Ricorso al Presidente della Repubblica
Ricorso al Presidente della Repubblica
Messaggio da -contemax- »
Cortesemente chiedo a tutti coloro che sanno, se è vero che attualmente per produrre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, occorre pagare un CONTRIBUTO UNIFICATO. Se è si, mi dite per cortesia a quanto ammonta detto contributo? mi indicate la legge? Considerato che ho tempo fino al 20 ottobre per produrre il ricorso per una causa di servizio non riconosciuta da parte del comitato di verifica, vi chiedo la massima sollecitudine nelle risposte. Grazie per la collaborazione.
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica
Messaggio da Diabolikus »
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è esperibile ai sensi dell’art.9 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, previo pagamento del contributo unificato di euro 600 previsto dall’art.13, co.6 bis, lett.e) del D.P.R. 30 mag. 2002, n.115.
Sperando di essere stato utile.
Distinti saluti.
Diabolikus.
Sperando di essere stato utile.
Distinti saluti.
Diabolikus.
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica
Giusto per notizia
25/10/2012 201104280 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 13/06/2012
Numero 04377/2012 e data 25/10/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 giugno 2012
NUMERO AFFARE 04280/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con sospensiva, dal vicebrigadiere in congedo assoluto OMISSI avverso il giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore.
OMISSIS
CONSIDERATO:
Relativamente alla lamentata impossibilità di accedere agli atti del procedimento è sufficiente ricordare che, per costante e consolidata giurisprudenza, le doglianze in tema di accesso ai documenti amministrativi non possono essere fatte valere in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto i rimedi avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono rigorosamente e puntualmente disciplinati dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede – come norma processuale di carattere speciale – una competenza esclusiva del giudice amministrativo in materia, conferendo al giudice anche il potere di ordinare un “facere” all’Amministrazione, ossia un potere estraneo al giudizio annullatorio proprio del ricorso straordinario (Cons. Stato, Ad. gen., 2 giugno 1994, n. 159/94; Sez. III, 9 giugno 1998, n. 32/98; 26 febbraio 2002, n. 1723/01; Sez. I, 29 marzo 2000, n. 189/00; 15 novembre 2000, n. 977/00; Sez. II, 18 giugno 1997, n. 521/97).
OMISSIS
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Ho voluto mettere la parte (parziale del giudizio del ricorso al PDR) di cui sopra onde evitare che altri colleghi facciano gli stessi errori .
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25/10/2012 201104280 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 13/06/2012
Numero 04377/2012 e data 25/10/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 giugno 2012
NUMERO AFFARE 04280/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con sospensiva, dal vicebrigadiere in congedo assoluto OMISSI avverso il giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore.
OMISSIS
CONSIDERATO:
Relativamente alla lamentata impossibilità di accedere agli atti del procedimento è sufficiente ricordare che, per costante e consolidata giurisprudenza, le doglianze in tema di accesso ai documenti amministrativi non possono essere fatte valere in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto i rimedi avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono rigorosamente e puntualmente disciplinati dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede – come norma processuale di carattere speciale – una competenza esclusiva del giudice amministrativo in materia, conferendo al giudice anche il potere di ordinare un “facere” all’Amministrazione, ossia un potere estraneo al giudizio annullatorio proprio del ricorso straordinario (Cons. Stato, Ad. gen., 2 giugno 1994, n. 159/94; Sez. III, 9 giugno 1998, n. 32/98; 26 febbraio 2002, n. 1723/01; Sez. I, 29 marzo 2000, n. 189/00; 15 novembre 2000, n. 977/00; Sez. II, 18 giugno 1997, n. 521/97).
OMISSIS
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Ho voluto mettere la parte (parziale del giudizio del ricorso al PDR) di cui sopra onde evitare che altri colleghi facciano gli stessi errori .
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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica
Per orientamento.
1) - L’art. 8, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi prescrive che “Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”.
