Sono un maresciallo dei Carabinieri, arruolato il 27.01.1983, sospeso dal servizio con il 50 per cento degli emolumenti, essendo stato sottoposto a procedimento penale, dal 20.10.2009, a seguito del quale ( non entro nel merito se ingiustamente o meno ) in primo grado, con giudizio abbreviato, sono stato condannato a sei anni di reclusione. In appello la pena è stata ridotta a 5anni e 6 mesi. Sono in attesa del terzo grado di giudizio.
DOMANDA: quando arriverà l'ultima sentenza( penso aprile-maggio 2013) e credo che la condanna rimmarrà tale, quali saranno le oggettive conseguenze?
Perderò tutto? Cosa mi verrà riconosciuto?
E' possibile avere un consiglio su come potermi muovere in futuro?
Grazie
Procedimento penale
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: Procedimento penale
Questa sentenza del CdS riguarda un collega App.to CC. per la: PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI a seguito di sentenza penale di condanna a lui inflitta dal Tribunale per il reato di calunnia aggravata. Per tale situazione, quindi, il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con noto inviata alla sede provinciale INPDAP invitava l’Istituto previdenziale a voler sospendere il trattamento pensionistico provvisorio erogato in suo favore atteso che:
- Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con determina del 2010 ha disposto la cessazione dal servizio ai sensi del combinato disposto degli artt.34, 22 e 35 della legge 1168/61”;
- “ lo stesso alla data del 9 dicembre 2008 avendo un servizio contributivo pari ad anni 23, mesi 3 e giorni 4 nonché un’età anagrafica di anni 38, non ha maturato i requisiti contributivi anagrafici previsti dalla Legge 449/97 nonché dal dlgs 165/1997”.
IL CONSIGLIO DI STATO per quanto riguarda la "sospensione del trattamento pensionistico già attribuito" ha precisato:
1) - L’Amministrazione con la nota del 1 ottobre 2010 qui in contestazione si è determinata in concreto a chiedere la sospensione del trattamento pensionistico già attribuito al OMISSIS in ragione dell’intervenuta adozione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione che, ai sensi dell’art.34 della legge n.1168 del 1961, opera con effetto retroattivo: l’Arma dei Carabinieri ha così ritenuto che gli effetti della sanzione si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2008, data di collocamento in congedo assoluto dell’appuntato OMISSIS.
2) - Ora alla luce delle precisazioni testè evidenziate in ordine alla contestazione della legittimità della richiesta di sospendere il trattamento economico di quiescenza questo giudice deve declinare la propria giurisdizione.
3) - Invero, qui il rapporto giuridico che viene in rilievo attiene unicamente alla rilevanza e agli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva necessaria per l’accesso a pensione.
4) - Ma che la sanzione in questione possa o meno incidere retroattivamente o in pejus è questione che questo giudice non può decidere per non rientrare il apporto giuridico de quo nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo. ( cfr. Corte dei Conti, Sez. Giuris. Emilia Romagna n.1876 del 25/11/2010 ).
5) - Nella specie, è intervenuto un formale provvedimento dell’Amministrazione che decreta ufficialmente la cessazione dal servizio del OMISSIS con collocamento in congedo assoluto dal 9 dicembre 2008 risultando altresì pacifico che al predetto militare è stato corrisposto il trattamento previdenziale ritenuto a lui spettante.
6) - Se così è, in presenza di uno status che non è più quello del dipendente in servizio, la cognizione ad occuparsi della questione di tipo squisitamente previdenziale spetta unicamente al giudice munito della relativa giurisdizione, per cui in parte qua va dichiarato il difetto di giurisdizione, con applicazione del principio della traslatio iudicii, per cui parte appellante si farà carico di riassumere il giudizio nella parte che interessa innanzi al giudice deputato a definire la relativa controversia.
Per comprendere meglio il fatto vi rimando alla lettura della sentenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 04412/2012REG.PROV.COLL.
