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Messaggio da quasiappuntato »
salve vorrei esporre un problema e chiedere a chi mi sa rispondere, ovviamente con riscontri cartacei,alla mia problematica. io nel 2008 e nel 2009 ho ricevuto le note caratteristiche INFERIORI ALLA MEDIA, nel 2010 INSUFFICIENTI poi per circa 2 anni mancata redazione caratteristica per malattia quest'anno il mio comando mi ha già preventivato di confermarmi l'INSUFFICIENTE. vorrei sapere se questo comporta l'anno di prova, o addirittura il congedo o qualsiasi altra cosa. vi ringrazio anticipatamente per la risposta ed se riuscite ad indirizzarmi all eventuale riscontro cartaceo.
Re: note caratteristiche
Messaggio da Diabolikus »
Se ho ben capito sei stato già valutato "Insufficiente" per un anno e "Inferiore alla Media" per altri due e si prospetta la chiusra dell'anno accademico con ulteriore qualifica di insufficiente.
Potresti rischiare l'avvio del procedimento volto a valutare la tua dispensa dal servizio per "SCARSO RENDIMENTO" ai sensi dell'art.932 del D.lgs. 66/2010 e della circolare del M.D. - Persomil prot. n. DGPM/II/5/30001/C42 e s.m.i. del 2009, datata 22 maggio 2000.
Di sicuro avrai già ricevuto degli ammonimenti scritti da parte del tuo C.te di Reparto che ti esortino a migliorare il tuo rendimento.
Ovviamente la proposta per l'avvio del procedimento parte dal tuo C.te di Reparto e segue la via gerarchica fino alla competente Commissione di Valutazione e Avanzamento del Com. Gen. che si esprimerà con un giudizio.
Qualora la Commissione si esprima favorevolmente alla dispensa dal servizio, rimane soltanto il vaglio del Ministero della Difesa che, qualora ravvisi la sussistenza dei presupposti nel merito e nel diritto, emetterà decreto di cessazione dal servizio.
Fai attenzione.
Saluti.
Diabolikus.
Potresti rischiare l'avvio del procedimento volto a valutare la tua dispensa dal servizio per "SCARSO RENDIMENTO" ai sensi dell'art.932 del D.lgs. 66/2010 e della circolare del M.D. - Persomil prot. n. DGPM/II/5/30001/C42 e s.m.i. del 2009, datata 22 maggio 2000.
Di sicuro avrai già ricevuto degli ammonimenti scritti da parte del tuo C.te di Reparto che ti esortino a migliorare il tuo rendimento.
Ovviamente la proposta per l'avvio del procedimento parte dal tuo C.te di Reparto e segue la via gerarchica fino alla competente Commissione di Valutazione e Avanzamento del Com. Gen. che si esprimerà con un giudizio.
Qualora la Commissione si esprima favorevolmente alla dispensa dal servizio, rimane soltanto il vaglio del Ministero della Difesa che, qualora ravvisi la sussistenza dei presupposti nel merito e nel diritto, emetterà decreto di cessazione dal servizio.
Fai attenzione.
Saluti.
Diabolikus.
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Re: note caratteristiche
Messaggio da quasiappuntato »
si hai capito perfettamente e si ricevo puntualmente un ammonimento al mese dal mio comandante di compagnia...ma il procedimento per scarso rendimento significa il famossissimo anno di prova(o ultima valutazione) oppure avviene tutto in automatico senza possibilità di avere una estrema ratio???ovvero una volta innescato il procedimento si segue l'iter "accusa-difesa-sentenza???"grazie diabolikus sei sempre molto disponibile...
Re: note caratteristiche
Come dice il grandioso Diabolikus, che saluto con ammirazione e stima, perfetta la disamina, aggiungo, come al solito; Tu caro collega sei in una situazione molto ma molto complicata, quasi al punto di un non ritorno, e io mi domando, credo sia lecito farlo, ma è mai possibile che da ste benedette note non si possa in qualche modo avere un giudizio un pò più lusinghieroquasiappuntato ha scritto:salve vorrei esporre un problema e chiedere a chi mi sa rispondere, ovviamente con riscontri cartacei,alla mia problematica. io nel 2008 e nel 2009 ho ricevuto le note caratteristiche INFERIORI ALLA MEDIA, nel 2010 INSUFFICIENTI poi per circa 2 anni mancata redazione caratteristica per malattia quest'anno il mio comando mi ha già preventivato di confermarmi l'INSUFFICIENTE. vorrei sapere se questo comporta l'anno di prova, o addirittura il congedo o qualsiasi altra cosa. vi ringrazio anticipatamente per la risposta ed se riuscite ad indirizzarmi all eventuale riscontro cartaceo.



