Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

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leonic

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Messaggio da leonic »

Salve, a tutti... seguo da tempo il forum e devo dire che è veramente ben organizzato e molto utile a chi, come me, ha dei dubbi o problemi con questa burocrazia.
Premetto che mi sono già letto tutti i posti inerenti alla ma situazione e pur avendo compreso bene quello riportato, purtroppo mi si continua a dire "sia dal mio comando, sia da parte di persone preposte e sia dall'INPDAP" che non è così!

Vengo al punto...
Sono un Caporal MAggiore Capo dell'Esercito con 14 anni e 6 mesi di servizio effettivo + 2 anni di abbuono (ogn 5, 1 di abbuono) perchè ho svolto tutti e 14 anni in un reparto operativo.

Il giorno 10 settembre sono stato congedato per aver superato i 730 giorni di malattia in 5 anni.
Il giorno 07 settembre sono andato alla cmo per l'ennesima visita certificata da uno pscicologo dove sono tutt'ora in cura.

Premessa:
Mi era stato consigliato da un avvocato, molto ferrato in materia, di insistere per farmi giudicare permanentemente non idoneo al servizio militare e idoneo al servizio civile, poi una volta arrivata la richiesta di passaggio al ruolo civile, avrei dovuto rifiutare e mi sarebbe spettata la pensione.

Purtroppo il presidente della commissione non ne ha voluto sapere anzi, mi disse, "ti parlo come un padre, con questa patologia non te la darò ne ora ne mai la completa inidonietà al servizio" e mi disse che, pur andando in seconda istanza o facendo ricorso al TAR, nessuno si sarebbe preso tale responsabilità quindi, l'unica cosa che poteva fare era darmi altra convalescenza "e così fu".

Mi diede altri 60 gg e il 10 settembre ho superato il limite previsto "730 giorni".

Il giorno 27 settembre mi arriva la notifica da parte del mio comando avvisandomi che il giorno 11 settembre, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice dell'Orientamento Militare, sono stato dispensato dal servizio e collocato nella categoria riserva in attesa della formalizzazione del relativo decreto.

Comunico il tutto all'avvocato sopra citato e mi risponde che l'unica soluzione è fare ricorso al TAR per cercare di farmi dare l'idonietà e rientrare in servizio per poi ricominciare e provare altre strade.
Il problema è proprio questo, io non posso/voglio rientrare, altrimenti non sarei arrivato a tutto questo, tra visite psicologiche e psichiatriche, test psicologigi ecc.. mi stavano facendo aggravare e tutto questo per poi rientrare in servizio!?

Detto ciò la mia domanda/preoccupazione è questa:
Leggendo i vari post anche del sig Roberto Mandarino ho capito che esitono 2 diverse procedure per il concedo "riserva o assoluto che sia",
1) se si viene giudicati permanentemente non idonei al smi prima dei 730 giorni, hai la possibilità di passaggio nel ruolo civile o, se hai maturato almeno 15 anni di servizio utile, a pensione "anche se minima, circa € 700,00" .
2) se per convalescenza, malattia data dal tuo medico curante, aspettativa o disposizione della cmo superi il periodo massimo "sempre 730 giorni in 5 anni" e hai maturato i 15 anni di servizio utile hai diritto alla sola pensione come se fossi stato giudicato permanentemente non idoneo al smi.

Tutto questo è giusto? Non c 'entra niente che sono stato collocato nella categoria riserva? Ho diritto a questa pensione minima?

Ringrazio anticipatamente a tutti quelli che vorranno/potranno darmi una mano.
Grazie di cuore, Saluti.


giuseppe959
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Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da giuseppe959 »

Circolare n. 19 del 18 settembre 2009

3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
Falla leggere al tuo avvocato (se tale si ritiene), inoltre, tra qualche mese ti arriverà il Decreto di congedo che sei stato posto in congedo ai sensi dell'art. 929, comma 1 lettere b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea;
Hai diritto a pensione per infermità circa 800,00 euro al mese, tre mensilità di un tuo pari grado in servizio dal giorno della tua dispensa, cassa sottufficiali e buonuscita.
Ciao facci sapere.giuseppe959
giuseppe959
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Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da giuseppe959 »

Dimenticavo:
decreto 66/2010 del 15/03/2010 in vigore da ottobre 2010

Art. 1841
Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di
servizio

1. Il personale militare ((che)) cessa dal servizio permanente per
infermita' non dipendente da causa di servizio ((ha diritto alla
pensione normale)) al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di
cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare compete la pensione di inabilita' alle
condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
leonic

Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da leonic »

