qualkuno che sia competente
qualkuno che sia competente
salve sono un agente della penitenziaria e l'8 maggio la finanza mi ha fermato con della cocaina e mi hanno fatto l'ex art 75 uso personale. premetto che il funzionario istruttore è stato già nominato e mi contesta l'art 5 comma 3 lettera f) che prevede la sospensione dal servizio per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. l'articolo contestato come detto prevede la sospensione dal servizio per un periodo che va da 1 a 6 mesi solo per chi è non è recidivo ed io non lo sono. Ovviamente il mio istituto mi ha prelevato l'arma in forma cautelare. io nel frattempo sono andato da una psicologa perchè il mio gesto è dovuto da una serie di problemi in famiglia e con 2 decessi di persone della mia famiglia. sto frequentando il sert di mia spontanea volontà per dimostrare alla mia amministrazione che non sono un tossico e subito reso conto della gravità del mio gesto mi sono sottoposto a cure dal sert per dimostrare l'immediata sospensione di queste sostanze. Ora sto presentando le mie discolpe al funzionario istruttore che poi provvederà a mandarle al dipartimento centrale di roma per valutare quanti mesi di sospensione darmi. ora però mi hanno convocato al cmo e sicuramente mi faranno fare il test tossicologico. anche se nn faccio più uso di droga dalla deta del mio fermo 8 maggio sicuramente dalle analisi risulterà ancora presente nelle urine i cannabinoidi perchè l'organismo ci mette dai 30 ai 40 giorni per smaltirlo definitivamente. quello che chiedo a voi è sapere cosa farà la cmo in riguardo. non voglio sapere vostre opinioni lo so già da me stesso che ho fatto un atto bruttissimo e me ne vergogno tantissimo anche perchè oltre a questi due lutti ho dato un altro dispiacere alle persone a me vicine oltre che aver infangato il nome dell'amministrazione. vi ringrazio anticipatamente.
-
- Altruista
- Messaggi: 137
- Iscritto il: sab giu 02, 2012 3:20 pm
Re: qualkuno che sia competente
Messaggio da imparziale »
Guardi che anche l'uso occasioanale di sostanze stupefacenti ad uso non terapeutico, e previsto la destituzione- Ed ai colleghi che e stata applicata la sanzione della destituzione ,hanno perso anche il ricorso avanti al T.A.R. e consiglio di stato-wilsar ha scritto:salve sono un agente della penitenziaria e l'8 maggio la finanza mi ha fermato con della cocaina e mi hanno fatto l'ex art 75 uso personale. premetto che il funzionario istruttore è stato già nominato e mi contesta l'art 5 comma 3 lettera f) che prevede la sospensione dal servizio per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. l'articolo contestato come detto prevede la sospensione dal servizio per un periodo che va da 1 a 6 mesi solo per chi è non è recidivo ed io non lo sono. Ovviamente il mio istituto mi ha prelevato l'arma in forma cautelare. io nel frattempo sono andato da una psicologa perchè il mio gesto è dovuto da una serie di problemi in famiglia e con 2 decessi di persone della mia famiglia. sto frequentando il sert di mia spontanea volontà per dimostrare alla mia amministrazione che non sono un tossico e subito reso conto della gravità del mio gesto mi sono sottoposto a cure dal sert per dimostrare l'immediata sospensione di queste sostanze. Ora sto presentando le mie discolpe al funzionario istruttore che poi provvederà a mandarle al dipartimento centrale di roma per valutare quanti mesi di sospensione darmi. ora però mi hanno convocato al cmo e sicuramente mi faranno fare il test tossicologico. anche se nn faccio più uso di droga dalla deta del mio fermo 8 maggio sicuramente dalle analisi risulterà ancora presente nelle urine i cannabinoidi perchè l'organismo ci mette dai 30 ai 40 giorni per smaltirlo definitivamente. quello che chiedo a voi è sapere cosa farà la cmo in riguardo. non voglio sapere vostre opinioni lo so già da me stesso che ho fatto un atto bruttissimo e me ne vergogno tantissimo anche perchè oltre a questi due lutti ho dato un altro dispiacere alle persone a me vicine oltre che aver infangato il nome dell'amministrazione. vi ringrazio anticipatamente.
