Maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa speciale

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nperilli
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Maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa speciale

Messaggio da nperilli »

Quesito per Roberto Mandarino e Panorama nonchè altri utenti ineteressati .
E' prevista la maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno funzionale(voci conglobate nello stipendio dal 1.1.2005) all'atto del congedo e della trasmissione della pratica pensionistica all'Inpdap di competenza.
Secondo me "SI" in relazione alla legge 177 del 1976, ma dubito che venga applicato dal CNA.
Chi ha notizie in merito mi può illuminare in merito
Grazie.
n/p


leo62
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Re: Maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa speciale

Messaggio da leo62 »

Risposta al quesito di nperilli.
Dal 01.01.2005 l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nel c.d. stipendio parametro e sommato alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità ) concorre al calcolo del 18% figurativo, e unitamente alle altre voci stipendiali quali assegno funzionale , indennità pensionabile e quant'altro formano la base per il calcolo della pensione .
Stai pure tranquillo che in fase di conteggio pensionistico ti viene applicato.
nperilli
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Re: Maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa speciale

Messaggio da nperilli »

Prima di tutto grazie per la risposta. Mi dfispiace dissentirti, ma non credo che il CNA, nel calcolo della pensione provvisoria, abbia provveduto all'aumento del 18% per le varie voci stipendiali costituenti successivamente la base pensionabile. Dico ciò in quanto da un controllo effettuato tra le voci dello stipendio con quelle trasmesse all'INPDAP non risulta un aumento del 18 per cento sui vari paramentri anzi un decremento dell'importo. Il CNA non trasmette all'interessato la procedura che ha seguito per il calcolo pensionistico.
Mi auguro che venga fatto durante la trascrizione del decreto definitivo di pensione.
Con simpatia n/p
panorama
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Re: Maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa special

Messaggio da panorama »

Giusto per orientamento.

Noto sempre più, sentenze NEGATIVE di questo genere (non solo per il personale dell'Arma dei CC ma anche che riguardano altri Corpi) ed è per questo che oggi per dare TRASPARENZA a tutti posto questa sentenza.

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) - posto in stato di quiescenza in data 10 febbraio 2006, con il grado di Brigadiere e chiedeva l’accertamento giudiziale del diritto alla inclusione, nella base pensionabile, dell’ assegno di funzione con la maggiorazione del 18% .

La Corte dei Conti chiarisce il concetto:

1) - Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'assegno personale di funzione, introdotto per le forze militari e di polizia dalla legge n.468/1987, non è suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall'art.16 della legge n.177/1976, in quanto tale norma elenca espressamente gli emolumenti che devono essere assoggettati all'aumento del 18% ai fini della determinazione della base pensionabile, non ricomprendendovi l'assegno in argomento: tale elencazione deve ritenersi tassativa poiché proviene da norma eccezionale, tale dovendosi qualificare l'art.16 della legge n.177/1976 che costituisce deroga al principio generale di cui all'art.53 del TU n.1092/1973 e, pertanto, non suscettibile di applicazione estensiva ad istituti retributivi creati dopo la sua emanazione, come l'assegno in parola.

2) - Dirimente appare poi la soluzione offerta dalle Sezioni Riunite, con sentenza n.9/2011/QM del 31 maggio 2011, con la quale si è cristallizzato l’orientamento negativo (maggioritario) già espresso dalla giurisprudenza della Corte.

3) - Per completezza espositiva si richiama la pronunzia di questo Giudice ( n. 1714/2012) alle cui motivazioni ( ulteriori) si rimanda.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto, ove vengono richiamate ulteriori sentenze da parte della Corte dei Conti.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 3003 2012 Pensioni 05-11-2012

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Guido Petrigni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 3003/2012

I N F O R M A S E M P L I F I C A T A
ai sensi dell’art.9 della legge 21 luglio 2000, n.205

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 51263 del registro di segreteria, promosso da I. A., rappresentato e difeso dall’avv. Biagio A. Falzone, elettivamente domiciliato nel suo studio in Isola delle Femmine, Via Cutino n. 48 nei confronti del Ministero della Difesa- Comando Regione Carabinieri.