N. 05850/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5850 del 2011, proposto da:
F. C., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Rodolfo Stivala, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via C.Poma,4;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi;
nei confronti di
Inpdap - Sede Provinciale - Sez.Pensioni Ordinarie;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03012/2011, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI - RISARCIMENTO DANNI -
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luigi Rodolfo Stivala e Luca Ventrella (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appuntato dei carabinieri C. F., con sentenza del 24 settembre 2009, divenuta irrevocabile, veniva condannato per il reato di calunnia aggravata .
Nell’anno successivo, il graduato, nel frattempo cessato dal servizio permanente e collocato in congedo assoluto in virtù del provvedimento del comando interregionale Carbinieri “Podgora “ del 26 gennaio 2009, era sottoposto a procedimento disciplinare di stato all’esito del quale veniva disposta nei confronti del predetto, come da determina del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 24 luglio 2010, la perdita del grado per rimozione.
Quindi, il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con nota del 1 ottobre 20120 inviata alla sede provinciale INPDAP di Frosinone invitava l’Istituto previdenziale a voler sospendere il trattamento pensionistico provvisorio erogato in favore del OMISSIS atteso che:
“- Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - I reparto SM. Uff . Per. BAC con determina n………./D-1-11 datato 24 luglio 2010 ha disposto la cessazione dal servizio ai sensi del combinato disposto degli artt.34, 22 e 35 della legge 1168/61”;
“ lo stesso alla data del 9 dicembre 2008 avendo un servizio contributivo pari ad anni 23, mesi 3 e giorni 4 nonché un’età anagrafica di anni 38, non ha maturato i requisiti contributivi anagrafici previsti dalla Legge 449/97 nonché dal dlgs 165/1997”.
L’interessato ha impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione nonchè la nota recante richiesta di sospensione del trattamento pensionistico provvisorio innanzi al TAR per il Lazio che con sentenza n.3012/2011, resa informa semplificata, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.
Il sig. OMISSIS ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto deducendo a sostegno del proposto gravame, i seguenti motivi:
1) in relazione al provvedimento di perdita del grado per rimozione, errata motivazione per falsa applicazione dell’art.34 della legge n.1168 del 1961;
2) con riferimento alla nota di richiesta di sospensione della pensione, violazione dell’art.13 della legge n.1168 del 1961 ed, in subordine , violazione dell’art.20 della legge n.1168 del 1961, abuso di potere ed omessa applicazione della legge.
Si è costituito in giudizio per resistere all’appello l’intimato Ministero della Difesa.
Con ordinanza n.4519 assunta nella camera di consiglio del 26 luglio 2011 la Sezione disponeva l’acquisizione al giudizio di una serie di atti e documenti cui l’Amministrazione dava adempimento come da nota del 15/9/2011.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la definitiva decisione.
DIRITTO
Parte appellante con riferimento al primo dei provvedimenti oggetto di impugnativa contesta la legittimità della determinazione recante la dichiarazione della perdita del grado per rimozione sotto un duplice profilo :
a) il provvedimento espulsivo è stato assunto in applicazione della sentenza penale di condanna a lui inflitta dal Tribunale di Pisa per il reato di calunnia aggravata, ma tale sentenza non conteneva alcuna pena accessoria per cui l’Amministrazione non poteva attivare il procedimento disciplinare;
b) la misura in questione è conseguente ad un procedimento disciplinare instaurato ai sensi della legge n.1168 del 1961( art.34), ma essendo decorso il termine di 180 giorni dall’accadimento dei fatti ( 2007 ) all’Amministrazione era precluso l’esercizio dell’azione disciplinare.
Entrambe le argomentazioni difensive sono prive di giuridico fondamento.
Come rilevasi dall’esame del provvedimento impugnato la sanzione in contestazione è stata irrogata ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 6, della legge 18 ottobre 1961 n.1168 secondo cui il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado “ per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità o alle esigenze dello stato, previo giudizio della Commissione di disciplina”.
