Spett.le Avvocato
Sono un appartenente alla Polizia Penitenziaria. Con la presente le chiedo cortesemente se è possibile sapere qual è la normativa di riferimento per “gli anni di scivolo”. Vi pongo tale richiesta perché ho avuto versioni contrastanti, da parte di alcuni colleghi andati in pensione e da altri in servizio presso l’ufficio segreteria , i quali mi hanno fatto sorgere dei dubbi che adesso le formulo, sperando che lei, li possa sciogliere. La normativa sulle pensioni per quanto riguarda gli appartenenti alle forze armate prevede che per ogni 5 anni svolti nell’amministrazione ci sia dato “un anno di scivolo”, questo è valido per un massimo di 5 anni ed è valido per il raggiungimento dell’ anzianità contributiva. Il mio dubbio è che mentre per gli anni di riscatto, i quali sono utili solo ai fini della “Buonuscita” e che vanno richiesti dal dipendente previo versamento di una somma da parte dello stesso, per quanto riguarda gli anni di scivolo, qualcuno mi ha detto che questi cinque anni, sono automatici però, va pagato un piccolo contributo che normalmente viene prelevato dalla buonuscita direttamente quanto si va in pensione, altri invece mi hanno riferito che non si paga nulla perché essi non sono utili per aumentare la pensione che uno riceverà, ma solo per andare con cinque anni in anticipo. La ringrazio anticipatamente per la risposta che mi darete e le porgo Distinti saluti
normativa su "Anni di scivolo e anni di riscatto"
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: normativa su "Anni di scivolo e anni di riscatto"
Stai tranquillo, prendi per buono quello che Ti ho sottolineato, le altre sono solo chiacchiere!!!!!!maonna ha scritto:Spett.le Avvocato
Sono un appartenente alla Polizia Penitenziaria. Con la presente le chiedo cortesemente se è possibile sapere qual è la normativa di riferimento per “gli anni di scivolo”. Vi pongo tale richiesta perché ho avuto versioni contrastanti, da parte di alcuni colleghi andati in pensione e da altri in servizio presso l’ufficio segreteria , i quali mi hanno fatto sorgere dei dubbi che adesso le formulo, sperando che lei, li possa sciogliere. La normativa sulle pensioni per quanto riguarda gli appartenenti alle forze armate prevede che per ogni 5 anni svolti nell’amministrazione ci sia dato “un anno di scivolo”, questo è valido per un massimo di 5 anni ed è valido per il raggiungimento dell’ anzianità contributiva. Il mio dubbio è che mentre per gli anni di riscatto, i quali sono utili solo ai fini della “Buonuscita” e che vanno richiesti dal dipendente previo versamento di una somma da parte dello stesso, per quanto riguarda gli anni di scivolo, qualcuno mi ha detto che questi cinque anni, sono automatici però, va pagato un piccolo contributo che normalmente viene prelevato dalla buonuscita direttamente quanto si va in pensione, altri invece mi hanno riferito che non si paga nulla perché essi non sono utili per aumentare la pensione che uno riceverà, ma solo per andare con cinque anni in anticipo. La ringrazio anticipatamente per la risposta che mi darete e le porgo Distinti saluti

Almenochè non cambi qualcosa con il decreto che devono varare entro il 30 giugno prossimo!!!!

Saluti
Re: normativa su "Anni di scivolo e anni di riscatto"
L'art. 5 del D. Lgs. 165/97, recita:
Art. 5.
Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita' contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.
Art. 5.
Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita' contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.
Re: normativa su "Anni di scivolo e anni di riscatto"
grazie per la risposta, per caso mica sapete la parte onerosa che viene menzionata al comma tre come viene calcolata? grazie ancora per avermi sciolto un dubbio.gianrico ha scritto:L'art. 5 del D. Lgs. 165/97, recita:
Art. 5.
Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita' contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.
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