Riammissione nei ruoli di provenienza

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cardile domenico
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Riammissione nei ruoli di provenienza

Messaggio da cardile domenico »

Sentenza n°249/2009 della corte costituzionale relativa alla illegittimità dell'art.80 del D.L. 443/1982

Possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza, per il personale transitato a domanda in altri ruoli, perchè giudicato assolutamente inidoneo ai servizi d'istituto.
A chi può servire. Ciao a tutti


Jonny storm

Re: Riammissione nei ruoli di provenienza

Messaggio da Jonny storm »

Ciao Domenico,scusami,approfitto del fatto che mi sembri informato al riguardo:sono un assistente della P.di S. in aspettativa, ex articolo, 8 per passaggio ai ruoli civili.La settimana prossima dovrò andare al Ministero per il previsto colloquio. Nel caso in cui volessi chiedere la riammissione nei ruoli di provenienza,la prassi è solo quella del ricorso al TAR oppure ci sono altre strade? Te lo chiedo perchè un ricorso al Tribunale Ammistrativo comporta una spesa non indifferente per l'avvocato che so essere obbligatorio. Sei anche in grado di dirmi quali siano i termini utili per presentare l'istanza di riammissione dopo che si è stati giudicati non idonei al servizio?
Grazie.
cardile domenico
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Re: Riammissione nei ruoli di provenienza

Messaggio da cardile domenico »

Ascolta io purtroppo per incompetenza di una banda di cialtroni dovrò adire al ricorso al Tar perchè voglio e posso rientrare. Tu devi chiedere dell' ex art 80 che con questa sentenza è stato modificato. Se avrò possibilità ti manderò la normativa..............Riammissione ruoli di provenienza Sentenza n° 249/2009 della corte costituzionale relativa alla illegittimità dell'art. 80 d.l. 443/1982....si applica allorchè intervenuta guarigione.... Ciao a presto.
Jonny storm

Re: Riammissione nei ruoli di provenienza

Messaggio da Jonny storm »

Grazie mille,gentilissimo!Infatti, il medico della P.S. dell'ufficio sanitario mi aveva detto che è possibile rientrare. Aspetto qualche tuo ragguaglio, allora... In bocca al lupo per il tuo ricorso al TAR!
Ciao
Jonny storm

Re: Riammissione nei ruoli di provenienza

Messaggio da Jonny storm »

Do un'informazione per chiunque ne fosse interessato:mi è stato confermato da un funzionario del ministero dell'Interno che per gli appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia è possibile rientrare nei ruoli di provenienza, ancorchè si sia stati giudicati inidonei in maniera assoluta al servizio di polizia,purchè si tratti di patologia che possa essere giudicata guaribile.Ovviamente, ci vuole un riscontro medico,attraverso la presentazione di una certificazione che attesti la completa guargione.Va da sè che, se una persona è affetta da una menomazione insanabile,ad esempio gli manca una gamba,non potrà mai più rientrare nei ruoli operativi. In questi giorni mi sto documentando circa le modalità di presentazione dell'istanza di reintegro nei ruoli di provenienza,senza dover adire un ricorso al T.A.R,peraltro molto oneroso.
panorama
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Re: Riammissione nei ruoli di provenienza

Messaggio da panorama »

Per notizia

PolStato, Cessazione del servizio e successiva Ammissione.

Sentenza del Consiglio di Stato.

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11/09/2012 20120479 Sentenza 3


N. 04798/2012REG.PROV.COLL.
N. 03322/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3322 del 2011, proposto da:
I. F., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Sante Assennato, Giorgio Sacco, con domicilio eletto presso Giuseppe Sante Assennato in Roma, via Carlo Poma N.2;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 01493/2010, resa tra le parti, concernente :Dimissioni dal 38°corso, agosto 1996, per l'immissione nel ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato e cessazione del servizio e successiva Ammissione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il TAR Emilia Romagna, previa riunione, si è pronunciato sui seguenti tre ricorsi proposti da F. I., Agente di Polizia Ausiliario, al fine di ottenere:

