superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo quinqu
superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo quinqu
salve , sono un maresciallo dell'A.M. con quasi 31 anni si servizio effettivo(arruolato il 05/10/1981) e fino al 31/12/2011 con sistema retributivo, arrivo subito al punto ; il 15 /03/2010 l'infermeria di reparto in seguito ad una risonanza da me effettuata in quando affetto da protusioni e ernie cervicali mi rilasciano una convalescenza di 60 giorni giorni, alla scadenza mi rinnovano altri 60 giorni , il 06/06/2010 vengo operato presso il secondo Policlinico di napoli ad un ernia cervicala dove mi rilasciano altri 40 giorni di convalescenza.Alla scadenza della convalescenza vengo inviato alla C.M.O. di Caserta la quale non mi fa idoneo al servizio militare, tenendomi in convalescenza fino al 06/12/2011, la C.M.O. alla data del 06/12/2011 mi fa si idoneo al servizio militare ma con 6 mesi di ESAG, quindi fino alla data del 06/12/2011 risultavano effettuati 584 giorni di aspettativa (la patologia risulta SI DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO da settembre 2005 TAB.A SETTIMA), superando i 730 giorni di aspettativa nell'ultimo quinquennio, anche se la C.M.O. di CASERTA mi ha fatto idoneo a cosa vado incontro? Mi spetta la pensione e se si a quando ammonterebbe la pensione e il T.F.R.? Un grazie anticipatamente-
Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
SE hai superato i 730 gg. nell'ultimo quinquiennio ti spetta pensione poiche' sei decaduto dal servizio non potrai transitare nel ruolo degli impiegati civili e non percepirai i 6 scatti sul TFS/TFR.TAR ha scritto:salve , sono un maresciallo dell'A.M. con quasi 31 anni si servizio effettivo(arruolato il 05/10/1981) e fino al 31/12/2011 con sistema retributivo, arrivo subito al punto ; il 15 /03/2010 l'infermeria di reparto in seguito ad una risonanza da me effettuata in quando affetto da protusioni e ernie cervicali mi rilasciano una convalescenza di 60 giorni giorni, alla scadenza mi rinnovano altri 60 giorni , il 06/06/2010 vengo operato presso il secondo Policlinico di napoli ad un ernia cervicala dove mi rilasciano altri 40 giorni di convalescenza.Alla scadenza della convalescenza vengo inviato alla C.M.O. di Caserta la quale non mi fa idoneo al servizio militare, tenendomi in convalescenza fino al 06/12/2011, la C.M.O. alla data del 06/12/2011 mi fa si idoneo al servizio militare ma con 6 mesi di ESAG, quindi fino alla data del 06/12/2011 risultavano effettuati 584 giorni di aspettativa (la patologia risulta SI DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO da settembre 2005 TAB.A SETTIMA), superando i 730 giorni di aspettativa nell'ultimo quinquennio, anche se la C.M.O. di CASERTA mi ha fatto idoneo a cosa vado incontro? Mi spetta la pensione e se si a quando ammonterebbe la pensione e il T.F.R.? Un grazie anticipatamente-
Non sono in grado di riferire il tuo importo pensionistico(per le numerose variabili che le ff.pp. non hanno, operativita' ecc.) ti consiglio di rivolgerti al forum per i calcoli pensionistici, calcola che vi sarà un aumento del 10% sull'importo pensionistico lordo di privilegiata .
Non credo Tu abbia il sistema retributivo ma il misto a meno che non hai riscatti precedenti all' arruolamento o impieghi operativi particolari.
ciao e auguri.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu


Messaggioda Roberto Mandarino » ven giu 18, 2010 6:20 pm
Dopo un ulteriore ricerca su internet, ho trovato una recente circolare dell'I.N.P.D.A.P. (che per ragioni di spazio le allego in parte). Questa circolare che si applica a tutto il personale delle Forze Armate, dispone che coloro che vengono dichiarati decaduti dal servizio per aver superato il periodo massimo di 730 giorni di aspettativa malattia nell'ultimo quinquennio di servizio, hanno diritto alla pensione d'invalidità come se fossero stati riformati per inidoneità al servizio militare, sempre se hanno maturato almeno 15 anni di servizio utile.