Ci sono sentenze in merito non positive per la tua fattispecia-
Comunque per l'uso della cocaina viene fatto l'esame del capello , e occorrono più di 6 mesi prima che scompare se si e fatto uso di una sola volta- Se si e abusato all'uso di sostanze stupefacenti, preparati al peggio-e te lo dice uno competente in materia-
Comunque puoi rivolgerti ad un medico legale esperto in tossicologia forense,per farti assistere e consigliarti meglio-
E vero che vi e la sanzione da 1 a sei mesi, ma viene anche applicata la destituzione-
Se leggi un poco di sentenze di merito
-
- Altruista
- Messaggi: 137
- Iscritto il: sab giu 02, 2012 3:20 pm
Re: qualkuno che sia competente
Messaggio da imparziale »
Quanto ti ho appena detto- Eccoti la risposta di uno competente- Leggi questa sentenza bene-
Cons. Stato Sez. III, 06-06-2011, n. 3371
Ministero dell'Interno c. Co.Sa.Da.
N. 03371/2011REG.PROV.COLL.
N. 07266/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7266 del 2007, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
#################### #################### ####################, rappresentato e difeso dall'avv. -
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 4664 del 21 maggio 2007, resa tra le parti, concernente la destituzione dal servizio del signor ####################.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5244 del 9 ottobre 2007, con la quale è stata sospesa in via cautelare la sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor #################### #################### ####################, agente ausiliario trattenuto della Polizia di Stato, aveva impugnato davanti al TAR per il Lazio il decreto n. 333-D/94838, emesso dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza - in data 13.12.2000, con il quale era stato destituito dal servizio, a decorrere dal 4 gennaio 2001.
2.- Il TAR per il Lazio, ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso “in base al quale è stato prospettato che si tratterebbe di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti che poteva comportare, al più, la sospensione dal servizio e non la destituzione”, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 737 del 1981, ha annullato il citato decreto di destituzione dal servizio.
La sentenza è stata appellata dal Ministero dell’Interno che ne ha sostenuto l’erroneità sotto diversi profili.
3.- Al riguardo si deve partire con il ricordare che, come emerge dagli atti di causa, il signor #################### il 25 luglio del 2000 era stato fermato dalla Guardia di Finanza nella stazione ferroviaria di Messina perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denunciato all’A.G. (il procedimento penale si era poi chiuso con l’archiviazione, non essendo stato l’interessato ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti ed essendosi ritenuta probabile la destinazione della droga ad uso personale).
Il signor #################### veniva quindi sottoposto, in data 28 luglio 2000, ad accertamenti sanitari volti a rilevare la possibile assunzione di sostanze stupefacenti. In tale occasione risultava positivo ai metaboliti urinari dei cannabinoidi (con una concentrazione di 2 ng/ml).
3.1- L’amministrazione avviava quindi l’azione disciplinare nei suoi confronti all’esito della quale il Consiglio Provinciale di Disciplina, in data 28 novembre 2000, valutate le giustificazioni scritte dell’interessato (nelle quali lo stesso signor #################### aveva ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti per un brevissimo arco di tempo, a seguito di una precaria situazione familiare e dei contrasti con la sua ragazza) e ascoltate le sue dichiarazioni orali (nelle quali l’interessato aveva precisato di aver assunto una sostanza stupefacente “circa due volte nell’arco di cinque giorni”, in un caso fornita da altri e in un altro caso per essersela procurata da solo, precisando poi che in tale circostanza era stata, in realtà, una ragazza ad aver riposto nella sua tasca un pezzo di hashish), ha ritenuto che:
- l’agente #################### era risultato positivo ai metaboliti dei cannabinoidi;
- il dipendente in sede di visita medica e nelle giustificazioni aveva dichiarato di aver fatto uso più volte di sostanze stupefacenti;
- durante la trattazione orale il #################### aveva dichiarato di essere stato consapevole assuntore in almeno due circostanze;
- il dipendente aveva assunto un comportamento in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento avendo omesso di reprimere l’attività di spaccio di stupefacenti o, quanto meno, avendo contribuito all’incremento di una illecita attività ricevendo sostanze stupefacenti;
- il #################### aveva dimostrato mancanza di senso dell’onore.
