DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
Messaggio da andry74 »
Ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto abbastanza urgente, visto che in alcuni uffici dell'amm.ne non ho trovato le informazioni necessarie: SONO STATO DICHIARATO NON IDONEO ASSOLUTO PERMANENTE DALLA CMO IERI STESSO E IDONEO PER I RUOLI CIVILI. Entro 30 giorni devo presentare domanda all'uff. personale di appartenenza. Volevo sapere se, oltre che a far riferimento a quanto espresso dalla CMO e a segnalare le amministrazioni e le sedi preferite, bisogna presentare qualcos'altro. Insomma come va compilata la domanda? C'è rischio che se si sbaglia qualcosa non venga accolta? Qualcono gentilmente mi faccia sapere perchè al momento ho pochissime informazioni, grazie!
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
ciao andry74. nessuna cosa particolare. devi semplicemente fare istanza presso il tuo ufficio di appartenenza per essere collocato a norma della 339/82 in un'altra amministrazione dello stato. in genere hanno dei modelli pre - stampati. se svolgi servizio a roma la dovrai presentare per tutti i ministeri se sei un'altra città ti conviene farti consigliare le amministrazioni che prendono ex poliziotti. Cmq siccome ora cè questa spending rewieu ti conviene prendere pazienza e aspettare che ti chiami il ministero dell'interno la cui commissione si riunisce una volta l'anno a luglio, nel frattempo sarai in ex art. 8 e prenderai l'attuale stipendio senza problemi e senza doverlo restituire.
spero di esserti stato d'aiuto
spero di esserti stato d'aiuto
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
Messaggio da andry74 »
Grazie mackenny per l'info, ho sentito che dalle mie parti di solito gli altri ministeri difficilmete rispondono positivamente, solitamente è sempre il ministero di appartenenza a ricollocarti nei ruoli civili. Riguardo alla spending rewieu c'è qualche rischio secondo te?
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
sicuramente ci sarà da aspettare. però il ministero degli interni in genere assorbe tutti gli ex poliziotti.
Ti conviene farti una camminata al ministero presso l'ufficio V reclutamento del servizio civile li ne saprai di più. ciao
Ti conviene farti una camminata al ministero presso l'ufficio V reclutamento del servizio civile li ne saprai di più. ciao
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
Messaggio da andry74 »
potrei sapere a chi va indirizzata la domanda per i ruoli civili, quali sono gli indirizzi da mettere e inoltre se bisogna allegare il rapporto della CMO di idoneità? Avete un numero a cui posso chiedere queste informazioni del ministero, perchè anche stamattina sono passato nel mio ufficio, ma ancora non sanno rispondermi, forse controlleranno qualche vecchia pratica, ma sono un po' preoccupato di non avere tutte le informazioni. Qualcuno può aiutarmi per favore!
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
salve sono un agente giovane di 26 anni in servizio a milano sto in polizia da circa 1 e mezzo corso incluso! vorrei sapere ma se volessi transitare dei ruoli civili della polizia devo perforza avere qualche problema riconosciuto dal cmo oppure basta fare qualche domanda particolare? poi vorrei sapere con il passaggio nei ruoli civili rimarrei a milano oppure mi riavvicinerei a casa? grazie per la futura risposta porgo distinti saluti!
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
andy pergli indirizzi basta andare sul sito del governo e prendere tutti gli indirizzi dei ministeri, sarà poi il ministero degli interni ad inviarle negli uffici del personale di ogni dicastero, i contatti li hanno loro. Comunque per darti un aiuto maggiore e per farti dar più informazioni chiama questo numero 0646572735 è l'ufficio stato giuridico che tratta i transiti. Però non aspettare il tuo ufficio prendiun foglioe scrivi tu. i dati sono semplici. Devi indirizzarla a Ministero dell'Interno Dipartimento P.S. Direzione Centrale per le Risorse Umane SErvizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti Divisione I o II dipende dal tuo grado. Nell'oggetto metterai nome cognome e "istanza di passaggio ai ruoli civili dello Stato. Legge 339/82", nel corpo invece indicherai nome cognome qualifica indirizzo telefono, "giudicato permanentemente non idoneo ai servizidi istituto nei servizi di p.s. si idoneo ai servizi civili" con verbale XXXX del XX XX XXXX, e poi di seguito: "chiede di transitare a norma della legge 339/82 nelle seguenti amministrazioni dello stato:
... indica tutti i ministeri. per consiglio nn mettere la presidenza del consiglio che tanto non ti prendono!!! sono dei XXXXXXXX!!!
Fai tu l'istanza altrimenti i 30 gg passano e resti fuori
ciao
... indica tutti i ministeri. per consiglio nn mettere la presidenza del consiglio che tanto non ti prendono!!! sono dei XXXXXXXX!!!