Rammento comunque che soltanto coloro che vengono riformati hanno diritto all'opzione del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
Saluti e stia sereno Roberto
-----------------------
INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Normativo
Circolare 18/9/2009 n. 19
Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale dell’Esercito Italiano. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)[/color]Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
malattia spettativa riforma per sforamento dei 730 giorni
salve , sono un sottufficiale con 30anni e 5 mesi effettivi di servizio, sono stato giudicato idoneo ma con esag dalla cmo , fruendo 584 giorni di aspettativa per una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio fino al 06/12/2011,il mio rientro in servizio e stato breve, infatti dal 08/12/2011 fino al 06/01/2012 ho usufruito della licenza ordinaria, poi dal 12/01/23012 risulto in malattia sempre con la stessa patologia dipendente da causa di servizio,i giorni di malattia sono stati rilasciati dall'infermeria di corpo, dal medico curante e dal specialista neurochirurgo, questi giorni vengono sommati ai 584 giorni di aspettativa o vengono detratti dai 45 giorni di licenza straordinaria?
Vorrei tanto essere sicuro con certezza che se sforando i 730 giorni non corro nessun rischio di perdere sia lo stipendio che la pensione , perche sento tante voci discordanti che mi stanno un po mettendo paura.lo so sono un po ripetitivo, ma questo e frutto della mia insicurezza su questo argomento.comunque mi sono arruolato il 05/10/1981 con categoria di volo ho 30,5 anni effettivi di servizio e ho riscattato il volo per 5,1anno totale complessivo di 35,6 anni di contributi fino al 31/12/2011 ero con il sistema retributivo, mi scuso per essere stato ripetitivo, un grazie anticipato.
Vorrei tanto essere sicuro con certezza che se sforando i 730 giorni non corro nessun rischio di perdere sia lo stipendio che la pensione , perche sento tante voci discordanti che mi stanno un po mettendo paura.lo so sono un po ripetitivo, ma questo e frutto della mia insicurezza su questo argomento.comunque mi sono arruolato il 05/10/1981 con categoria di volo ho 30,5 anni effettivi di servizio e ho riscattato il volo per 5,1anno totale complessivo di 35,6 anni di contributi fino al 31/12/2011 ero con il sistema retributivo, mi scuso per essere stato ripetitivo, un grazie anticipato.
Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
Per interrompere il periodo di aspettativa devono intercorrere almeno 90 gg di idoneità al servizio. siccome l’infermità da quel che dici è la stessa, non viene interrotto il periodo e deve intendersi continuativo aldilà di chi concede la non idoneità (ho postato qualche tempo fa la circolare adesso non ricordo dove e scusa ma non mi va proprio di perdere giornate a ritrovarla… comunque se vai in infermeria invece che all’’ufficio personale del tuo reparto la trovi sicuramente e di persomil del 2000 e a quanto ne sappia io non è stata modificata…
Per la pensione se sei stato E.F.V. per tutto quel tempo e ..retributivo.. non meno di 2000 (conosco un collega EFV andato in pensione ( superamento 730gg e senza provvedimento di riforma quindi senza i 6 scatti) con 30 anni effettivi nel 2010 perciò mi permetto di dirti questo)
comunque i calcoli esatti è meglio farseli fare anche qui sul forum…
Cordiali saluti
Per la pensione se sei stato E.F.V. per tutto quel tempo e ..retributivo.. non meno di 2000 (conosco un collega EFV andato in pensione ( superamento 730gg e senza provvedimento di riforma quindi senza i 6 scatti) con 30 anni effettivi nel 2010 perciò mi permetto di dirti questo)
comunque i calcoli esatti è meglio farseli fare anche qui sul forum…
Cordiali saluti
Re: malattia spettativa riforma per sforamento dei 730 gior
CAPISCO NON FIDARSI ....MA NEANCHE LA NORMATIVA SPECIFICA CHE HA MESSO GINO VA BENE!!!!!!TAR ha scritto:salve , sono un sottufficiale con 30anni e 5 mesi effettivi di servizio, sono stato giudicato idoneo ma con esag dalla cmo , fruendo 584 giorni di aspettativa per una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio fino al 06/12/2011,il mio rientro in servizio e stato breve, infatti dal 08/12/2011 fino al 06/01/2012 ho usufruito della licenza ordinaria, poi dal 12/01/23012 risulto in malattia sempre con la stessa patologia dipendente da causa di servizio,i giorni di malattia sono stati rilasciati dall'infermeria di corpo, dal medico curante e dal specialista neurochirurgo, questi giorni vengono sommati ai 584 giorni di aspettativa o vengono detratti dai 45 giorni di licenza straordinaria?