quanto al ricorso R. G. n. 134/1997
l’annullamento del decreto del Capo della Polizia 4 novembre1996 n. 333-D/ 92383 che disponeva le dimissioni del ricorrente dal 38° Corso di Formazione per l’immissione nel ruolo degli Agenti della Polizia di Stato con la conseguente cessazione dal servizio come Ausiliario dal 2 ottobre 1996, nonché l’accertamento del diritto ad essere trattenuto in servizio ed essere ammesso alla frequenza del successivo Corso di Formazione;

quanto al ricorso R. G. n. 1552/1998
l’annullamento del provvedimento Dipartimento P. S. 8 giugno 1998 con cui si disponeva il rinvio del ricorrente al luogo di residenza al termine del 43° Corso, in caso di superamento delle prove finali, nonché per l’accertamento del diritto alla nomina nel Ruolo degli Agenti di P. S. ;

quanto al ricorso R. G. n. 542/1999
l’annullamento in parte del decreto del Capo della Polizia 16 febbraio 1999 che, nel disporre la nomina del ricorrente nel Ruolo della P. S. a seguito del superamento del 43° Corso di Formazione,

fa decorrere gli effetti giuridici della nomina dal 16 luglio 1998 ( termine del 43° Corso) e quelli economici dal 1 marzo, data di effettiva presa di servizio, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente della ricostruzione del suo status giuridico ed economico per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 1 marzo 1999.

Pronunciandosi sui suddetti tre ricorsi, il TAR adito ha dichiarato improcedibili i primi due ed ha respinto il terzo, ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 212/1998 aveva solo consentito al ricorrente di partecipare ad un Corso successivo a quello da cui era stato dimesso in applicazione della norma dichiarata incostituzionale; pertanto l’Agente non poteva aspirare alla ricostruzione dello status giuridico ed economico a seguito della sua successiva immissione in ruolo, poiché “ in materia di pubblico impiego non vi possono essere assunzioni con effetto retroattivo rispetto al momento di verifica dell’idoneità del candidato e dell’immissione in ruolo”; spese di lite compensate integralmente.

Avverso la sentenza TAR ha proposto appello l’Agente F…., chiedendo che, in riforma della medesima, i ricorsi siano accolti e per l’effetto siano annullati i due provvedimenti di cessazione e di allontanamento dal servizio del 1996 e 1998 ed in parte quello di nomina del 1999 (nella misura in cui non ha ricostruito lo status giuridico ed economico dell’Agente per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 1 marzo 1999) e sia accertato il suo diritto prima alla partecipazione al primo Corso utile dopo il 38° ed alla immissione in ruolo susseguente alla partecipazione al 43° Corso e, poi, alla ricostruzione della posizione lavorativa per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 1 marzo 1999 a seguito della nomina in ruolo del febbraio 1999.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno ,che ha chiesto il rigetto dell’appello, e con memoria ha esposto la propria tesi difensiva, condividendo la motivazione della sentenza di primo grado.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2012, udito l’avvocato dello Stato presente, la causa è passata in decisione.

2. In diritto, l’appellante chiede, in riforma della sentenza TAR, che siano annullati i provvedimenti di cessazione dal servizio ( oggetto dei primi due ricorsi dichiarati improcedibili) e sia annullato in parte anche il decreto Dipartimento P . S. 16 febbraio 1999 n. 333-D/92383 di nomina del ricorrente ad Agente di P. S. (oggetto del terzo ricorso respinto) nella misura in cui ne fissa la decorrenza degli effetti giuridici dal 16 luglio 1998 e di quelli economici dal 1 marzo 1999 senza disporre la ricostruzione del suo status giuridico – economico per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 1 marzo 1999 (in cui era stato illegittimamente allontanato dal servizio) .

L’appello va accolto nei sensi e limiti di seguito illustrati.

