Riconoscimento della lode per merito di servizio
Riconoscimento della lode per merito di servizio
Si precisa che i due ricorsi, connessi oggettivamente perché attinenti allo stesso episodio, sono stati riuniti ma che cmq. sono stati pubblicati ugualmente in forma separata.
Di questo genere di ricorsi in questi ultimi mesi ne ho trovati tanti, è tutti respinti. Proprio per questo motivo oggi ne posto uno.
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201005392 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 04/07/2012
Numero 03735/2012 e data 31/08/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2012
NUMERO AFFARE 00227/2011
NUMERO AFFARE 00358/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ministero dell'interno.
quanto al ricorso n. 227 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente capo della polizia di Stato @@@@, per l’annullamento del provvedimento di mancata attribuzione del riconoscimento della lode per merito di servizio;
quanto al ricorso n. 358 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente della polizia di stato @@@@, per l’annullamento del provvedimento di mancata attribuzione del riconoscimento della lode per merito di servizio;
LA SEZIONE
Vista le nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A.U.C./39877/2024/O.R. in data 13 gennaio 2011 e prot. n. 333-A.U.C./85750/2025/O.R con le quali il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sui ricorsi in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
Con atti presentati in data 30 agosto 2010 il sovrintendente capo della Polizia di Stato @@@@, e il sovrintendente della polizia di Stato @@@@ hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della delibera della Commissione territoriale per le ricompense emessa nella seduta del 14 gennaio 2010 , comunicata con nota del 6 maggio 2010 e notificata il 12 maggio 2010, con la quale non era stata accolta la proposta di riconoscimento della lode nei confronti dei ricorrenti.
Nel gennaio 2008, personale dell’U.P.G.S.P. della questura di Pordenone (tra cui i ricorrenti), in servizio di “volante”, interveniva nei pressi di un parcheggio a seguito di una segnalazione di un cittadino che aveva subito un’aggressione ad opera di più persone, che lo avevano anche rapinato della propria autovettura.
La vittima forniva agli operatori intervenuti sul posto la descrizione dei giovani aggressori. All’esame dell’album fotografico, sottopostogli dalla Polizia scientifica, la vittima riconosceva senza ombra di dubbio gli autori del delitto, pregiudicati per reati specifici.
A questo punto venivano predisposti, in collaborazione con personale della Squadra Mobile, servizi di appostamento e osservazione, che portavano in poche ore all’individuazione e all’arresto del gruppo dei rapinatori.
Per tali fatti, con nota del 27 febbraio 2008, il questore di Pordenone segnalava al competente ufficio per le ricompense il personale che aveva preso parte alla predetta operazione, formulando la proposta di conferimento della lode per ciascuno di essi.
Su tale proposta si pronunciava la Commissione territoriale per le ricompense, costituita ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (così come modificato dall’articolo 4 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 96), la quale, nella seduta del 14 gennaio 2010, visti gli atti, non ravvisando nell’attività espletata e nei risultati conseguiti quei particolari connotati di specialità previsti dalla vigente normativa per giustificare l’attribuzione del premio richiesto, rigettava la proposta e deliberava di rinviare gli atti al proponente per le valutazioni di competenza ai sensi dell’articolo 75 quater comma 2 del d.P.R. 247/1999”
Avverso la suindicata delibera il sovrintendente capo @@@@ e il sovrintendente @@@@ hanno proposto il presente gravame, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, per insufficiente motivazione fornita dalla competente commissione, a fronte di una proposta ampiamente documentata dal questore.
A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che la predetta Commissione non ha rilevato , nella proposta del questore, le doti di applicazione, impegno e capacità tecnico-professionale dimostrati dai medesimi, così come previsti dall’articolo 74, punto 3, del regolamento di servizio, ma quei particolari connotati di specialità che a parere dei dipendenti, il legislatore non richiede per il conferimento della lode, bensì ed esclusivamente per la concessione delle ricompense per meriti straordinari e speciali.
Lamentano, altresì, un errore materiale nella citazione della disposizione di legge contenuta nel dispositivo impugnato.
L’Amministrazione ritiene prive di fondamento le censure avanzate dai ricorrenti atteso che, ai sensi dell’articolo 74, 3° comma, d.P.R 782/85, la lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell’espletamento dei compiti d’istituto”.
Nel caso in esame, come si evince dal contenuto della proposta premiale formulata dal questore di Pordenone, nonché dalla documentazione ad essa allegata, la competente Commissione ha avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per valutare l’operato dei singoli dipendenti nell’ambito dell’operazione in argomento, sulla base della funzione rivestita e della qualifica posseduta; essa ha ritenuto che l’attività posta in essere dai ricorrenti – e, comunque, anche da tutti i dipendenti segnalati dalla stessa ricompensa (“lode”) – non integrasse i presupposti richiesti dalla sopra citata normativa per la concessione del riconoscimento premiale in questione, anche in considerazione della circostanza che detta attività, benché avesse apportato un contributo al buon esito del lavoro investigativo, non aveva evidenziato aspetti di particolare rilievo, tali da presentare connotati di paricolare specialità rispetto al normale espletamento dei compiti istituzionali.
