Gent.mi lettori,vorrei sapere se è già esecutiva la sentenza n°4047/2012 e se grazie ad essa,posso inoltrare domanda ai sensi della 104/92 comma 1 e 3,in quanto accompagnatore di mia nonna,con la quale convivo da 10 anni.
Chiedo inoltre,se i miei superiori sono obbligati a ricevere la mia domanda di trasferimento senza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli altri parenti ed affini che potrebbero accudirla e SE NEL CASO DOVESSERO OPPORSI NEL RICEVERLA COME DOVREI COMPORTARMI.
Ve ne sono grato se mi rispondeste in breve tempo.
Grazie
??? CONSIGLIO DI STATO 4047/2012
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Re: ??? CONSIGLIO DI STATO 4047/2012
Fruizione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, l 104/1992.
1) - Punto centrale della presente controversia è l’applicabilità al personale militare delle modifiche introdotte con la legge n. 183/2010, che ha riformulato l’art. 33 della legge n. 104/1992, facendo venir meno i requisiti della esclusività e della continuità dell’assistenza, per la concessione dei benefici ivi previsti.
2) - Sul punto questa sezione condivide l’orientamento da ultimo assunto dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4047 del 12 luglio 2012, richiamata da parte ricorrente, secondo la quale, anche in assenza della prevista ulteriore normativa di dettaglio per il personale militare, le modifiche introdotte con la legge n. 183/2010 trovano applicazione anche a tale personale.
Il resto si può leggere in sentenza.
Ricorso Accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
19/10/2012 201202057 Sentenza 1
N. 02057/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01758/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Katia La Barbera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Musso sito in Palermo, via T.Tasso N.4;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, in persona dei rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 11295-098-5.9.6 del 05.07.2011, notificato il 07.07.2011, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale - ufficio impiego ufficiali - Roma, ha rigettato la domanda prot. n. e4527/1711/5.15 del 10 maggio 2011 di fruizione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, l 104/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 802/2011;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27.7.2011, e depositato il successivo 18.8, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale le sono stati negati i benefici della legge n. 104/1992, sul presupposto della non applicabilità, nei suoi confronti, delle modifiche introdotte con la legge n. 183/2010 alla normativa di settore.
In tale gravame viene articolata la censura di: Violazione o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1° D.Lgs n. 165/2001 in relazione all’art. 33 L. n. 104/1992, come modificato dalla legge n. 183 del 4 novembre 2010.
Si è costituita l’amministrazione intimata che, con memoria, ha replicato alle deduzioni contenute in ricorso, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Punto centrale della presente controversia è l’applicabilità al personale militare delle modifiche introdotte con la legge n. 183/2010, che ha riformulato l’art. 33 della legge n. 104/1992, facendo venir meno i requisiti della esclusività e della continuità dell’assistenza, per la concessione dei benefici ivi previsti.
Sul punto questa sezione condivide l’orientamento da ultimo assunto dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4047 del 12 luglio 2012, richiamata da parte ricorrente, secondo la quale, anche in assenza della prevista ulteriore normativa di dettaglio per il personale militare, le modifiche introdotte con la legge n. 183/2010 trovano applicazione anche a tale personale.
Conseguentemente il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato; fermo restando che, in conseguenza di tale annullamento, l’amministrazione intimata dovrà riprovvedere sull’istanza di parte ricorrente, in considerazione della vigente normativa in materia.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte ricorrente, in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2012
1) - Punto centrale della presente controversia è l’applicabilità al personale militare delle modifiche introdotte con la legge n. 183/2010, che ha riformulato l’art. 33 della legge n. 104/1992, facendo venir meno i requisiti della esclusività e della continuità dell’assistenza, per la concessione dei benefici ivi previsti.
2) - Sul punto questa sezione condivide l’orientamento da ultimo assunto dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4047 del 12 luglio 2012, richiamata da parte ricorrente, secondo la quale, anche in assenza della prevista ulteriore normativa di dettaglio per il personale militare, le modifiche introdotte con la legge n. 183/2010 trovano applicazione anche a tale personale.
Il resto si può leggere in sentenza.
Ricorso Accolto.
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19/10/2012 201202057 Sentenza 1
N. 02057/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01758/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Katia La Barbera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Musso sito in Palermo, via T.Tasso N.4;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, in persona dei rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 11295-098-5.9.6 del 05.07.2011, notificato il 07.07.2011, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale - ufficio impiego ufficiali - Roma, ha rigettato la domanda prot. n. e4527/1711/5.15 del 10 maggio 2011 di fruizione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, l 104/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 802/2011;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27.7.2011, e depositato il successivo 18.8, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale le sono stati negati i benefici della legge n. 104/1992, sul presupposto della non applicabilità, nei suoi confronti, delle modifiche introdotte con la legge n. 183/2010 alla normativa di settore.
In tale gravame viene articolata la censura di: Violazione o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1° D.Lgs n. 165/2001 in relazione all’art. 33 L. n. 104/1992, come modificato dalla legge n. 183 del 4 novembre 2010.
Si è costituita l’amministrazione intimata che, con memoria, ha replicato alle deduzioni contenute in ricorso, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Punto centrale della presente controversia è l’applicabilità al personale militare delle modifiche introdotte con la legge n. 183/2010, che ha riformulato l’art. 33 della legge n. 104/1992, facendo venir meno i requisiti della esclusività e della continuità dell’assistenza, per la concessione dei benefici ivi previsti.
Sul punto questa sezione condivide l’orientamento da ultimo assunto dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4047 del 12 luglio 2012, richiamata da parte ricorrente, secondo la quale, anche in assenza della prevista ulteriore normativa di dettaglio per il personale militare, le modifiche introdotte con la legge n. 183/2010 trovano applicazione anche a tale personale.
Conseguentemente il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato; fermo restando che, in conseguenza di tale annullamento, l’amministrazione intimata dovrà riprovvedere sull’istanza di parte ricorrente, in considerazione della vigente normativa in materia.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte ricorrente, in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2012
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