Vorrei tanto essere sicuro con certezza che se sforando i 730 giorni non corro nessun rischio di perdere sia lo stipendio che la pensione , perche sento tante voci discordanti che mi stanno un po mettendo paura.lo so sono un po ripetitivo, ma questo e frutto della mia insicurezza su questo argomento.comunque mi sono arruolato il 05/10/1981 con categoria di volo ho 30,5 anni effettivi di servizio e ho riscattato il volo per 5,1anno totale complessivo di 35,6 anni di contributi fino al 31/12/2011 ero con il sistema retributivo, mi scuso per essere stato ripetitivo, un grazie anticipato.
CONVIENE ALLORA RIVOLGERSI AD UN ACLI INPDAP SPERANDO CHE CONOSCANO TALI NORMATIVE.
AUGURI.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: malattia spettativa riforma per sforamento dei 730 gior
lino ha scritto:CAPISCO NON FIDARSI ....MA NEANCHE LA NORMATIVA SPECIFICA CHE HA MESSO GINO VA BENE!!!!!!TAR ha scritto:salve , sono un sottufficiale con 30anni e 5 mesi effettivi di servizio, sono stato giudicato idoneo ma con esag dalla cmo , fruendo 584 giorni di aspettativa per una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio fino al 06/12/2011,il mio rientro in servizio e stato breve, infatti dal 08/12/2011 fino al 06/01/2012 ho usufruito della licenza ordinaria, poi dal 12/01/23012 risulto in malattia sempre con la stessa patologia dipendente da causa di servizio,i giorni di malattia sono stati rilasciati dall'infermeria di corpo, dal medico curante e dal specialista neurochirurgo, questi giorni vengono sommati ai 584 giorni di aspettativa o vengono detratti dai 45 giorni di licenza straordinaria?
Vorrei tanto essere sicuro con certezza che se sforando i 730 giorni non corro nessun rischio di perdere sia lo stipendio che la pensione , perche sento tante voci discordanti che mi stanno un po mettendo paura.lo so sono un po ripetitivo, ma questo e frutto della mia insicurezza su questo argomento.comunque mi sono arruolato il 05/10/1981 con categoria di volo ho 30,5 anni effettivi di servizio e ho riscattato il volo per 5,1anno totale complessivo di 35,6 anni di contributi fino al 31/12/2011 ero con il sistema retributivo, mi scuso per essere stato ripetitivo, un grazie anticipato.
CONVIENE ALLORA RIVOLGERSI AD UN ACLI INPDAP SPERANDO CHE CONOSCANO TALI NORMATIVE.
AUGURI.
..........Concordo con Lino.-

..........




..........tanto, non crederete neanche a loro
-
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Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
Messaggio da giuseppe51 »
GINO non ti arrabbiare ... so' ragazzi!!! 

Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
giuseppe51 ha scritto:GINO non ti arrabbiare ... so' ragazzi!!!
.........Ma non e' una arrabbiatura............