Il Consiglio Provinciale di Disciplina ha quindi proposto l’irrogazione nei confronti dell’interessato della sanzione della destituzione dal servizio, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del D.P.R. 737 del 1981.
3.2- Il Capo della Polizia infine, con il decreto del 13 dicembre 2000, impugnato in primo grado, vista la predetta delibera del Consiglio di Disciplina, ritenuto che il #################### non dava assolutamente garanzie per esercitare le delicate funzioni demandategli dalla legge, avendo violato i doveri assunti con il giuramento, e considerato che il comportamento del predetto, oltremodo riprovevole, risultava assolutamente inconciliabile con le funzioni proprie, pregiudizievole per il servizio e tale da rendere incompatibile una sua ulteriore permanenza in servizio, ha disposto la destituzione dell’interessato dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
4.- Tutto ciò premesso, si deve rilevare che, in relazione alla questione in esame, la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di ritenere legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, considerato che tale uso altera certamente l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 763; sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3306; sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705).
Non può pertanto considerarsi illegittimo il provvedimento di destituzione, come ritenuto dal TAR per il Lazio, solo perché l’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 737 del 1981 prevede la sanzione della sospensione dal servizio nel caso di accertato uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, tenuto conto che tale disposizione trova evidentemente applicazione in casi di modesta gravità mentre nei casi più gravi anche per l’uso di sostanze stupefacenti può essere certamente applicata la sanzione della destituzione dal servizio.
E l’amministrazione, nella fattispecie, ha dato rilievo alla gravità della condotta dell’agente #################### che era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti in un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza in luogo pubblico, era stato sottoposto a procedimento penale (conclusosi peraltro con l’archiviazione), era risultato poi positivo agli accertamenti sanitari volti a rilevare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti che lo stesso interessato aveva ammesso di aver assunto in almeno due occasioni.
5.- Non può pertanto, sulla base di tali elementi, ritenersi illegittimo il decreto di destituzione dal servizio che risulta peraltro in linea con l'art. 7 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737, secondo cui la destituzione è inflitta per atti che siano in contrasto con i doveri assunti con il giuramento (n. 2).
Il possesso di sostanze stupefacenti (aggravato dalla circostanza di essere stato riscontrato in un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza in luogo pubblico) e l'uso delle stesse sostanze concretano infatti una violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato e quindi legittimano, per la loro gravità e rilevanza, la sanzione della destituzione.
E in ogni caso la valutazione circa la gravità o meno del comportamento ai fini disciplinari e circa la proporzione tra la gravità dei fatti contestati e la sanzione disciplinare irrogata costituisce pur sempre manifestazione di un discrezionale apprezzamento dell’amministrazione che è suscettibile di sindacato di legittimità soltanto per evidenti vizi logici, che non sussistono nel caso di specie.
L’appello proposto dall’amministrazione risulta pertanto fondato.
6.- Con l’atto di costituzione in giudizio depositato il 15 dicembre 2008 il signor #################### ha anche, in via subordinata, riproposto i motivi che sono stati dichiarati assorbiti in primo grado, riportandone le epigrafi e facendo rinvio per il loro contenuto al ricorso presentato davanti al TAR per il Lazio.
Questa Sezione non può ritenere ammissibile tale modalità di riproposizione dei motivi assorbiti.
Se è infatti vero che l'effetto devolutivo dell'appello comporta l'ammissibilità della formulazione dei motivi assorbiti in primo grado anche in una memoria difensiva non notificata (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7366), è però necessario che la parte appellata indichi specificamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all'evidente fine di consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse, con la conseguenza che un rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel giudizio d'appello i motivi in tal modo dedotti, trattandosi di formula insufficiente a soddisfare l'onere di espressa riproposizione (Consiglio di Stato sez. V, 16 agosto 2010, n. 5702).