Ciao Giuseppe, speravo in una tua risposta. ho letto tutti i tuoi post e ti ringrazio.
Io non sono un sottufficiale ma un vsp, la circolare che mi hai allegato è valida lo stesso?
Te lo chiedo perché al punto del superamento dei 730 giorni si parla di Uffiali e Sottufficiali e non vsp.
Quindi comunque mi arriverà una notifica a parte quella già ricevuta dal mio comando descritta nel mio primo post?
Posso stare tranquillo o devo fare qualcosa "MUOVERMI VIA LEGALE?
Ti giuro, credimi, mi stanno facendo impazzire e aggravare il mio stato d'animo.
Ho dovuto aumentare di nuovo le sedute di psicoterapia.....Ti ho detto tutto.
Grazie mille.
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lino
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Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da lino »

Caro Leonic capisco il tuo stato d'animo essendoci passato personalmente ........................
Ma ripetere le stesse domande non aiuta ne te ne chi dovrebbe rispondere.
Ora tu sei un MILITARE lascia stare i gradi ti spetta pensione come ben posto da giuseppe959.
L'importo ti e' stato scritto.....
ora cerca di stare tranquillo e non ti curare di quello che dicono persone che non hanno capacita' o peggio nascondono la verita'.
ciao e auguri.
ps. rileggiti tutti i tuoi post forse avrai una maggiore sicurezza nel rileggere le varie risposte date.
Per Aspera ad Astra!!!!
leonic

Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da leonic »

lino ha scritto:Caro Leonic capisco il tuo stato d'animo essendoci passato personalmente ........................
Ma ripetere le stesse domande non aiuta ne te ne chi dovrebbe rispondere.
Ora tu sei un MILITARE lascia stare i gradi ti spetta pensione come ben posto da giuseppe959.
L'importo ti e' stato scritto.....
ora cerca di stare tranquillo e non ti curare di quello che dicono persone che non hanno capacita' o peggio nascondono la verita'.
ciao e auguri.
ps. rileggiti tutti i tuoi post forse avrai una maggiore sicurezza nel rileggere le varie risposte date.

Ciao Lino, grazie mille a te e a tutti quelli che mi hanno risposto... si hai ragione, devo solo tranquillizzarmi.
Non capisco come mai di questo argomento nessuno mi sappia rispondere alla mia amministrazione ne tanto meno All'inpdap!!! Assurdo.

Grazie a ncora e appena avrò notizie/aggiornamenti vi farò sapere. Siete tutti molto gentili e disponibili.
Un saluto.
leonic

Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da leonic »

giuseppe959 ha scritto:Dimenticavo:
decreto 66/2010 del 15/03/2010 in vigore da ottobre 2010

Art. 1841
Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di
servizio

1. Il personale militare ((che)) cessa dal servizio permanente per
infermita' non dipendente da causa di servizio ((ha diritto alla
pensione normale)) al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di
cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare compete la pensione di inabilita' alle
condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
Ciao Giuseppe, assurdo... sono ormai trascorsi ben 5 mesi dalla mia riforma e ad oggi nessuno mi sa dire niente! A che punto è la pratica? Mi danno questa pensione? E gli stipendi che mi avete bloccato? E il tfr? niente, nessuno al mio comando mi sa rispondere... ho chiesto di fare qualche chiamata per sapere a che punto è la mia pratica e sai cosa mi hanno risposto? Non risponde nessuno!

Che mi consigli di fare? Tutto questo tempo di attesa è normale? Ti ringrazio e mi scuso per l'ennesimo disturbo.
saluti...
giu16
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Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da giu16 »

Ciao leonic,

scusa, ti volevo chiedere a proposito della pensione, al tuo Comando cosa ti hanno detto?
eventualmente vai all'INPS e chiede informazioni.
Facci sapere come va a finire perchè questo problema interessa a tutti i militari che si trovano nella tua stessa situazione.
Eventualmente perchè non vai via legale?
Facci sapere come va a finire.
Ciao e grazie
kefis

Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da kefis »

Pongo un quesito: è consentito svolgere un lavoro/professione dopo essere stati collocati in congedo per il superamento dei 730 gg. di convalescenza??
nel caso di specie, il nostro vsp, potrà, ad esempio, svolgere la professione di geometra, senza perdere il diritto alla pensione??
Grazie.
gino59
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Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da gino59 »

kefis ha scritto:Pongo un quesito: è consentito svolgere un lavoro/professione dopo essere stati collocati in congedo per il superamento dei 730 gg. di convalescenza??
nel caso di specie, il nostro vsp, potrà, ad esempio, svolgere la professione di geometra, senza perdere il diritto alla pensione??
Grazie.




......N.B. Non sapete nemmeno cercare............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
panorama
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Re: Congedato e collocato in categoria riserva. AIUTOOOO

Messaggio da panorama »

Se può interessare.

