Tassazione importo indennità giornaliera forfettaria

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Tassazione importo indennità giornaliera forfettaria

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Per orientamento.

Tassazione importo corrisposto a titolo di indennità giornaliera forfettaria.

Corresponsione importo dell’indennità nella misura prevista dal DPR 164/2002 e dal DPR 170/2007.

Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 6.8.2002 e nota del Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 15.6.2003.


In merito al ricorso il TAR Lazio precisa:

1) - la domanda giudiziale fondata sulla contestazione della pretesa tributaria attuata attraverso lo strumento della trattenuta del sostituto di imposta, a carico del pubblico dipendente, da parte del datore di lavoro, esula dalla cognizione del giudice amministrativo e appartiene alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie, prevalendo l’aspetto contenzioso legato all’obbligo tributario e non a quello di servizio (Cons. Stato, Sez. V, 25.2.1997, n. 200 nonché Cass. Civ., SSUU, 4.11.1994, n. 9126);

2) - Considerato che, in seguito della riforma di cui all'art. 12 l. 28 dicembre 2001 n. 448, la giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si estende oramai a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (Cass. Civ., SSUU, ord. 14.3.2011, n. 5928);

3) - lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Indica il giudice tributario quale dotato della relativa giurisdizione sulla domanda proposta, fatti salvi gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

Il resto leggetelo qui sotto.

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20/11/2012 201209611 Sentenza 1


N. 09611/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04857/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4857 del 2009, proposto da:
D. G., rappresentato e difeso dall'avv. prof. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro, 63;

contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento
- del provv.to di liquidazione delle spese per il periodo dal 26.6.2007 al 11.7.2007;
- del provv.to di liquidazione delle spese per il periodo dal 11.7.2007 al 2.8.2007;
- del provv.to di liquidazione delle spese per il periodo dal 11.7.2007 al 2.8.2007;
- del provv.to di liquidazione delle spese per il periodo dal 20.9.2007 al 10.10.2007;
- del provv.to di liquidazione delle spese per il periodo dal 7.11.2007 al 12.11.2007;
tutti nella parte in cui hanno illegittimamente sottoposto a tassazione l’importo corrisposto a titolo di indennità giornaliera forfettaria liquidata per il periodo di trasferta dalla sede di servizio di Roma alla Provincia di Napoli e per la conseguente

declaratoria e l’accertamento
del diritto alla corresponsione dell’importo dell’indennità in questione nella misura prevista dal DPR 164/2002 e (dal 1.10.2007) dal DPR 170/2007 e per la consequenziale

condanna
delle Amm.ni resistenti al pagamento degli importi dovuti ed illegittimamente trattenuti ovvero alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di importi pari a quelli; il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, 74 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Rilevato che con ricorso a questo Tribunale, notificato il 9.6.2009 e depositato il successivo 15.6.2009, il sig. D. G., sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva l’annullamento – con correlata domanda di accertamento e condanna - delle note di liquidazione indicate in epigrafe nella parte in cui sottoponevano a tassazione IRE l’importo per indennità di missione corrispondente, ai sensi del dpr. n. 164/2002 e n. 170/2007, richiamando a sostegno delle proprie tesi una circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 6.8.2002 e una nota del Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 15.6.2003 e quantificando per ciascuna nota di liquidazione gli importi che riteneva dovessero essere a lui restituiti.

Rilevato che alla pubblica udienza del 24 ottobre 2012 la causa era trattenuta in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per pronunciarsi con sentenza nella forma di cui all’art. 74 c.p.a., attesa l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;

Considerato, infatti, che la domanda del ricorrente si sostanzia in un accertamento di un obbligo tributario relativo a ritenuta d’acconto IRE e addizionale comunale e regionale sulle somme corrisposte quale indennità giornaliera forfettaria per periodi di trasferta dalla sede di servizio alla Provincia di Napoli;

Considerato, però, che la domanda giudiziale fondata sulla contestazione della pretesa tributaria attuata attraverso lo strumento della trattenuta del sostituto di imposta, a carico del pubblico dipendente, da parte del datore di lavoro, esula dalla cognizione del giudice amministrativo e appartiene alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie, prevalendo l’aspetto contenzioso legato all’obbligo tributario e non a quello di servizio (Cons. Stato, Sez. V, 25.2.1997, n. 200 nonché Cass. Civ., SSUU, 4.11.1994, n. 9126);

Considerato che, in seguito della riforma di cui all'art. 12 l. 28 dicembre 2001 n. 448, la giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si estende oramai a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (Cass. Civ., SSUU, ord. 14.3.2011, n. 5928);

Considerato che nel caso di specie il ricorrente contesta l’”an” di un obbligo tributario a carico del sostituto di imposta;

Considerato che lo stesso Consiglio di Stato ha già evidenziato che le questioni relative al recupero di somme non spettanti al pubblico dipendente, il cui diretto presupposto risieda nella legittimità o meno delle ritenute di quote d'imposte da parte dell'Amministrazione, esulano dalla giurisdizione amministrativa, dovendo essere conosciute dal giudice tributario in quanto si controverte su diritti e obblighi del sostituto d’imposta nei confronti dell’Amministrazione e nei confronti del soggetto debitore principale d’imposta (Cons. Stato, Sez. IV, 23.10.2008, n. 5239);

Considerato, quindi, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per difetto di giurisdizione, che spetta invece al giudice tributario;

Considerato che non si da luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Indica il giudice tributario quale dotato della relativa giurisdizione sulla domanda proposta, fatti salvi gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2012


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