7.- In ogni caso tali censure, come esposte nel ricorso di primo grado (in atti), risultano anche infondate.
7.1- Con il primo motivo il signor #################### ha lamentato l’illegittimo esercizio dell’azione disciplinare in pendenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti. La censura è manifestamente infondata tenuto conto che l’avvio del procedimento penale non impedisce all’amministrazione la contestazione immediata dell'illecito disciplinare e considerato che il procedimento disciplinare si è poi svolto e concluso dopo l’archiviazione del procedimento penale, nel rispetto della procedura prevista.
7.2- Non può poi ravvisarsi alcuna illegittimità nel fatto che il funzionario istruttore abbia nei suoi atti indicato come possibile esito del procedimento disciplinare l’applicazione della sanzione della destituzione dal servizio (secondo motivo).
7.3- Non si rileva poi dagli atti alcuna genericità nella contestazione degli addebiti fatta all’interessato (terzo motivo), mentre sulla gravità della sanzione inflitta (contestata con il quarto motivo) si è già in precedenza ampiamente argomentato.
Infondato risulta infine anche il sesto (ed ultimo) motivo tenuto conto della sostanziale irrilevanza dei precedenti di servizio nella valutazione della condotta contestata all’interessato.
8.- L’appello dell’amministrazione deve, in conclusione, essere accolto e la sentenza appellata deve essere quindi annullata.
In considerazione della natura della questione trattata si ritiene di poter disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter n. 4664 del 21 maggio 2007.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cons. Stato Sez. III, 06-06-2011, n. 3371
Ministero dell'Interno c. Co.Sa.Da.
N. 03371/2011REG.PROV.COLL.
N. 07266/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7266 del 2007, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
#################### #################### ####################, rappresentato e difeso dall'avv. -
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 4664 del 21 maggio 2007, resa tra le parti, concernente la destituzione dal servizio del signor ####################.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5244 del 9 ottobre 2007, con la quale è stata sospesa in via cautelare la sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor #################### #################### ####################, agente ausiliario trattenuto della Polizia di Stato, aveva impugnato davanti al TAR per il Lazio il decreto n. 333-D/94838, emesso dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza - in data 13.12.2000, con il quale era stato destituito dal servizio, a decorrere dal 4 gennaio 2001.
2.- Il TAR per il Lazio, ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso “in base al quale è stato prospettato che si tratterebbe di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti che poteva comportare, al più, la sospensione dal servizio e non la destituzione”, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 737 del 1981, ha annullato il citato decreto di destituzione dal servizio.
La sentenza è stata appellata dal Ministero dell’Interno che ne ha sostenuto l’erroneità sotto diversi profili.
3.- Al riguardo si deve partire con il ricordare che, come emerge dagli atti di causa, il signor #################### il 25 luglio del 2000 era stato fermato dalla Guardia di Finanza nella stazione ferroviaria di Messina perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denunciato all’A.G. (il procedimento penale si era poi chiuso con l’archiviazione, non essendo stato l’interessato ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti ed essendosi ritenuta probabile la destinazione della droga ad uso personale).
Il signor #################### veniva quindi sottoposto, in data 28 luglio 2000, ad accertamenti sanitari volti a rilevare la possibile assunzione di sostanze stupefacenti. In tale occasione risultava positivo ai metaboliti urinari dei cannabinoidi (con una concentrazione di 2 ng/ml).
