Antonella innanzi tutto auguri per il traguardo conseguito dal tuo fidanzato (di questi tempi molto ambito) e poi ti comunico che la materia del ricongiungimento familiare è disciplinata dalla legge 8 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura) che all'art. 17 recita:
«Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
Ti comunico anche che su tale articolo è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale che tuttavia il Giudice delle Leggi ha respinto soprattutto perchè ha tenuto conto dell'esigenza di tutelare l'unità familiare protetta dall'art. 29, secondo comma della Costituzione.
Per quello che riguarda l'avvicinamento a casa del militare, la faccenda si complica: quasi tutta la giurisprudenza amministrativa stabilisce che le leggi emanate non si applicano al comparto Difesa. Prova ne è la la norma introdotta dall’art.3,comma 105, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che prevede per “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa….”.
Ebbene il
Consiglio di Stato ha stabilito (bontà sua) che tale norma non si applica al personale militare. Con quali effetti te lo lascio immaginare. Passi per l'uomo lontano dalla famiglia, ma questa decisione nega addirittura alla donna-mamma militare che non risiede nel luogo dove fa servizio, di poterne godere i benefici obbligandola a stare lontano dal figlio.
C'è da dire che il Consiglio di Stato è quasi sempre appiattito sulle posizioni degli Stati Magiori, con quello che ne consegue.