Visti gli artt. 118 disp. att. cpc, comma primo, come sostituito dal comma 5 dell’art. 52, L. 18 giugno 2009, n. 69 e gli artt.5 e 9 della legge 21 luglio 2000, n.205.

Udito, alla pubblica udienza del 24 ottobre 2012, il colonnello Mario Di Iulio per il Comando Regione Carabinieri.

Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 17 novembre 2008, con il quale il ricorrente ( posto in stato di quiescenza in data 10 febbraio 2006, con il grado di Brigadiere) chiedeva l’accertamento giudiziale del diritto alla inclusione, nella base pensionabile, dell’ assegno di funzione con la maggiorazione del 18% .
Vista la memoria difensiva depositata in data 21 settembre 2012 con la quale il Comando Regione Carabinieri ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'assegno personale di funzione, introdotto per le forze militari e di polizia dalla legge n.468/1987, non è suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall'art.16 della legge n.177/1976, in quanto tale norma elenca espressamente gli emolumenti che devono essere assoggettati all'aumento del 18% ai fini della determinazione della base pensionabile, non ricomprendendovi l'assegno in argomento: tale elencazione deve ritenersi tassativa poiché proviene da norma eccezionale, tale dovendosi qualificare l'art.16 della legge n.177/1976 che costituisce deroga al principio generale di cui all'art.53 del TU n.1092/1973 e, pertanto, non suscettibile di applicazione estensiva ad istituti retributivi creati dopo la sua emanazione, come l'assegno in parola.

Conclusivamente, l’assegno di che trattasi, benché pensionabile, tuttavia non può considerarsi elemento essenziale o costitutivo dello stipendio, bensì solo parte della retribuzione nel suo complesso e, quindi, in definitiva, assegno di natura accessoria o additiva dello stipendio non suscettibile, in sede di liquidazione o riliquidazione del trattamento di quiescenza, dell'incremento del 18% in parola ( In terminis, ex multis, Corte dei Conti in sede di controllo, con delibere n. 23/90 del 1° marzo 1990 e n. 52/2000 del 18 maggio 2000 ed ancora Corte Conti, sez. riun., 27 aprile 2004, n. 6/Q; Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Appello III Centrale n. . 99 del 26 marzo 2008;Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Appello II Centrale nn. 336/2003 del 18 novembre 2003, Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Appello I Centrale n.156 dell’8 aprile 2008.

Dirimente appare poi la soluzione offerta dalle Sezioni Riunite, con sentenza n.9/2011/QM del 31 maggio 2011, con la quale si è cristallizzato l’orientamento negativo (maggioritario) già espresso dalla giurisprudenza della Corte.

Per completezza espositiva si richiama la pronunzia di questo Giudice ( n. 1714/2012) alle cui motivazioni ( ulteriori) si rimanda.

In adesione a tali pronunce e alle dedotte considerazioni, il ricorso si appalesa, nella profilata domanda , infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

Sussistono,comunque, giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – Il Giudice Unico delle Pensioni, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012.
IL GIUDICE UNICO
F.to Guido Petrigni
Depositata oggi, 24 ottobre 2012,
in Segreteria nei modi di legge.

Pubblicata in data 05 novembre 2012

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
panorama
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Re: Maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa special

Messaggio da panorama »

Maggiorazione del 18%, nella base pensionabile.

1) - Il conflitto giurisprudenziale, sul punto, è stato risolto dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 9/2011 la quale ha statuito che «l'assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e l'indennità di ausiliaria, di cui all’art. 67 della legge 10 aprile 1954 n. 113 e all'art. 46 della legge 10 maggio 1983 n. 212, non beneficiano della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177».