3.1- L’amministrazione avviava quindi l’azione disciplinare nei suoi confronti all’esito della quale il Consiglio Provinciale di Disciplina, in data 28 novembre 2000, valutate le giustificazioni scritte dell’interessato (nelle quali lo stesso signor #################### aveva ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti per un brevissimo arco di tempo, a seguito di una precaria situazione familiare e dei contrasti con la sua ragazza) e ascoltate le sue dichiarazioni orali (nelle quali l’interessato aveva precisato di aver assunto una sostanza stupefacente “circa due volte nell’arco di cinque giorni”, in un caso fornita da altri e in un altro caso per essersela procurata da solo, precisando poi che in tale circostanza era stata, in realtà, una ragazza ad aver riposto nella sua tasca un pezzo di hashish), ha ritenuto che:
- l’agente #################### era risultato positivo ai metaboliti dei cannabinoidi;
- il dipendente in sede di visita medica e nelle giustificazioni aveva dichiarato di aver fatto uso più volte di sostanze stupefacenti;
- durante la trattazione orale il #################### aveva dichiarato di essere stato consapevole assuntore in almeno due circostanze;
- il dipendente aveva assunto un comportamento in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento avendo omesso di reprimere l’attività di spaccio di stupefacenti o, quanto meno, avendo contribuito all’incremento di una illecita attività ricevendo sostanze stupefacenti;
- il #################### aveva dimostrato mancanza di senso dell’onore.
Il Consiglio Provinciale di Disciplina ha quindi proposto l’irrogazione nei confronti dell’interessato della sanzione della destituzione dal servizio, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del D.P.R. 737 del 1981.
3.2- Il Capo della Polizia infine, con il decreto del 13 dicembre 2000, impugnato in primo grado, vista la predetta delibera del Consiglio di Disciplina, ritenuto che il #################### non dava assolutamente garanzie per esercitare le delicate funzioni demandategli dalla legge, avendo violato i doveri assunti con il giuramento, e considerato che il comportamento del predetto, oltremodo riprovevole, risultava assolutamente inconciliabile con le funzioni proprie, pregiudizievole per il servizio e tale da rendere incompatibile una sua ulteriore permanenza in servizio, ha disposto la destituzione dell’interessato dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
4.- Tutto ciò premesso, si deve rilevare che, in relazione alla questione in esame, la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di ritenere legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, considerato che tale uso altera certamente l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 763; sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3306; sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705).
Non può pertanto considerarsi illegittimo il provvedimento di destituzione, come ritenuto dal TAR per il Lazio, solo perché l’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 737 del 1981 prevede la sanzione della sospensione dal servizio nel caso di accertato uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, tenuto conto che tale disposizione trova evidentemente applicazione in casi di modesta gravità mentre nei casi più gravi anche per l’uso di sostanze stupefacenti può essere certamente applicata la sanzione della destituzione dal servizio.
E l’amministrazione, nella fattispecie, ha dato rilievo alla gravità della condotta dell’agente #################### che era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti in un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza in luogo pubblico, era stato sottoposto a procedimento penale (conclusosi peraltro con l’archiviazione), era risultato poi positivo agli accertamenti sanitari volti a rilevare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti che lo stesso interessato aveva ammesso di aver assunto in almeno due occasioni.
5.- Non può pertanto, sulla base di tali elementi, ritenersi illegittimo il decreto di destituzione dal servizio che risulta peraltro in linea con l'art. 7 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737, secondo cui la destituzione è inflitta per atti che siano in contrasto con i doveri assunti con il giuramento (n. 2).
Il possesso di sostanze stupefacenti (aggravato dalla circostanza di essere stato riscontrato in un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza in luogo pubblico) e l'uso delle stesse sostanze concretano infatti una violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato e quindi legittimano, per la loro gravità e rilevanza, la sanzione della destituzione.
E in ogni caso la valutazione circa la gravità o meno del comportamento ai fini disciplinari e circa la proporzione tra la gravità dei fatti contestati e la sanzione disciplinare irrogata costituisce pur sempre manifestazione di un discrezionale apprezzamento dell’amministrazione che è suscettibile di sindacato di legittimità soltanto per evidenti vizi logici, che non sussistono nel caso di specie.
L’appello proposto dall’amministrazione risulta pertanto fondato.