2.1. In effetti, in primo luogo, l’Agente ha interesse all’annullamento del Decreto del Capo della Polizia 4 novembre 1996 n. 92383, che, in considerazione del periodo di assenza superiore a 30 giorni dal Corso di Formazione, lo “ dimetteva” dal medesimo e contestualmente ne disponeva la cessazione dal servizio dal 2 ottobre 1996 : infatti, ove il TAR avesse ritenuto viziato tale decreto, il ricorrente avrebbe avuto titolo ad essere ammesso alla frequenza del corso successivo al 38° con i connessi maggiori benefici giuridici ed economici rispetto a quanto disposto con il successivo Decreto Capo Polizia 16 febbraio 1999 che lo nominava Agente della Polizia di Stato con decorrenza degli effetti giuridici dal 16 luglio 1998 e di quelli economici dal 1 marzo 1999.

Quindi il primo ricorso va esaminato nel merito e va accolto.

Infatti, preso atto che (nelle more del giudizio) la Corte Costituzionale con sentenza 1 giugno 1998 n. 212 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma applicata nei confronti del ricorrente ( art . 4, punto 1, lett.d del D. L . n. 325/1987 conv. in legge n. 402/1987), il Collegio ritiene che in capo all’interessato si è perfezionato il diritto a restare in servizio come Ausiliario in attesa di essere ammesso al Corso successivo (il 39°) a quello al quale non aveva potuto partecipare per infermità .

Pertanto, in riforma della sentenza TAR, il primo ricorso (R. G. n. 134/1997) va accolto e per l’effetto il Decreto del Capo della Polizia 4 novembre1996 va annullato nella parte in cui ha disposto la cessazione dell’Agente Ausiliario dal servizio, anziché disporne l’ammissione al Corso seguente.

Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del diritto in capo al ricorrente di essere trattenuto in servizio al fine di frequentare il Corso successivo, .

2.2. Per analoghe ragioni va accolto altresì il secondo ricorso (R .G. 1552/1998), proposto per l’annullamento del provvedimento Dipartimento P. S. 8 giugno 1998, in cui (in asserita esecuzione dell’ordinanza TAR Emilia Romagna n. 287/1997) si disponeva che l’Agente, terminato il 43° Corso cui era stato ammesso con riserva in data 16 marzo 1998, fosse , comunque, “ rinviato al luogo di residenza.

Al riguardo in punto di fatto giova precisare che l’Agente Ausiliario, terminato con esito positivo il Corso di formazione in data 15 luglio 1998, in esecuzione del suddetto provvedimento, è stato rinviato al luogo di residenza, nonostante che il TAR Emilia Romagna ( adito nel settembre1998 con un secondo ricorso per ottemperanza) con ordinanza cautelare 21 ottobre 1998 n. 493, ritenuto l’allontanamento del ricorrente in contrasto con la precedente sospensiva n. 287/1997, avesse ordinato al Ministero degli Interni di ammetterlo con riserva nel ruolo degli Agenti della Polizia di Stato.

2.3. Vanno , invece, dichiarate inammissibili le domande di accertamento dell’asserito diritto del ricorrente ad essere, prima, inserito nel Corso e, poi, ad ottenere la nomina di Agente ( a seguito del superamento del Corso stesso) : infatti, a fronte dell’esercizio del potere organizzatorio della P. A., non è configurabile in capo al privato una posizione di diritto soggettivo, ma solo di interesse legittimo al corretto uso della discrezionalità da parte dell’Ente Pubblico, che nell’esercizio del potere amministrativo è tenuta a perseguire l’interesse pubblico

2.4. Infine, in accoglimento parziale del terzo ricorso ( R. G. n. 542/1999), il decreto del Capo della Polizia 16 febbraio 1999 va annullato in parte qua, limitatamente alla decorrenza degli effetti giuridici della disposta nomina del ricorrente ad Agente della Polizia di Stato fissata al 16 luglio 1998, in quanto – all’evidenza- individuata con riferimento al termine del 43° Corso cui aveva ammesso il medesimo con riserva: infatti la decorrenza giuridica va fissata alla data di termine del 39° Corso, cioè il primo successivo a quello dal quale l?ausiliario era stato escluso in applicazione della norma poi, nelle more del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima, con effetto ex tunc, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 212/1998.