Del tutto inconferente risulta, inoltre, l’assunto dei ricorrenti, laddove contesta l’errore nel richiamo alla normativa, poiché l’indicazione del solo d.P.R. 247/1999 (contenente alcune norme modificative del regolamento di servizio di cui al d.P.R. 782/1985), implica necessariamente il richiamo, seppure in forma implicita, al citato regolamento, che non può assolutamente inficiare, pertanto, la legittimità della delibera impugnata.
Per quanto concerne il risalto dato dagli organi di stampa o attestazioni di stima delle autorità locali ad operazioni di polizia con esiti favorevoli, gli stessi, al pari di ogni positiva conclusione delle attività svolte dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine, non integrano i presupposti per la concessione del riconoscimento premiale invocato dal ricorrente (C. di S., Sezione I, parere n.255/2005 del 16 febbraio 2005; C. di S., Sezione I, parere n. 171/2005 del 22 maggio 2005).
Considerato:
I due ricorsi, connessi oggettivamente perché attinenti allo stesso episodio, devono essere riuniti.
La Sezione, ritiene che la Commissione abbia operato sulla base della normativa prevista per la fattispecie e che il provvedimento non appaia né illogico né contraddittorio.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che i giudizi per merito di servizio rientrano nella esclusiva e piena discrezionalità dell’Amministrazione e possono essere sindacati solo per inattendibilità, illogicità o ingiustificabili disparità di trattamento desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti (Consiglio di Stato – Sezione I- parere 638 del 15 marzo 2006 ). Ne discende che compete esclusivamente all’Amministrazione valutare le qualità personali e professionali, nonché i risultati conseguiti dai propri dipendenti, mentre il giudizio espresso può essere censurato solo ove inattendibile, illogico od incongruo, circostanze non ricorrenti nel caso di specie. Si evince infatti dagli atti che la Commissione territoriale per le ricompense ha scrupolosamente esaminato i fatti nella loro completezza, valutando le specifiche circostanze dell’operazione, la professionalità degli operatori ed ogni altro utile elemento che ha connotato l’attività svolta dai ricorrenti.
I provvedimenti impugnati, quindi, risultano legittimi e sono adeguatamente motivati.
Va poi osservato che l’ampio risalto mediatico della vicenda, cui fanno riferimento i ricorrenti per sottolineare l’eccezionalità dell’azione svolta, non può essere addotto, né valutato come merito, perché le operazioni di polizia devono essere condotte con la dovuta riservatezza, né il personale deve essere incentivato a ricercare la notorietà per atti rientranti nello svolgimento dei normali compiti di istituto.
Alla infondatezza delle censure consegue il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Esprime il parere che i ricorsi, riuniti, debbano essere respinti.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Di questo genere di ricorsi in questi ultimi mesi ne ho trovati tanti, è tutti respinti. Proprio per questo motivo oggi ne posto uno.
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201005392 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 04/07/2012
Numero 03735/2012 e data 31/08/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2012
NUMERO AFFARE 00227/2011
NUMERO AFFARE 00358/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ministero dell'interno.
quanto al ricorso n. 227 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente capo della polizia di Stato @@@@, per l’annullamento del provvedimento di mancata attribuzione del riconoscimento della lode per merito di servizio;
quanto al ricorso n. 358 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente della polizia di stato @@@@, per l’annullamento del provvedimento di mancata attribuzione del riconoscimento della lode per merito di servizio;
LA SEZIONE
Vista le nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A.U.C./39877/2024/O.R. in data 13 gennaio 2011 e prot. n. 333-A.U.C./85750/2025/O.R con le quali il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sui ricorsi in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
Con atti presentati in data 30 agosto 2010 il sovrintendente capo della Polizia di Stato @@@@, e il sovrintendente della polizia di Stato @@@@ hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della delibera della Commissione territoriale per le ricompense emessa nella seduta del 14 gennaio 2010 , comunicata con nota del 6 maggio 2010 e notificata il 12 maggio 2010, con la quale non era stata accolta la proposta di riconoscimento della lode nei confronti dei ricorrenti.
Nel gennaio 2008, personale dell’U.P.G.S.P. della questura di Pordenone (tra cui i ricorrenti), in servizio di “volante”, interveniva nei pressi di un parcheggio a seguito di una segnalazione di un cittadino che aveva subito un’aggressione ad opera di più persone, che lo avevano anche rapinato della propria autovettura.
La vittima forniva agli operatori intervenuti sul posto la descrizione dei giovani aggressori. All’esame dell’album fotografico, sottopostogli dalla Polizia scientifica, la vittima riconosceva senza ombra di dubbio gli autori del delitto, pregiudicati per reati specifici.
A questo punto venivano predisposti, in collaborazione con personale della Squadra Mobile, servizi di appostamento e osservazione, che portavano in poche ore all’individuazione e all’arresto del gruppo dei rapinatori.