6.- Con l’atto di costituzione in giudizio depositato il 15 dicembre 2008 il signor #################### ha anche, in via subordinata, riproposto i motivi che sono stati dichiarati assorbiti in primo grado, riportandone le epigrafi e facendo rinvio per il loro contenuto al ricorso presentato davanti al TAR per il Lazio.
Questa Sezione non può ritenere ammissibile tale modalità di riproposizione dei motivi assorbiti.
Se è infatti vero che l'effetto devolutivo dell'appello comporta l'ammissibilità della formulazione dei motivi assorbiti in primo grado anche in una memoria difensiva non notificata (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7366), è però necessario che la parte appellata indichi specificamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all'evidente fine di consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse, con la conseguenza che un rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel giudizio d'appello i motivi in tal modo dedotti, trattandosi di formula insufficiente a soddisfare l'onere di espressa riproposizione (Consiglio di Stato sez. V, 16 agosto 2010, n. 5702).
7.- In ogni caso tali censure, come esposte nel ricorso di primo grado (in atti), risultano anche infondate.
7.1- Con il primo motivo il signor #################### ha lamentato l’illegittimo esercizio dell’azione disciplinare in pendenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti. La censura è manifestamente infondata tenuto conto che l’avvio del procedimento penale non impedisce all’amministrazione la contestazione immediata dell'illecito disciplinare e considerato che il procedimento disciplinare si è poi svolto e concluso dopo l’archiviazione del procedimento penale, nel rispetto della procedura prevista.
7.2- Non può poi ravvisarsi alcuna illegittimità nel fatto che il funzionario istruttore abbia nei suoi atti indicato come possibile esito del procedimento disciplinare l’applicazione della sanzione della destituzione dal servizio (secondo motivo).
7.3- Non si rileva poi dagli atti alcuna genericità nella contestazione degli addebiti fatta all’interessato (terzo motivo), mentre sulla gravità della sanzione inflitta (contestata con il quarto motivo) si è già in precedenza ampiamente argomentato.
Infondato risulta infine anche il sesto (ed ultimo) motivo tenuto conto della sostanziale irrilevanza dei precedenti di servizio nella valutazione della condotta contestata all’interessato.
8.- L’appello dell’amministrazione deve, in conclusione, essere accolto e la sentenza appellata deve essere quindi annullata.
In considerazione della natura della questione trattata si ritiene di poter disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter n. 4664 del 21 maggio 2007.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Re: qualkuno che sia competente
si sicuramente c'è la destituzione ma il mio ministero mi ha già notificato che mi contesta lart 5 comma 3 lettera f) e questo articolo prevede la sospensione e subito dopo il reintrego nel corpo non mi stanno contestando la destituzione ma bensì la sospensione. magari non hai letto attentamente quello che ho scritto ti ringrazio cmq della risposta ma puoi rispondermi alla mia domanda? ti ripeto l'amministrazione mi contesta la sospensione quindi dovrò difendermi sulla sospensione no sulla destituzione. e l'articolo prevede come ti ripeto la riabilizzazione dell'individuo.
Re: qualkuno che sia competente
infatti leggendo la sentenza al ragazzo veniva contestata immediatamente il procedimento di destituzione e no di sospensione quindi doveva difendersi per la destituzione e no per la sospensione
Re: qualkuno che sia competente
La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria , previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina.
Nel caso in cui la sospensione è motivata ai sensi della lettera f del comma 3 , il decreto prevede le iniziative di recupero socioterapeutico , ai sensi del D.P:R. 9 ottobre 1990, n° 309, e del D.P.R. 23 agosto 1988, n° 395.
tu sei stato al consiglio centrale di disciplina?
salvo 63
Nel caso in cui la sospensione è motivata ai sensi della lettera f del comma 3 , il decreto prevede le iniziative di recupero socioterapeutico , ai sensi del D.P:R. 9 ottobre 1990, n° 309, e del D.P.R. 23 agosto 1988, n° 395.
tu sei stato al consiglio centrale di disciplina?