E’ in questa specifica ipotesi normativa che va collocata la determinazione sfavorevolmente assunta a carico dell’appuntato OMISSIS, laddove l’Amministrazione ha esercitato un potere disciplinare che ha solo il suo originario abbrivio nelle vicende di carattere penale che a suo tempo hanno visto protagonista l’appellante, ma che trae fondamento dall’autonomo giudizio disciplinare in cui l’amministrazione ha avuto cura di procedere ad una apposita valutazione dei fatti oggettivi accertati in sede penale, il tutto a mezzo di un apprezzamento che ha messo in evidenza la condotta censurabile sul piano disciplinare.
Al riguardo, vale la pena di sottolineare che nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti ( ivi compresi i militari ) il giudizio si svolge da parte dell’amministrazione procedente con una larga discrezionalità in ordine al convincimento circa la gravità degli addebiti ( Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010 n.6877; Cons Stato, Sez. VI, 10 maggio 1996 n.670) e l’apprezzamento può essere messo in discussione solo per errori di travisamento ed illogicità, vizi nella specie non rinvenienti, come si può rilevare dalla lettura degli atti depositati in giudizio.
Dunque, la perdita del grado per rimozione è stata irrogata all’esito di una valutazione correttamente culminata con la rilevata sussistenza di responsabilità disciplinare cui ha fatto contestualmente seguito l’individuazione della sanzione di stato di che trattasi e, se così è, i profili di doglianza dedotti dall’interessato sono del tutto estranei alla fattispecie in rilievo.
Parte appellante eccepisce poi l’intervenuta decadenza dell’esercizio del potere disciplinare, ma la censura non coglie nel segno.
Invero, il dies a quo cui far decorrere lo spatium temporis posto a disposizione dell’Amministrazione per attivare il procedimento disciplinare non va ancorato, come erroneamente ritenuto dalla difesa del OMISSIS, all’epoca in cui i fatti sono accaduti, bensì, come costantemente affermato in giurisprudenza, al momento in cui l’Amministrazione è stata formalmente notiziata, mediante notificazione e/o comunicazione, della intervenuta sentenza penale di condanna.
Sul punto dell’avvenuto inoltro della sentenza penale all’amministrazione alcunché viene lamentato nei motivi d’appello, sicchè la censura di decadenza deve ritenersi infondatamente dedotta.
Passando ad esaminare i profili di illegittimità formulati nei confronti del secondo degli atti impugnati, appare indispensabile effettuare alcune considerazioni di carattere preliminare che incidono concretamente sulla soluzione da dare alle questioni giuridiche sollevate.
L’Amministrazione con la nota del 1 ottobre 2010 qui in contestazione si è determinata in concreto a chiedere la sospensione del trattamento pensionistico già attribuito al OMISSIS in ragione dell’intervenuta adozione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione che, ai sensi dell’art.34 della legge n.1168 del 1961, opera con effetto retroattivo: l’Arma dei Carabinieri ha così ritenuto che gli effetti della sanzione si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2008, data di collocamento in congedo assoluto dell’appuntato OMISSIS.
Ora alla luce delle precisazioni testè evidenziate in ordine alla contestazione della legittimità della richiesta di sospendere il trattamento economico di quiescenza questo giudice deve declinare la propria giurisdizione.
Invero, qui il rapporto giuridico che viene in rilievo attiene unicamente alla rilevanza e agli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva necessaria per l’accesso a pensione.
Ma che la sanzione in questione possa o meno incidere retroattivamente o in pejus è questione che questo giudice non può decidere per non rientrare il apporto giuridico de quo nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo. ( cfr. Corte dei Conti, Sez. Giuris. Emilia Romagna n.1876 del 25/11/2010 ).
Nella specie, è intervenuto un formale provvedimento dell’Amministrazione ( vedi determina del Comando Interregionale Carabinieri Podgora del 26 gennaio 2009) che decreta ufficialmente la cessazione dal servizio del OMISSIS con collocamento in congedo assoluto dal 9 dicembre 2008 risultando altresì pacifico che al predetto militare è stato corrisposto il trattamento previdenziale ritenuto a lui spettante.
Se così è, in presenza di uno status che non è più quello del dipendente in servizio, la cognizione ad occuparsi della questione di tipo squisitamente previdenziale spetta unicamente al giudice munito della relativa giurisdizione, per cui in parte qua va dichiarato il difetto di giurisdizione, con applicazione del principio della traslatio iudicii, per cui parte appellante si farà carico di riassumere il giudizio nella parte che interessa innanzi al giudice deputato a definire la relativa controversia.