......E'








Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
Cari lino ,gino59 ed altri… comprendo il vostro disappunto nel veder vanificati alcuni dei vostri post che come sempre, oltre a dare informazioni chiare , dettagliate e soprattutto supportate da normative a riguardo rendono questo forum un punto di riferimento e soprattutto di eccellenza in rete per noi militari e ff.pp… ma nel caso specifico e ne conosco tanti , queste persone purtroppo, non per colpa loro, hanno fatto una vita su piste ed aerei ,che nulla hanno a che fare con la burocrazia a volte incoerente che sicuramente voi ex CC avete avuto modo di conoscere meglio e talvolta deprecare per la loro complessità e mai, come nelle FF.AA , sempre soggetta ad interpretazione di parte…portate pazienza per questi colleghi …perché la loro diffidenza …credetemi.. e dovuta al fatto che quelle rare volte si sono rivolti a colleghi degli uffici personali per chiedere informazioni, sono stati quasi sempre liquidati con sufficienza ed arroganza , considerando che l’aeronautica vera la fanno proprio loro.. e non quelli come me che in tanti anni di servizio in aeronautica, sì e no ha visto più di tre aerei….
Distinti saluti e ringraziamenti
Distinti saluti e ringraziamenti
Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
stoca1966 ha scritto:Cari lino ,gino59 ed altri… comprendo il vostro disappunto nel veder vanificati alcuni dei vostri post che come sempre, oltre a dare informazioni chiare , dettagliate e soprattutto supportate da normative a riguardo rendono questo forum un punto di riferimento e soprattutto di eccellenza in rete per noi militari e ff.pp… ma nel caso specifico e ne conosco tanti , queste persone purtroppo, non per colpa loro, hanno fatto una vita su piste ed aerei ,che nulla hanno a che fare con la burocrazia a volte incoerente che sicuramente voi ex CC avete avuto modo di conoscere meglio e talvolta deprecare per la loro complessità e mai, come nelle FF.AA , sempre soggetta ad interpretazione di parte…portate pazienza per questi colleghi …perché la loro diffidenza …credetemi.. e dovuta al fatto che quelle rare volte si sono rivolti a colleghi degli uffici personali per chiedere informazioni, sono stati quasi sempre liquidati con sufficienza ed arroganza , considerando che l’aeronautica vera la fanno proprio loro.. e non quelli come me che in tanti anni di servizio in aeronautica, sì e no ha visto più di tre aerei….
Distinti saluti e ringraziamenti
.......Sappi che io ho piena stima di te, inoltre sono io che ringrazio te' di quanto sopra postato.-
....... :arrow:Quello che non riesco a digerire e', che questi colleghi voglino tutto sul tavolo.....

........I minimo logico e indispensabile che dovrebbero fare e' di leggere nei vari forum e cercare,

la loro posizione con ivi il prosieguo.....dell'iter.........




varie normative di leggi e D.Lgs. etc. etc., con un'attenta valutazione, centreranno l'obbietivo da
loro prefissato.-


Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
ciao stoca un po hai ragione e un po no! sai anche io ero categorie cosidette di volo... che quando andava negli uffici dei cosidetti "sciaquini" veniva trattato con superficialità mentre se nello stesso ufficio entrava un ufficiale(anche l'ultimo arrivato 18enne e con tre mesi di naja) lo trattavano col tappeto rosso fatto con la loro lingua srotolata... non per essere polemico figurati, il sottoscritto sarebbe morto M1 e si è visto passare avanti a primo maresciallo "burbette" com molti meno anni di lui solo perchè erano sciaquini e/o lecchini, mentre chi gelava al freddo l'inverno negli shelter respirando gas di scarico di turbogetti puzzolenti e schiattava di caldo l'estate sotto il sole puzzolente di olio motore o jp8 (oltre al sudore) è rimasto indietro con i gradi i soldi e tutto il resto... ma credo che se sei un AM sai gia tutto.
tornando ai colleghi, se anche erano "operativi" credo sappiano bene come comportarsi anche se gli argomenti trattati nel forum sono spesso difficili.
certo un po di fiducia in piu in chi risponde per esperienza personale come dice lino o gino non ricordo bene gli renderebbe la vita piu facile.
scusate lo sfogo
e ciao a tutti
tornando ai colleghi, se anche erano "operativi" credo sappiano bene come comportarsi anche se gli argomenti trattati nel forum sono spesso difficili.