Fai tu l'istanza altrimenti i 30 gg passano e resti fuori
ciao
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
X bonomello.
per il tansito serve cmq una patologia invalidante che ti renda parzialmente o totalmente non idoneo al servizio di istituto. nessuna istanza puo farti passare in un'altra amministrazione dello stato, a meno che non entri in un gabinetto ministeriale.
Quindi sei fuori strada per tornare a casa!!! e sei anche giovane... purtroppo in polizia non ci sono più spazi per fare cose sensate, è finita, dal 2000 che è in continuo decadimento.
Posso consigliarti di partecipare ai concorsi interni per cinofili e reparto a cavallo magari riesci a trovareun posto per casa.
per il tansito serve cmq una patologia invalidante che ti renda parzialmente o totalmente non idoneo al servizio di istituto. nessuna istanza puo farti passare in un'altra amministrazione dello stato, a meno che non entri in un gabinetto ministeriale.
Quindi sei fuori strada per tornare a casa!!! e sei anche giovane... purtroppo in polizia non ci sono più spazi per fare cose sensate, è finita, dal 2000 che è in continuo decadimento.
Posso consigliarti di partecipare ai concorsi interni per cinofili e reparto a cavallo magari riesci a trovareun posto per casa.
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
x mackenny ti ringranzio per la risposta! il mio problema non è tanto tornare a casa quanto andare via il prima possibile da milano per non aspettare 4 anni di purgatorio per poi non essere accontentato visto che per tornare a casa i miei anni sarebbero circa 15 16! avevo pensato ad un transito nei ruoli civili ma io grazie a dio per ora non ho patologie riscontrate! a messo che nn me le facciano venire visto che dove sto io è un vero e proprio inferno! cmq grazie per la risposta! 

Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
Messaggio da Jonny storm »
Salve a tutti,qualcuno di voi sa quale sia la prassi per il reintegro nei ruoli di provenienza (Polizia di Stato), dopo essere stati giudicati non idonei in maniera assoluta dalla C.M.O.? Esiste solo il ricorso al TAR,peraltro molto costoso a causa delle spese legali o c'è un'altra maniera per produrre domanda? Eventualmente, conoscete anche i tempi ed i termini per la presentazione della domanda di rientro nell'amministrazione di provenienza dopo il giudizio della C.M.O? Devo ancora firmare il decreto di passaggio all'amministrazione civile dell'Interno.
Grazie.
Grazie.
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
Il Tar Lazio apre una strada a tutti i militari e penso che questo vale anche per le altre FF.OO..
Diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.
1) - Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).
2) - Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.
3) - L’amministrazione ha respinto l’istanza, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).
4) - L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.
5) - Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.
IL TAR PRECISA:
6) - Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.
7) - Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.
- Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.
9) - Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.
10) - La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.
In virtù di quanto sopra abbreviato, per completezza vi invito a leggere la sentenza.
Complimenti al ricorrente e alla sua difesa.
Personalmente, fino ad oggi ho reso un importante ed unico servizio a tutti gli iscritti/lettori del sito.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
15/11/2012 201209416 Sentenza 1B
N. 09416/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09704/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9704 del 2011, proposto da:
L. C., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Pipitone Federico, Alberto Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso Carlo Marzano in Roma, via Sabotino, 45;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).
Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.
L’amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento datata 27 maggio 2011, notificato il successivo 10 giugno, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).
L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.
Con il ricorso in esame, egli impugna, unitamente al provvedimento con il quale gli è stata negata la riammissione in servizio, il presupposto decreto ministeriale 18 aprile 2002 (nella parte di interesse) nonché il decreto che ha deciso il ricorso gerarchico.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.
In limine, va osservato che il ricorso in esame – in disparte ogni considerazione sulla legittimità o meno del decreto con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico - è tempestivo siccome proposto nei termini decadenziale avverso il provvedimento di diniego alla riammissione in servizio.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Recita l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002, n. 22680:
“Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”.
Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.
Gli affermati principi costituivano, altresì, criteri guida nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 14, c. 5 della legge 28 luglio1999, n. 266 di riordino del personale militare che l’amministrazione ha immotivatamente disatteso.
Ed invero, l’art. 2, comma 9 del citato decreto, nell’escludere categoricamente la possibilità della riammissione del lavoratore nel ruolo di provenienza, ha introdotto nell’ordinamento di settore una regola che contrasta con i principi affermati dalle pronunce della Corte costituzionale in tema di riammissione e che avrebbero dovuto ispirare anche l’esercizio della delega.
Non ravvede, il Collegio, motivi ostativi all’applicazione dei medesimi principi nell’ambito dell’organizzazione militare.
Anche considerata la specificità dell’ordinamento militare, e ferma restando la posizione di interesse legittimo del lavoratore, non c’è plausibile ragione, alla luce dei principi che informano l’istituto della riammissione in servizio, per sottrarre all'Amministrazione la potestà di valutare, di volta in volta, in concreto, la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali essa ritiene non rispondente al pubblico interesse il reinserimento del lavoratore nel ruolo di provenienza.
Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.
Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.
Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.
La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.
A tale valutazione non si contrappone alcun diritto soggettivo del lavoratore, in quanto l'art. 132 citato non impone l'obbligo di riammettere comunque nei ruoli il dipendente che ne faccia richiesta, ma rimette all'Amministrazione la valutazione discrezionale circa l'opportunità della riammissione, con particolare riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.
In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi che precedono.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
Diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.
1) - Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).
2) - Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.
3) - L’amministrazione ha respinto l’istanza, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).
4) - L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.
5) - Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.
IL TAR PRECISA:
6) - Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.
7) - Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.
- Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.
9) - Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.
10) - La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.
In virtù di quanto sopra abbreviato, per completezza vi invito a leggere la sentenza.
Complimenti al ricorrente e alla sua difesa.
Personalmente, fino ad oggi ho reso un importante ed unico servizio a tutti gli iscritti/lettori del sito.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
15/11/2012 201209416 Sentenza 1B
N. 09416/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09704/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9704 del 2011, proposto da:
L. C., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Pipitone Federico, Alberto Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso Carlo Marzano in Roma, via Sabotino, 45;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).
Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.
L’amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento datata 27 maggio 2011, notificato il successivo 10 giugno, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).
L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.
Con il ricorso in esame, egli impugna, unitamente al provvedimento con il quale gli è stata negata la riammissione in servizio, il presupposto decreto ministeriale 18 aprile 2002 (nella parte di interesse) nonché il decreto che ha deciso il ricorso gerarchico.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.
In limine, va osservato che il ricorso in esame – in disparte ogni considerazione sulla legittimità o meno del decreto con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico - è tempestivo siccome proposto nei termini decadenziale avverso il provvedimento di diniego alla riammissione in servizio.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Recita l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002, n. 22680:
“Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”.
Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.
Gli affermati principi costituivano, altresì, criteri guida nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 14, c. 5 della legge 28 luglio1999, n. 266 di riordino del personale militare che l’amministrazione ha immotivatamente disatteso.
Ed invero, l’art. 2, comma 9 del citato decreto, nell’escludere categoricamente la possibilità della riammissione del lavoratore nel ruolo di provenienza, ha introdotto nell’ordinamento di settore una regola che contrasta con i principi affermati dalle pronunce della Corte costituzionale in tema di riammissione e che avrebbero dovuto ispirare anche l’esercizio della delega.
Non ravvede, il Collegio, motivi ostativi all’applicazione dei medesimi principi nell’ambito dell’organizzazione militare.
Anche considerata la specificità dell’ordinamento militare, e ferma restando la posizione di interesse legittimo del lavoratore, non c’è plausibile ragione, alla luce dei principi che informano l’istituto della riammissione in servizio, per sottrarre all'Amministrazione la potestà di valutare, di volta in volta, in concreto, la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali essa ritiene non rispondente al pubblico interesse il reinserimento del lavoratore nel ruolo di provenienza.
Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.
Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.
Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.
La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.
A tale valutazione non si contrappone alcun diritto soggettivo del lavoratore, in quanto l'art. 132 citato non impone l'obbligo di riammettere comunque nei ruoli il dipendente che ne faccia richiesta, ma rimette all'Amministrazione la valutazione discrezionale circa l'opportunità della riammissione, con particolare riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.
In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi che precedono.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
Messaggio da Diabolikus »
Ecco una sentenza bomba che scatenerà un putiferio di domande.
Complimenti sinceri, egregio Panorama.
Sei una preziosa fonte inesuaribile di giurisprudenza.
Dovrebbero farti un monumento per l'utile servizio che svolgi nel nostro comune interesse.
Con stima.
Diabolikus.
Complimenti sinceri, egregio Panorama.
Sei una preziosa fonte inesuaribile di giurisprudenza.
Dovrebbero farti un monumento per l'utile servizio che svolgi nel nostro comune interesse.
Con stima.
Diabolikus.
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
Sono contento che apprezzi il mio lavoraccio (il che non è semplice) per bene di tutta la comunicata Militare e FF.OO..
Pensa che se io non postassi queste sentenze di ogni genere/argomento, in molti in questi forum ancora di domanderebbero tante cose, per questo o per quello.
Cmq. lo faccio volentieri e senza alcun compenso.
Pensa che se io non postassi queste sentenze di ogni genere/argomento, in molti in questi forum ancora di domanderebbero tante cose, per questo o per quello.
Cmq. lo faccio volentieri e senza alcun compenso.
Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
Messaggio da Diabolikus »
Sono solidale nello spirito di sacrificio che profondi nella tua preziosa opera "AGGRATIS".
Con ulteriore stima.
Diabolikus.



Con ulteriore stima.
Diabolikus.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE