Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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DODODODI
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Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da DODODODI »

Sono un Grande Invalido per Servizio (ex Sottufficiale dell'Arma) titolare di pensione Privilegiata diretta di 1^ Cat. con assegno di Superinvalidità Tab. E, lettera F, punto 8, oltre ad assegno di cumulo di 1^ Categoria. Avanzata richiesta all'Inpdap per ottenere l' Indennità Speciale Annua (I.S.A.), non ho avuto risposta nemmeno ad un successivo sollecito.
Cosa mi consiglia di fare per veder riconosciuti i miei diritti?
Ringrazio infinitamente.
Distinti saluti.
Francesco


Roberto Mandarino
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Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro amico,

sono un sottufficiale dei Carabinieri nel Ruolo d'Onore in pensione, non l'avvocato.

Vada direttamente all'inpdap di competenza, con una dichiarazione da lei firmata attestante il fatto che non presta opera retribuita (attività lavorativa), quindi chieda di conferire con il responsabile delle pensioni di Stato, e si faccia valere.

Sta accadendo una cosa analoga ad un mio caro amico.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
DODODODI
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Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da DODODODI »

Caro Roberto63
ti ringrazio per l'attenzione ma ti preciso che, innanzitutto, per il Grande Invalido non è rilevante il prestare o meno attività retribuita; tuttavia ad abundantiam ho precisato anche questo nella domanda.
Purtroppo il mio stato di salute non mi permette di recarmi frequentemente presso gli uffici Inpdap e fare lunghe attese nella spernza di poter essere ricevuto da qualche responsabile e comunque, ogni volta che ho fatto questo tentativo, mi è stato detto che non potevo essere ricevuto in quel momento: desidero solo sapere, se possibile, dall'Avv.to Carta come devo procedere in presenza di silenzio da parte dell'Inpdap-
Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi un aiuto.

Francesco
Roberto Mandarino
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Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro amico,

il modulo per ottenere l'i.s.a. per gli invalidi di servizio di 1^ categoria è scaricabile dal sito I.N.P.D.A.P., oltre a compilare tale modulo ove l'interessato dichiara tra le altre cose che non presta opera retribuita, l'I.N.P.D.A.P. chiede all'interessato una dichiarazione firmata di suo pugno attestante che questo non lavora. Questo è stato richiesto ad un mio amico Brig.CC. grande invalido di servizio di 1^ categoria come lei.
Inoltre l'inpdap per poterle rilasciare il diritto di percepire tale indennità deve aver ricevuto (registrato dalla Corte dei Conti di Roma sita in via Talli 141), da Bilancentes (Ragioneria Generale dello Stato) il Decreto di Pensione Privilegiata Ordinaria redatto dal Ministero della Difesa.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Roberto Mandarino
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Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da Roberto Mandarino »

Il citato emolumento è chiaramente previsto nel D.P.R. 1092/1973 che all’art.111 cita testualmente:
“Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l’importo della tredicesima mensilità; non si considera l’indennità integrativa speciale di cui al l’art. 99.
L’indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all’ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.
La domanda è utile anche per l’attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.
Il beneficio compete su richiesta dell’interessato - a domanda- e che il requisito necessario per ottenerlo, oltre alla domanda, è quello che il richiedente non presti opera retribuita.Il beneficio è subordinato alla prescrizione quinquennale.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
serra ciro

Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da serra ciro »

Gentile collega

Ho letto il tuo quesito, e ti posso rispondere con la speranza che riesco a toglierti tutti i dubbi del caso-

Io sono titolare dell'assegno di incollocabilità,e come tale sono assimilato agli invalidi di 1^ categoria,economicamente,con assegno di superinvalidità-
Quando mi venne concesso l'assegno di incollocabilità,presentai l'istanza, e l'I.N.P.D.A.P,mi ha subito concesso detta indennità speciale annua,che e la differenza tra la 13° mensilità e l'importo dell'intera pensione in godimento- Nel caso del sotto scritto e pari a 1.700-
Ma nel tuo caso,penso che l'importo sia molto di meno-
Comunque prima accertati,che non sia già in tuo godimento-Poi fai una raccomandata,con diffida e messa in mora all'I.N.P.D.A.P. e trascorsi 30 giorni senza che ti viene data risposta,devi rivolgerti ad un'avvocato e fare ricorso alla Corte dei Conti-
Oppure chiedi l'accesso ai doocumenti,cosi potrai sapere e vedere se ti e già stata dato detto assegno-
Comunque,te lo dico per esperienza ,per ogni diritto negato,bisogna sempre fare ricorso- Io ne ho fatto 22 al T.A.R. e 6 alla Corte dei Conti-

Un saluto
Ciro
Roberto Mandarino
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Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da Roberto Mandarino »

Perchè l'importo dovrebbe essere inferiore?