Per quanto sin qui esposto, la sentenza resa dal primo giudice va in parte confermata ed in altra parte riformata nei sensi sopra indicati.
Sussistono peraltro giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo Rigetta e per altra parte, in riforma, in parte qua, dell’impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
In relazione alla pronuncia declinatoria della giurisdizione parte interessata proseguirà il giudizio innanzi al giudice munito di cognizione.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2012
- Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con determina del 2010 ha disposto la cessazione dal servizio ai sensi del combinato disposto degli artt.34, 22 e 35 della legge 1168/61”;
- “ lo stesso alla data del 9 dicembre 2008 avendo un servizio contributivo pari ad anni 23, mesi 3 e giorni 4 nonché un’età anagrafica di anni 38, non ha maturato i requisiti contributivi anagrafici previsti dalla Legge 449/97 nonché dal dlgs 165/1997”.
IL CONSIGLIO DI STATO per quanto riguarda la "sospensione del trattamento pensionistico già attribuito" ha precisato:
1) - L’Amministrazione con la nota del 1 ottobre 2010 qui in contestazione si è determinata in concreto a chiedere la sospensione del trattamento pensionistico già attribuito al OMISSIS in ragione dell’intervenuta adozione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione che, ai sensi dell’art.34 della legge n.1168 del 1961, opera con effetto retroattivo: l’Arma dei Carabinieri ha così ritenuto che gli effetti della sanzione si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2008, data di collocamento in congedo assoluto dell’appuntato OMISSIS.
2) - Ora alla luce delle precisazioni testè evidenziate in ordine alla contestazione della legittimità della richiesta di sospendere il trattamento economico di quiescenza questo giudice deve declinare la propria giurisdizione.
3) - Invero, qui il rapporto giuridico che viene in rilievo attiene unicamente alla rilevanza e agli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva necessaria per l’accesso a pensione.
4) - Ma che la sanzione in questione possa o meno incidere retroattivamente o in pejus è questione che questo giudice non può decidere per non rientrare il apporto giuridico de quo nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo. ( cfr. Corte dei Conti, Sez. Giuris. Emilia Romagna n.1876 del 25/11/2010 ).
5) - Nella specie, è intervenuto un formale provvedimento dell’Amministrazione che decreta ufficialmente la cessazione dal servizio del OMISSIS con collocamento in congedo assoluto dal 9 dicembre 2008 risultando altresì pacifico che al predetto militare è stato corrisposto il trattamento previdenziale ritenuto a lui spettante.
6) - Se così è, in presenza di uno status che non è più quello del dipendente in servizio, la cognizione ad occuparsi della questione di tipo squisitamente previdenziale spetta unicamente al giudice munito della relativa giurisdizione, per cui in parte qua va dichiarato il difetto di giurisdizione, con applicazione del principio della traslatio iudicii, per cui parte appellante si farà carico di riassumere il giudizio nella parte che interessa innanzi al giudice deputato a definire la relativa controversia.
Per comprendere meglio il fatto vi rimando alla lettura della sentenza.
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N. 04412/2012REG.PROV.COLL.
N. 05850/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5850 del 2011, proposto da:
F. C., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Rodolfo Stivala, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via C.Poma,4;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi;
nei confronti di
Inpdap - Sede Provinciale - Sez.Pensioni Ordinarie;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03012/2011, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI - RISARCIMENTO DANNI -
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luigi Rodolfo Stivala e Luca Ventrella (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appuntato dei carabinieri C. F., con sentenza del 24 settembre 2009, divenuta irrevocabile, veniva condannato per il reato di calunnia aggravata .
Nell’anno successivo, il graduato, nel frattempo cessato dal servizio permanente e collocato in congedo assoluto in virtù del provvedimento del comando interregionale Carbinieri “Podgora “ del 26 gennaio 2009, era sottoposto a procedimento disciplinare di stato all’esito del quale veniva disposta nei confronti del predetto, come da determina del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 24 luglio 2010, la perdita del grado per rimozione.
