Indennità di trasferimento per assegnaz. alla D.I.A.

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Indennità di trasferimento per assegnaz. alla D.I.A.

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L'Amministrazione ha perso il ricorso in Appello al CdS.

Il TAR del Reggio Calabria ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il tratto distintivo tra il trasferimento d’autorità e quello su domanda sarebbe nell’interesse essendo il primo disposto per il perseguimento di finalità di natura pubblicistica (come nel caso di specie), mentre il secondo sarebbe in funzione delle esigenze personali del dipendente.

IL CONSIGLIO DI STATO ha affermato:

1) - Il Collegio non vede infatti ragioni per discostarsi dalla propria giurisprudenza, secondo la quale i trasferimenti di unità di personale della Polizia di Stato o della Guardia di finanza verso i centri operativi della D.I.A sono destinati a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento in generale, considerati i particolari compiti di potenziamento nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata - caratterizzati dallo svolgimento coordinato dell'attività investigativa - che la legge attribuisce a tale struttura. Pertanto essi hanno natura di trasferimenti d'autorità e la dichiarazione di gradimento espressa dal personale interessato altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità all’assegnazione ai suddetti centri, con conseguente diritto all'indennità di trasferimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2008, n, 6405; Id., Sez. IV, 7 febbraio 2011, n. 814).

2) - Non può essere un caso, d’altronde, che la stessa D.I.A., nel diramare l’interpello relativo ai movimenti da un centro operativo all’altro e richiedere a tal fine il gradimento del personale, qualifichi il trasferimento come “definitivo, d’autorità e per esigenze di servizio” (si veda il messaggio fax dell’ufficio personale della struttura, depositato in atti dalla parte privata).

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30/07/2012 201204289 Sentenza 4


N. 04289/2012REG.PROV.COLL.
N. 04185/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4185 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, XX Legione Guardia di Finanza Catanzaro, Nucleo Polizia Tributaria Reggio Calabria, Direzione Investigativa Antimafia C.O. Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele D'Ottavio, con domicilio eletto presso Gabriele D' Ottavio in Roma, via Ottaviano, 91;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00070/2010, resa tra le parti, concernente LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e udita per l’Amministrazione l’avvocato Daniela Giacobbe (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con sentenza 10 febbraio 2010, n. 70, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto dal signor OMISSIS, militare della Guardia di finanza, per il riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento - ai sensi dell’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 - a seguito alla sua assegnazione alla D.I.A. di Reggio Calabria. Il Tribunale ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il tratto distintivo tra il trasferimento d’autorità e quello su domanda sarebbe nell’interesse, essendo il primo disposto per il perseguimento di finalità di natura pubblicistica (come nel caso di specie), mentre il secondo sarebbe in funzione delle esigenze personali del dipendente.

Contro la sentenza ha interposto appello l’Amministrazione.

Questa in primo luogo eccepisce l’irricevibilità del ricorso introduttivo, in quanto tardivo. L’interessato non avrebbe tempestivamente contestato l’originario provvedimento d’impiego, che qualificava il trasferimento come disposto “a domanda”, ma avrebbe solo impugnato l’atto di diniego del beneficio richiesto.

Nel merito l’Amministrazione, ricostruendo la giurisprudenza, osserva che il gradimento manifestato dall’interessato nei riguardi del trasferimento varrebbe comunque acquiescenza e renderebbe perciò il provvedimento inattaccabile in sede giurisdizionale; secondo altra ricostruzione, sarebbe manifestazione di volontà, che impedirebbe di qualificare il movimento come trasferimento d’ufficio.

Il OMISSIS si è costituito in giudizio con controricorso, nel quale rileva che l’eccezione di irricevibilità sarebbe inammissibile (perché sollevata per la prima volta in questa fase di appello) e comunque infondata, perché solo a seguito del concreto trasferimento sarebbe sorto l’interesse economico da tutelare in giudizio.

Nel merito, l’appello sarebbe poi inammissibile, perché non contesterebbe la sentenza là dove afferma che il trasferimento è stato disposto d’ufficio dal Comando generale della Guardia di finanza e che la dichiarazione di disponibilità del militare era del tutto ininfluente, nel senso che, a prescindere da questa, il trasferimento sarebbe avvenuto comunque. Su tali statuizioni si sarebbe formato giudicato.

Nella propria formale comparsa di costituzione in primo grado, inoltre, l’Amministrazione non avrebbe specificamente contraddetto il carattere d’ufficio del trasferimento, affermato dall’originario ricorrente, cosicché questa circostanza dovrebbe comunque considerarsi come provata. Peraltro, nella relazione depositata successivamente l’Amministrazione sembrerebbe aderire proprio alla distinzione fra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda nei termini condivisi dal Tribunale regionale. Infine l’Amministrazione ammetterebbe che il militare non avrebbe presentato alcuna domanda di trasferimento, pur avendo la possibilità di esprimere un eventuale gradimento prima che il movimento avesse luogo. Ciò dimostrerebbe che il trasferimento era stato disposto prima che intervenisse la dichiarazione di gradimento dell’interessato, senza essere assoggettato alla condizione risolutiva espressa di un eventuale mancato gradimento.

In data 20 aprile 2012, il OMISSIS ha depositato memoria conclusiva.

All’udienza pubblica del successivo 5 giugno, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

Con riguardo alla eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, formulata dall’Amministrazione, va detto che questa è inammissibile per essere stata dedotta per la prima volta in questa sede di appello. La formula di rito adoperata dall’Amministrazione nella stringata memoria di costituzione in primo grado (“… deducendo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avversa domanda”) non può infatti valere come effettiva deduzione dell’eccezione in discorso, considerato il suo carattere del tutto formale e generico. L’eccezione, peraltro, è anche infondata, poiché il OMISSIS ha nei termini esperito ricorso dopo l’adozione dell’atto concretamente lesivo del proprio interesse, cioè la nota in data 18 gennaio 2001, n. 996, con cui il Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ne ha respinto l’istanza volta a ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento.

Non occorre prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dal OMISSIS, perché, nel merito, l’appello dell’Amministrazione è infondato e va perciò respinto.

Il Collegio non vede infatti ragioni per discostarsi dalla propria giurisprudenza, secondo la quale i trasferimenti di unità di personale della Polizia di Stato o della Guardia di finanza verso i centri operativi della D.I.A sono destinati a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento in generale, considerati i particolari compiti di potenziamento nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata - caratterizzati dallo svolgimento coordinato dell'attività investigativa - che la legge attribuisce a tale struttura. Pertanto essi hanno natura di trasferimenti d'autorità e la dichiarazione di gradimento espressa dal personale interessato altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità all’assegnazione ai suddetti centri, con conseguente diritto all'indennità di trasferimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2008, n, 6405; Id., Sez. IV, 7 febbraio 2011, n. 814).

Non può essere un caso, d’altronde, che la stessa D.I.A., nel diramare l’interpello relativo ai movimenti da un centro operativo all’altro e richiedere a tal fine il gradimento del personale, qualifichi il trasferimento come “definitivo, d’autorità e per esigenze di servizio” (si veda il messaggio fax dell’ufficio personale della struttura, depositato in atti dalla parte privata).

Una volta respinto l’appello, sussistono peraltro, apprezzate le circostanze, giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012


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