Revisione e recupero capacità di lavoro

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MICHELE1961

Revisione e recupero capacità di lavoro

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EGREG. Roberto Mandarino PREMETTO CHE SONO STATO RIFORMATO "DISPENSATO DAL SERVIZIO PER FISICA INABILITà" POLIZIA DI STATO.
LA MIA DOMANDA è QUESTA SAPERE SE è POSSIBILE AVERE UNA RISPOSTA PER UNA TRANQUILLITà O PREOCCUPZIONE DI SERIA ENTITà, SULLA QUESTIONE DI REVISIONE PER LA PENSIONE DI INABILITà. ,QUELLO CHE MI PREMA SAPERE è SE TUTTO CIO E VERO. VOLEVO ANCHE E UNA SPIEGAZIONE AL PUNTO " Il rischio riguarda in particolare due categorie di pensionati di inabilità: coloro che non hanno potuto acquisire una anzianità contributiva sufficiente al conseguimento delle altre prestazioni di invalidità previste per i pubblici dipendenti (15 o 20 anni di anzianità contributiva a seconda del grado di invalidità);
la quota da maggiorazione che, nell’ipotesi di cessazione del diritto alla pensione di inabilità, verrebbe a cessare. CIOE QUESTA QUOTA DA MAGGIORAZIONE COSA VUOLE INTENDERE?
LA PREGO DI RISPONDERMI
LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE DI CUORE
(TUTTO QUESTO E SCRITTO SU INTERNET ALLA VOCE PENSIONE DI INABILITà SICUREZZA SOCIALE)

"Il titolare della pensione di inabilità I.N.P.S. può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di inabilità ad iniziativa dell’I.N.P.S.. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l’accertamento.

Anche il titolare di pensione di inabilità a carico dell’I.N.P.D.A.P. potrebbe essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la verifica del permanere delle condizioni di inabilità, ma l’Istituto, nonostante siano già trascorsi 14 anni dalla istituzione della prestazione, non ha emanato disposizioni al riguardo.

Sussiste il rischio che questi pensionati, non informati sulla possibilità di revoca della prestazione e per questo convinti che si tratti di prestazione a vita, indipendentemente dall’evoluzione delle loro capacità di lavoro, abbiano la sorpresa di vedersi revocare la prestazione, quando l’Istituto si deciderà ad applicare la legge.

Il rischio riguarda in particolare due categorie di pensionati di inabilità:

coloro che non hanno potuto acquisire una anzianità contributiva sufficiente al conseguimento delle altre prestazioni di invalidità previste per i pubblici dipendenti (15 o 20 anni di anzianità contributiva a seconda del grado di invalidità);
la quota da maggiorazione che, nell’ipotesi di cessazione del diritto alla pensione di inabilità, verrebbe a cessare.

Nel caso di revoca della prestazione, la legge prevede che il periodo di godimento della pensione sia coperto da contribuzione figurativa, ma l’I.N.P.D.A.P., non avendo stabilito controlli sulla persistenza del requisito sanitario, non ha neppure deliberato in merito a questo accredito figurativo.


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