Buongiorno avvocato, io sono un poliziotto e risiedo a Biella. Mio padre e' invalido al 100% e gli e' stato riconosciuto art. 33 comma 3 della legge 104/92, vive in Sicilia con mia madre (casalinga, con patologie invalidanti non superiore ad 1/3). Io ho fatto richiesta di beneficiare dei tre giorni mensili ma il Questore mi ha rigettato l'istanza contestandomi che mia madre non e' ultrasessantacinquenne, non ha patologie invalidanti ecc.. e che mi sorella (casalinga, madre di due filgli di 2 e 3 anni e con stato di famiglia a se') non dista piu' di 150 Km. Io ero intenzionato a fare ricorso al Ministero dell'interno. Volevo solo chiederle se posso essere beneficiario dei tre gg mensili, e se anche senza i tre gg posso presentare istanza di trasferimento per la summenzionata legge.
Anticipatamente ringrazio.
LEGGE 104/92
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: LEGGE 104/92
Tuo padre è un parente in linea retta di primo grado. I tre giorni con la normativa attuale spettano al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Di conseguenza il Questore sbaglia.....i limiti di cui parla il Questore riguardano il III grado ad esempio: bisnonni oppure zii oppure nipoti.
Di conseguenza il Questore sbaglia.....i limiti di cui parla il Questore riguardano il III grado ad esempio: bisnonni oppure zii oppure nipoti.
Re: LEGGE 104/92
La legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro) ha apportato diverse modifiche alle
norme che disciplinano i trasferimenti ex legge 104/1992, con sostanziali riflessi sulla prassi
finora adottata dall’Amministrazione della Guardia di Finanza in materia e sui ricorsi
giurisdizionali in atto.
1. PREMESSA. L’art. 24 della legge 183/2010 ha apportato le seguenti modifiche alla
normativa che disciplina i trasferimenti ex legge 104/1992. ART. 20 L.
08.03.2000, N. 53
Norma previgente
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il
terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.
Norma vigente 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il
terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente. ART.
33 L. 08.02.1992, N. 104
(PERMESSI)
Norma previdente
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita',
nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine
entro il terzo grado, convivente
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
Hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche
in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non
sia ricoverata a tempo pieno
Norma vigente
(PERMESSI)
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di
gravità, coniuge, parente o affine entro il
secondo grado
, ovvero entro il
terzo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,
ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,
anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un
lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
ART. 33 L. 08.02.1992, n. 104
(TRASFERIMENTI) Norma previgente 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina
al proprio domicilio
e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Norma vigente 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al domicilio
della persona da assistere
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
2. MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 04.11.2010, N. 183
.
Si riporta una sintesi delle novità di interesse
ai fini della mobilità
:
a. Abrogazione del requisito della
continuità ed esclusività
dell’assistenza
.
Il principale (se non esclusivo) motivo di mancato accoglimento delle istanze da parte
dell’Amministrazione, avallati dalla costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia,
è stato la carenza di continuità ed esclusività della prestazione assistenziale al disabile.
Con le modifiche dal “collegato lavoro”
scompare
ogni riferimento normativo alla
continuità ed esclusività dell’assistenza
, in quanto espressamente abrogate le norme che prevedevano tali requisiti.
PRIMA
il lavoratore doveva assistere con
continuità ed in via esclusiva
un parente o affine con handicap grave.
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
ADESSO
, atteso che il comma 5 (trasferimenti) rimanda al comma 3 (permessi) per individuare i
beneficiari dei trasferimenti, è necessario solo che il lavoratore assista un parente o affine con
handicap grave, anche quindi
saltuariamente e non in via esclusiva
. Depone in tal senso la volontà del legislatore del 2010 di abrogare espressamente ogni
riferimento alla continuità ed esclusività della prestazione assistenziale.
b. Viene
limitata
la platea dei soggetti che possono fruire dell’agevolazione in relazione al
grado di parentela o affinità
.
PRIMA
il lavoratore doveva avere un rapporto di parentela o affinità con la persona con handicap grave
entro il terzo grado
.
ADESSO
il parente o affine da assistere deve essere ordinariamente
entro il secondo grado
(entro
il terzo grado
soltanto “
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti
”.
