Buona sera a tutti gli utenti del forum.
Volevo porre un quesito,se nel corso della pattuglia mi capita un sinistro stradale,esiste qualche circolare e/o disposizione o legge che mi impedisce di redigere gli atti ed altri accertamenti anche non urgentissimi al momento, oppure questi atti (verbale di accertamenti urgenti disegno ed altro modulo gesting) dovranno essere redatti in un secondo momento quando faccio il piantone o altro servizio?
Grazie per l'attenzione.
Cordialmente.
Quesito compilazione atti
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- Iscritto il: dom gen 01, 2012 8:52 pm
Re: Quesito compilazione atti
Messaggio da Diabolikus »
Innanzitutto bisognerebbe distinguere se, nell'immediatezza, vi sono elementi tali per poter connotare la "natura" del sinistro stradale e cioè se quest'ultimo sia:
a) con feriti e/o deceduti;
b) senza feriti e con soli danni alle cose.
Nelle ipotesi di cui alla lett.a) (caso penale o potenzialmente tale) gli accertamenti urgenti sono disciplinati dall'art.354 co.2° del c.p.p. e s.m.i., e consistono nel verbale di sopralluogo e relativi accertamenti tecnici (rilievi fotografici e planimetrici) nonchè quant'altro sia utile al fine di assicurare le fonti di prova [sequestro penale dei mezzi, qualora necessario, assunzione di sommarie informazoni ai sensi dell'art.351 c.p.p. o spontanee dichiarazioni]. Non mi dilungo ulteriormente sugli altri adempimenti da attuare nel caso vi sia il "morto" poichè sono sicuro che sai già cosa fare.
Come vedi, nel caso di specie, gli accertamenti sono per l'appunto "urgenti" e, pertanto, almeno per quanto riguarda il sopralluogo, i rilievi tecnici e l'eventuale sequestro penale dei mezzi, essi devono essere compiuti nell'immediatezza.
E' ovvio che la verbalizzazione (redazione degli atti) può essere anche successiva qualora tu non sia munito di idonei "stamponi" fatti ad hoc per situazioni del genere. Bisogna sempre tener presente però i termini entro i quali trasmettere all'A.G. eventuali atti soggetti a convalida.
Di sicuro se avrai bisogno di integrare le indagini già esperite, potrai sempre recarti nuovamente sul luogo per accertare eventuali aspetti "sopravvenuti o sfuggiti" sempreche lo stato dei luoghi non sia stato modificato.
Per quanto riguarda invece le ipotesi di cui alla lettera b) (caso amministrativo), gli accertamenti de quibus sono disciplinati dall'art.13 della Legge 689/81.
Tale norma non fa riferimento a situazioni di urgenza ma è ovvio che determinati "stati dei luoghi" devono essere accertati nell'immediatezza ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, poichè saranno elementi utili ai fini dell'azione civile risarcitoria esercitata dalle rispettive compagnie assicuratrici anche in sede di contenzioso.
Inoltre, un sinistro originariamente connotati da sli danni alle cose, potrebbe evolvere in sinistro con feriti, poichè magari uno dei conducenti (o entrambi) si reca al Pronto Soccorso successivamente ai rilievi o anche il giorno dopo a causa di "sopravvenuti dolori".
Rimane fermo il concetto che la fase della "verbalizzazione" può essere successiva senza però oltrepassare i limiti della "decenza" e senza infrangere il principio di cui all'art.1 della legge 241/90 (Principi generali dell'Attività Amm.va).
Sperando di essere stato utile.
Diabolikus.
a) con feriti e/o deceduti;
b) senza feriti e con soli danni alle cose.
Nelle ipotesi di cui alla lett.a) (caso penale o potenzialmente tale) gli accertamenti urgenti sono disciplinati dall'art.354 co.2° del c.p.p. e s.m.i., e consistono nel verbale di sopralluogo e relativi accertamenti tecnici (rilievi fotografici e planimetrici) nonchè quant'altro sia utile al fine di assicurare le fonti di prova [sequestro penale dei mezzi, qualora necessario, assunzione di sommarie informazoni ai sensi dell'art.351 c.p.p. o spontanee dichiarazioni]. Non mi dilungo ulteriormente sugli altri adempimenti da attuare nel caso vi sia il "morto" poichè sono sicuro che sai già cosa fare.
Come vedi, nel caso di specie, gli accertamenti sono per l'appunto "urgenti" e, pertanto, almeno per quanto riguarda il sopralluogo, i rilievi tecnici e l'eventuale sequestro penale dei mezzi, essi devono essere compiuti nell'immediatezza.
E' ovvio che la verbalizzazione (redazione degli atti) può essere anche successiva qualora tu non sia munito di idonei "stamponi" fatti ad hoc per situazioni del genere. Bisogna sempre tener presente però i termini entro i quali trasmettere all'A.G. eventuali atti soggetti a convalida.
Di sicuro se avrai bisogno di integrare le indagini già esperite, potrai sempre recarti nuovamente sul luogo per accertare eventuali aspetti "sopravvenuti o sfuggiti" sempreche lo stato dei luoghi non sia stato modificato.
Per quanto riguarda invece le ipotesi di cui alla lettera b) (caso amministrativo), gli accertamenti de quibus sono disciplinati dall'art.13 della Legge 689/81.
Tale norma non fa riferimento a situazioni di urgenza ma è ovvio che determinati "stati dei luoghi" devono essere accertati nell'immediatezza ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, poichè saranno elementi utili ai fini dell'azione civile risarcitoria esercitata dalle rispettive compagnie assicuratrici anche in sede di contenzioso.
Inoltre, un sinistro originariamente connotati da sli danni alle cose, potrebbe evolvere in sinistro con feriti, poichè magari uno dei conducenti (o entrambi) si reca al Pronto Soccorso successivamente ai rilievi o anche il giorno dopo a causa di "sopravvenuti dolori".
Rimane fermo il concetto che la fase della "verbalizzazione" può essere successiva senza però oltrepassare i limiti della "decenza" e senza infrangere il principio di cui all'art.1 della legge 241/90 (Principi generali dell'Attività Amm.va).
Sperando di essere stato utile.
Diabolikus.
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