iure condito” – i benefici di cui trattasi non siano fruibili (oltre che da coloro che lasciano il servizio “a domanda”: a meno che, in tal caso, non provvedano al pagamento della restante contribuzione previdenziale) da coloro che, come l’interessato, sono (stati) oggetto di provvedimenti destitutori. E dunque; atteso che – nella circostanza – la resistente ha fatto corretta applicazione della vigente normativa di settore: attenendosi, in particolare, ai principi elaborati – sul punto (proprio per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli amministrati) – nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.2.2008, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
Il Tribunale amministrativo rigetta il ricorso del V.Brigadiere negandogli i sei scatti aggiuntivi sul trattamento di buonuscita e su quello pensionistico per i seguenti motivi: ”
destituito con perdita del grado; non in possesso dell'anzianità contributiva né di quella anagrafica pari o superiore ai 53 anni” .
La non riconoscibilità discende dalla mancanza dei requisiti minimi generici , nulla viene affermato sulla non applicabilità in assoluto del trattamento ai fini della buonuscita.
La norma non incide sull'applicazione dei sei scatti aggiuntivi ai fini del TFS, ancorché, dall'attenta lettura dell'art. 4 Co.2 L. 165/97, si capisce che gli aumenti periodici di cui al comma 1 , che fanno esplicito riferimento alle modificazioni delle norme chiaramente assorbite dall'art. 11 della L. 231/1990, quindi all'applicazione dei sei scatti aggiuntivi anche sulla buonuscita, spettano oltre a chi viene dichiarato inabile al servizio anche a chi cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica.
La domanda finale quindi è:” dove sta scritto che i 6 scatti non sono applicabili anche alla buonuscita?
Orbene, ci si chiede quindi, perché le amministrazioni centrali propendono per una interpretazione restrittiva della norma? Dove scorgono la chiara volontà del legislatore nel non voler applicare i sei scatti anche sul TFS? credo che la risposta sia semplice, le amministrazioni centrali con proprie circolari hanno dato degli indirizzi precisi e, così facendo , lo Stato ha risparmiato un bel po di soldini. Il pensionato per veder riconoscere i sei scatti aggiuntivi sulla liquidazione dovrebbe fare ricorso al T.A.R e non alla Corte dei Conti, non trattandosi di materia pensionistica ma ai fini della buonuscita. Si può dire che per l'amministrazione il gioco è fatto. Sanno che la maggior parte dei pensionati non ricorrerà per i costi legali e il tempo necessario per avere giustizia, e , qualora ciò accadesse, la sentenza non sarebbe applicabile erga omnes.
=======================================================================================

Effetti ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato", compreso quindi l’IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Si precisare che l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 viene riconosciuto è calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente;
riforma per malattia del dipendente;
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
Poiché nello “stipendio parametrato” è confluita, ai sensi art 3 punto 1 del D.L.vo 193/03, l’indennità integrativa speciale (cd. IIS), dal 1° gennaio 2005 la quota di stipendio corrispondente all’importo della suddetta indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è quindi valutabile ai fini della Buonuscita nella misura dell’80 per cento. Anziché del 60 per cento come era previsto dall’articolo 1 lettera b della legge 29 gennaio 1994 n. 87.
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