COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO L. 86/2001

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COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO L. 86/2001

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DIRITTO A COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO E PAGAMENTO DELLA RELATIVA SOMMA

- Il ricorrente ha espletato: "il servizio di sorveglianza presso i cosiddetti siti sensibili di volta in volta individuati dai competenti organi."

- l'Amministrazione ha pagato parzialmente quanto dovuto e per il resto si è limitata a giustificare il diniego impugnato sul rilievo che mancherebbero i necessari fondi.

Il Tar ha accolto il ricorso.

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N. 00380/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2006, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Boccabella, con domicilio eletto presso Donatella Avv. Boccabella in L'Aquila, via Colle Pretara, 70;
contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti di
Comando 33° Reggimento Art.Terrestre "Acqui";
per l’accertamento

DEL DIRITTO A COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO E PAGAMENTO DELLA RELATIVA SOMMA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente premette in fatto di essere Maresciallo Capo effettivo presso il 9° Reggimento Alpini e che nel corso dell'anno 2004 ha espletato il servizio di sorveglianza presso i cosiddetti siti sensibili di volta in volta individuati dai competenti organi.

Rileva altresì che a fronte di tale attività è previsto un compenso forfettario che però gli è stato corrisposto soltanto per 67 giorni e quindi risulta tuttora creditore (del citato compenso) per 53 giornate di servizio.

Più precisamente assume che avrebbe diritto a ricevere il suddetto compenso per un totale di € 4146.

Rileva che l'Amministrazione si è rifiutata di corrispondere il compenso in ragione della indisponibilità dei fondi.

Avverso detta determinazione negativa deduce la violazione dell'articolo 3, commi 1° e 5° della legge n.86 del 2001 e dell'articolo 9, comma 6° del d.p.r. n.163 del 2002.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione richiamandosi alla relazione predisposta dal Comandante del Trentatreesimo Reggimento Artiglieria Terrestre Acqui.

Il ricorso è fondato.

Ed invero in attuazione dell'articolo 3 della legge n.86 del 29 marzo 2001 il decreto presidenziale n.163 del 13 giugno 2002 ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 1983, un compenso forfettario di impiego (in sostituzione del lavoro straordinario e delle altre indennità previste dalla normativa) a beneficio del personale che è "impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato è continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 h con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione” (articolo 9, 7° comma del citato decreto presidenziale n. 163 del 2002).

Ebbene il ricorrente ha prestato servizio di sorveglianza presso siti sensibili per complessivi 120 giorni ma l'amministrazione ha corrisposto tale compenso forfettario per soli 67 giorni mentre per i restanti 53 si è limitato a corrispondere il mero compenso per lavoro straordinario.

Ritiene il Collegio che l'amministrazione ha riconosciuto sostanzialmente la spettanza del compenso in questione dal momento che, il modo del tutto illogico e contraddittorio, si è limitata a giustificare il diniego impugnato sul rilievo che mancherebbero i necessari fondi.

Deve in particolare ritenersi che tale comportamento si ponga in contrasto con la normativa sopra riportata a fronte della quale alcun rilievo ostativo può rinvenirsi nel fatto che il d.p.r. citato demandasse allo stato maggiore l'individuazione delle specifiche attività renumerabili.

È evidente infatti che nell'esercizio di tale potere di individuazione delle specifiche attività renumerabili non può ritenersi ricompreso anche il potere di limitare (sotto il profilo temporale) la corresponsione del compenso stesso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e per l'effetto va disposto l'annullamento dell'atto impugnato e contestualmente va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il compenso rivendicato con rivalutazione ed interessi legali.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato e dichiara il diritto del ricorrente a ricevere il compenso rivendicato con interessi e rivalutazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2012


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LEGGE 29 marzo 2001, n.86
Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

OMISSIS


Art. 3.

(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro)

1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non e' assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, e' impiegato nelle attivita' di cui al medesimo comma 1.

3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

4. Il personale puo' essere impegnato nelle attivita' di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attivita' devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennita' sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo.

6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operativita' dell'indennita' di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennita'.

7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonche' con le indennita' di missione all'estero.


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Re: COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO L. 86/2001

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Questa sentenza del Consiglio di Stato annulla la sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00380/2012 di cui sopra esposta, poichè ha dato ragione all'Amm.ne.

