Egregio Avvocato Carta, sono un App. sc. CC riformato in data 08.11.2011 in quanto riconosciuto vittima del terrorismo con invaliditá permanente dell'81%, riconosciuto vittima del terrorismo in data 28/04/2010, trattenuto in servizio fino alla data dell'8 /11/2012 , evento cui riconosciuto vittima del terrorismo avvenuto in data 09/07/1993 in Somalia, ho la sensazione che inpdap adesso inps non abbia tenuto conto di alcune cose che le posto qui di seguito in merito alla decorrenza dei benefici. Potrebbe darmi una delucidazione in merito CIRCA eventuali arretrati che non sarebbero stati calcolati correttamente? La ringrazio anticipatamente ed in attesa di un Suo gradito riscontro La saluto cordialmente. Marco Menicucci
http://www.inps.it/portale/default.aspx ... =5909&p4=2" onclick="window.open(this.href);return false;
INVALIDI PERMANENTI PARI O SUPERIORI ALL'80%
A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta, che viene erogata dopo la presentazione della domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata utilizzando quale retribuzione pensionabile l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'evento terroristico.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p.3.2).
La pensione ai superstiti, invece, viene posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e, in presenza di più contitolari, non può essere superato l’importo totale della pensione diretta.
DECORRENZA DEI BENEFICI
Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n.206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.
A favore dei soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3 della legge citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all’80 %, non ancora pensionati, il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all’evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi solo dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007 (circ. 122/2007 p.10).
Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all’80 %, già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n.206, dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione e l’attribuzione degli arretrati partirà dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata o riliquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p. 3.2).
I benefici economici spettanti ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu (Congo) decorrono dal 1° aprile 2006. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva(circ. 98 dell' 11 novembre 2008 -p.3.3).
I benefici spettanti alle vittime della strage di Ustica nonché alle vittime dei delitti della “banda della Uno bianca” ed ai loro superstiti decorrono dal 1° gennaio 2007 (Finanziaria 2007).
Dalla stessa data produce effetto anche l’attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori della vittima.
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.
I benefici pensionistici alle vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico decorrono dal 1° gennaio 2008.
L’attribuzione della doppia annualità della pensione ai superstiti di vittime della criminalità organizzata, di vittime del dovere, dei sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento delle loro funzioni decorre dal 1° gennaio 2008 (Finanziaria 2008)
vittime del terrorismo decorrenza benefici pensione
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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vittime del terrorismo decorrenza benefici pensione
Egregio Avvocato Carta, sono un App. sc. CC riformato in data 08.11.2011 in quanto riconosciuto vittima del terrorismo con invaliditá permanente dell'81%, riconosciuto vittima del terrorismo in data 28/04/2010, trattenuto in servizio fino alla data dell'8 /11/2012 , evento cui riconosciuto vittima del terrorismo avvenuto in data 09/07/1993 in Somalia, ho la sensazione che inpdap adesso inps non abbia tenuto conto di alcune cose che le posto qui di seguito in merito alla decorrenza dei benefici. Potrebbe darmi una delucidazione in merito CIRCA eventuali arretrati che non sarebbero stati calcolati correttamente? La ringrazio anticipatamente ed in attesa di un Suo gradito riscontro La saluto cordialmente. Marco Menicucci
http://www.inps.it/portale/default.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; ... =5909&p4=2
INVALIDI PERMANENTI PARI O SUPERIORI ALL'80%
A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta, che viene erogata dopo la presentazione della domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata utilizzando quale retribuzione pensionabile l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'evento terroristico.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p.3.2).
La pensione ai superstiti, invece, viene posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e, in presenza di più contitolari, non può essere superato l’importo totale della pensione diretta.
DECORRENZA DEI BENEFICI
Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n.206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.
A favore dei soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3 della legge citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all’80 %, non ancora pensionati, il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all’evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi solo dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007 (circ. 122/2007 p.10).
Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all’80 %, già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n.206, dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione e l’attribuzione degli arretrati partirà dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata o riliquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p. 3.2).
I benefici economici spettanti ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu (Congo) decorrono dal 1° aprile 2006. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva(circ. 98 dell' 11 novembre 2008 -p.3.3).
I benefici spettanti alle vittime della strage di Ustica nonché alle vittime dei delitti della “banda della Uno bianca” ed ai loro superstiti decorrono dal 1° gennaio 2007 (Finanziaria 2007).
Dalla stessa data produce effetto anche l’attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori della vittima.
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.
I benefici pensionistici alle vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico decorrono dal 1° gennaio 2008.
L’attribuzione della doppia annualità della pensione ai superstiti di vittime della criminalità organizzata, di vittime del dovere, dei sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento delle loro funzioni decorre dal 1° gennaio 2008 (Finanziaria 2008)
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INVALIDI PERMANENTI PARI O SUPERIORI ALL'80%
A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta, che viene erogata dopo la presentazione della domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata utilizzando quale retribuzione pensionabile l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'evento terroristico.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p.3.2).
La pensione ai superstiti, invece, viene posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e, in presenza di più contitolari, non può essere superato l’importo totale della pensione diretta.
DECORRENZA DEI BENEFICI
Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n.206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.
A favore dei soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3 della legge citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all’80 %, non ancora pensionati, il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all’evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi solo dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007 (circ. 122/2007 p.10).
Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all’80 %, già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n.206, dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione e l’attribuzione degli arretrati partirà dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata o riliquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p. 3.2).
I benefici economici spettanti ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu (Congo) decorrono dal 1° aprile 2006. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva(circ. 98 dell' 11 novembre 2008 -p.3.3).
I benefici spettanti alle vittime della strage di Ustica nonché alle vittime dei delitti della “banda della Uno bianca” ed ai loro superstiti decorrono dal 1° gennaio 2007 (Finanziaria 2007).
Dalla stessa data produce effetto anche l’attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori della vittima.
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.
I benefici pensionistici alle vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico decorrono dal 1° gennaio 2008.
L’attribuzione della doppia annualità della pensione ai superstiti di vittime della criminalità organizzata, di vittime del dovere, dei sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento delle loro funzioni decorre dal 1° gennaio 2008 (Finanziaria 2008)
Re: vittime del terrorismo decorrenza benefici pensione
Gentile, Avv. Carta,
Tempo fa Le ho postato uno stralcio della circolare INPS, in merito decorrenza benefici ed eventuali arretrati per pensione vittima del terrorismo con invaliditá superiore 80%. Immagino la mole di lavoro che Si vede a dover evadere ogni giorno, ma se ritiene opportuno potermi dare una delucizaione interpretativa di quanto postato Le sarei veramente grato. In attesa di una Sua risposta La ringrazio anticipatamente e La saluto cordialmente. Marcom01
Tempo fa Le ho postato uno stralcio della circolare INPS, in merito decorrenza benefici ed eventuali arretrati per pensione vittima del terrorismo con invaliditá superiore 80%. Immagino la mole di lavoro che Si vede a dover evadere ogni giorno, ma se ritiene opportuno potermi dare una delucizaione interpretativa di quanto postato Le sarei veramente grato. In attesa di una Sua risposta La ringrazio anticipatamente e La saluto cordialmente. Marcom01
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