Nel 2006 ho fatto domanda di riconoscimento di causa di servizio per ernie discali.
Avevo già riconosciute malattie con categoria A 7^ massima.
Dopo 4 anni la cmo di chieti riconosce la malattia ma rimane la patologia A alla 7^ massima e manda il tutto al Ministero con richiesta con ppo per 4 anni.
Detta pratica si trova ancora ferma al ministero - ho scritto una raccomandata ma non ho ricevuto risposta.
Nel mese di Febbraio 2007, dopo 40 ANNI di servizio effettivo, ho fatto domanda di pensione con richiesta di 5 anni di ausiliaria cosa che mi è stata accolta.
DUE giorni dopo la domanda di pensione ho fatto domanda di PPO per la categoria A 7^ massima già da tempo riconosciuta - il mio comando legione invia la pratica al CNA di chieti e copia, per conoscenza, a me e al mio comando provinciale.
Dopo 4 anni di attesa il CNA fa presente che la mi domanda di PPO non è mai arrivata (cosa strana io e il comando provinciale abbiamo ricevuto la lettera di trasmissione).
Immediatamente il comando legione invia copia della domanda al cna che la gira al ministero.
Dopo un anno vengo convocato al CMO di chieti per la visita.
Il dottore mi chiede dei nuovi accertamenti che non avevo.
Torno a casa faccio gli accertamenti e li spedisco al cmo di chieti - SONO IN ATTESA.
- CHIEDO: --
1°) che valore ha la prima domanda, 2006, con riconoscimento della cmo di 4 anni di ppo e inviata al ministero che ad oggi è scaduta;
2°) la seconda domanda, 2007, parte dalla data di presentazione e potrebbe riagganciarsi alla prima?
La categoria A 7^ massima c'è l'ho riconosciuta da prima del 2000 - la cmo può azzerare detto riconoscimento?
Grazie Luciano
qualcuno ha un indirizzo e-mail del ministero ove trattano queste pratiche di ppo.
Pensione Privilegiata Ordinaria
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Re: Pensione Privileggiata Ordinaria
Messaggio da giuseppefrezza »
ministero difesa previmiles, c'è numero verde e ind mail
Re: Pensione Privilegiata Ordinaria
Nel caso c'è qalcuno che si trova nelle stesse condizioni: "Revoca Trattamento Pensionistico Privilegiato".
1) - Il ricorso è improcedibile per difetto di giurisdizione.
2) - La materia pensionistica , inequivocabilmente trattata nel presente ricorso è, per pacifica giurisprudenza ed in base agli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934, assegnata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, e conseguentemente sottratta al ricorso straordinario.
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09/07/2012 201004903 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/10/2011
Numero 03142/2012 e data 09/07/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2011
NUMERO AFFARE 04903/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale previdenza militare leva e coll. lavoro volontari congedati.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da B. F., avverso revoca trattamento pensionistico privilegiato - ricorso del 15 marzo 2010;
LA SEZIONE
Vista la relazione POS. 17994/M del 2 agosto 2010 , con la quale il Ministero della difesa (direzione generale previdenza militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Visto il ricorso, presentato in data 15 marzo 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Mauro Zampini;
Premesso:
Il maresciallo F…… ha prodotto il presente ricorso straordinario contro la revoca del trattamento pensionistico privilegiato, concessogli con successivi decreti ministeriali tra il 25 marzo 1970 e il 3 luglio 1982.
Considerato:
Il ricorso è improcedibile per difetto di giurisdizione.
La materia pensionistica , inequivocabilmente trattata nel presente ricorso è, per pacifica giurisprudenza ed in base agli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934, assegnata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, e conseguentemente sottratta al ricorso straordinario.
La sezione privilegia detta conclusione, rispetto a quella prospettata nella relazione ministeriale introduttiva di irricevibilità per tardività, per la priorità logica della verifica della giurisdizione rispetto a quella della tempestività del ricorso.
P.Q.M.
Esprime il parere che il gravame sia improcedibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
1) - Il ricorso è improcedibile per difetto di giurisdizione.
2) - La materia pensionistica , inequivocabilmente trattata nel presente ricorso è, per pacifica giurisprudenza ed in base agli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934, assegnata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, e conseguentemente sottratta al ricorso straordinario.
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09/07/2012 201004903 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/10/2011
Numero 03142/2012 e data 09/07/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2011
NUMERO AFFARE 04903/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale previdenza militare leva e coll. lavoro volontari congedati.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da B. F., avverso revoca trattamento pensionistico privilegiato - ricorso del 15 marzo 2010;
LA SEZIONE
Vista la relazione POS. 17994/M del 2 agosto 2010 , con la quale il Ministero della difesa (direzione generale previdenza militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Visto il ricorso, presentato in data 15 marzo 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Mauro Zampini;
Premesso:
Il maresciallo F…… ha prodotto il presente ricorso straordinario contro la revoca del trattamento pensionistico privilegiato, concessogli con successivi decreti ministeriali tra il 25 marzo 1970 e il 3 luglio 1982.