2.4. 1.Invece l’appello non appare fondato quanto alla pretesa di una decorrenza economica, che reintegri l’appellante nel trattamento economico non percepito a causa dell’illegittimo allontanamento dal servizio: infatti, da un lato, alla data del 6 ottobre 1996 il rapporto di servizio non era stato instaurato e, comunque, in via di fatto nel periodo dal 1ottobre 1996 al 1 marzo 1999 la prestazione sinallagmatica del servizio è mancata, mentre, dall’altro, non appare pertinente applicare principi consolidati ( vedi A. P. n 10 /1991 citata dal ricorrente) in tema di illegittima interruzione di un rapporto di rapporto di pubblico impiego in corso, trattandosi nel caso di specie, all’evidenza, di un rapporto di lavoro non ancora sorto; sotto altro concorrente profilo, poi, va aggiunto che ( in conformità ai principi consolidati in materia di pubblico impiego richiamati dall’appellante) il dipendente che aspira alla restitutio in integrum, agli effetti economici, di un rapporto illegittimamente interrotto, ha l’onere di fornire la prova della mancata percezione di redditi da lavoro da altre fonti nel periodo di illegittima interruzione del servizio ; esigenza probatoria che nel presente giudizio non risulta soddisfatta dal ricorrente .

2.4.2.Peraltro nulla preclude all’interessato di proporre autonoma azione di risarcimento del danno, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità della P. A. , per ottenere il ristoro del pregiudizio economico derivante dal mancato godimento del trattamento economico e previdenziale per il periodo intercorrente dal termine del 39° Corso di Formazione fino al 1 marzo 1999 ( data di assunzione in servizio e decorrenza della nomina ad Agente della Polizia) .

2.4.3.Infine, quanto alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione dello status giuridico ed economico, per le esposte considerazioni la medesima va in parte respinta ed in parte dichiarata inammissibile .

3. Concludendo, quindi, l’appello va accolto nei sensi e limiti sopraesposti e per l’effetto, in riforma della sentenza TAR, i primi due ricorsi vanno accolti per la domanda di annullamento del Decreto Dipartimento P. S. 4 novembre 1996 e del provvedimento Dip . P. S. 8 giugno 1998, mentre vanno respinti con riguardo alle domande di accertamento ; va accolto in parte anche il terzo ricorso con il conseguente annullamento del termine di decorrenza giuridica della nomina, che, invece, va fissata alla data di termine del 39° Corso (cui il ricorrente aveva titolo ad essere ammesso), mentre , quanto alla decorrenza della nomina agli effetti economici, va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, confermando con diversa motivazione il corrispondente capo della sentenza TAR.

Gli oneri di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono la prevalente soccombenza e pertanto, liquidati in euro 4.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico del Ministero dell’Interno, Dipartimento di P. S. , per la restante quota sono compensati.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza TAR, annulla in toto i due Decreti Ministero dell’Interno (4 febbraio 1996 e 8 giugno 1998), impugnati con i primi due ricorsi ed in parte il Decreto (16 febbraio1999), impugnato con il terzo ricorso, limitatamente alla decorrenza degli effetti giuridici della nomina ad Agente di P. S. del ricorrente; dichiara inammissibili le domande di accertamento proposte con i primi due ricorsi, mentre per la restante parte respinge e dichiara inammissibile il terzo ricorso, confermando con diversa motivazione il corrispondente capo della sentenza TAR .

Pone le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio liquidate in euro 4.000,00 oltre gli oneri di legge, a carico del Ministero dell’Interno, compensate per la restante parte .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Riammissione nei ruoli di provenienza

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio apre una strada a tutti i militari e penso che questo vale anche per le altre FF.OO..

Diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

1) - Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).

2) - Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.

3) - L’amministrazione ha respinto l’istanza, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).

4) - L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.

5) - Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.

IL TAR PRECISA:
6) - Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.

7) - Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.
8) - Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.

9) - Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.

10) - La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.

In virtù di quanto sopra abbreviato, per completezza vi invito a leggere la sentenza.

Complimenti al ricorrente e alla sua difesa.

Personalmente, fino ad oggi ho reso un importante ed unico servizio a tutti gli iscritti/lettori del sito.

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15/11/2012 201209416 Sentenza 1B


N. 09416/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09704/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9704 del 2011, proposto da:
L. C., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Pipitone Federico, Alberto Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso Carlo Marzano in Roma, via Sabotino, 45;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento di diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).

Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.

L’amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento datata 27 maggio 2011, notificato il successivo 10 giugno, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).

L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.

Con il ricorso in esame, egli impugna, unitamente al provvedimento con il quale gli è stata negata la riammissione in servizio, il presupposto decreto ministeriale 18 aprile 2002 (nella parte di interesse) nonché il decreto che ha deciso il ricorso gerarchico.

Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.

In limine, va osservato che il ricorso in esame – in disparte ogni considerazione sulla legittimità o meno del decreto con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico - è tempestivo siccome proposto nei termini decadenziale avverso il provvedimento di diniego alla riammissione in servizio.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Recita l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002, n. 22680:
“Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”.

Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.

Gli affermati principi costituivano, altresì, criteri guida nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 14, c. 5 della legge 28 luglio1999, n. 266 di riordino del personale militare che l’amministrazione ha immotivatamente disatteso.

Ed invero, l’art. 2, comma 9 del citato decreto, nell’escludere categoricamente la possibilità della riammissione del lavoratore nel ruolo di provenienza, ha introdotto nell’ordinamento di settore una regola che contrasta con i principi affermati dalle pronunce della Corte costituzionale in tema di riammissione e che avrebbero dovuto ispirare anche l’esercizio della delega.

Non ravvede, il Collegio, motivi ostativi all’applicazione dei medesimi principi nell’ambito dell’organizzazione militare.

Anche considerata la specificità dell’ordinamento militare, e ferma restando la posizione di interesse legittimo del lavoratore, non c’è plausibile ragione, alla luce dei principi che informano l’istituto della riammissione in servizio, per sottrarre all'Amministrazione la potestà di valutare, di volta in volta, in concreto, la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali essa ritiene non rispondente al pubblico interesse il reinserimento del lavoratore nel ruolo di provenienza.

Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.

Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.

Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.

La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.

A tale valutazione non si contrappone alcun diritto soggettivo del lavoratore, in quanto l'art. 132 citato non impone l'obbligo di riammettere comunque nei ruoli il dipendente che ne faccia richiesta, ma rimette all'Amministrazione la valutazione discrezionale circa l'opportunità della riammissione, con particolare riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.

In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi che precedono.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Riammissione nei ruoli di provenienza

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Ricorso straordinario al PdR non accolto.
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ricostruzione della carriera

Il CdS precisa:

Il citato art. 132 del d.P.R n. 3/1957 preclude quindi l’attribuzione a favore del personale riammesso in servizio del riconoscimento dell’anzianità retributiva per il precedente periodo di servizio, come chiaramente confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 344/1999 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5049/2012).

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201801150 - Public 2018-05-08 -

Numero 01150/2018 e data 02/05/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 marzo 2018


NUMERO AFFARE 02135/2017
OGGETTO:
Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’agente scelto della Polizia di Stato M.. O.., nato a ……… il ……., avverso la nota del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333-D/85670 del 12 gennaio 2017, con la quale è stata rigettata la sua istanza di ricostruzione della carriera.

LA SEZIONE
Vista la relazione 7 novembre 2017 trasmessa con nota n. 333-A/U.C./2924/S.G. del 17 novembre 2017, con la quale il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;


visto il ricorso, datato 6 giugno 2017 e acquisito al protocollo di entrata dell’Ufficio di Polizia di frontiera c/o lo scalo aereo di Orio al Serio in pari data;
vista la memoria integrativa del ricorrente in data 15 dicembre 2017;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi;


Premesso.


L’agente scelto della Polizia di Stato M.. O.. in data 18 settembre 1991 è stato arruolato nella Polizia di Stato nel ruolo agenti. In data 13 novembre 2000, a seguito del giudizio di non idoneità ai servizi di Polizia emesso il 17 ottobre 1997 dalla Commissione medico ospedaliera di Milano, transitava, a domanda, nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’interno.

Il ricorrente, a seguito di domanda di riammissione nel ruolo di provenienza presentata in data 23 marzo 2015, veniva sottoposto a giudizio medico-legale presso il suddetto organo sanitario militare e, con verbale del 4 settembre 2015, giudicato “idoneo ai servizi d’istituto”.

