Ho trovato in internet questo documento molto CHIARO E BEN FATTO al contrario dei tanti altri fasulli che girano in rete, lo allego pensando di fare cosa gradita a molti colleghi.
Saluti Roberto
EQUO INDENNIZZO
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L’equo indennizzo è un beneficio economico che spetta al dipendente civile e militare che abbia perso la propria integrità fisica per causa di servizio.
Chi ne ha diritto
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Può beneficiare dell’equo indennizzo chi ha perduto l’integrità fisica per una causa di servizio ascrivibile ad una delle categorie della Tab. A e B annesse al d.P.R. 915/78 e successive modificazioni.
Domanda del dipendente e termini di presentazione
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La richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di accertamento della causa di servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio. In questo ultimo caso, il procedimento si estende alla definizione della richiesta dell’equo indennizzo. Diversamente, la pronuncia sarà limitata alla sola dipendenza dell’infermità.
La domanda deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica o di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio.
Il termine semestrale decorre dalla chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia quale conseguenza della prestazione del servizio.
Ai fini della decorrenza del termine non basta la percezione della malattia ma occorre la piena conoscenza della stessa. Per tale motivo, in sede di accertamento, la Commissione Medica è tenuta a pronunciarsi sulla data di conoscibilità dell’infermità da parte del dipendente, sulla stabilizzazione dell’infermità stessa e sulla tempestività della domanda.
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L’equo indennizzo è concesso con provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza.
In caso di esito negativo, il provvedimento può essere impugnato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che varia a seconda che si tratti di dipendente civile o militare.
Come si determina
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Dal 1.1.1997 al 31.12.2005, per la prima categoria l’equo indennizzo è pari a 2 volte l’importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda.
Nella retribuzione tabellare non è compreso ogni altro elemento aggiuntivo come la R.I.A., le classi e gli scatti di anzianità, l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e i compensi accessori.
Per le categorie dalla seconda alla ottava, invece, l’equo indennizzo viene liquidato in percentuale decrescente.
Dal 1.1.2006 si considera il solo importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.
Domanda d’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo
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Per la domanda d’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo occorre tener conto, in particolare, di quanto precisato con circolare 30.7.1993 n. 1100/MI – 10/10 del Ministero della Difesa.
Nel caso di aggravamento della menomazione dell’integrità psico-fisica per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, a domanda degli interessati l’Amministrazione può provvedere, per una volta sola, alla revisione dello stesso.
La domanda deve essere presentata entro cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione del decreto relativo alla prima concessione.
Altri beneficiari
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La domanda per l’equo indennizzo può essere presentata anche dagli eredi del dipendente pubblico e del pensionato entro sei mesi dal decesso, purché l’evento sia giudicato dipendente o interdipendente da causa di servizio. In tal caso, l’indennizzo agli eredi è determinato nella misura massima prevista per le menomazioni ascrivibili alla prima categoria.
Riduzione dell’equo indennizzo
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L’equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il dipendente ha superato il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età al momento dell’evento dannoso. A tal fine bisogna fare riferimento al tempo in cui si è verificato il danno, essendo irrilevante che l’accertamento della dipendenza avvenga in un momento successivo.
L’equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata mentre, in caso venga riconosciuta in un momento successivo, l’eccedenza è recuperata con trattenute mensili sulla pensione.
Il trattamento è altresì proporzionalmente ridotto nel caso di eventuali somme percepite da assicurazioni a carico dello Stato o di Pubblica Amministrazione, o percepite da società assicurative in base a polizze stipulate da terzi responsabili.
La riduzione non si applica agli eredi nel caso di concorrenza con la pensione privilegiata, quando il credito relativo all’equo indennizzo sia sorto in capo al dipendente poi deceduto, senza subire concorrenza del diritto al trattamento privilegiato di cui il medesimo dipendente abbia potuto fruire.
Divieto di cumulo
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L’equo indennizzo non è cumulabile con la eventuale rendita INAIL per malattia professionale.
Regime tributario
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L’equo indennizzo ha natura risarcitoria per un danno sofferto a causa di servizio, e come tale non è assoggettato all’imposta sulle persone fisiche.
PENSIONE PRIVILEGIATA
Con sentenza 323/08, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del d.P.R. 1092/73 “nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.
La pensione privilegiata decorre dalla data del collocamento a riposo o dal congedo se la domanda viene presentata entro i successivi due anni, altrimenti dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa (art. 191, terzo comma, T.U. 1092/73).
Condizioni di legge per i dipendenti civili
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Per beneficiare della pensione privilegiata civile dello Stato occorre riportare infermità o lesioni irreversibili, dipendenti da causa di servizio, ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78 e succ. mod. e che rendano il dipendente inidoneo al servizio al momento del collocamento a riposo (art. 64, d.P.R. 1092/73).
Condizioni di legge per i militari
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La pensione privilegiata spetta ai militari che riportino infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla Tab. A annessa alla L. 915/78 e succ. mod. (art. 67, d.P.R. 1092/73).
Prescrizione del diritto
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Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria è imprescrittibile.
Domanda d’aggravamento
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L’interessato può, in ogni tempo, far valere i suoi diritti per il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità pensionata ovvero per quella riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ritenuta invalidante.
La domanda d’aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. E’ ammessa tuttavia un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.
PENSIONE D'INVALIDITA'
Pensione per totale inabilità
a qualsiasi attività lavorativa
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Ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall’art. 2, comma 12, L. 335/95 il dipendente pubblico che:
•abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio;
•sia divenuto e riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
Tale pensione di inabilità può essere chiesta solo dal dipendente e non dai suoi familiari superstiti.
La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
La domanda può essere presentata dal dipendente durante il servizio o dopo la risoluzione del rapporto.
Provvedimento
Se la Commissione Medica incaricata della verifica non accerta il requisito della totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, la domanda di pensione di inabilità viene rigettata.
Pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni
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Sono richiesti requisiti contributivi minimi per il trattamento pensionistico di inabilità al servizio e alle mansioni, diversi da quelli richiesti per la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa istituita dall’art. 2, comma 12, della L. 335/95.
I dipendenti statali, non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità al servizio non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno compiuto almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio, salve le speciali disposizioni vigenti per il personale appartenente alle Forze Armate e per il personale appartenente a Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile.
I dipendenti iscritti all’INPDAP - ex C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I., C.P.U.G. – non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno maturato:
•19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte (inabilità alle mansioni);
•14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente al servizio d’istituto.
Accertamento della inabilità e relativi provvedimenti consequenziali
Può verificarsi che la Commissione Medica, non riconoscendo la totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ritenga comunque il soggetto non più idoneo a svolgere le proprie mansioni lavorative ovvero non più idoneo al servizio d’istituto. Nel primo caso, mantenendo l’inquadramento professionale dell’interessato e previa accettazione di questi, può disporre il cambio delle mansioni, anche per periodi rinnovabili. Nel secondo caso, invece, dovrebbe dispensare il dipendente anche senza diritto a pensione se non ha raggiunto i requisiti minimi contributivi per la prestazione previdenziale.
REGOLE PER AVER DIRITTO ALL'EQUO IND. e P.P.O. e Pens.Inv.
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Messaggio da Roberto Mandarino »
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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