Ricordiamo che, ai sensi degli articoli da 74 a 78 del codice civile, i gradi di parentela e affinità
sono così determinati:
primo grado
:
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
- parenti: figli e genitori
- affini: suoceri, genero, nuora;
secondo grado:
parenti: fratelli e sorelle; nonni e nipoti (diretti);
affini: cognati/e;
terzo grado:
- parenti: nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni); bisnipoti e bisnonni;
- affini: zii/e del coniuge.
c. Si deve trattare sempre di assistenza a persona con
handicap grave
.
Sia nell’attuale formulazione che nella precedente è previsto che la persona assistita debba
avere un
handicap grave
.
Ricordiamo che tale requisito è previsto dal
comma 3
dell’art. 3, legge 104/1992, che riportiamo:
“
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
5 / 8
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici
”.
L’handicap grave (art. 3,
comma 3
) è rilevabile dalla certificazione sanitaria per l’accertamento dell’handicap.
d. Scompare ogni riferimento alla convivenza con la persona da assistere, prevista
dalla precedente formulazione del comma 3 dell’art. 33, L. 104/1992.
Con la modifica introdotta dalla L. 183/2010, può beneficiare del trasferimento ex legge
104/1992 (art. 33, comma 5) il lavoratore che ha i requisiti per fruire dei permessi previsti dal
comma 3 del medesimo articolo.
Il rimando al comma 3 (permessi), nella vecchia formulazione, poteva far rivivere il requisito
della convivenza previsto da quest’ultima disposizione.
La contestuale riformulazione del comma 3 dell’art. 33, L. 104/1992, ad opera della L.
183/2010, ha opportunamente eliminato il richiamo alla convivenza in precedenza previsto (“3.
…
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il
terzo grado,
convivente
, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile…
”.
e.
Scelta della sede di lavoro
.
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
PRIMA
il lavoratore che assisteva la persona con handicap grave poteva scegliere “
la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio
”.
ADESSO può scegliere “
la sede di lavoro più vicina al
domicilio della persona da assistere
”.
In sostanza, chi assiste il parente con handicap può richiedere il trasferimento vicino al domicilio
della persona da assistere e non più al proprio domicilio.
f.
Un solo lavoratore può fruire dell’agevolazione per la stessa persona con handicap
.
Come già anticipato, con le modifiche introdotte dalla legge 183/2010, può beneficiare del
trasferimento ex legge 104/1992 (art. 33, comma 5) il lavoratore che può fruire dei permessi
previsti dal comma 3 del medesimo articolo (“
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al...”).
Il secondo periodo del comma 3 citato prevede che: “
Il predetto diritto
(ndr 3 giorni di permesso mensili)
non può essere riconosciuto a più di
un lavoratore dipendente
per l'assistenza alla
stessa persona
con handicap in situazione di gravità
”.
norme che disciplinano i trasferimenti ex legge 104/1992, con sostanziali riflessi sulla prassi
finora adottata dall’Amministrazione della Guardia di Finanza in materia e sui ricorsi
giurisdizionali in atto.
1. PREMESSA. L’art. 24 della legge 183/2010 ha apportato le seguenti modifiche alla
normativa che disciplina i trasferimenti ex legge 104/1992. ART. 20 L.
08.03.2000, N. 53
Norma previgente
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il
terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.
Norma vigente 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il
terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente. ART.
33 L. 08.02.1992, N. 104
(PERMESSI)
Norma previdente
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita',
nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine
entro il terzo grado, convivente
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
Hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche
in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non
sia ricoverata a tempo pieno
Norma vigente
(PERMESSI)
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di
gravità, coniuge, parente o affine entro il
secondo grado
, ovvero entro il
terzo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,
ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,
anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un
lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
ART. 33 L. 08.02.1992, n. 104
(TRASFERIMENTI) Norma previgente 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina
al proprio domicilio
e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Norma vigente 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al domicilio
della persona da assistere
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
2. MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 04.11.2010, N. 183
.
Si riporta una sintesi delle novità di interesse
ai fini della mobilità
:
a. Abrogazione del requisito della
continuità ed esclusività
dell’assistenza
.