Il Collega oltre all'importo di prima categoria, nell'i.s.a. avrà diritto (come ho già scritto sopra) anche all'importo degli assegni accessori relativo alla sua superinvaldità di cui alla Tab.E (invalidità superiore alla prima categoria).
Verrà escluso soltanto l'importo relativo all'indennità integrativa speciale.
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Michele1955

Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da Michele1955 »

Egr. Sig. Ciro, sono Michele, un'Ispettore Capo di Polizia in pensione, riformato per cause di servizio dal mese di Marzo 2002, con la terza cat.Max.
Sono beneficiario dell'indennità di Incollocabilità con assegno di superinvalidità. Infatti per tale emolumento dal 2002 al 2006, ho percepito di circa 39.000.00 euro di arretrati"preciso che da tale importo mi sono state tolte 1300 euro di trattenute irpef.E' giusta questa detrazione? e adesso sono in attesa degli arretrati dal 2006 al 2008, in quanto nel frattempo, l'A.S.L.mi ha riconosciuto ulteriori altri due anni di incollocabilità.
Nel mese di Ottobre 2010, ho inoltrato istanza all'INPDAP di FOGGIA ai fini di ottenere la "fantomatica" Indennità Speciale Annua e l'aumento di integrazione assegno coniuge a carico. Faccio presente che nell'istanza, ho dichiarato che dalla data della riforma a tutt'oggi, non esplico alcuna attività lavorativa ne per conto terzi , nè in proprio.
Il mio reddito è di circa 36.000.00 euro lorde e non percepisco altri redditi. Pertanto, ero convinto che essendo stato giudicato incollocabile e quindi equiparato ai titolari di pensione privileggiata di 1^ cat avevo diritto all' I.S.A. o comunque a quello che spetta ai titolari dalla 2^ all'8^ cat. Ma alcuni giorni fa, l'Inpdap di Foggia, con una nota, mi rispondeva che quanto richiesto non mi spettava.

Io ho letto più volte l'art. 11del D.P.R. 1092/73 e le molteplici risposte che tu Ciro, scusami se ti do del tu, hai dato in merito a questo quesito a tanti colleghi, ed ho sempre avuto la convinzione che il beneficio spettava. Però a questo punto, non sono più sicuro e ti sarei veramente grato di consigliarmi sul da farsi, se vale la pena di adire le vie legali o altro.
Di certo se è come dice l'Inpdap, "che il reddito non deve superare le 960.000 milalire,ma a che reddito si riferiscono?? Loro parlano ancora di lire e non sanno o fanno gli gnorri, che tale importo nel corso degli anni è stato rivalutato", il beneficio spetta a pochi e solo a chi è titolare di 1^ cat. e quindi senza preclusione di reddito.
Però, non capisco infine se la concessione è a discrezione dell'Inpdap di residenza, perchè mi risulta che altri colleghi anche con la 5^ cat. hanno beneficiato di tale assegno.
Ringrazio sin da ora tutti quei colleghi e non , che sono a conoscenza di come stanno i fatti e che vorranno a mezzo di questo forum, dare un contributo per risolvere quersto annoso problema. Se una cosa spetta, perchè non la devono dare?? Se non spetta uno si mette l'anima in pace.
Domanda:
Se spetta, da quando si ha diritto e fino a quando?
Un particolare ringraziamento va a Ciro dal quale considerata la sua innegabile esperienza in materia, confido e spero in una esauriente risposta.
Ancora grazie.
Michele.
serraciro

Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da serraciro »

