riforma per problemi visivi

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giosa
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riforma per problemi visivi

Messaggio da giosa »

Buongiorno a tutti.
Vorrei avere informazioni sulle malattie riconoscibili causa di servizio. Una malattia di glaucoma agli occhi. puo essere riconosciuta malattia a causa servizio e se si accede alla riforma in quali tempi?
Grazie


Diabolikus

Re: riforma per problemi visivi

Messaggio da Diabolikus »

Perdonami ma la tua domanda è alquanto generica....

comunque....tutte le patologie possono essere riconosciute quali SI dipendenti da causa di servizio, purchè si riesca a provare il nesso eziologico tra la patologia sofferta ed il servizio prestato.

In parole povere, bisogna avere in mano elementi tali che dimostrino che la patologia sofferta sia riconducibile al servizio prestato ovvero ad un particolre incarico del servizio stesso, con un rapporto di causa/effetto.

Premetto che non sono un medico e che quindi il Medico Legale della Sezione dedicata di questo forum potrà darti maggiori informazioni, ma posso dirti che un glaucoma può essere sicuramente causa di permanente inidoneità al s.m.i. (riforma) qualora la sua patogenesi (sviluppo della malattia) abbia provocato dei danni irreversibili che non consentono una remissione della stessa (guarigione clinica).

Nel caso invece in cui la patologia offra sufficienti garanzie di remissione e sia guaribile mediante svariati periodi di convalescenza e cure adeguate, non è escluso che si possa confermare l'idoneità al s.m.i. dell'interessato e la regolare ripresa del servizio.

Ovviamente sono tutte valutazioni che spettanto alla competente Commisione Medica Ospedaliera del competente Dipartimento Militare di Medicina Legale di zona.

Sottolineo inoltre che il decreto datato 5 dic. 2005 del Ministero della Difesa (direttiva tecnica - modificata dal decreto del 5 ott. 2011) individua tutte le imperefezioni e/o patologie che sono causa di inidoneità al s.m.i.. (dagli un'occhiata).

Sperando di essere stato utile.

Saluti.

Diabolikus.
panorama
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Re: riforma per problemi visivi

Messaggio da panorama »

Per esperienza mia diretta ti posso dire quanto segue:
- sono miope;
- sono affetto da pressione oculare, precedentemente tenuta sotto controllo con Nyogel e poi con Timogel;
- ho il glaucoma ad angolo aperto con riduzione campo visivo ad entrambi gli occhi;
- con l'ultimo Gdx effettuato all'ospedale civile mi è stato anche riscontrato una distrofia invalidante con difetti settoriali,
- attualmente per il glaucoma uso il Cosopt;
- lo scorso mese (settembre) la CMO dopo una convalescenza che durava da novembre 2011 per IPERTONO e Obesità di 1° grado mi ha dichiarato IDONEO al s.m.i.. (premetto che ho 30 anni e 6mesi, effettivi nell'Arma + 1 anno e 3 mesi da civile regolarmente ricongiunti).
Secondo la CMO sono idoneo al servizio ma io non mi sento sereno durante i servizi perlustrativi e di pattuglia in caso d'intervento. Adesso aspetto il verbale ufficiale della CMO che mi venga notificato per poi fare ricorso in SECONDA istanza.
Non so se tu hai gli stessi problemi visivi come a me.
ciao
panorama
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Re: riforma per problemi visivi

Messaggio da panorama »

Dimenticavo di dirti che io speravo nella dichiarazione della NON IDONEITA' al servizio ma così non è stato.
panorama
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Re: riforma per problemi visivi

Messaggio da panorama »

Giusto x notizia, già a suo tempo a questo collega Mar. aiutante s.UPS non l'hanno né riformato né congedato con la seguente malattia oculare:
“ Glaucoma cronico semplice in buon complesso terapeutico”.

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23/08/2012 201103423 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 09/05/2012


Numero 03628/2012 e data 23/08/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2012

NUMERO AFFARE 03423/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, Ma.A. s.UPS C.C., per l’annullamento – previa sospensiva – del decreto n. 4308 in data 26.X.2010 di diniego di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 106841 in data 27.06.2011, trasmessa con nota prot. n. MDGPREV-Prot.125527 del 27.07.2011, OMISSIS;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con decreto n. 4398/N (Posizione n. ……/B), in data 26.10.2010 il
Direttore della Divisione 8a della competente D.G. del Ministero della Difesa, pronunciandosi sulle domande con le quali il Mar. aiutante s.UPS C.C. OMISSIS aveva chiesto, a suo tempo, il riconoscimento della dipendenza delle infermità sofferte, in conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (n. ……/2009) nell’adunanza del 27.09.2010, non riconosceva dipendenti da causa di servizio le infermità: “Ipoacusia percettiva bilaterale più accentuata a sinistra audx: oltre i rimetri – ausx: da 3 mt”; “Lievi postumi, a grado non inabilitante, per ragadi anali e di asportazione di neoformazione polipoide” – “Faringite cronica atrofica” – “ Glaucoma cronico semplice in buon complesso terapeutico” sofferte dal sottufficiale e respingeva, conseguentemente, le richieste di concessione dell’equo indennizzo, per mancanza del necessario presupposto.