Per tali fatti, con nota del 27 febbraio 2008, il questore di Pordenone segnalava al competente ufficio per le ricompense il personale che aveva preso parte alla predetta operazione, formulando la proposta di conferimento della lode per ciascuno di essi.
Su tale proposta si pronunciava la Commissione territoriale per le ricompense, costituita ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (così come modificato dall’articolo 4 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 96), la quale, nella seduta del 14 gennaio 2010, visti gli atti, non ravvisando nell’attività espletata e nei risultati conseguiti quei particolari connotati di specialità previsti dalla vigente normativa per giustificare l’attribuzione del premio richiesto, rigettava la proposta e deliberava di rinviare gli atti al proponente per le valutazioni di competenza ai sensi dell’articolo 75 quater comma 2 del d.P.R. 247/1999”
Avverso la suindicata delibera il sovrintendente capo @@@@ e il sovrintendente @@@@ hanno proposto il presente gravame, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, per insufficiente motivazione fornita dalla competente commissione, a fronte di una proposta ampiamente documentata dal questore.
A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che la predetta Commissione non ha rilevato , nella proposta del questore, le doti di applicazione, impegno e capacità tecnico-professionale dimostrati dai medesimi, così come previsti dall’articolo 74, punto 3, del regolamento di servizio, ma quei particolari connotati di specialità che a parere dei dipendenti, il legislatore non richiede per il conferimento della lode, bensì ed esclusivamente per la concessione delle ricompense per meriti straordinari e speciali.
Lamentano, altresì, un errore materiale nella citazione della disposizione di legge contenuta nel dispositivo impugnato.
L’Amministrazione ritiene prive di fondamento le censure avanzate dai ricorrenti atteso che, ai sensi dell’articolo 74, 3° comma, d.P.R 782/85, la lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell’espletamento dei compiti d’istituto”.
Nel caso in esame, come si evince dal contenuto della proposta premiale formulata dal questore di Pordenone, nonché dalla documentazione ad essa allegata, la competente Commissione ha avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per valutare l’operato dei singoli dipendenti nell’ambito dell’operazione in argomento, sulla base della funzione rivestita e della qualifica posseduta; essa ha ritenuto che l’attività posta in essere dai ricorrenti – e, comunque, anche da tutti i dipendenti segnalati dalla stessa ricompensa (“lode”) – non integrasse i presupposti richiesti dalla sopra citata normativa per la concessione del riconoscimento premiale in questione, anche in considerazione della circostanza che detta attività, benché avesse apportato un contributo al buon esito del lavoro investigativo, non aveva evidenziato aspetti di particolare rilievo, tali da presentare connotati di paricolare specialità rispetto al normale espletamento dei compiti istituzionali.
Del tutto inconferente risulta, inoltre, l’assunto dei ricorrenti, laddove contesta l’errore nel richiamo alla normativa, poiché l’indicazione del solo d.P.R. 247/1999 (contenente alcune norme modificative del regolamento di servizio di cui al d.P.R. 782/1985), implica necessariamente il richiamo, seppure in forma implicita, al citato regolamento, che non può assolutamente inficiare, pertanto, la legittimità della delibera impugnata.
Per quanto concerne il risalto dato dagli organi di stampa o attestazioni di stima delle autorità locali ad operazioni di polizia con esiti favorevoli, gli stessi, al pari di ogni positiva conclusione delle attività svolte dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine, non integrano i presupposti per la concessione del riconoscimento premiale invocato dal ricorrente (C. di S., Sezione I, parere n.255/2005 del 16 febbraio 2005; C. di S., Sezione I, parere n. 171/2005 del 22 maggio 2005).
Considerato:
I due ricorsi, connessi oggettivamente perché attinenti allo stesso episodio, devono essere riuniti.
La Sezione, ritiene che la Commissione abbia operato sulla base della normativa prevista per la fattispecie e che il provvedimento non appaia né illogico né contraddittorio.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che i giudizi per merito di servizio rientrano nella esclusiva e piena discrezionalità dell’Amministrazione e possono essere sindacati solo per inattendibilità, illogicità o ingiustificabili disparità di trattamento desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti (Consiglio di Stato – Sezione I- parere 638 del 15 marzo 2006 ). Ne discende che compete esclusivamente all’Amministrazione valutare le qualità personali e professionali, nonché i risultati conseguiti dai propri dipendenti, mentre il giudizio espresso può essere censurato solo ove inattendibile, illogico od incongruo, circostanze non ricorrenti nel caso di specie. Si evince infatti dagli atti che la Commissione territoriale per le ricompense ha scrupolosamente esaminato i fatti nella loro completezza, valutando le specifiche circostanze dell’operazione, la professionalità degli operatori ed ogni altro utile elemento che ha connotato l’attività svolta dai ricorrenti.
I provvedimenti impugnati, quindi, risultano legittimi e sono adeguatamente motivati.