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
APPELLI SICILIA Sentenza 262 2012 Pensioni 26-10-2012

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:
dott. Salvatore CILIA Presidente
dott. Luciana SAVAGNONE Consigliere
dott. Salvatore CULTRERA Consigliere
dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore
dott. Valter Camillo DEL ROSARIO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N. 262/A/2012

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 4111 del registro di segreteria promosso ad istanza di L. R., rappresentato e difeso dall’avv. Nino Bullaro, nei confronti del Comando Legione Carabinieri Sicilia, per la riforma della sentenza n. 279/2012 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 4 aprile 2012.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012 il relatore Consigliere Pino Zingale; non rappresentate le parti e posto il giudizio in decisione.

F A T T O
Con la sentenza in epigrafe la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, il Giudice Unico per le pensioni rigettava il ricorso proposto dall’odierno appellante, sottufficiale a riposo dell’Arma dei Carabinieri, teso ad ottenere l’inserimento dell’assegno funzionale nella base pensionabile con la maggiorazione del 18% di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 1092/1973.

Avverso tale sentenza ha interposto appello l’interessato, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, legge n. 468/87, nonché dell’art. 16 della legge n. 177/76.

Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012, assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.

D I R I T T O
Il thema decidendum sottoposto all’esame di questa Sezione è quello relativo al diritto alla maggiorazione del 18%, nella base pensionabile, di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 1092/1973, del c.d. “assegno funzionale” previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468.

Il conflitto giurisprudenziale, sul punto, è stato risolto dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 9/2011 la quale ha statuito che «l'assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e l'indennità di ausiliaria, di cui all’art. 67 della legge 10 aprile 1954 n. 113 e all'art. 46 della legge 10 maggio 1983 n. 212, non beneficiano della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177».

Ai sensi dell’art. 42 della legge n. 69/2009, il quale ha modificato l’art.1, comma 7, del D.L. n.453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.19/94, la sezione giurisdizionale che ritenga di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite ha solo la facoltà di rimettere, a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio, quest’ultimo da intendersi, come chiarito dalle stesse Sezioni Riunite, non già riferito al merito della causa, ma al principio di diritto in precedenza affermato, per un riesame della questione.

Questa Sezione non ravvisa, però, motivi per doversi discostare dal principio enunciato dalle Sezioni Riunite, anche alla luce dell’ormai pacifica e consolidata giurisprudenza di tutte le Sezioni di appello (ex multis, v. Sezione I app., 7 febbraio 2011, n. 41; Sezione II app., 28 settembre 2011, n. 448; Sezione III app., 11.7.2007, n. 227).

Conclusivamente, quindi, l'appello va respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Alla luce della pregressa (ora superata) favorevole giurisprudenza di questa Sezione e nella contumacia dell’appellato, si ravvisano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2012.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.TO (Pino Zingale) F.TO (Salvatore Cilia)

Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 26/10/2012

Per Il Direttore della Segreteria
(Nicola Daidone)
F.TO Giancarlo Lentini
vilos
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Re: Maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa special

Messaggio da vilos »