Caro amico-
Io sono incollocabile e prendo l'ISA-Anche a me alla prima richiesta hanno risposto che non spettava.-
Poi sono andato li ho alzato la voce e chiamato la Questura, e l'hanno concessa-
Però io penso che nel caso tuo non ti rispondono perchè forse la prendi già -
Per vedere se ti viene corrisposta- Prendi la 13^ mensilità e la pensione completa- La tua ISA e la differenza tra la 13^ mensilità lorda e la rata di pensione lorda-La differenza e quella che ti spetterebbe.-
Fai una raccomandata con ricevuta di ritorno e chiedi in applicazione della legge 241/90 che ti venga data risposta per iscritto, e di conoscere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.-
In alternativa, vai sul sito Linea Amica, chiama il numero verde spiega all'0peratore il tuo problema, e vedrai che loro una risposta la fanno avere.-saluti
Ciro

mandami un tuo nr.di telefono fisso che ti chiamo e ti spiego a voce-
Corry3

Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da Corry3 »

Michele1955 ha scritto:Egr. Sig. Ciro, sono Michele, un'Ispettore Capo di Polizia in pensione, riformato per cause di servizio dal mese di Marzo 2002, con la terza cat.Max.
Sono beneficiario dell'indennità di Incollocabilità con assegno di superinvalidità. Infatti per tale emolumento dal 2002 al 2006, ho percepito di circa 39.000.00 euro di arretrati"preciso che da tale importo mi sono state tolte 1300 euro di trattenute irpef.E' giusta questa detrazione? e adesso sono in attesa degli arretrati dal 2006 al 2008, in quanto nel frattempo, l'A.S.L.mi ha riconosciuto ulteriori altri due anni di incollocabilità.
Nel mese di Ottobre 2010, ho inoltrato istanza all'INPDAP di FOGGIA ai fini di ottenere la "fantomatica" Indennità Speciale Annua e l'aumento di integrazione assegno coniuge a carico. Faccio presente che nell'istanza, ho dichiarato che dalla data della riforma a tutt'oggi, non esplico alcuna attività lavorativa ne per conto terzi , nè in proprio.
Il mio reddito è di circa 36.000.00 euro lorde e non percepisco altri redditi. Pertanto, ero convinto che essendo stato giudicato incollocabile e quindi equiparato ai titolari di pensione privileggiata di 1^ cat avevo diritto all' I.S.A. o comunque a quello che spetta ai titolari dalla 2^ all'8^ cat. Ma alcuni giorni fa, l'Inpdap di Foggia, con una nota, mi rispondeva che quanto richiesto non mi spettava.

Io ho letto più volte l'art. 11del D.P.R. 1092/73 e le molteplici risposte che tu Ciro, scusami se ti do del tu, hai dato in merito a questo quesito a tanti colleghi, ed ho sempre avuto la convinzione che il beneficio spettava. Però a questo punto, non sono più sicuro e ti sarei veramente grato di consigliarmi sul da farsi, se vale la pena di adire le vie legali o altro.
Di certo se è come dice l'Inpdap, "che il reddito non deve superare le 960.000 milalire,ma a che reddito si riferiscono?? Loro parlano ancora di lire e non sanno o fanno gli gnorri, che tale importo nel corso degli anni è stato rivalutato", il beneficio spetta a pochi e solo a chi è titolare di 1^ cat. e quindi senza preclusione di reddito.
Però, non capisco infine se la concessione è a discrezione dell'Inpdap di residenza, perchè mi risulta che altri colleghi anche con la 5^ cat. hanno beneficiato di tale assegno.
Ringrazio sin da ora tutti quei colleghi e non , che sono a conoscenza di come stanno i fatti e che vorranno a mezzo di questo forum, dare un contributo per risolvere quersto annoso problema. Se una cosa spetta, perchè non la devono dare?? Se non spetta uno si mette l'anima in pace.
Domanda:
Se spetta, da quando si ha diritto e fino a quando?
Un particolare ringraziamento va a Ciro dal quale considerata la sua innegabile esperienza in materia, confido e spero in una esauriente risposta.
Ancora grazie.
Michele.
I.S.A. - INDENNITA’ SPECIALE ANNUA


STABILITO DALLA GIURISPRUDENZA PER GLI INVALIDI PER SERVIZIO, IL DIRITTO A PERCEPIRE IL BENEFICIO NELLA MISURA SPETTANTE AI GRANDI INVALIDI DI GUERRA.