Va poi osservato che l’ampio risalto mediatico della vicenda, cui fanno riferimento i ricorrenti per sottolineare l’eccezionalità dell’azione svolta, non può essere addotto, né valutato come merito, perché le operazioni di polizia devono essere condotte con la dovuta riservatezza, né il personale deve essere incentivato a ricercare la notorietà per atti rientranti nello svolgimento dei normali compiti di istituto.
Alla infondatezza delle censure consegue il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Esprime il parere che i ricorsi, riuniti, debbano essere respinti.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Re: Riconoscimento della lode per merito di servizio
PolStato, ne leggo sempre tante e cmq. negative.
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mancata attribuzione di riconoscimento premiale.
Il Ministero dell’Interno,
1) - Sostiene altresì che il ricorrente non può dedurre violazione di legge circa il procedimento che ha dato corso alla proposta premiale del questore di Reggio Calabria, “trattandosi di iniziativa discrezionale da parte dell’autorità proponente, non soggetta alle formalità di cui alla legge n. 241/1990 e che attiene esclusivamente al merito amministrativo, non censurabile in sede di ricorso straordinario”
2) - - Sottolinea la discrezionalità che caratterizza le valutazioni demandate alle apposite commissioni consultive previste dalle norme, composte da membri qualificati chiamati a giudicare le proposte di ricompense formulate dai vari uffici e reparti tenendo conto dei caratteri di straordinarietà ovvero di eccezionalità e specialità dell’attività posta in esame dal personale interessato richiesti dalla normativa citata; sicché il giudizio espresso dai predetti organi collegiali è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che per i casi di evidente e manifesta illogicità o disparità di trattamento “desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti impugnati”.
IL CdS conclude:
3) - In particolare l’Amministrazione ha stimato che il comportamento del ricorrente nell’operazione di polizia in questione, pur avendo contribuito al buon esito dell’operazione, non raggiungesse quell’eccezionalitá che contraddistingue il riconoscimento di particolari distinzioni; va anche chiarito che la graduazione delle attività svolte dai singoli partecipanti e la loro diversa valutazione da parte dell’Amministrazione (che ovviamente rientra nella discrezionalitá propria di tale attivitá), è stata correttamente analizzata e motivata.
(N.B., questo rigo io lo metto a parte - praticamente -: non raggiungesse quell’eccezionalitá che contraddistingue il riconoscimento di particolari distinzioni).
Per completezza leggete qui sotto.
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12/11/2013 201000381 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 10/07/2013
Numero 04533/2013 e data 12/11/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 luglio 2013
NUMERO AFFARE 00381/2010
OGGETTO:
Ministero dell’Interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor C. S., nato il ……… a Reggio Calabria ed ivi residente, contro il provvedimento 18 aprile 2008 prot. n. 222-CT/U.R./826/06-Ris. della direzione interregionale della Polizia di Stato per la Sicilia e la Calabria, di mancata attribuzione di riconoscimento premiale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 26 novembre 2009 prot. n. 333-A/U.C./23354/1409/OR con la quale il Ministero dell’Interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, presentato il 27 maggio 2009;
visto il proprio parere istruttorio reso nell’adunanza del 6 giugno 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con il ricorso straordinario in esame l’agente scelto della Polizia di Stato C. S. ha impugnato il provvedimento sopra indicato, indirizzato alla questura di Reggio Calabria, adottato dalla commissione periferica per le ricompense nella seduta del 3 ottobre 2007, recante la concessione della lode a quattro dipendenti e non anche del ricorrente; nonché la proposta iniziale formulata dal questore di Reggio Calabria, nella quale è omesso il nominativo del ricorrente.
La proposta e la concessione della lode si riferiscono a un’operazione di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto dell’autore di reati a danno di una minore di anni ….. In quella circostanza il ricorrente, unitamente ad altro collega, avrebbe raccolto importanti informazioni giungendo ad identificare il responsabile di reati commessi nei confronti di giovani studenti e contribuendo in tale modo all’esito dell’operazione.
A seguito di tale operazione il questore di Reggio Calabria segnalava ai fini di un riconoscimento premiale solo alcuni operatori di Polizia appartenenti al nucleo ‘volanti’ che avevano preso parte all’operazione, escludendo l’interessato e il collega nonostante il rilevante contributo fornito alle indagini.
Della decisione adottata dalla commissione il ricorrente avrebbe avuto notizia con molto ritardo e casualmente.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi.
1) Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 laddove prevede l’obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi: in sostanza il ricorrente, nel sottolineare come la norma invocata richieda che nella motivazione dell’atto siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne giustificano l’adozione, sostiene che nel caso di specie “nessuna motivazione viene posta a fondamento della mancata attribuzione in capo al ricorrente del riconoscimento per il servizio svolto peraltro attestato, inconfutabilmente, dagli atti del carteggio relativi alla operazione di che trattasi”; si duole, quindi, del fatto che non si sia tenuto del contributo sostanziale da lui dato alle indagini.
2) Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione e del travisamento dei fatti. Illogicità manifesta: il ricorrente afferma che il provvedimento impugnato è affetto da eccesso di potere in quanto è stato adottato “assumendo l’esistenza di determinati presupposti di fatto, che invece non esistono e ritenendo l’inesistenza di fatti, in realtà esistenti”.