salvo 63
Re: qualkuno che sia competente
io sono in attesa di andare al consiglio di disciplina centrale è stato incaricato un funzionario istruttore e questo mi ha convocato tramite lettera a presentare le mie discolpe entro 10 giorni con prologa di altri 10 giorni che posso richiedere se necessari per solo una volta. nella lettera del funzionario istruttore il ministero mi contesta l'art 5 comma 3 lettera f. una volta presentata la discolpa con le mie motivazioni certificate, il funzionario manderà tutto al consiglio centrale di disciplina dove verò poi punito con la sospensione o con pena inferiore ma non superiore (almeno così mi hanno detto) la mia domanda è questa.
mi hanno mandato prima di presentare discolpa alla cmo e come ho detto prima risulterò positivo molto probabilmente al thc. risulterò positivo solo perchè il thc ci mette dai 30 ai 40 giorni per esser smaltito. la mia domanda è quindi il cmo può riformarmi o deve aspettare la decisione del dipartimento? e cosa farà quindi la cmo in questo caso?
TI RINGRAZIO
mi hanno mandato prima di presentare discolpa alla cmo e come ho detto prima risulterò positivo molto probabilmente al thc. risulterò positivo solo perchè il thc ci mette dai 30 ai 40 giorni per esser smaltito. la mia domanda è quindi il cmo può riformarmi o deve aspettare la decisione del dipartimento? e cosa farà quindi la cmo in questo caso?
TI RINGRAZIO
Re: qualkuno che sia competente
la c.m.o competente per territorio sicuramente ti dara dei giorni di convalescenza,il tutto finche non sarai completamente guarito.. per poi decidere se sei idoneo o in parte al servizio d'istituto,per il proveddimento di sospensione dal servizio ti consiglio di rivolgerti ad un buon legale che si trovi nei meandri della medicina legale.
salvo 63
salvo 63
Re: qualkuno che sia competente
senti io intanto ti ringrazio per il supporto. ora ti spiego in poche parole cosa è successo. erano 2 anni e mezzo che combattevo con un tumore con mia madre nel frattempo oltre alla malattia di mia mamma ricevo un'altra brutta notizia riguardante lo stato di salute di mia moglie e moltro probabilmente questo problema ci porterà a nn avere figli. poi il 20 di marzo 2012 mia mamma muore e dopo 2 settimane muore anche mio zio. so di esser stato uno stupido ma ero depressissimo ed ho fatto una gran caxxata ora non voglio giustificarmi dietro alle perdite anche perchè è giusto che loro riposino in pace ma ero sconvolto credimi ed ho pensato che questo tipo di cose mi avrebbero distolto dalla realtà ma alla fine ho creato un'ulteriore problema a me in prima persona e poi alla mia famiglia. comunque ti ringrazio di vero cuore per il supporto che mi hai dato e per le risposte che mi hai fornito. io non sono un tossicodipendente ed ho smesso subito dopo che sono stato beccato e ringrazio il Signore che questo problema si sia presentato subito prima che potessi diventare dipendente dalla sostanza che porta comunque dipendenza. la cosa che ora mi preoccupa e che io non perda il lavoro e comunque mi vergogno di quello che ho fatto. GRAZIE
-
- Affidabile
- Messaggi: 228
- Iscritto il: gio mag 05, 2011 5:59 pm
Re: qualkuno che sia competente
Messaggio da franco 3382 »
Hai smesso subito dopo che sei stato beccato.
Me lo auguro per il tuo bene.Purtroppo per
risponderti a malo modo;Sai quanti colleghi
ne ho visti passare.Bugiardi,bugiardi,bugiardi.
Tutti giuravano sui propri cari,che era la
prima volta.Poi invece? Non era cosi.Inoltre
questo forum non è di m.come l'hai definito tu.
Ognuno è libero di esprimere la sua opinione
Civilmente.Per i processi ci sono le sedi opportune.
Me lo auguro per il tuo bene.Purtroppo per
risponderti a malo modo;Sai quanti colleghi
ne ho visti passare.Bugiardi,bugiardi,bugiardi.
