Salve a tutti, un grazie infinite per l'Avvocato Carta che risponde pazientemente ai nostri quesiti.
Forse il mio caso è stato già trattato e in effetti ho trovato molto materiale in merito ma vorrei, nel limite del possibile fare anche un pò di ordine.
Sono un Maresciallo Capo dell'Esercito il 15 marzo sono stato giudicato non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto in modo permanente ed abile al transito nei ruoli funzionali dei dipendenti civili della difesa, pochi giorni dopo ho presentato domanda di transito nei suddetti ruoli.
Non avendo usufruito di parte della licenza ordinaria nell'anno 2008, l'intera licenza del 2009 e quella del 2010 ho chiesto che mi fosse retribuita.
La norma al riguardo sancisce che :
Art. 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 255/99:
• 1 – La disciplina dell’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.
• 2 – Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.
D.P.R. 171 del 11/9/2007
Art. 11. Licenza ordinaria
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.
Il militare in in transito permane comunque in servizio nelle condizioni di aspettativa non computata ai fini del calcolo dei due anni nel quinquennio (aspettativa di transito) pertanto decade in questo caso la prerogativa della cessazione dal Servizio.
Il mio comando non intende corrispondermi il pagamento poiché manca il requisito fondamentale che è la cessazione dal servizio per infermità.
Ho letto anche su questo forum che tutte le sentenze in merito condannano l'amministrazione al pagamento. Magari reperire queste sentenzed dove scaricarle e stamparle non sarebbe male.
Come mi devo comportare? A Quale Organo devo inoltrare la denuncia? Posso citare in giudizio il Comandante poiché si ostina ad osservare una norma che tuttavia è stata cambiata?
Un abbraccio a tutti
Pagamento Sostitutivo della Licenza Ordinaria
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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