Considerato:
Il ricorso è improcedibile per difetto di giurisdizione.
La materia pensionistica , inequivocabilmente trattata nel presente ricorso è, per pacifica giurisprudenza ed in base agli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934, assegnata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, e conseguentemente sottratta al ricorso straordinario.
La sezione privilegia detta conclusione, rispetto a quella prospettata nella relazione ministeriale introduttiva di irricevibilità per tardività, per la priorità logica della verifica della giurisdizione rispetto a quella della tempestività del ricorso.
P.Q.M.
Esprime il parere che il gravame sia improcedibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
Re: Pensione Privilegiata Ordinaria
Giusto per notizia
Recupero di somme che si assumono indebitamente percepite dal ricorrente;
1) - il ricorrente – sovrintendente capo della Polizia di Stato cessato dal servizio in data 1 luglio 1993, con diritto alla pensione ordinaria privilegiata (ex art. 139 T.U. 1092 del 1973) di V Categoria, e poi riammesso nella Amministrazione Civile del Ministero degli Interni, ai sensi del D.P.R. 340/1982, con la qualifica di ragioniere - impugna il decreto con cui, in data 20 gennaio 1998, il Ministero degli Interni ha annullato il D.M. del 6 febbraio 1996, di rideterminazione del trattamento economico al predetto spettante, chiedendone l’annullamento.
IL TAR LAZIO precisa:
1) - la questione prospettata – attinente specificamente l’applicabilità del citato art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e non del precedente art. 132) nel caso in cui un dipendente della Polizia di Stato sia cessato dal servizio, con diritto alla pensione privilegiata, e poi riammesso nell’Amministrazione civile del Ministero degli Interni – è già stata oggetto di esame da parte del giudice amministrativo;
2) - in particolare, risultano emanate numerose decisioni, le quali hanno statuito che “il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall’art. 132 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività” ritenendo che “l’attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad un’infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce l’occasione per l’insorgenza del predetto diritto” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 5947; C.d.S., Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 864; C.d.S., 20 ottobre 2005, n. 5915; TAR Lazio, Sez. I ter, 3 maggio 2006, n. 3123; TAR Lazio, Sez. III ter, 17 ottobre 2001, n. 8562);
3) - ciò detto, il Collegio – accertata la propria giurisdizione, in ragione del disposto di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 - non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale di cui sopra ed, anzi, ritiene il ricorso manifestamente fondato, tanto da decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.pr.amm.;
Ricorso Accolto. Il resto leggetelo in sentenza.
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24/10/2012 201208764 Sentenza 1T
N. 08764/2012 REG.PROV.COLL.
N. 12136/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12136 del 1998, proposto da:
L. I., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo De Jorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, piazza del Fante n. 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del decreto, consegnato al ricorrente in data 18 settembre 1998, di rideterminazione della retribuzione, ai sensi dell’art. 132 del T.U. n. 1092 del 1973, con il quale il Ministero degli Interni ha annullato un precedente decreto amministrativo adottato il 6 febbraio 1996, annunciando, per le vie brevi, un recupero di somme che si assumono indebitamente percepite dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – sovrintendente capo della Polizia di Stato cessato dal servizio in data 1 luglio 1993, con diritto alla pensione ordinaria privilegiata (ex art. 139 T.U. 1092 del 1973) di V Categoria, e poi riammesso nella Amministrazione Civile del Ministero degli Interni, ai sensi del D.P.R. 340/1982, con la qualifica di ragioniere - impugna il decreto con cui, in data 20 gennaio 1998, il Ministero degli Interni ha annullato il D.M. del 6 febbraio 1996, di rideterminazione del trattamento economico al predetto spettante, chiedendone l’annullamento;
- a tale fine denuncia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, vantando – in sintesi – l’ammissibilità del cumulo tra pensione privilegiata e trattamento stipendiale, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e non dell’art. 132 del medesimo D.P.R.);
- con atto depositato in data 20 ottobre 1998 si è costituito il Ministero degli Interni, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 13 febbraio 2012 – ha prodotto una memoria con la quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato;
- all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che il ricorso è fondato, atteso che:
- la questione prospettata – attinente specificamente l’applicabilità del citato art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e non del precedente art. 132) nel caso in cui un dipendente della Polizia di Stato sia cessato dal servizio, con diritto alla pensione privilegiata, e poi riammesso nell’Amministrazione civile del Ministero degli Interni – è già stata oggetto di esame da parte del giudice amministrativo;
- in particolare, risultano emanate numerose decisioni, le quali hanno statuito che “il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall’art. 132 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività” ritenendo che “l’attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad un’infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce l’occasione per l’insorgenza del predetto diritto” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 5947; C.d.S., Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 864; C.d.S., 20 ottobre 2005, n. 5915; TAR Lazio, Sez. I ter, 3 maggio 2006, n. 3123; TAR Lazio, Sez. III ter, 17 ottobre 2001, n. 8562);
- ciò detto, il Collegio – accertata la propria giurisdizione, in ragione del disposto di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 - non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale di cui sopra ed, anzi, ritiene il ricorso manifestamente fondato, tanto da decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.pr.amm.;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto;