Quindi, il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con nota del 1 ottobre 20120 inviata alla sede provinciale INPDAP di Frosinone invitava l’Istituto previdenziale a voler sospendere il trattamento pensionistico provvisorio erogato in favore del OMISSIS atteso che:
“- Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - I reparto SM. Uff . Per. BAC con determina n………./D-1-11 datato 24 luglio 2010 ha disposto la cessazione dal servizio ai sensi del combinato disposto degli artt.34, 22 e 35 della legge 1168/61”;
“ lo stesso alla data del 9 dicembre 2008 avendo un servizio contributivo pari ad anni 23, mesi 3 e giorni 4 nonché un’età anagrafica di anni 38, non ha maturato i requisiti contributivi anagrafici previsti dalla Legge 449/97 nonché dal dlgs 165/1997”.
L’interessato ha impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione nonchè la nota recante richiesta di sospensione del trattamento pensionistico provvisorio innanzi al TAR per il Lazio che con sentenza n.3012/2011, resa informa semplificata, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.
Il sig. OMISSIS ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto deducendo a sostegno del proposto gravame, i seguenti motivi:
1) in relazione al provvedimento di perdita del grado per rimozione, errata motivazione per falsa applicazione dell’art.34 della legge n.1168 del 1961;
2) con riferimento alla nota di richiesta di sospensione della pensione, violazione dell’art.13 della legge n.1168 del 1961 ed, in subordine , violazione dell’art.20 della legge n.1168 del 1961, abuso di potere ed omessa applicazione della legge.
Si è costituito in giudizio per resistere all’appello l’intimato Ministero della Difesa.
Con ordinanza n.4519 assunta nella camera di consiglio del 26 luglio 2011 la Sezione disponeva l’acquisizione al giudizio di una serie di atti e documenti cui l’Amministrazione dava adempimento come da nota del 15/9/2011.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la definitiva decisione.
DIRITTO
Parte appellante con riferimento al primo dei provvedimenti oggetto di impugnativa contesta la legittimità della determinazione recante la dichiarazione della perdita del grado per rimozione sotto un duplice profilo :
a) il provvedimento espulsivo è stato assunto in applicazione della sentenza penale di condanna a lui inflitta dal Tribunale di Pisa per il reato di calunnia aggravata, ma tale sentenza non conteneva alcuna pena accessoria per cui l’Amministrazione non poteva attivare il procedimento disciplinare;
b) la misura in questione è conseguente ad un procedimento disciplinare instaurato ai sensi della legge n.1168 del 1961( art.34), ma essendo decorso il termine di 180 giorni dall’accadimento dei fatti ( 2007 ) all’Amministrazione era precluso l’esercizio dell’azione disciplinare.
Entrambe le argomentazioni difensive sono prive di giuridico fondamento.
Come rilevasi dall’esame del provvedimento impugnato la sanzione in contestazione è stata irrogata ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 6, della legge 18 ottobre 1961 n.1168 secondo cui il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado “ per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità o alle esigenze dello stato, previo giudizio della Commissione di disciplina”.
E’ in questa specifica ipotesi normativa che va collocata la determinazione sfavorevolmente assunta a carico dell’appuntato OMISSIS, laddove l’Amministrazione ha esercitato un potere disciplinare che ha solo il suo originario abbrivio nelle vicende di carattere penale che a suo tempo hanno visto protagonista l’appellante, ma che trae fondamento dall’autonomo giudizio disciplinare in cui l’amministrazione ha avuto cura di procedere ad una apposita valutazione dei fatti oggettivi accertati in sede penale, il tutto a mezzo di un apprezzamento che ha messo in evidenza la condotta censurabile sul piano disciplinare.
Al riguardo, vale la pena di sottolineare che nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti ( ivi compresi i militari ) il giudizio si svolge da parte dell’amministrazione procedente con una larga discrezionalità in ordine al convincimento circa la gravità degli addebiti ( Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010 n.6877; Cons Stato, Sez. VI, 10 maggio 1996 n.670) e l’apprezzamento può essere messo in discussione solo per errori di travisamento ed illogicità, vizi nella specie non rinvenienti, come si può rilevare dalla lettura degli atti depositati in giudizio.
