Recupero somma e prescrizione emolumenti

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Recupero somma e prescrizione emolumenti

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1) - Come già statuito su fattispecie identica, ritiene il Collegio che, poiché il credito che l’amministrazione intimata intende recuperare ha la natura di emolumenti periodicamente corrisposti, con cadenza mensile, lo stesso è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. (T.a.r. Sicilia, I, 21 settembre 2011, n. 1670; 19 settembre 2011, n. 1653).

Per comprendere meglio dovete leggere la sentenza qui sotto.

Ricorso Accolto.

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19/10/2012 201202063 Sentenza Breve 1

N. 02063/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02241/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 72 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2241 del 2010, proposto da:
G. G., rappresentato e difeso dall'avv. Laura Allegra, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Palermo, p.zza G. Amendola n. 43;

contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato ex lege;

per l'annullamento
del provvedimento Prot. M_D-E24502/34495 emesso dal Comando Regione Militare Sud, Ufficio Amministrazione, Sezione Gestione Finanziaria in data 29.09.2010, notificato in data 05.10.2010, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il recupero della somma di €. 3.889,32;
di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 33 del 13 gennaio 2011;
Vista la documentazione depositata dalla resistente amministrazione;
Visto il verbale della sessione preliminare del 19 aprile 2012;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Udito alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012 il difensore della resistente amministrazione, come da verbale; nessuno presente per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso notificato in data 29 novembre 2010 e depositato il successivo 9 dicembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui è stato disposto nei confronti del predetto il recupero della somma di €. 3.889,32, sollevando censure di violazione di legge e di eccesso di potere; nonché, eccependo la prescrizione quinquennale del credito che l’amministrazione intende recuperare attraverso il provvedimento impugnato.

B. – Si è costituito il Ministero intimato, senza spiegare difese scritte.

C. – Con ordinanza n. 33 del 13 gennaio 2011 è stata respinta l’istanza cautelare per ritenuta insussistenza del periculum in mora.

D. – La resistente amministrazione ha depositato documentazione.

E. – Alla sessione preliminare tenutasi in data 19 aprile 2012, nessuno presente per la parte ricorrente, il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione con priorità del ricorso in epigrafe ai fini di una decisione in forma semplificata.

F. –Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012, su richiesta della difesa erariale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

G. – Preliminarmente, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi degli artt. 72 e 74 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla sessione preliminare sopra menzionata e alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012.

Nel merito, il ricorso è fondato in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione articolata da parte ricorrente.

Come già statuito su fattispecie identica, ritiene il Collegio che, poiché il credito che l’amministrazione intimata intende recuperare ha la natura di emolumenti periodicamente corrisposti, con cadenza mensile, lo stesso è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. (T.a.r. Sicilia, I, 21 settembre 2011, n. 1670; 19 settembre 2011, n. 1653).

Nel caso di specie, risulta per tabulas che sono trascorsi più di cinque anni dal momento in cui è maturato il credito dell’amministrazione a quello dell’adozione dell’atto impugnato, in quanto il provvedimento di recupero è datato 29.09.2010, mentre l’ultima indennità mensile è stata corrisposta nel mese di febbraio 2005 (v. anche cedolini prodotti dalla p.a.); né la resistente amministrazione ha fornito prova dell’esistenza di alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, sicché tale credito deve essere dichiarato prescritto, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dal ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

H. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2012


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