Ritenuto, peraltro, che – in ragione dei dubbi interpretativi inequivocabilmente sussistenti all’epoca di adozione del provvedimento impugnato (1998) – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12136/1998, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2012
Recupero di somme che si assumono indebitamente percepite dal ricorrente;
1) - il ricorrente – sovrintendente capo della Polizia di Stato cessato dal servizio in data 1 luglio 1993, con diritto alla pensione ordinaria privilegiata (ex art. 139 T.U. 1092 del 1973) di V Categoria, e poi riammesso nella Amministrazione Civile del Ministero degli Interni, ai sensi del D.P.R. 340/1982, con la qualifica di ragioniere - impugna il decreto con cui, in data 20 gennaio 1998, il Ministero degli Interni ha annullato il D.M. del 6 febbraio 1996, di rideterminazione del trattamento economico al predetto spettante, chiedendone l’annullamento.
IL TAR LAZIO precisa:
1) - la questione prospettata – attinente specificamente l’applicabilità del citato art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e non del precedente art. 132) nel caso in cui un dipendente della Polizia di Stato sia cessato dal servizio, con diritto alla pensione privilegiata, e poi riammesso nell’Amministrazione civile del Ministero degli Interni – è già stata oggetto di esame da parte del giudice amministrativo;
2) - in particolare, risultano emanate numerose decisioni, le quali hanno statuito che “il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall’art. 132 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività” ritenendo che “l’attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad un’infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce l’occasione per l’insorgenza del predetto diritto” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 5947; C.d.S., Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 864; C.d.S., 20 ottobre 2005, n. 5915; TAR Lazio, Sez. I ter, 3 maggio 2006, n. 3123; TAR Lazio, Sez. III ter, 17 ottobre 2001, n. 8562);
3) - ciò detto, il Collegio – accertata la propria giurisdizione, in ragione del disposto di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 - non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale di cui sopra ed, anzi, ritiene il ricorso manifestamente fondato, tanto da decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.pr.amm.;
Ricorso Accolto. Il resto leggetelo in sentenza.
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24/10/2012 201208764 Sentenza 1T
N. 08764/2012 REG.PROV.COLL.
N. 12136/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12136 del 1998, proposto da:
L. I., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo De Jorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, piazza del Fante n. 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del decreto, consegnato al ricorrente in data 18 settembre 1998, di rideterminazione della retribuzione, ai sensi dell’art. 132 del T.U. n. 1092 del 1973, con il quale il Ministero degli Interni ha annullato un precedente decreto amministrativo adottato il 6 febbraio 1996, annunciando, per le vie brevi, un recupero di somme che si assumono indebitamente percepite dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – sovrintendente capo della Polizia di Stato cessato dal servizio in data 1 luglio 1993, con diritto alla pensione ordinaria privilegiata (ex art. 139 T.U. 1092 del 1973) di V Categoria, e poi riammesso nella Amministrazione Civile del Ministero degli Interni, ai sensi del D.P.R. 340/1982, con la qualifica di ragioniere - impugna il decreto con cui, in data 20 gennaio 1998, il Ministero degli Interni ha annullato il D.M. del 6 febbraio 1996, di rideterminazione del trattamento economico al predetto spettante, chiedendone l’annullamento;
- a tale fine denuncia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, vantando – in sintesi – l’ammissibilità del cumulo tra pensione privilegiata e trattamento stipendiale, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e non dell’art. 132 del medesimo D.P.R.);
- con atto depositato in data 20 ottobre 1998 si è costituito il Ministero degli Interni, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 13 febbraio 2012 – ha prodotto una memoria con la quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato;
- all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che il ricorso è fondato, atteso che:
- la questione prospettata – attinente specificamente l’applicabilità del citato art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e non del precedente art. 132) nel caso in cui un dipendente della Polizia di Stato sia cessato dal servizio, con diritto alla pensione privilegiata, e poi riammesso nell’Amministrazione civile del Ministero degli Interni – è già stata oggetto di esame da parte del giudice amministrativo;
- in particolare, risultano emanate numerose decisioni, le quali hanno statuito che “il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall’art. 132 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività” ritenendo che “l’attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad un’infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce l’occasione per l’insorgenza del predetto diritto” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 5947; C.d.S., Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 864; C.d.S., 20 ottobre 2005, n. 5915; TAR Lazio, Sez. I ter, 3 maggio 2006, n. 3123; TAR Lazio, Sez. III ter, 17 ottobre 2001, n. 8562);
- ciò detto, il Collegio – accertata la propria giurisdizione, in ragione del disposto di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 - non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale di cui sopra ed, anzi, ritiene il ricorso manifestamente fondato, tanto da decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.pr.amm.;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto;
Ritenuto, peraltro, che – in ragione dei dubbi interpretativi inequivocabilmente sussistenti all’epoca di adozione del provvedimento impugnato (1998) – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12136/1998, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2012
Re: Pensione Privilegiata Ordinaria
OCCHIO ai ricorsi per la corresponsione della pensione privilegiata.