certo un po di fiducia in piu in chi risponde per esperienza personale come dice lino o gino non ricordo bene gli renderebbe la vita piu facile.
scusate lo sfogo

e ciao a tutti
la verità, vi farà liberi (Gv 8,32)
Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
si scusa ho citato i gradi giusto per la cronaca, ma di fatto non me n'è mai fregato niente se non un po per il fattore economico che mi faceva rosicare un pochiono visto che era il frutto non dei meriti, o dei scrifici fatti in servizio, ma come ho già detto del buon uso della lingua (alias lecchinaggio)stoca1966 ha scritto:concordo pienamente gino, certo un pò di diligenza nel ricercare non guasterebbe...
per vovo, tra qualche mese spero di riprendere il vecchio nickname senza timori di ripercussioni, per sputare fuori finalmente dopo tanti anni alcuni rospi che ho dentro (sempre nel rispetto del forum si intende)...altro che gradi...![]()
un abbraccio a tutti

la verità, vi farà liberi (Gv 8,32)
Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
Per orientamento.
Ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 19 di data 5 gennaio 2012.
1) - Collocamento in congedo (Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica), per avere questi superato il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio.
2) - Corresponsione del trattamento economico al ricorrente per il periodo 25 aprile 2008 - 9 giugno 2008.
3) - Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 dicembre 2012.
Tutti I motivi potete leggerli in questa Sentenza del Tar non definitivamente pronunciando.
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26/09/2012 201202422 Sentenza 3
N. 02422/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 19 di data 5 gennaio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 19 del 5 gennaio 2012, questa Sezione ha annullato una serie di provvedimenti emessi dal Ministero della Difesa, con i quali era stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente (Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica), per avere questi superato il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio.
In particolare, si è osservato nella sentenza che l’Amministrazione, in violazione del’art. 15, comma terzo, della legge 31 luglio 1954 n. 599, aveva collocato in aspettativa per infermità il dipendente senza provvedere previamente a concedergli i periodi di licenza non ancora fruiti (e precisamente di quelli non fruiti nell’anno 2004) i quali, a differenza dell’aspettativa per infermità, non rilevano ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Il ricorrente lamenta ora che tale sentenza non sarebbe stata eseguita e, per tale ragione, ne chiede l’ottemperanza; evidenziando che nel frattempo la sentenza è passata in giudicato, avendo egli provveduto a notificarla all’Amministrazione intimata in data 16 gennaio 2012, e non avendo questa interposto appello nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, previsto dall’art. 92, comma primo, c.p.a.
Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa eccepisce che, con provvedimenti n. 616 in data 18 aprile 2012 e n. 1336 in data 27 aprile 2012, si è provveduto a dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale.
Rileva in particolare che, con il primo, si è annullato l’atto dispositivo n. 57 del 18 aprile 2008, con il quale il ricorrente era stato collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 13 aprile 2005; e si è disposto che, una volta scomputati per intero tutti giorni di licenza maturati nell’anno 2004, l’aspettativa debba decorrere dal 28 maggio 2005.
Con il secondo sono stati annullati i provvedimenti n. 1538 del 20 maggio 2008, n. 322 del 16 febbraio 2009 e n. 1029 del 5 maggio 2010, i cui effetti avevano determinato il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 25 aprile 2008. Nello stesso provvedimento, tuttavia, l’Amministrazione ha constatato che il medesimo ricorrente, dopo il 25 aprile 2008, ha maturato ulteriori giorni aspettativa per infermità i quali, in data 9 giugno 2008, hanno nuovamente determinato il superamento del periodo di comporto; per tale ragione, a decorrere da quella data, il Maresciallo OMISSIS è stato nuovamente collocato in congedo.
Ritiene il Collegio che con l’adozione dei due provvedimenti summenzionati il Ministero della Difesa abbia in parte dato esecuzione alla sentenza n. 19/2012; giacché con tali atti l’Amministrazione ha provveduto a scomputare dall’aspettativa per infermità concessa i giorni di licenza dell’anno 2004 non fruiti, così come prescritto dalla medesima sentenza.