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06/11/2012 201205627 Sentenza Breve 4


N. 05627/2012REG.PROV.COLL.
N. 07390/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7390 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
M. D. G.;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00380/2012, resa tra le parti, concernente diritto a compenso forfettario d'impiego e pagamento della relativa somma

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Daniela Giacobbe (avv.St.);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il Ministero impugna la decisione con cui:
-- è stato annullato il provvedimento di non riconoscimento, per indisponibilità dei fondi, del compenso forfettario di cui all'articolo 3, commi 1° e 5° della legge n.86 del 2001 ed art. 9, comma 6° del d.p.r. n.163/2002;

- è stato quindi riconosciuto il diritto dell’appellato al relativo pagamento su 53 giornate di servizio, prestate nell'anno 2004 e non pagate, per un totale di € 4.146,00.

Per tali servizi l'amministrazione aveva invece regolarmente corrisposto il mero compenso per lavoro straordinario.

Il TAR ha ritenuto che la mancanza di risorse per la corresponsione del compenso per le attività non avrebbe potuto costituire un fattore ostativo al riconoscimento del compenso.

L’appello è affidato alla deduzione dell’erroneità della decisione che non tiene conto dell’indirizzo della Sezione per cui il compenso forfettario d'impiego di cui all’art. 3, l. 29 marzo 2001 n. 86, è ex lege erogabile, ai militari impegnati nei servizi de quo, solo nei limiti connessi all'importo dei fondi annualmente fissati a copertura della relativa spesa (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. IV 27 dicembre 2011 n. 6855).

Chiamata alla Camera di consiglio, previa comunicazione alle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
____ 1.§. L’appello può essere definito in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c. p.a., anche se non sono decorsi i termini per la costituzione delle parti, in quanto l’osservanza della garanzia del contraddittorio qui risulta assicurata dalla rituale notifica del ricorso e dal rispetto del termine dei venti giorni, per la discussione sull'istanza cautelare dall’ultima notifica, concesso ai fini della costituzione delle parti intimate.

L'esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è infatti rimessa dal legislatore al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti per cui, ai fini della decisione in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, non è necessario che siano consumati i termini per la costituzione degli appellati. Il contraddittorio deve infatti ritenersi rispettato allorché sono presi a parametro di raffronto i termini del giudizio cautelare, che come tale, può sempre essere convertito in giudizio di merito, e non già quelli di quest'ultimo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 27 giugno 2011 n. 3836; idem sez. V 21 ottobre 2011, n. 5658; sez. V 27 giugno 2012 n. 3777; sez. III 1 febbraio 2012 n. 506,ecc.).

____ 2.§. Nel merito l’appello è fondato.

Come è noto, il "compenso forfettario d'impiego" di cui all’art. 3 della legge n. 86 del 2001:
-- riguarda attività "caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, nei limiti orari ed annuali specificati”;

-- concerne “… una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo" (cfr. comma 5), per i quali le ipotesi di accordo sindacale ed i provvedimenti non possono comunque comportare impegni di spesa eccedenti -- anche a carico di esercizi successivi -- rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella legge finanziaria e nel collegato, nonché appostato in bilancio.

Come la Sezione ha avuto modo di sottolineare nella pronuncia esattamente richiamata dal Ministero appellante (cfr. n.6855/2011) la riferita previsione del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 86/2001 chiaramente definisce la natura "sostitutiva" – rispettivamente del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo-- dell’indennità in questione, la cui riconoscibilità era delimitata, nelle disposizioni richiamate, dall'ambito delle "risorse ad essa assegnate".

Deve, quindi, escludersi, in caso di incapienza dello stanziamento annuale dei fondi, la possibilità di corrispondere somme a titolo di compenso forfettario d'impiego oltre gli stanziamenti disponibili.

Né ciò si risolve in una mancata remunerazione del militare per la parte residua, rimanendo ferma l’applicabilità degli istituti del compenso per lavoro straordinario, subordinatamente all'esistenza di risorse appositamente assegnate a tale titolo e, in difetto, del recupero compensativo.

E', dunque, infondata la pretesa al riconoscimento del diritto a percepire compensi forfettari d'impiego, ulteriori a quelli erogati, eccedenti gli appositi stanziamenti.

In conclusione l'appello va accolto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

L'inerenza della questione a materia di lavoro giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
___ 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
___ 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2012
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