Ho appena ricevuto il decreto di pensione definitiva dopo oltre 5 anni. L'aumento del 18% viene applicato solo allo stipendio parametrale, dal quale viene detratta l'indennità integrativa speciale(contingenza),RIA ed i benefici ex art.117 e 120 RD 3458/1928. Rimangono quindi esclusi dalla maggiorazione, oltre alla già citata contingenza, l'assegno funzionale, l'indennità mensile pensionabile e le indennità operative. Tutto questo nella quota A di pensione cioè il maturato sino al 31/12/1992 per chi ha il sistema retributivo. Nella quota B si opera col sistema contributivo, quindi vi rientra tutto, ma viene presa in considerazione solo il periodo a ritroso dalla data di pensionamento sino ad un masimo di 120 mensilità, 107 nel mio caso prendendo come calcolo della retribuzione media il periodo 01/01/93-31/12/95 ridotto al 50% e pari a 18 mesi,per il periodo 01/01/96 sino alla data di congedo, nel mio caso 31/03/2007, sono 135 mesi valutati al 66.6% che sommati ai 18 precedenti hanno prodotto il totale di 107 che diventerà il coefficiente divisore di tutto il monte retributivo medio deli ultimi 107 mesi comprensivi di rivalutazione ISTAT. Questo importo va poi moltiplicato per 12 per ottenere il totale della retribuzione media. Il totale di questa operazione va poi moltiplicato per l'aliquota maturata nella quota B(prima parte) per ottenerne la quota che poi va sommata alla A ed alla B2 che è quella relativa all'aliquota del 2% dal 1998 alla data di congedo e riferita ad una quota media in percentuale variabile a secondo dell'anzianità di servizio e della già citata retribuzione media. La somma delle quote A, B1, B2 alle quale va aggiunta la quota dei sei scatti aggiuntivi, determina il totale della pensione annua lorda. E' un pò incasinato descriverlo così ma col decreto in mano si capiranno tante cose e sarà più facile. Auguri e....rifatevi i conti... l'ex Inpdap me li aveva sbagliati,in meno naturalmente arretrati compresi, proprio oggi ho sistemato tutto.
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Re: Maggiorazione del 18% dell'indennità integrativa special

Messaggio da gino59 »

vilos ha scritto:Ho appena ricevuto il decreto di pensione definitiva dopo oltre 5 anni. L'aumento del 18% viene applicato solo allo stipendio parametrale, dal quale viene detratta l'indennità integrativa speciale(contingenza),RIA ed i benefici ex art.117 e 120 RD 3458/1928. Rimangono quindi esclusi dalla maggiorazione, oltre alla già citata contingenza, l'assegno funzionale, l'indennità mensile pensionabile e le indennità operative. Tutto questo nella quota A di pensione cioè il maturato sino al 31/12/1992 per chi ha il sistema retributivo. Nella quota B si opera col sistema contributivo, quindi vi rientra tutto, ma viene presa in considerazione solo il periodo a ritroso dalla data di pensionamento sino ad un masimo di 120 mensilità, 107 nel mio caso prendendo come calcolo della retribuzione media il periodo 01/01/93-31/12/95 ridotto al 50% e pari a 18 mesi,per il periodo 01/01/96 sino alla data di congedo, nel mio caso 31/03/2007, sono 135 mesi valutati al 66.6% che sommati ai 18 precedenti hanno prodotto il totale di 107 che diventerà il coefficiente divisore di tutto il monte retributivo medio deli ultimi 107 mesi comprensivi di rivalutazione ISTAT. Questo importo va poi moltiplicato per 12 per ottenere il totale della retribuzione media. Il totale di questa operazione va poi moltiplicato per l'aliquota maturata nella quota B(prima parte) per ottenerne la quota che poi va sommata alla A ed alla B2 che è quella relativa all'aliquota del 2% dal 1998 alla data di congedo e riferita ad una quota media in percentuale variabile a secondo dell'anzianità di servizio e della già citata retribuzione media. La somma delle quote A, B1, B2 alle quale va aggiunta la quota dei sei scatti aggiuntivi, determina il totale della pensione annua lorda. E' un pò incasinato descriverlo così ma col decreto in mano si capiranno tante cose e sarà più facile. Auguri e....rifatevi i conti... l'ex Inpdap me li aveva sbagliati,in meno naturalmente arretrati compresi, proprio oggi ho sistemato tutto.




:arrow: :wink: Perfetto, cosi si distinguono i veri colleghi che vogliono chiarire e collaborare per
:arrow: tutti i vari colleghi che sono, si sentono smarriti in tutta questa confusione ITALIANA.-
:arrow: Complimenti e auguroni.-
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