2) - Nella giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato è consolidato l’orientamento, in adesione alla prevalente dottrina, secondo cui il principio di alternatività opera tra ricorsi proposti dal medesimo soggetto ed oggettivamente connessi, ossia quando tra i diversi provvedimenti impugnati esista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza, venendone altrimenti compromessa la ratio del principio, che è quella di evitare duplicazioni della tutela contenziosa ed un possibile conflitto di decisioni.
Ricorso dichiarato inammissibile.
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09/11/2012 201207668 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 10/10/2012
Numero 04695/2012 e data 09/11/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2012
NUMERO AFFARE 07668/2012
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. OMISSIS.
LA SEZIONE
Vista la relazione 15 settembre 2012 n. 333-A/U.C./2561/C con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al ministero e spedito a controinteressati il 21 marzo 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo.
Premesso:
Il sig. OMISSIS…….
A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque respinto.
Considerato:
Il ricorrente risulta aver impugnato presso il tribunale amministrativo regionale per il Lazio il provvedimento che lo escludeva dal concorso oggetto del presente ricorso straordinario.
L’art. 8, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi prescrive che “Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”.
Nella giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato è consolidato l’orientamento, in adesione alla prevalente dottrina, secondo cui il principio di alternatività opera tra ricorsi proposti dal medesimo soggetto ed oggettivamente connessi, ossia quando tra i diversi provvedimenti impugnati esista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza, venendone altrimenti compromessa la ratio del principio, che è quella di evitare duplicazioni della tutela contenziosa ed un possibile conflitto di decisioni.
Il provvedimento impugnato nella presente sede attiene allo stesso procedimento concorsuale già gravato in sede giurisdizionale, ragion per cui il ricorso è inammissibile.
Risulta peraltro che, a seguito dell’impugnativa giurisdizionale, il ricorrente è stato ammesso alle prove e si è utilmente collocato in graduatoria, sicché non avrebbe più interesse alla decisione.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
1) - L’art. 8, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi prescrive che “Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”.
2) - Nella giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato è consolidato l’orientamento, in adesione alla prevalente dottrina, secondo cui il principio di alternatività opera tra ricorsi proposti dal medesimo soggetto ed oggettivamente connessi, ossia quando tra i diversi provvedimenti impugnati esista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza, venendone altrimenti compromessa la ratio del principio, che è quella di evitare duplicazioni della tutela contenziosa ed un possibile conflitto di decisioni.
Ricorso dichiarato inammissibile.
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09/11/2012 201207668 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 10/10/2012
Numero 04695/2012 e data 09/11/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2012
NUMERO AFFARE 07668/2012
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. OMISSIS.
LA SEZIONE
Vista la relazione 15 settembre 2012 n. 333-A/U.C./2561/C con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al ministero e spedito a controinteressati il 21 marzo 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo.
Premesso:
Il sig. OMISSIS…….
A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque respinto.
Considerato:
Il ricorrente risulta aver impugnato presso il tribunale amministrativo regionale per il Lazio il provvedimento che lo escludeva dal concorso oggetto del presente ricorso straordinario.
L’art. 8, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi prescrive che “Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”.
Nella giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato è consolidato l’orientamento, in adesione alla prevalente dottrina, secondo cui il principio di alternatività opera tra ricorsi proposti dal medesimo soggetto ed oggettivamente connessi, ossia quando tra i diversi provvedimenti impugnati esista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza, venendone altrimenti compromessa la ratio del principio, che è quella di evitare duplicazioni della tutela contenziosa ed un possibile conflitto di decisioni.
Il provvedimento impugnato nella presente sede attiene allo stesso procedimento concorsuale già gravato in sede giurisdizionale, ragion per cui il ricorso è inammissibile.
Risulta peraltro che, a seguito dell’impugnativa giurisdizionale, il ricorrente è stato ammesso alle prove e si è utilmente collocato in graduatoria, sicché non avrebbe più interesse alla decisione.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
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