Il principale (se non esclusivo) motivo di mancato accoglimento delle istanze da parte
dell’Amministrazione, avallati dalla costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia,
è stato la carenza di continuità ed esclusività della prestazione assistenziale al disabile.
Con le modifiche dal “collegato lavoro”
scompare
ogni riferimento normativo alla
continuità ed esclusività dell’assistenza
, in quanto espressamente abrogate le norme che prevedevano tali requisiti.
PRIMA
il lavoratore doveva assistere con
continuità ed in via esclusiva
un parente o affine con handicap grave.
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
ADESSO
, atteso che il comma 5 (trasferimenti) rimanda al comma 3 (permessi) per individuare i
beneficiari dei trasferimenti, è necessario solo che il lavoratore assista un parente o affine con
handicap grave, anche quindi
saltuariamente e non in via esclusiva
. Depone in tal senso la volontà del legislatore del 2010 di abrogare espressamente ogni
riferimento alla continuità ed esclusività della prestazione assistenziale.
b. Viene
limitata
la platea dei soggetti che possono fruire dell’agevolazione in relazione al
grado di parentela o affinità
.
PRIMA
il lavoratore doveva avere un rapporto di parentela o affinità con la persona con handicap grave
entro il terzo grado
.
ADESSO
il parente o affine da assistere deve essere ordinariamente
entro il secondo grado
(entro
il terzo grado
soltanto “
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti
”.
Ricordiamo che, ai sensi degli articoli da 74 a 78 del codice civile, i gradi di parentela e affinità
sono così determinati:
primo grado
:
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
- parenti: figli e genitori
- affini: suoceri, genero, nuora;
secondo grado:
parenti: fratelli e sorelle; nonni e nipoti (diretti);
affini: cognati/e;
terzo grado:
- parenti: nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni); bisnipoti e bisnonni;
- affini: zii/e del coniuge.
c. Si deve trattare sempre di assistenza a persona con
handicap grave
.
Sia nell’attuale formulazione che nella precedente è previsto che la persona assistita debba
avere un
handicap grave
.
Ricordiamo che tale requisito è previsto dal
comma 3
dell’art. 3, legge 104/1992, che riportiamo:
“
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
5 / 8
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici
”.
L’handicap grave (art. 3,
comma 3
) è rilevabile dalla certificazione sanitaria per l’accertamento dell’handicap.
d. Scompare ogni riferimento alla convivenza con la persona da assistere, prevista
dalla precedente formulazione del comma 3 dell’art. 33, L. 104/1992.
Con la modifica introdotta dalla L. 183/2010, può beneficiare del trasferimento ex legge
104/1992 (art. 33, comma 5) il lavoratore che ha i requisiti per fruire dei permessi previsti dal
comma 3 del medesimo articolo.
Il rimando al comma 3 (permessi), nella vecchia formulazione, poteva far rivivere il requisito
della convivenza previsto da quest’ultima disposizione.
La contestuale riformulazione del comma 3 dell’art. 33, L. 104/1992, ad opera della L.
183/2010, ha opportunamente eliminato il richiamo alla convivenza in precedenza previsto (“3.
…
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il
terzo grado,
convivente
, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile…
”.
e.
Scelta della sede di lavoro
.
LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104.
PRIMA
il lavoratore che assisteva la persona con handicap grave poteva scegliere “
la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio
”.
ADESSO può scegliere “
la sede di lavoro più vicina al
domicilio della persona da assistere
”.
In sostanza, chi assiste il parente con handicap può richiedere il trasferimento vicino al domicilio
della persona da assistere e non più al proprio domicilio.
f.
Un solo lavoratore può fruire dell’agevolazione per la stessa persona con handicap
.
Come già anticipato, con le modifiche introdotte dalla legge 183/2010, può beneficiare del
trasferimento ex legge 104/1992 (art. 33, comma 5) il lavoratore che può fruire dei permessi
previsti dal comma 3 del medesimo articolo (“
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al...”).
Il secondo periodo del comma 3 citato prevede che: “
Il predetto diritto
(ndr 3 giorni di permesso mensili)
non può essere riconosciuto a più di
un lavoratore dipendente
per l'assistenza alla
stessa persona
con handicap in situazione di gravità
”.
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