Un'altra sentenza POSITIVA che si aggiunge in coda in favore del personale militare.

1) - è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili

2) - è stato disposto:
"articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni;

articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";

3) - è stato disposto il congedo dal Ministero della Difesa.

4) - il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero;

nonché,

5) - il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

6) - La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.

7) - Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.

8) - Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.

9) - la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.

Cmq. per i motivi di cui in sentenza il ricorso è stato ACCOLTO. ( leggere il punto n. 9 di cui sopra ).

Per completezza di rimando alla lettura qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

08/07/2013 201301448 Sentenza 1


N. 01448/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bernarda Bondì in Palermo, via Sammartino n. 55;

contro
il Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento prot. M_D GCIV …. 18-04-2012 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1° reparto - 1^ divisione - 1^ sezione, con il quale è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili presentata dal ricorrente in data 22.11.2011;

- del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa del 22 marzo 2012 (comunicato il 26/03/2012) con il quale è stato disposto: "articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni; articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";

-del provvedimento prot. nr. MD GMILO II 4 1 …… del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, l'e-message di PERSOMIL II/4 ROMA datato 23.03.2012, il provvedimento di congedo disposto dal Ministero della Difesa nei confronti del ricorrente;

- ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso, ed avente ad oggetto
il riconoscimento del diritto del ricorrente a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 1 e 2 del decreto del ministero della difesa 18.04.2002;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento prot. n. M_D GCIV ….. in data 27/12/2012 emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 10 Reparto - 1'' Divisione - 1'" Sezione, con il quale, in merito all'Ordinanza n. 384/2012 del T.A.R. per la Sicilia, si comunica allo stesso Tribunale che "l’Amministrazione non può riesaminare gli atti impugnati alla luce del giudizio positivo di "idoneità al transito ", giudizio in questo caso ininfluente, tenuto conto della mancanza dei requisiti per ottenere il transito stesso";
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012;
Visti il rapporto informativo e gli atti depositati in data 11 gennaio 2013 dalla resistente amministrazione;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero; nonché, il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Si duole di detti atti, affidando il ricorso alle censure di:

1) 1.1. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002. eccesso di potere per errore sul presupposto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, illogicità, incongruità, manifesta ingiustizia, sviamento.

1.2. Illegittimità per violazione dell’art. 21 bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, errore sui presupposti; 2) eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà ed illogicità. Illegittimità per violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei connessi principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione e delle scelte amministrative. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata, senza spiegare difese scritte.

C. – Con ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame, e fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito.

D. – Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la relazione depositata dal Ministero della Difesa in riscontro all’ordinanza citata, riproponendo sostanzialmente le medesime censure articolate con il gravame introduttivo.

E. – Alla camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 la causa è stata rinviata al merito.

F. – Con memoria conclusiva la resistente amministrazione si è riportata alle argomentazioni contenute nella relazione già depositata, insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

G. – Alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, i quali hanno discusso la causa, è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierno istante – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – avverso il diniego di transito nei ruoli civili dell’amministrazione militare; nonché, avverso il connesso provvedimento del 22.03.2012 di cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con decorrenza dal 2 ottobre 2011.

La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.

Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.

Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.

A.1. – Prima di approfondire il punto centrale della controversia, va esaminata la censura – riproposta nel gravame aggiuntivo e, in tesi, di carattere assorbente - con cui il ricorrente si duole dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito, per asserito superamento del periodo di 150 giorni dal ricevimento della domanda.

La censura non merita accoglimento.

L’art. 2, co. 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che “L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.

Risulta dagli atti di causa che la p.a. ha pronunciato il diniego di transito in data 18.04.2012, rispetto all’istanza pervenuta al Centro Documentale di Caserta in data 25.11.2011 (v. avviso ricevimento allegato al ricorso) e, pertanto, entro il prescritto termine.

A.2. – Ciò premesso, può ora procedersi all’esame della censura nodale, con cui si denuncia la violazione dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, e degli artt. 1 e 2, co. 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002, articolata in entrambi i gravami.

La censura merita accoglimento.

L’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010 (Transito nell’impiego civile) stabilisce che:

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002: 1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata
Vanno sinteticamente riepilogati i fatti di causa.

Rispetto a tale tessuto normativo, e venendo ai fatti di causa, è accaduto che:

- il ricorrente ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a far data dal 02.10.2011;

- il 15.11.2011 (cioè circa un mese e mezzo dopo quella data) è stato giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera come non idoneo temporaneamente al SMI(servizio militare incondizionato), idoneo alla riserva e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione;

- a seguito di tale visita medica, il predetto ha presentato istanza per il transito nei ruoli civili il successivo 22.11.2011;

- in data 22.03.2012 la Direzione Generale ha disposto la cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 905, co. 5, e 929, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 66/2010;

- quindi, con nota del 18.4.2012 è stata respinta l’istanza di transito.