Per ciò che riguarda invece il nuovo collocamento in congedo, va rilevato che esso è stato disposto sulla base di valutazioni differenti da quelle effettuate con i provvedimenti impugnati (il superamento massimo dell’aspettativa fruibile nel periodo successivo al 25 aprile 2008); valutazioni che non sono state oggetto di scrutinio nella sentenza della quale si chiede in questa sede l’ottemperanza. Pertanto l’illegittimità di tale determinazione esula dal presente giudizio, dovendo la parte, se lo ritiene, dedurla con nuovo ricorso.
L’interessato lamenta anche che l’Autorità amministrativa non ha ancora provveduto a corrispondergli le competenze stipendiali maturate dal 25 aprile 2008 (data di collocamento in congedo disposta dai provvedimenti annullati in sede giurisdizionale) sino al 9 giugno 2008 (data di collocamento in congedo disposta dal provvedimento n. 1336 del 27 aprile 2012).
Per questa parte la domanda dell’interessato deve essere accolta, in quanto la ricostruzione di carriera del dipendente illegittimamente collocato in congedo costituisce tipico effetti ripristinatorio della sentenza di annullamento; l’Amministrazione, pertanto, in esecuzione della stessa, avrebbe dovuto provvedere a corrispondere il trattamento economico sospeso.
Non può essere invece accolta la domanda con la quale l’interessato chiede al giudice di ordinare all’Amministrazione di dar corso alla procedura amministrativa funzionale al riconoscimento del trattamento pensionistico.
L’avvio di tal procedura non dipende dall’annullamento degli atti di collocamento in congedo annullati da questo giudice; ma da un successivo atto di collocamento in congedo del quale questo giudice non ha avuto alcuna cognizione.
Ne consegue che tale ritenuto comportamento omissivo dell’Amministrazione non può essere dedotto con ricorso di ottemperanza.
In conclusione, per le motivazioni illustrate, in parziale accoglimento del presente ricorso, il Collegio ritiene di assegnare all’Amministrazione intimata il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per provvedere alla corresponsione del trattamento economico al ricorrente per il periodo 25 aprile 2008 - 9 giugno 2008; avvertendo sin da ora che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando,
ASSEGNA all’Amministrazione intimata il termine di sessanta giorni per provvedere alla corresponsione in favore del ricorrente del trattamento economico per il periodo 25 aprile 2008 - 9 giugno 2008, avvertendo che in mancanza si procederà alla nomina di commissario ad acta;
Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 dicembre 2012.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2012
Ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 19 di data 5 gennaio 2012.
1) - Collocamento in congedo (Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica), per avere questi superato il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio.
2) - Corresponsione del trattamento economico al ricorrente per il periodo 25 aprile 2008 - 9 giugno 2008.
3) - Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 dicembre 2012.
Tutti I motivi potete leggerli in questa Sentenza del Tar non definitivamente pronunciando.
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26/09/2012 201202422 Sentenza 3
N. 02422/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 19 di data 5 gennaio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 19 del 5 gennaio 2012, questa Sezione ha annullato una serie di provvedimenti emessi dal Ministero della Difesa, con i quali era stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente (Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica), per avere questi superato il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio.
In particolare, si è osservato nella sentenza che l’Amministrazione, in violazione del’art. 15, comma terzo, della legge 31 luglio 1954 n. 599, aveva collocato in aspettativa per infermità il dipendente senza provvedere previamente a concedergli i periodi di licenza non ancora fruiti (e precisamente di quelli non fruiti nell’anno 2004) i quali, a differenza dell’aspettativa per infermità, non rilevano ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Il ricorrente lamenta ora che tale sentenza non sarebbe stata eseguita e, per tale ragione, ne chiede l’ottemperanza; evidenziando che nel frattempo la sentenza è passata in giudicato, avendo egli provveduto a notificarla all’Amministrazione intimata in data 16 gennaio 2012, e non avendo questa interposto appello nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, previsto dall’art. 92, comma primo, c.p.a.
Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa eccepisce che, con provvedimenti n. 616 in data 18 aprile 2012 e n. 1336 in data 27 aprile 2012, si è provveduto a dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale.
Rileva in particolare che, con il primo, si è annullato l’atto dispositivo n. 57 del 18 aprile 2008, con il quale il ricorrente era stato collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 13 aprile 2005; e si è disposto che, una volta scomputati per intero tutti giorni di licenza maturati nell’anno 2004, l’aspettativa debba decorrere dal 28 maggio 2005.
Con il secondo sono stati annullati i provvedimenti n. 1538 del 20 maggio 2008, n. 322 del 16 febbraio 2009 e n. 1029 del 5 maggio 2010, i cui effetti avevano determinato il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 25 aprile 2008. Nello stesso provvedimento, tuttavia, l’Amministrazione ha constatato che il medesimo ricorrente, dopo il 25 aprile 2008, ha maturato ulteriori giorni aspettativa per infermità i quali, in data 9 giugno 2008, hanno nuovamente determinato il superamento del periodo di comporto; per tale ragione, a decorrere da quella data, il Maresciallo OMISSIS è stato nuovamente collocato in congedo.
Ritiene il Collegio che con l’adozione dei due provvedimenti summenzionati il Ministero della Difesa abbia in parte dato esecuzione alla sentenza n. 19/2012; giacché con tali atti l’Amministrazione ha provveduto a scomputare dall’aspettativa per infermità concessa i giorni di licenza dell’anno 2004 non fruiti, così come prescritto dalla medesima sentenza.
Per ciò che riguarda invece il nuovo collocamento in congedo, va rilevato che esso è stato disposto sulla base di valutazioni differenti da quelle effettuate con i provvedimenti impugnati (il superamento massimo dell’aspettativa fruibile nel periodo successivo al 25 aprile 2008); valutazioni che non sono state oggetto di scrutinio nella sentenza della quale si chiede in questa sede l’ottemperanza. Pertanto l’illegittimità di tale determinazione esula dal presente giudizio, dovendo la parte, se lo ritiene, dedurla con nuovo ricorso.
L’interessato lamenta anche che l’Autorità amministrativa non ha ancora provveduto a corrispondergli le competenze stipendiali maturate dal 25 aprile 2008 (data di collocamento in congedo disposta dai provvedimenti annullati in sede giurisdizionale) sino al 9 giugno 2008 (data di collocamento in congedo disposta dal provvedimento n. 1336 del 27 aprile 2012).
Per questa parte la domanda dell’interessato deve essere accolta, in quanto la ricostruzione di carriera del dipendente illegittimamente collocato in congedo costituisce tipico effetti ripristinatorio della sentenza di annullamento; l’Amministrazione, pertanto, in esecuzione della stessa, avrebbe dovuto provvedere a corrispondere il trattamento economico sospeso.
Non può essere invece accolta la domanda con la quale l’interessato chiede al giudice di ordinare all’Amministrazione di dar corso alla procedura amministrativa funzionale al riconoscimento del trattamento pensionistico.
L’avvio di tal procedura non dipende dall’annullamento degli atti di collocamento in congedo annullati da questo giudice; ma da un successivo atto di collocamento in congedo del quale questo giudice non ha avuto alcuna cognizione.
Ne consegue che tale ritenuto comportamento omissivo dell’Amministrazione non può essere dedotto con ricorso di ottemperanza.
In conclusione, per le motivazioni illustrate, in parziale accoglimento del presente ricorso, il Collegio ritiene di assegnare all’Amministrazione intimata il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per provvedere alla corresponsione del trattamento economico al ricorrente per il periodo 25 aprile 2008 - 9 giugno 2008; avvertendo sin da ora che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando,
ASSEGNA all’Amministrazione intimata il termine di sessanta giorni per provvedere alla corresponsione in favore del ricorrente del trattamento economico per il periodo 25 aprile 2008 - 9 giugno 2008, avvertendo che in mancanza si procederà alla nomina di commissario ad acta;
Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 dicembre 2012.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2012
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