Ripeto, situazione critica!!!!!!



Ti saluto sperando Tu possa ancora rimediare a questa situazione!!!!

Re: note caratteristiche
Messaggio da Diabolikus »
E' capitato, a volte, che i Comandanti di Reparto non abbiano avviato (per ignoranza o negligenza) ovvero abbiano avviato in "estremo ritardo", la procedura volta alla valutazione della dispensa dal servizio per scarso rendimento.
Di sicuro anche il Comando di Corpo (Legione) ha una responsabilità "in vigilando" sul rendimento dei militari addetti ai Reparti dipendenti, poichè una copia di ciascun documento caratteristico redatto, viene inviata al predetto Comando che custodisce il primo originale del libretto personale.
Il Comandante di Reparto (C.te di Compagnia o comunque Ufficiale C.te) è però comunque il diretto supervisore del rendimento del militare posto alle sue dipendenze ed è quindi da questi che ci aspetta l'invio di proposte volte a valutare l'avvio di procedimento finalizzato alla dispensa dal servizio per scarso rendimento.
Nel caso in cui venga avviato il procedimento, te ne deve essere data comunicazione ai sensi della Legge 241/90 con tutte le comunicazioni e le garanzie previste per il procedimento amministrativo (indicazione del responsabile del proc. amm.vo - facoltà e modalità di accesso agli atti - termini per la conclusione - etc. etc..).
Poi seguiranno tutti passaggi intermedi e pareri gerarchici, fino alla seduta della Commissione di Valutazione del Com. Gen. competente ad emettere il "parere" (che ho erroneamente indicato come giudizio nel precedente post).
Ovviamente potrai essere sentito dai componenti della predetta Commissione, unitamente al tuo C.te di Reparto e produrre anche memorie scritte.
Formato il parere, la Commissione invia quest'ultimo alla Direz. Gen. Persomil del Ministero della Difesa, che emetterà eventuale decreto di cessazione dal servizio per scarso rendimento, ai sensi dell'art.932 del D.lgs. 66/2010, al quale potrai esperire ricorso Starordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente.
Sperando di aver chiarito i tuoi dubbi.
Ribadisco: Forse sei ancora in tempo - ravvediti e stai attento.
Saluti.
Di sicuro anche il Comando di Corpo (Legione) ha una responsabilità "in vigilando" sul rendimento dei militari addetti ai Reparti dipendenti, poichè una copia di ciascun documento caratteristico redatto, viene inviata al predetto Comando che custodisce il primo originale del libretto personale.
Il Comandante di Reparto (C.te di Compagnia o comunque Ufficiale C.te) è però comunque il diretto supervisore del rendimento del militare posto alle sue dipendenze ed è quindi da questi che ci aspetta l'invio di proposte volte a valutare l'avvio di procedimento finalizzato alla dispensa dal servizio per scarso rendimento.
Nel caso in cui venga avviato il procedimento, te ne deve essere data comunicazione ai sensi della Legge 241/90 con tutte le comunicazioni e le garanzie previste per il procedimento amministrativo (indicazione del responsabile del proc. amm.vo - facoltà e modalità di accesso agli atti - termini per la conclusione - etc. etc..).
Poi seguiranno tutti passaggi intermedi e pareri gerarchici, fino alla seduta della Commissione di Valutazione del Com. Gen. competente ad emettere il "parere" (che ho erroneamente indicato come giudizio nel precedente post).
Ovviamente potrai essere sentito dai componenti della predetta Commissione, unitamente al tuo C.te di Reparto e produrre anche memorie scritte.
Formato il parere, la Commissione invia quest'ultimo alla Direz. Gen. Persomil del Ministero della Difesa, che emetterà eventuale decreto di cessazione dal servizio per scarso rendimento, ai sensi dell'art.932 del D.lgs. 66/2010, al quale potrai esperire ricorso Starordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente.
Sperando di aver chiarito i tuoi dubbi.
Ribadisco: Forse sei ancora in tempo - ravvediti e stai attento.
Saluti.
Re: note caratteristiche
Messaggio da Diabolikus »
Ringrazio sempre l'eccellente collega Lory61 per gli apprezzamenti rivoltimi e concordo con il suo ammonimento (che non ha ovviamente finalità critica bensì costruttiva).
Ancora saluti.
Ancora saluti.
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Re: note caratteristiche
Messaggio da quasiappuntato »
ti ringrazio infinitamente sei stato molto esaustivo...in pratica ho un solo dubbio ovvero se il comandante del reparto non inoltra invio del procedimento per scarso rendimento in teoria anche con il secondo insufficiente tutto l iter che mi hai descritto non viene innescato giusto???