Avverso tale decreto, notificatogli il 20.11.2010, insorgeva l’interessato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 29.03.2011 a sostegno del quale lamentava l’ingiustizia e l’illegittimità dell’atto impugnato.

Con relazione in data 22 aprile 2010 – inviata anche al ricorrente, che nel termine all’uopo assegnatogli non ha fatto pervenire all’Amministrazione osservazioni o memorie – il Ministero della Difesa sosteneva l’infondatezza del ricorso di cui concludeva per il rigetto.

Con relazione trasmessa con nota del 27.07.2011, pervenuta il 4 agosto successivo, il Ministero della Difesa sosteneva l’infondatezza delle censure proposte col ricorso in esame, concludendo per il suo rigetto.

IN DIRITTO:
Il ricorso straordinario in esame è privo della deduzione di motivi di legittimità volti specificamente a censurare le cause giustificative delle determinazioni impugnate, limitandosi il ricorrente a sostenere genericamente l’ingiustizia e l’illegittimità del gravato decreto ministeriale ed a richiamare i pareri favorevoli espressi in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, dai vari Comandi intervenuti nel corso del relativo procedimento.

La rilevata genericità dei motivi, che non consente di individuare le effettive censure dedotte a carico dell’atto impugnato comporterebbe, quindi, secondo pacifica giurisprudenza di queste Sezioni consultive, l’inammissibilità del gravame (per tutte: SEZ. III, 30.X.2001 n. 906/01 e 7.07.1998 n. 109).

Pur a voler enucleare dal contesto del medesimo gravame censure riconducibili al vizio di eccesso di potere sotto le figure sintomatiche di difetto di istruttoria e di motivazione, il ricorso appare comunque infondato.

L’impugnato decreto di rigetto delle domande dirette al riconoscimento della dipendenza delle infermità – indicate in narrativa – sofferte dal sottufficiale ricorrente e di concessione del relativo equo indennizzo, risulta assunto in conformità al richiamato parere reso dal C.V.C.S. nell’adunanza n. 394/2010 del 27.09.2010 “… che qui si intende integralmente riprodotto, secondo il quale le infermità sopra citate non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio”.

Tale parere, “… quale parte integrante del presente provvedimento …”, costituisce, dunque, motivazione “ob relationem” del decreto impugnato.

Come la Sezione ha ripetutamente – anche di recente – affermato, a tale Comitato l’art. 11 del D.P.R. 29.X.2001 n. 461 attribuisce in via esclusiva la competenza ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione (per tutte: SEZ. II, parere 15.02.2011 n. 2133/2011).

Il parere del Comitato, in quanto frutto di discrezionalità tecnica non è sindacabile nel merito ed oltre che obbligatorio è anche vincolante per l’Amministrazione richiedente che è tenuta a conformarsi al medesimo salve le ipotesi di palese inattendibilità o manifesta illogicità, rilevabili nel caso concreto – e neppure invocate – (SEZ. II, 31.03.2011 n. 259 e 9.02.2012 n. 2424/2010 ecc.).

Emerge dal parere del Comitato, espressamente richiamato nel preambolo dell’atto impugnato e versato al fascicolo del ricorso – peraltro neppure formalmente impugnato – che l’Organo deputato a stabilire se esista o meno il nesso eziologico tra l’insorgenza di un’infermità ed il tipo di lavoro svolto dal dipendente interessato, ha tenuto conto di tutti pareri resi dalla C.M.O. di Firenze (in data 10.7.2003 11.11.2003 e 27.01.2009) esprimendo, sia pure attraverso la necessaria sobrietà della motivazione, le ragioni del proprio convincimento del perché le infermità diagnosticate dalla C.M.O. di Firenze non potessero riconoscersi dipendenti da fatti di servizio “… dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

Non può, dunque, il ricorrente fondatamente dolersi di alcun difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi l’Amministrazione conformata, non avendo elementi per discostarsene, al parere del C.V.C.S. contrario al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal dipendente e che precludeva, conseguentemente, la concessione dell’equo indennizzo da questi richiesto per le medesime infermità.

Il ricorso non trova, conclusivamente, possibilità di accoglimento e va respinto unitamente all’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto unitamente all’istanza cautelare.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Carlo Visciola Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
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