Chiede conseguentemente l’annullamento del provvedimento 18 aprile 2008 n. 222-CT/U.R:/826/06-Ris e della proposta 18 aprile 2006 n. 304/E2/gab. formulata dal questore di Reggio Calabria.
Il Ministero dell’Interno nella relazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso sostenendo che, con riguardo alla nota della direzione interregionale in questa sede impugnata, “il ricorrente non risulta avere alcun interesse attuale e concreto, non potendo conseguire alcun reale ed effettivo vantaggio dalla sua rimozione”. Sostiene altresì che il ricorrente non può dedurre violazione di legge circa il procedimento che ha dato corso alla proposta premiale del questore di Reggio Calabria, “trattandosi di iniziativa discrezionale da parte dell’autorità proponente, non soggetta alle formalità di cui alla legge n. 241/1990 e che attiene esclusivamente al merito amministrativo, non censurabile in sede di ricorso straordinario”.
Ritiene, in ogni caso, infondati i motivi di ricorso, e si diffonde nell’illustrazione della vicenda e delle norme dettate in materia di ricompense al personale dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985 n. 782, modificato dal D.P.R. 7 giugno 1999 n. 247, sottolineando che tale normativa prevede una graduazione dei singoli riconoscimenti in relazione alla diversa qualità dei contributi assicurati dal personale di volta in volta nel corso delle operazioni e nelle varie circostanze di servizio. Sottolinea la discrezionalità che caratterizza le valutazioni demandate alle apposite commissioni consultive previste dalle norme, composte da membri qualificati chiamati a giudicare le proposte di ricompense formulate dai vari uffici e reparti tenendo conto dei caratteri di straordinarietà ovvero di eccezionalità e specialità dell’attività posta in esame dal personale interessato richiesti dalla normativa citata; sicché il giudizio espresso dai predetti organi collegiali è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che per i casi di evidente e manifesta illogicità o disparità di trattamento “desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti impugnati”.
Da ultimo il Ministero dell’Interno rileva che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione andrebbe a ledere la posizione dei controinteressati, dal che desume un’eccezione d’inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei detti controinteressati a norma dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi.
Conclusivamente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Nell’adunanza del 6 giugno 2012 la Sezione ha disposto accertamenti in ordine alla circostanza, rilevata dal ricorrente, attinente al contributo offerto alle indagini svolte da lui e da un suo collega; circostanza che nella presente controversia assume una valenza specifica in ordine alla legittimità o meno della proposta di conferimento di un riconoscimento premiale formulata dal questore a favore di taluni operatori di polizia e non anche del ricorrente.
L’Amministrazione ha corrisposto all’incombente con nota del 5 giugno 2013.
Considerato:
Come risulta dalla documentata relazione nonché dagli ulteriori accertamenti disposti con l’istruttoria, l’impugnato provvedimento è stato emanato al termine ed all’esito di un accurato procedimento svoltosi in conformitá della specifica normativa di riferimento.
In tale contesto le dedotte censure sono infondate.
In particolare l’Amministrazione ha stimato che il comportamento del ricorrente nell’operazione di polizia in questione, pur avendo contribuito al buon esito dell’operazione, non raggiungesse quell’eccezionalitá che contraddistingue il riconoscimento di particolari distinzioni; va anche chiarito che la graduazione delle attività svolte dai singoli partecipanti e la loro diversa valutazione da parte dell’Amministrazione (che ovviamente rientra nella discrezionalitá propria di tale attivitá), è stata correttamente analizzata e motivata.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
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mancata attribuzione di riconoscimento premiale.
Il Ministero dell’Interno,
1) - Sostiene altresì che il ricorrente non può dedurre violazione di legge circa il procedimento che ha dato corso alla proposta premiale del questore di Reggio Calabria, “trattandosi di iniziativa discrezionale da parte dell’autorità proponente, non soggetta alle formalità di cui alla legge n. 241/1990 e che attiene esclusivamente al merito amministrativo, non censurabile in sede di ricorso straordinario”
2) - - Sottolinea la discrezionalità che caratterizza le valutazioni demandate alle apposite commissioni consultive previste dalle norme, composte da membri qualificati chiamati a giudicare le proposte di ricompense formulate dai vari uffici e reparti tenendo conto dei caratteri di straordinarietà ovvero di eccezionalità e specialità dell’attività posta in esame dal personale interessato richiesti dalla normativa citata; sicché il giudizio espresso dai predetti organi collegiali è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che per i casi di evidente e manifesta illogicità o disparità di trattamento “desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti impugnati”.
IL CdS conclude:
3) - In particolare l’Amministrazione ha stimato che il comportamento del ricorrente nell’operazione di polizia in questione, pur avendo contribuito al buon esito dell’operazione, non raggiungesse quell’eccezionalitá che contraddistingue il riconoscimento di particolari distinzioni; va anche chiarito che la graduazione delle attività svolte dai singoli partecipanti e la loro diversa valutazione da parte dell’Amministrazione (che ovviamente rientra nella discrezionalitá propria di tale attivitá), è stata correttamente analizzata e motivata.