Re: note caratteristiche
Messaggio da Diabolikus »
Come ti ho detto:
non dipende solo ed esclusivamente dal tuo C.te di Compagnia.
Se il tuo libretto personale viene messo all'attenzione del Capo Ufficio Personale della tua Legione ovvero anche nella ipotesi in cui lo stesso giunga alla Commissione di Valutazione perchè magari sei in avanzamento al grado superiore (al quale - mi spiace dirtelo - non verrai promosso in queste condizioni), stai sicuro che il tuo C.te di Compagnia verrà adeguatamente "ammonito" , redarguito ed istruito sul modo di far arrivare, tempo zero, la dovuta proposta.
Te ne dico un'altra:
Nel caso dell'avanzamento, se vieni giudicato non idoneo al grado superiore per due volte consecutive, rimarrai fermo nel grado per quattro anni prima di esere nuovamente valutato e a ad ogni successivo giudizio di non idoneità si susseguiranno ulteriori 4 anni di "pausa".
Nuovamente Saluti.
non dipende solo ed esclusivamente dal tuo C.te di Compagnia.
Se il tuo libretto personale viene messo all'attenzione del Capo Ufficio Personale della tua Legione ovvero anche nella ipotesi in cui lo stesso giunga alla Commissione di Valutazione perchè magari sei in avanzamento al grado superiore (al quale - mi spiace dirtelo - non verrai promosso in queste condizioni), stai sicuro che il tuo C.te di Compagnia verrà adeguatamente "ammonito" , redarguito ed istruito sul modo di far arrivare, tempo zero, la dovuta proposta.
Te ne dico un'altra:
Nel caso dell'avanzamento, se vieni giudicato non idoneo al grado superiore per due volte consecutive, rimarrai fermo nel grado per quattro anni prima di esere nuovamente valutato e a ad ogni successivo giudizio di non idoneità si susseguiranno ulteriori 4 anni di "pausa".
Nuovamente Saluti.
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Re: note caratteristiche
Messaggio da quasiappuntato »
ho capito grazie. no per quanto riguarda il grado ho solo ricevuto una lettera dal comando generale nella quale si riservavano di comunicarmi se promuovermi o meno perchè dati 2 anni di malattia ho firmato la mancada documentazione caratteristica per l avanzamento oltre ad avere i giorni di consegna. a proposito di questo vorrei approfittare per chiederti un ultimissima cosa dal 2008 al 2011 ogni anno ho ricevuto dei giorni di consegna.il mio nucleo comando mi ha detto però che quella dal 2008 al 2010 non posso chiederne la cancellazione perchè fin quando ho una punizione attiva n on posso cancellare le altre è vero???
Re: note caratteristiche
Messaggio da Diabolikus »
Verissimo !!!
Non devono esserti state inflitte ulteriori sanzioni disciplinari (di corpo o di stato) nei due anni successivi all'ultima inflitta.
Ti dirò di più:
Con le qualifiche delle note caratteristiche che ti ritrovi (e che, stando a quanto detto da te, ti ritroverai), anche quando sarai nelle condizioni di poter presentare istanza, quest'ultima verrà sicuramente corredata da "sfavorevoli" pareri gerarchici e Persomil la rigetterà (diniego) con provvedimento motivato.
P.S.: NON SAPEVO CHE AVESSI RIPORTATO ANCHE DELLE CONSEGNE. LA TUA SITUAZIONE E' MOLTO PIU' GRAVE E CRITICA DI QUELLA CHE PROSPETTAVAMO.
Mi spiace per te.
Davvero tanti in bocca al lupo.
Saluti.
Non devono esserti state inflitte ulteriori sanzioni disciplinari (di corpo o di stato) nei due anni successivi all'ultima inflitta.
Ti dirò di più:
Con le qualifiche delle note caratteristiche che ti ritrovi (e che, stando a quanto detto da te, ti ritroverai), anche quando sarai nelle condizioni di poter presentare istanza, quest'ultima verrà sicuramente corredata da "sfavorevoli" pareri gerarchici e Persomil la rigetterà (diniego) con provvedimento motivato.
P.S.: NON SAPEVO CHE AVESSI RIPORTATO ANCHE DELLE CONSEGNE. LA TUA SITUAZIONE E' MOLTO PIU' GRAVE E CRITICA DI QUELLA CHE PROSPETTAVAMO.
Mi spiace per te.
Davvero tanti in bocca al lupo.
Saluti.
Re: note caratteristiche
Posto qui questa sentenza se può essere d'aiuto ad altri anche se il caso in esame è diverso dal dialogo aperto.