Una Giurisprudenza Prevalente e Consolidata, ha cambiato il profilo per il calcolo dell’Indennità Speciale Annua (I.S.A.), che va effettuato su criteri diversi di come li eseguiva l’Ente che amministrava la Pensione Privilegiata.
In merito, un’ulteriore conferma di questo nuovo criterio è arrivata dalla Sentenza nr. 1 del 13 Gennaio 2009 della Corte dei Conti del VENETO.Tale sentenza ha ribadito, ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge 29.1.1987 nr. 13, il concetto che và esteso agli invalidi per servizio quanto previsto per gli invalidi di guerra e di conseguenza quale I.S.A., và corrisposto una mensilità del Trattamento Pensionistico Complessivo spettante alla data del 1° Dicembre di ciascun anno.
Tale trattamento è composto dalla Pensione Base più l’Indennità Integrativa Speciale, più gli eventuali assegni accessori (superinvalidità, accompagnamento, assegno di cumulo ecc. ecc.), in virtù da quanto disposto dell’art. 25, comma 1 del Dpr 915/1973, così come modificato dall’art. 7 del Dpr. 30.12.1981 nr. 834.Quanto sopra (in alcune sentenze), anche per analogia ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 della Legge 422/90.Questo nuovo “principio” stravolge quanto già veniva attuato dalle varie Amministrazioni titolate a gestire le partite di Pensioni Privilegiate o Assegno Rinnovabile, Servizi Vari del Tesoro e dall’INPDAP ai sensi dell’art. 111 del DPR 1092/73, che prevede invece a favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di Pensione Privilegiata Ordinaria o di Assegno Rinnovabile, la concessione di una I.S.A. annua da corrispondersi entro il 1° Dicembre di ogni anno, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento compresi gli assegni accessori (esclusa l’Indennità Integrativa Speciale) e l’importo della tredicesima mensilità.
Invero, sembra che la problematica per la prima volta sia stata sollevata da un Maggiore in congedo “grande invalido per servizio militare” davanti alla Corte dei Conti di Bari nel 2003 (sentenza 713); in seguito la questione è stata riproposta nei successivi anni in tante altre sedi della Corte dei Conti e le sentenze positive si sono moltiplicate.
Infatti, solo nell'anno 2008 ed in due solo sedi delle Corte dei Conti ne ho riscontrate otto; quattro del Veneto la nr. 3 – 696 - 710 – 1045, e quattro dell’Emilia e Romagna la nr. 33 – 34 – 35 – 260.Anche la Corte dei Conti Sezione Prima di Appello Giurisdizione Centrale con la sentenza nr. 53 del 24.1.2008, si è occupata di I.S.A. pur se sotto altri aspetti, “recupero di somme per I.S.A. non dovute a favore di una vedova”.Ho notizia che della problematica di cui trattasi, si è occupata anche la Corte Costituzionale.Ia suddetta Indennità, viene attribuita a condizione che gli interessati non svolgono comunque a quella data un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.Vi è inoltre da precisare che come al solito il beneficio compete solo su richiesta dell’interessato “a domanda”, per gli invalidi di 1° categoria senza alcun limite reddituale e che il requisito necessario per ottenerlo, oltre alla domanda, è quello che il richiedente non presti alcuna opera retribuita.
La domanda vale anche per gli anni successivi.Essa è corrisposta “a domanda” anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^ alla 8^ percepenti la relativa Pensione Privilegiata, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovano nelle condizioni economiche previste dall’art. 70 del Dpr 915/78, fissato in Euro 11.522,55 dall’art. 2 della Legge 18.08.2000 nr. 236 a decorrere dal 1° Gennaio 2002 ed in seguito adeguata secondo i criteri previsti dell’art. 1 della Legge 10.10.1989 nr. 342.Inoltre, che la stessa è reversibile ossia spetta anche agli orfani ed alle vedove dell’ex dipendente (sempre “a domanda”) che percepiscono il Trattamento Pensionistico Privilegiato di Reversibilità, ai sensi dell’art. 56 del Dpr. 915/78 con le limitazioni reddituali previsti dal summenzionato art. 70. Su tale specifico risvolto si è pronunciata anche la Consulta con sentenza nr. 405/1993 ed è stato ripreso e ribadito dalla Corte dei Conti, Sezione I^ Giurisdizionale Centrale d’Appello con sentenza nr. 352/2004.
Il beneficio è subordinato alla prescrizione quinquennale.
Infine corre l’obbligo rappresentare che in contrapposizione alle tante sentenze positive c’è né qualcuna anche negativa, e questo è normale nella storia della giurisprudenza, ma viste le proporzioni, vale la pena di seguire la scia dell’orientamento prevalente nella speranza che anche altri Giudici prendono coscienza ed interpretano in un modo sempre più corretto la Legislazione vigente.