(N.B., questo rigo io lo metto a parte - praticamente -: non raggiungesse quell’eccezionalitá che contraddistingue il riconoscimento di particolari distinzioni).
Per completezza leggete qui sotto.
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12/11/2013 201000381 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 10/07/2013
Numero 04533/2013 e data 12/11/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 luglio 2013
NUMERO AFFARE 00381/2010
OGGETTO:
Ministero dell’Interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor C. S., nato il ……… a Reggio Calabria ed ivi residente, contro il provvedimento 18 aprile 2008 prot. n. 222-CT/U.R./826/06-Ris. della direzione interregionale della Polizia di Stato per la Sicilia e la Calabria, di mancata attribuzione di riconoscimento premiale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 26 novembre 2009 prot. n. 333-A/U.C./23354/1409/OR con la quale il Ministero dell’Interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, presentato il 27 maggio 2009;
visto il proprio parere istruttorio reso nell’adunanza del 6 giugno 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con il ricorso straordinario in esame l’agente scelto della Polizia di Stato C. S. ha impugnato il provvedimento sopra indicato, indirizzato alla questura di Reggio Calabria, adottato dalla commissione periferica per le ricompense nella seduta del 3 ottobre 2007, recante la concessione della lode a quattro dipendenti e non anche del ricorrente; nonché la proposta iniziale formulata dal questore di Reggio Calabria, nella quale è omesso il nominativo del ricorrente.
La proposta e la concessione della lode si riferiscono a un’operazione di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto dell’autore di reati a danno di una minore di anni ….. In quella circostanza il ricorrente, unitamente ad altro collega, avrebbe raccolto importanti informazioni giungendo ad identificare il responsabile di reati commessi nei confronti di giovani studenti e contribuendo in tale modo all’esito dell’operazione.
A seguito di tale operazione il questore di Reggio Calabria segnalava ai fini di un riconoscimento premiale solo alcuni operatori di Polizia appartenenti al nucleo ‘volanti’ che avevano preso parte all’operazione, escludendo l’interessato e il collega nonostante il rilevante contributo fornito alle indagini.
Della decisione adottata dalla commissione il ricorrente avrebbe avuto notizia con molto ritardo e casualmente.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi.
1) Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 laddove prevede l’obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi: in sostanza il ricorrente, nel sottolineare come la norma invocata richieda che nella motivazione dell’atto siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne giustificano l’adozione, sostiene che nel caso di specie “nessuna motivazione viene posta a fondamento della mancata attribuzione in capo al ricorrente del riconoscimento per il servizio svolto peraltro attestato, inconfutabilmente, dagli atti del carteggio relativi alla operazione di che trattasi”; si duole, quindi, del fatto che non si sia tenuto del contributo sostanziale da lui dato alle indagini.
2) Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione e del travisamento dei fatti. Illogicità manifesta: il ricorrente afferma che il provvedimento impugnato è affetto da eccesso di potere in quanto è stato adottato “assumendo l’esistenza di determinati presupposti di fatto, che invece non esistono e ritenendo l’inesistenza di fatti, in realtà esistenti”.
Chiede conseguentemente l’annullamento del provvedimento 18 aprile 2008 n. 222-CT/U.R:/826/06-Ris e della proposta 18 aprile 2006 n. 304/E2/gab. formulata dal questore di Reggio Calabria.
Il Ministero dell’Interno nella relazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso sostenendo che, con riguardo alla nota della direzione interregionale in questa sede impugnata, “il ricorrente non risulta avere alcun interesse attuale e concreto, non potendo conseguire alcun reale ed effettivo vantaggio dalla sua rimozione”. Sostiene altresì che il ricorrente non può dedurre violazione di legge circa il procedimento che ha dato corso alla proposta premiale del questore di Reggio Calabria, “trattandosi di iniziativa discrezionale da parte dell’autorità proponente, non soggetta alle formalità di cui alla legge n. 241/1990 e che attiene esclusivamente al merito amministrativo, non censurabile in sede di ricorso straordinario”.
Ritiene, in ogni caso, infondati i motivi di ricorso, e si diffonde nell’illustrazione della vicenda e delle norme dettate in materia di ricompense al personale dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985 n. 782, modificato dal D.P.R. 7 giugno 1999 n. 247, sottolineando che tale normativa prevede una graduazione dei singoli riconoscimenti in relazione alla diversa qualità dei contributi assicurati dal personale di volta in volta nel corso delle operazioni e nelle varie circostanze di servizio. Sottolinea la discrezionalità che caratterizza le valutazioni demandate alle apposite commissioni consultive previste dalle norme, composte da membri qualificati chiamati a giudicare le proposte di ricompense formulate dai vari uffici e reparti tenendo conto dei caratteri di straordinarietà ovvero di eccezionalità e specialità dell’attività posta in esame dal personale interessato richiesti dalla normativa citata; sicché il giudizio espresso dai predetti organi collegiali è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che per i casi di evidente e manifesta illogicità o disparità di trattamento “desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti impugnati”.