1) - Secondo il ricorrente il proscioglimento ed il collocamento in congedo illimitato sarebbero illegittimi in quanto adottati in violazione dell’art. 960 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
21/02/2013 201300094 Sentenza Breve 1
N. 00094/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2013, proposto da:
D. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Raia, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
-dei provvedimenti di proscioglimento della ferma breve e di collocamento in congedo illimitato per scarso rendimento disposto nei confronti del ricorrente dal Ministero della Difesa n. M.D.GMIL 1 II 63 2012/0290867 di Persomil II/6 datati 10 luglio 2012 comunicato in data 10.7.2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso indicato in epigrafe, originariamente proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, il sig. D. G., volontario in ferma prefissata di un anno a decorrere dal 6-9-2011, chiede l’annullamento del provvedimento d.d. 10 luglio 2012 di proscioglimento dalla ferma breve e collocamento in congedo illimitato per scarso rendimento sulla base di un rapporto informativo che gli attribuiva il giudizio di insufficiente per il periodo a decorrere tra il 9 novembre 2011 e il 5 giugno 2012.
Secondo il ricorrente il proscioglimento ed il collocamento in congedo illimitato sarebbero illegittimi in quanto adottati in violazione dell’art. 960 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’errore sul presupposto perché sostiene che non si sia verificato nei suoi confronti il presupposto legittimante l’adozione dell’impugnato provvedimento di proscioglimento, vale a dire il conseguimento di un giudizio insufficiente in sede di documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi come espressamente previsto dall’art. 960, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e tale censura risulta fondata
La documentazione caratteristica posta a fondamento della proposta di proscioglimento avanzata dal competente Comando risulta riferita al periodo 9.11.2011 – 5.6.2012 che, tenuto conto del fatto che ai fini della valutazione caratteristica non sono computabili tutti i periodi di assenza elencati nell’apposito statino datato 6.6.2012 (come lo stesso espressamente specifica!) , è sicuramente inferiore ai sei mesi richiesti dalla vigente normativa. Infatti il precedente rapporto informativo, relativo al periodo 6.9.2011 – 8.11.2011, aveva visto l’attribuzione di un giudizio sufficiente.
Per quanto sopra il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi, tranne per il contributo unificato che va posto a carico della soccombente amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa a rifondere a parte ricorrente l’importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2013
1) - Secondo il ricorrente il proscioglimento ed il collocamento in congedo illimitato sarebbero illegittimi in quanto adottati in violazione dell’art. 960 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
21/02/2013 201300094 Sentenza Breve 1
N. 00094/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2013, proposto da:
D. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Raia, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
-dei provvedimenti di proscioglimento della ferma breve e di collocamento in congedo illimitato per scarso rendimento disposto nei confronti del ricorrente dal Ministero della Difesa n. M.D.GMIL 1 II 63 2012/0290867 di Persomil II/6 datati 10 luglio 2012 comunicato in data 10.7.2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso indicato in epigrafe, originariamente proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, il sig. D. G., volontario in ferma prefissata di un anno a decorrere dal 6-9-2011, chiede l’annullamento del provvedimento d.d. 10 luglio 2012 di proscioglimento dalla ferma breve e collocamento in congedo illimitato per scarso rendimento sulla base di un rapporto informativo che gli attribuiva il giudizio di insufficiente per il periodo a decorrere tra il 9 novembre 2011 e il 5 giugno 2012.
Secondo il ricorrente il proscioglimento ed il collocamento in congedo illimitato sarebbero illegittimi in quanto adottati in violazione dell’art. 960 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’errore sul presupposto perché sostiene che non si sia verificato nei suoi confronti il presupposto legittimante l’adozione dell’impugnato provvedimento di proscioglimento, vale a dire il conseguimento di un giudizio insufficiente in sede di documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi come espressamente previsto dall’art. 960, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e tale censura risulta fondata
La documentazione caratteristica posta a fondamento della proposta di proscioglimento avanzata dal competente Comando risulta riferita al periodo 9.11.2011 – 5.6.2012 che, tenuto conto del fatto che ai fini della valutazione caratteristica non sono computabili tutti i periodi di assenza elencati nell’apposito statino datato 6.6.2012 (come lo stesso espressamente specifica!) , è sicuramente inferiore ai sei mesi richiesti dalla vigente normativa. Infatti il precedente rapporto informativo, relativo al periodo 6.9.2011 – 8.11.2011, aveva visto l’attribuzione di un giudizio sufficiente.
Per quanto sopra il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi, tranne per il contributo unificato che va posto a carico della soccombente amministrazione.
P.Q.M.
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Condanna il Ministero della Difesa a rifondere a parte ricorrente l’importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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