Dunque, la perdita del grado per rimozione è stata irrogata all’esito di una valutazione correttamente culminata con la rilevata sussistenza di responsabilità disciplinare cui ha fatto contestualmente seguito l’individuazione della sanzione di stato di che trattasi e, se così è, i profili di doglianza dedotti dall’interessato sono del tutto estranei alla fattispecie in rilievo.
Parte appellante eccepisce poi l’intervenuta decadenza dell’esercizio del potere disciplinare, ma la censura non coglie nel segno.
Invero, il dies a quo cui far decorrere lo spatium temporis posto a disposizione dell’Amministrazione per attivare il procedimento disciplinare non va ancorato, come erroneamente ritenuto dalla difesa del OMISSIS, all’epoca in cui i fatti sono accaduti, bensì, come costantemente affermato in giurisprudenza, al momento in cui l’Amministrazione è stata formalmente notiziata, mediante notificazione e/o comunicazione, della intervenuta sentenza penale di condanna.
Sul punto dell’avvenuto inoltro della sentenza penale all’amministrazione alcunché viene lamentato nei motivi d’appello, sicchè la censura di decadenza deve ritenersi infondatamente dedotta.
Passando ad esaminare i profili di illegittimità formulati nei confronti del secondo degli atti impugnati, appare indispensabile effettuare alcune considerazioni di carattere preliminare che incidono concretamente sulla soluzione da dare alle questioni giuridiche sollevate.
L’Amministrazione con la nota del 1 ottobre 2010 qui in contestazione si è determinata in concreto a chiedere la sospensione del trattamento pensionistico già attribuito al OMISSIS in ragione dell’intervenuta adozione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione che, ai sensi dell’art.34 della legge n.1168 del 1961, opera con effetto retroattivo: l’Arma dei Carabinieri ha così ritenuto che gli effetti della sanzione si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2008, data di collocamento in congedo assoluto dell’appuntato OMISSIS.
Ora alla luce delle precisazioni testè evidenziate in ordine alla contestazione della legittimità della richiesta di sospendere il trattamento economico di quiescenza questo giudice deve declinare la propria giurisdizione.
Invero, qui il rapporto giuridico che viene in rilievo attiene unicamente alla rilevanza e agli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva necessaria per l’accesso a pensione.
Ma che la sanzione in questione possa o meno incidere retroattivamente o in pejus è questione che questo giudice non può decidere per non rientrare il apporto giuridico de quo nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo. ( cfr. Corte dei Conti, Sez. Giuris. Emilia Romagna n.1876 del 25/11/2010 ).
Nella specie, è intervenuto un formale provvedimento dell’Amministrazione ( vedi determina del Comando Interregionale Carabinieri Podgora del 26 gennaio 2009) che decreta ufficialmente la cessazione dal servizio del OMISSIS con collocamento in congedo assoluto dal 9 dicembre 2008 risultando altresì pacifico che al predetto militare è stato corrisposto il trattamento previdenziale ritenuto a lui spettante.
Se così è, in presenza di uno status che non è più quello del dipendente in servizio, la cognizione ad occuparsi della questione di tipo squisitamente previdenziale spetta unicamente al giudice munito della relativa giurisdizione, per cui in parte qua va dichiarato il difetto di giurisdizione, con applicazione del principio della traslatio iudicii, per cui parte appellante si farà carico di riassumere il giudizio nella parte che interessa innanzi al giudice deputato a definire la relativa controversia.
Per quanto sin qui esposto, la sentenza resa dal primo giudice va in parte confermata ed in altra parte riformata nei sensi sopra indicati.
Sussistono peraltro giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo Rigetta e per altra parte, in riforma, in parte qua, dell’impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
In relazione alla pronuncia declinatoria della giurisdizione parte interessata proseguirà il giudizio innanzi al giudice munito di cognizione.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2012
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