Il componente dell’AS.SO.DI.PRO. Sezione di Taranto - Chirico Giuseppe

Indennità Speciale Annua
L'indennità speciale annua compete nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno a titolo di pensione e di assegni accessori e l'importo della XIII mensilità(che è la somma tra la voce pensione e la voce Indennità Integrativa Speciale - I.I.S.) . La concessione è effettuata a cura della Direzione Provinciale dei Servizi Vari a domanda. Opera la prescrizione quinquennale.
Condizioni per averne diritto:
• che il titolare del trattamento privilegiato non svolga attività lavorativa in proprio o alle dipendenze;
• che non abbia conseguito, nell'anno precedente quello considerato, redditi propri assoggettabili all'IRPEF superiore ai limiti di legge (vedi tabella di seguito).
La domanda, una volta presentata, è valida anche per gli anni successivi e fino a che la condizione permane.
Importi in lire
Anno Reddito imponibile Irpef
1973 960.000
1974 1.680.000
1975 1.740.000
1976 1.800.000
1977 1.800.000
1978 1.800.000
1979 2.400.000
1980 3.520.000
1981 3.520.000
1982 5.200.000
1983 5.200.000
Importi in lire
Anno Reddito imponibile Irpef
1984 5.200.000
1985 7.500.000
1986 7.500.000
1987 7.500.000
1988 7.500.000
1989 7.995.000
1990 8.434.725
1991 8.982.982
1992 9.732.163
1993 10.565.236
1994 10.898.040

Importi in lire
Anno Reddito imponibile Irpef
1995 11.302.358
1996 11.584.915
1997 11.993.862
1998 12.406.450
1999 12.764.996
2000 13.116.033
2001 18.743.400
Importi in euro
Anno Reddito imponibile Irpef
2002 11522,55
2003 11779,51
2004 12066,93
2005 12439,80
2006 12817,97
2007 13203,79
2008 13632,91
2009 14047,35