Da ultimo il Ministero dell’Interno rileva che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione andrebbe a ledere la posizione dei controinteressati, dal che desume un’eccezione d’inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei detti controinteressati a norma dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi.
Conclusivamente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Nell’adunanza del 6 giugno 2012 la Sezione ha disposto accertamenti in ordine alla circostanza, rilevata dal ricorrente, attinente al contributo offerto alle indagini svolte da lui e da un suo collega; circostanza che nella presente controversia assume una valenza specifica in ordine alla legittimità o meno della proposta di conferimento di un riconoscimento premiale formulata dal questore a favore di taluni operatori di polizia e non anche del ricorrente.
L’Amministrazione ha corrisposto all’incombente con nota del 5 giugno 2013.
Considerato:
Come risulta dalla documentata relazione nonché dagli ulteriori accertamenti disposti con l’istruttoria, l’impugnato provvedimento è stato emanato al termine ed all’esito di un accurato procedimento svoltosi in conformitá della specifica normativa di riferimento.
In tale contesto le dedotte censure sono infondate.
In particolare l’Amministrazione ha stimato che il comportamento del ricorrente nell’operazione di polizia in questione, pur avendo contribuito al buon esito dell’operazione, non raggiungesse quell’eccezionalitá che contraddistingue il riconoscimento di particolari distinzioni; va anche chiarito che la graduazione delle attività svolte dai singoli partecipanti e la loro diversa valutazione da parte dell’Amministrazione (che ovviamente rientra nella discrezionalitá propria di tale attivitá), è stata correttamente analizzata e motivata.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
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Re: Riconoscimento della lode per merito di servizio
Messaggio da christian71 »
Salve "panorama", da un ricorso da me avanzato nel 1998 contro il Ministero dell'Interno finalmente il prossimo 27 febbraio 2014 ho l'udienza presso il T.A.R. Lazio in quanto mi era stata concessa una "Parola di Lode" al posto di una "Promozione per Merito Straordinario" per aver corso grave pericolo di vita nel 1996 durante un servizio di Volante. In quella circostanza ho comunque riportato la frattura del femore destro e altre lesioni minori. Ho già avuto modo di leggere dei ricorsi respinti perchè in situazioni non proprio analoghe o non avevano effettivamente corso pericolo di vita o erano stati comunque ricompensati con uno speciale riconoscimento cioè con un Encomio Solenne.
Dopo questa premessa volevo chiederti se per caso ti è mai capitato di vedere sentenze più simili al mio caso cioè proposte di "Promozione per Merito Straordinario" declassate a "Lode".
Grazie
Dopo questa premessa volevo chiederti se per caso ti è mai capitato di vedere sentenze più simili al mio caso cioè proposte di "Promozione per Merito Straordinario" declassate a "Lode".
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Re: Riconoscimento della lode per merito di servizio
Messaggio da christian71 »
Diciamo che oramai l'infortunio lo abbiamo avuto e ora dobbiamo cercare di trarre quanti più benefici è possibile....pietro17 ha scritto:Le provi tutte........
Un abbraccio.
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Saluti
Re: Riconoscimento della lode per merito di servizio
Alla grande. Condivido, e lo sai bene, le tue parole. L'unica cosa che mi inorridisce è perché, per raggiungere un nostro diritto, le nostre strade sono sempre in salita. Manco fosse una tappa del giro d'Italia con l'arrivo sul pordoi.
Saluti e in bocca al lupo.
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Re: Riconoscimento della lode per merito di servizio
Messaggio da christian71 »
Crepi il lupo...solo che devo correggerti...aggiungerei che nostre strade sono sempre si in salita ma al buio, senza fari e sotto la pioggia.... ;-)pietro17 ha scritto:Alla grande. Condivido, e lo sai bene, le tue parole. L'unica cosa che mi inorridisce è perché, per raggiungere un nostro diritto, le nostre strade sono sempre in salita. Manco fosse una tappa del giro d'Italia con l'arrivo sul pordoi.
Saluti e in bocca al lupo.
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Un abbraccio
Re: Riconoscimento della lode per merito di servizio
per christian71
Non ricordo se ho letto qualche sentenza del genere che interessa a te ma ti posso dire che sono molti i colleghi della PolStato che hanno perso ricorsi, giustamente non li pubblico tutti per non essere ripetitivo e quindi lascio perdere.
Adesso che mi hai fatto questa precisazione se trovo qualcosa a caso tuo, la posto qui.
ciao
Non ricordo se ho letto qualche sentenza del genere che interessa a te ma ti posso dire che sono molti i colleghi della PolStato che hanno perso ricorsi, giustamente non li pubblico tutti per non essere ripetitivo e quindi lascio perdere.