Con verbale del 21 aprile 2016 la Commissione per il personale del ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato di cui all’articolo 69 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, esprimeva parere favorevole alla riammissione del ricorrente che, con decreto del Direttore centrale per le risorse umane del Ministero dell’interno del 4 gennaio 2017, notificato in data 8 febbraio 2017, veniva riammesso, a decorrere dal 24 novembre 2016, nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato con la qualifica di agente scelto e con l’anzianità nella qualifica dalla data di riammissione nel ruolo.

In data 27 dicembre 2016 l’agente scelto O.., in virtù dell’effettiva riammissione in servizio, ha presentato istanza di ricostruzione della carriera e riconoscimento di tutti gli emolumenti previsti, compreso gli assegni di funzione, per il periodo compreso tra l’anno 2000 (transito nei ruoli civili) e l’anno 2016 (riammissione nel Corpo della Polizia di Stato). Con la medesima istanza il signor O.. ha chiesto la rivalutazione con esito favorevole dell’istanza presentata nell’anno 1997 per il concorso a 1500 posti del ruolo sovrintendenti della Polizia di Stato al quale non ha potuto concorrere a causa dell’avvenuto transito nei ruoli civili.

Con l’impugnata nota n. 333-D/85670 del 12 gennaio 2017 il Dipartimento della pubblica sicurezza non ha accolto l’istanza del signor O...

Il ricorrente ha evidenziato le seguenti doglianze:

1) l’attività di servizio svolta nelle due predette mansioni è stata penalizzante, in quanto non c’è stata alcuna progressione di carriera;

2) l’inquadramento nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato doveva avvenire dalla data del 23 marzo 2015 (istanza di riammissione), anziché del 24 novembre 2016 (data di inizio del corso di aggiornamento);

3) l’errata decorrenza del nuovo inquadramento ha causato una disparità di trattamento nei confronti dei pari-corso, che hanno potuto partecipare al concorso di vice sovrintendente;

4) il servizio prestato per 15 anni nei ruoli civili non è stato conteggiato.

Il Ministero riferente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, perché il ricorrente non ha specificato le censure di illegittimità dell’atto impugnato e in secondo luogo, l’inammissibilità dello stesso, perché proposto allo scopo di ottenere l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera.

L’Amministrazione ha comunque espresso l’avviso che il ricorso è infondato nel merito.

Considerato.

La Sezione ritiene di poter prescindere dalla prima eccezione sollevata dal Ministero relativa alla non puntuale indicazione delle censure di legittimità da parte del ricorrente, mentre condivide l’eccezione di inammissibilità della richiesta di riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera.

Il ricorso è comunque infondato.

Ai sensi dell’art. 132 del d.P.R. n. 3/1957 “L’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, … può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. … L’impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione”.

In proposito, l’art. 60 del d.P.R. n. 335/1982 ha poi stabilito che “La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall’art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

Il citato art. 132 del d.P.R n. 3/1957 preclude quindi l’attribuzione a favore del personale riammesso in servizio del riconoscimento dell’anzianità retributiva per il precedente periodo di servizio, come chiaramente confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 344/1999 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5049/2012).

Pertanto, essendo il ricorrente cessato dai ruoli della Polizia di Stato il 13 novembre 2000 e riammesso in servizio con decorrenza dal 24 novembre 2016, la sua istanza di ricostruzione della carriera non poteva essere accolta e l’atto impugnato è stato correttamente adottato, ai sensi della sopra citata normativa.

Conseguentemente risulta priva di pregio giuridico anche la censura relativa alla perdita della possibilità da parte del ricorrente di partecipare ai concorsi di Polizia nel periodo in cui era inquadrato nei ruoli civili.

D’altro canto la riammissione decorre correttamente dal 24 novembre 2016 - e non dalla data della domanda, come vorrebbe il ricorrente - avendo tale provvedimento carattere costitutivo.

In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, come specificato in motivazione.



P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antimo Prosperi Mario Luigi Torsello



IL SEGRETARIO
Calderone Luisa
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