Il Consiglio di Stato precisa:
1) - Come correttamente rilevato dall’Amministrazione riferente, la materia del contendere verte quindi sul riconoscimento di un diritto di tipo pensionistico, il cui accertamento rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti quale giudice unico dei trattamenti pensionistici, ex art.62 del R.D. n.1214 del 1943 e dell'art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205, con conseguente sottrazione ex lege alla giurisdizione del giudice amministrativo e quindi alla possibilità di presentare domanda di annullamento ex art.8 d.p.r. n.1199/1971 (art.7 ult.comma c.p.a.).
Pertanto leggete qui sotto in modo da NON fare gli stessi errori.
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15/07/2013 201101741 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/06/2013
Numero 03299/2013 e data 15/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013
NUMERO AFFARE 01741/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa, direzione generale della sanità militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, avverso il p.v. ML/B N…. del 20.05.2004, emesso dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare Marittimo di Taranto, concernente la corresponsione della pensione privilegiata.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2005/38 0006128 in data 22/04/2011, con la quale il Ministero della difesa, direzione generale della sanità militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;
Premesso e considerato:
Con il ricorso straordinario in esame, il ricorrente chiede che gli venga riconosciuto un più favorevole trattamento pensionistico.
Ciò in relazione al giudizio di ascrivibilità a categoria dell’infermità derivata da trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro, giudicata dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. dell’Ospedale Principale Marittimo di Taranto, con conseguente attribuzione della Tabella B ed indennità una tantum.
Come correttamente rilevato dall’Amministrazione riferente, la materia del contendere verte quindi sul riconoscimento di un diritto di tipo pensionistico, il cui accertamento rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti quale giudice unico dei trattamenti pensionistici, ex art.62 del R.D. n.1214 del 1943 e dell'art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205, con conseguente sottrazione ex lege alla giurisdizione del giudice amministrativo e quindi alla possibilità di presentare domanda di annullamento ex art.8 d.p.r. n.1199/1971 (art.7 ult.comma c.p.a.).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
Il Consiglio di Stato precisa:
1) - Come correttamente rilevato dall’Amministrazione riferente, la materia del contendere verte quindi sul riconoscimento di un diritto di tipo pensionistico, il cui accertamento rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti quale giudice unico dei trattamenti pensionistici, ex art.62 del R.D. n.1214 del 1943 e dell'art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205, con conseguente sottrazione ex lege alla giurisdizione del giudice amministrativo e quindi alla possibilità di presentare domanda di annullamento ex art.8 d.p.r. n.1199/1971 (art.7 ult.comma c.p.a.).
Pertanto leggete qui sotto in modo da NON fare gli stessi errori.
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15/07/2013 201101741 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/06/2013
Numero 03299/2013 e data 15/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013
NUMERO AFFARE 01741/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa, direzione generale della sanità militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, avverso il p.v. ML/B N…. del 20.05.2004, emesso dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare Marittimo di Taranto, concernente la corresponsione della pensione privilegiata.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2005/38 0006128 in data 22/04/2011, con la quale il Ministero della difesa, direzione generale della sanità militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;
Premesso e considerato:
Con il ricorso straordinario in esame, il ricorrente chiede che gli venga riconosciuto un più favorevole trattamento pensionistico.
Ciò in relazione al giudizio di ascrivibilità a categoria dell’infermità derivata da trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro, giudicata dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. dell’Ospedale Principale Marittimo di Taranto, con conseguente attribuzione della Tabella B ed indennità una tantum.
Come correttamente rilevato dall’Amministrazione riferente, la materia del contendere verte quindi sul riconoscimento di un diritto di tipo pensionistico, il cui accertamento rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti quale giudice unico dei trattamenti pensionistici, ex art.62 del R.D. n.1214 del 1943 e dell'art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205, con conseguente sottrazione ex lege alla giurisdizione del giudice amministrativo e quindi alla possibilità di presentare domanda di annullamento ex art.8 d.p.r. n.1199/1971 (art.7 ult.comma c.p.a.).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
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