Adesso che mi hai fatto questa precisazione se trovo qualcosa a caso tuo, la posto qui.
ciao
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Re: Riconoscimento della lode per merito di servizio
Messaggio da christian71 »
Ti ringrazio ma comunque senza impegno è, se ti capita, non perderci appositamente del tempo.....panorama ha scritto:per christian71
Non ricordo se ho letto qualche sentenza del genere che interessa a te ma ti posso dire che sono molti i colleghi della PolStato che hanno perso ricorsi, giustamente non li pubblico tutti per non essere ripetitivo e quindi lascio perdere.
Adesso che mi hai fatto questa precisazione se trovo qualcosa a caso tuo, la posto qui.
ciao
Ancora grazie....
Re: Riconoscimento della lode per merito di servizio
riconoscimento della Lode.
Ricorso straordinario al PdR dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Perché ? ?
1) - il decreto del 31 maggio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - ha soddisfatto le richieste avanzate dal ricorrente, con il conseguente venir meno di ogni efficacia lesiva della prima determinazione.
-------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800934 - Public 2018-04-13 -
Numero 00934/2018 e data 09/04/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2018
NUMERO AFFARE 00136/2018
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Assistente capo della Polizia di Stato, Antonio P.., nato il …….. 1967, per l’annullamento del decreto del 9 gennaio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza con il quale non è stato concesso il riconoscimento della Lode.
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - del 22 dicembre 2017, N. 333-A.U.C./S.G./2914/OR, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e considerato.
L’Assistente capo della Polizia di Stato Antonio P.. ha proposto, in data 5 aprile 2017, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto del 9 gennaio 2017 indicato in epigrafe con il quale non è stata accolta la proposta di riconoscimento premiale della Lode formulata dal Questore di Brescia per un intervento avvenuto il 17 agosto 2015.
A fondamento del ricorso sono dedotti plurimi motivi.
L’Amministrazione, rilevato che non risulta essere stato pagato il contributo unificato, riferisce che, nel corso dell’istruttoria preordinata alla definizione del gravame, ravvisandosi ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle censure del ricorrente, si è ritenuto di procedere in autotutela al riesame della sua posizione, all’esito del quale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 maggio 2017, è stato concesso il riconoscimento della Lode.
Quanto al mancato pagamento del contributo unificato, in base alla consolidata giurisprudenza , “il mancato versamento del contributo unificato non produce alcuna conseguenza negativa sul piano dell’ammissibilità e sulla procedibilità del gravame, poiché quanto precede non è previsto da alcuna norma, che viceversa sarebbe necessaria, considerata la grave limitazione all’esercizio del diritto di difesa, che deriverebbe da una decisione di tal fatta (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 4206 del 10 ottobre 2013) (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 3712/2013 emesso nell’adunanza del 12 marzo 2014).
Tanto premesso, il decreto del 31 maggio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - ha soddisfatto le richieste avanzate dal ricorrente, con il conseguente venir meno di ogni efficacia lesiva della prima determinazione.
Alla luce dei fatti così come riportati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Manuppelli Maria Cristina
Ricorso straordinario al PdR dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Perché ? ?
1) - il decreto del 31 maggio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - ha soddisfatto le richieste avanzate dal ricorrente, con il conseguente venir meno di ogni efficacia lesiva della prima determinazione.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800934 - Public 2018-04-13 -
Numero 00934/2018 e data 09/04/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2018
NUMERO AFFARE 00136/2018
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Assistente capo della Polizia di Stato, Antonio P.., nato il …….. 1967, per l’annullamento del decreto del 9 gennaio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza con il quale non è stato concesso il riconoscimento della Lode.
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - del 22 dicembre 2017, N. 333-A.U.C./S.G./2914/OR, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e considerato.
L’Assistente capo della Polizia di Stato Antonio P.. ha proposto, in data 5 aprile 2017, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto del 9 gennaio 2017 indicato in epigrafe con il quale non è stata accolta la proposta di riconoscimento premiale della Lode formulata dal Questore di Brescia per un intervento avvenuto il 17 agosto 2015.
A fondamento del ricorso sono dedotti plurimi motivi.
L’Amministrazione, rilevato che non risulta essere stato pagato il contributo unificato, riferisce che, nel corso dell’istruttoria preordinata alla definizione del gravame, ravvisandosi ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle censure del ricorrente, si è ritenuto di procedere in autotutela al riesame della sua posizione, all’esito del quale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 maggio 2017, è stato concesso il riconoscimento della Lode.
Quanto al mancato pagamento del contributo unificato, in base alla consolidata giurisprudenza , “il mancato versamento del contributo unificato non produce alcuna conseguenza negativa sul piano dell’ammissibilità e sulla procedibilità del gravame, poiché quanto precede non è previsto da alcuna norma, che viceversa sarebbe necessaria, considerata la grave limitazione all’esercizio del diritto di difesa, che deriverebbe da una decisione di tal fatta (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 4206 del 10 ottobre 2013) (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 3712/2013 emesso nell’adunanza del 12 marzo 2014).
Tanto premesso, il decreto del 31 maggio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - ha soddisfatto le richieste avanzate dal ricorrente, con il conseguente venir meno di ogni efficacia lesiva della prima determinazione.
Alla luce dei fatti così come riportati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
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