Risulta, così, per tabulas che, alla data di presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di transito nei ruoli civili, l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento di congedo, del quale il predetto ha ricevuto notizia solo quattro mesi dopo.

In ragione di tale provvedimento, è stata anche rigettata l’istanza di transito nei ruoli civili.

Ritiene il Collegio che l’effetto retroattivo del provvedimento di risoluzione non incide sugli accadimenti medio tempore verificatisi, i quali denotano la persistenza del rapporto di servizio in interesse, durante il quale non può, invero, dubitarsi che in capo al militare gravino i doveri, le prerogative e i privilegi anche negativi propri del pubblico dipendente (tra i quali quello di non poter assumere alcun impiego), e che lo stesso possa essere eventualmente assoggettato anche al potere disciplinare della linea gerarchica.

Ne consegue, quindi, che, sino alla data di adozione del provvedimento di congedo, il rapporto di pubblico impiego, pur con le attenuazioni proprie della peculiare situazione, sussisteva. Prima che il congedo venisse adottato e comunicato all’esponente lo stesso non aveva titolo ad alcuna autonoma liberatoria degli impegni connessi al proprio status di militare e alla piena sottoposizione alla relativa disciplina. Il che non sarebbe neppure ipotizzabile se gli effetti risolutivi operassero indipendentemente da ogni atto dell’Amministrazione e perfino retroattivamente. Se ciò fosse vero si determinerebbe una anomala e perfino grave compressione dei diritti del soggetto in carenza di qualsivoglia effetto riequilibrativo e di una qualsivoglia ragione di pubblico interesse.

Infatti: a ragionare diversamente – nel senso della natura sic et simpliciter dichiarativa del provvedimento di risoluzione – per un verso, non si comprenderebbe in base a quale tipo di rapporto giuridico l’Amministrazione della Difesa abbia potuto sottoporre a visita medica il ricorrente alla data nella quale il rapporto non sarebbe dovuto sussistere alla stregua di quanto asserito dalla stessa p.a.; per altro verso, dovrebbe concludersi per la assoluta superfluità dello stesso provvedimento di congedo impugnato, stante la asserita operatività ex lege dei relativi effetti risolutivi, travolgenti, in tesi, ogni fatto nel frattempo verificatosi per effetto di specifiche condotte della stessa amministrazione.

In altre parole, se la p.a. permette consente, sia pure per forza inerziale, al rapporto di servizio di continuare – anche se in forma attenuata – ciò significa che per la stessa sono operativi e significativi i fatti intervenuti medio tempore in quanto riferibili ad una rapporto non esaurito.

Sicché, la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.
Va, peraltro, evidenziato che il suddetto accertamento medico, nel confermare la non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, ha attestato la reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (v. verbale della Commissione medica del 15.11.2011).

Quanto finora rilevato appare anche sintomatico della contraddittorietà – pure dedotta dal ricorrente - con cui l’amministrazione ha condotto detto iter procedimentale.

Va anche considerato, quanto alle modalità di presentazione della domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, che la stessa, in applicazione dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002, può essere presentata dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato (per lesioni dipendenti o non da causa di servizio), solo a seguito del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera competente, la quale è tenuta a fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica solo in data 15.11.2011 e, quindi, ha potuto presentare la domanda di transito solo dopo tale indispensabile passaggio, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2, del citato D.M., il quale commina espressamente la decadenza in caso di mancata presentazione della domanda entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità.

La presentazione della domanda – avvenuta necessariamente in un momento successivo alla visita medica – avrebbe dovuto produrre l’effetto, favorevole al ricorrente, di sospendere l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato (v. art. 2, co. 3, D.M.); e, durante tale fase, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il militare in aspettativa (art. 2, co. 7, cit.).

E’ stato osservato da parte della giurisprudenza amministrativa che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, evidenziando come “…il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio connaturale a un ordinamento democratico "fondato sul lavoro" (art. 1 cost.) già era stato scritto nelle norme precostituzionali, per evidente finalità di riconoscimento dei meriti acquisiti dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (v. Consiglio di Stato, IV, 31 luglio 2009, n. 4854; v. anche Consiglio di Stato, IV, 18 marzo 2009, n. 1598).

E’ giocoforza concludere che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda di transito, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010.

B. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso merita accoglimento e, di conseguenza, vanno annullati i contestati atti di cessazione dal servizio permanente e di diniego di transito nei ruoli civili.

C. – La peculiarità del caso di specie induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2013
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