I.S.A. – INDENNITA’ SPECIALE ANNUA
Postato da Giuseppe Chirico
STABILITO DALLA GIURISPRUDENZA PER GLI INVALIDI PER SERVIZIO, IL DIRITTO A PERCEPIRE IL BENEFICIO NELLA MISURA SPETTANTE AI GRANDI INVALIDI DI GUERRA.
Una Giurisprudenza Prevalente e Consolidata, ha cambiato il profilo per il calcolo dell’Indennità Speciale Annua (I.S.A.), che va effettuato su criteri diversi di come li eseguiva l’Ente che amministrava la Pensione Privilegiata.
In merito, un’ulteriore conferma di questo nuovo criterio è arrivata dalla Sentenza nr. 1 del 13 Gennaio 2009 della Corte dei Conti del VENETO.
Tale sentenza ha ribadito, ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge 29.1.1987 nr. 13, il concetto che và esteso agli invalidi per servizio quanto previsto per gli invalidi di guerra e di conseguenza quale I.S.A., và corrisposto una mensilità del Trattamento Pensionistico Complessivo spettante alla data del 1° Dicembre di ciascun anno.
Tale trattamento è composto dalla Pensione Base più l’Indennità Integrativa Speciale, più gli eventuali assegni accessori (superinvalidità, accompagnamento, assegno di cumulo ecc. ecc.), in virtù da quanto disposto dell’art. 25, comma 1 del Dpr 915/1973, così come modificato dall’art. 7 del Dpr. 30.12.1981 nr. 834.
Quanto sopra (in alcune sentenze), anche per analogia ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 della Legge 422/90.
Questo nuovo “principio” stravolge quanto già veniva attuato dalle varie Amministrazioni titolate a gestire le partite di Pensioni Privilegiate o Assegno Rinnovabile, Servizi Vari del Tesoro e dall’INPDAP ai sensi dell’art. 111 del DPR 1092/73, che prevede invece a favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di Pensione Privilegiata Ordinaria o di Assegno Rinnovabile, la concessione di una I.S.A. annua da corrispondersi entro il 1° Dicembre di ogni anno, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento compresi gli assegni accessori (esclusa l’Indennità Integrativa Speciale) e l’importo della tredicesima mensilità.
Invero, sembra che la problematica per la prima volta sia stata sollevata da un Maggiore in congedo “grande invalido per servizio militare” davanti alla Corte dei Conti di Bari nel 2003 (sentenza 713); in seguito la questione è stata riproposta nei successivi anni in tante altre sedi della Corte dei Conti e le sentenze positive si sono moltiplicate.
Infatti, solo nell’anno 2008 ed in due solo sedi delle Corte dei Conti ne ho riscontrate otto; quattro del Veneto la nr. 3 – 696 – 710 – 1045 begin_of_the_skype_highlighting 3 – 696 – 710 – 1045 end_of_the_skype_highlighting, e quattro dell’Emilia e Romagna la nr. 33 – 34 – 35 – 260.
Anche la Corte dei Conti Sezione Prima di Appello Giurisdizione Centrale con la sentenza nr. 53 del 24.1.2008, si è occupata di I.S.A. pur se sotto altri aspetti, “recupero di somme per I.S.A. non dovute a favore di una vedova”.
Ho notizia che della problematica di cui trattasi, si è occupata anche la Corte Costituzionale.
Ia suddetta Indennità, viene attribuita a condizione che gli interessati non svolgono comunque a quella data un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
Vi è inoltre da precisare che come al solito il beneficio compete solo su richiesta dell’interessato “a domanda”, per gli invalidi di 1° categoria senza alcun limite reddituale e che il requisito necessario per ottenerlo, oltre alla domanda, è quello che il richiedente non presti alcuna opera retribuita.
La domanda vale anche per gli anni successivi.
Essa è corrisposta “a domanda” anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^ alla 8^ percepenti la relativa Pensione Privilegiata, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovano nelle condizioni economiche previste dall’art. 70 del Dpr 915/78, fissato in Euro 11.522,55 dall’art. 2 della Legge 18.08.2000 nr. 236 a decorrere dal 1° Gennaio 2002 ed in seguito adeguata secondo i criteri previsti dell’art. 1 della Legge 10.10.1989 nr. 342.
Inoltre, che la stessa è reversibile ossia spetta anche agli orfani ed alle vedove dell’ex dipendente (sempre “a domanda”) che percepiscono il Trattamento Pensionistico Privilegiato di Reversibilità, ai sensi dell’art. 56 del Dpr. 915/78 con le limitazioni reddituali previsti dal summenzionato art. 70. Su tale specifico risvolto si è pronunciata anche la Consulta con sentenza nr. 405/1993 ed è stato ripreso e ribadito dalla Corte dei Conti, Sezione I^ Giurisdizionale Centrale d’Appello con sentenza nr. 352/2004.
Il beneficio è subordinato alla prescrizione quinquennale.
Infine corre l’obbligo rappresentare che in contrapposizione alle tante sentenze positive c’è né qualcuna anche negativa, e questo è normale nella storia della giurisprudenza, ma viste le proporzioni, vale la pena di seguire la scia dell’orientamento prevalente nella speranza che anche altri Giudici prendono coscienza ed interpretano in un modo sempre più corretto la Legislazione vigente.
serraciro

Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da serraciro »

Per il collega chiamami,che ti spiego

3382921750

Ciro
Michele1955

Re: Indennità speciale annua ex art 111 dpr 1092/73

Messaggio da Michele1955 »

Caro Ciro sono Michele e ti ringrazio molto per la tua disponibilità.
Il mio tel fisso è 0884/538396.
Se per te è più comodo posso chiamarti anch'io ad un tuo fisso...grazie Michele.
Rispondi