Tutti giuravano sui propri cari,che era la
prima volta.Poi invece? Non era cosi.Inoltre
questo forum non è di m.come l'hai definito tu.
Ognuno è libero di esprimere la sua opinione
Civilmente.Per i processi ci sono le sedi opportune.
Re: qualkuno che sia competente
Messaggio da francotemplare »
Salve, se posso, il giovane collega, si è già punito a sufficiente nel dichiarare a quattro venti la sua posizione personale, di cui molto seria. Noi siamo abituati a condannare subito il reo, perchè la maggior parte di noi crede nelle mansioni che svolge, e ci siamo arruolati per questo motivo (io sono cc.). Non voglio dilungarmi per non accendere altre micce e neanche screditare i colleghi che nei vari post, vogliono la tua testa (compreso io). Ma non darcene una colpa, noi operiamo su strada per prevenire e combattere i reati e non per essere solidali con i colleghi che commettono reati o violazioni di una certa gravità. Adesso per una cosa o per l'altra ti sei inguaiato con le tue mani. La c.mo ti darà non meno di 60/90 giorni di convalescenza. Comunque dopo aver letto le tue "giustificazioni" nel post, ti faccio tanti auguri, per un futuro migliore, ma sappi che rimarrai "unto" per sempre, mi dispiace ma devo dirtelo, ma col tempo rimarrà solo un brutto ricordo. ciaoooo
Re: qualkuno che sia competente
sono andato alla cmo ho fatto le analisi e fra 2 settimane devo parlare con uno psicologo e poi ripresentarmi alla cmo per farmi idoneo dato che alle analisi dovrei risultare pulito. la cmo mi ha chiarito tutti i miei dubbi. se non dovessi risultare pulito mi daranno altri 30 giorni fino a quando non risulto pulito per quanto riguarda il mio posto loro non mi sbattono fuori e il dipartimento neanche perchè non essendo rcidivo al massimo becco la sospensione o addirittura la deplorazione. quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno messo paure inutili e ringrazio soprattutto chi mi ha riassicurato. l'importante è che ho avuto la certezza di non perdere il posto dato che mi contestano la sospensione non possono salire con la punizione ma solo alleviarla quindi non perderò il lavoro e sicuramente questa brutta esperienza mi farà crescere.
comunque per rispondere agli altri voglio far presente che parlando con il mio comandante altri colleghi del mio stesso istituto hanno avuto problemi del genere ed ora sono ancora in servizio.
comunque per rispondere agli altri voglio far presente che parlando con il mio comandante altri colleghi del mio stesso istituto hanno avuto problemi del genere ed ora sono ancora in servizio.
-
- Altruista
- Messaggi: 137
- Iscritto il: sab giu 02, 2012 3:20 pm
Re: qualkuno che sia competente
Messaggio da imparziale »
wilsar ha scritto:sono andato alla cmo ho fatto le analisi e fra 2 settimane devo parlare con uno psicologo e poi ripresentarmi alla cmo per farmi idoneo dato che alle analisi dovrei risultare pulito. la cmo mi ha chiarito tutti i miei dubbi. se non dovessi risultare pulito mi daranno altri 30 giorni fino a quando non risulto pulito per quanto riguarda il mio posto loro non mi sbattono fuori e il dipartimento neanche perchè non essendo rcidivo al massimo becco la sospensione o addirittura la deplorazione. quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno messo paure inutili e ringrazio soprattutto chi mi ha riassicurato. l'importante è che ho avuto la certezza di non perdere il posto dato che mi contestano la sospensione non possono salire con la punizione ma solo alleviarla quindi non perderò il lavoro e sicuramente questa brutta esperienza mi farà crescere.
comunque per rispondere agli altri voglio far presente che parlando con il mio comandante altri colleghi del mio stesso istituto hanno avuto problemi del genere ed ora sono ancora in servizio.
adesso che sei contento fatti una canna per festeggiare








Re: qualkuno che sia competente
imparziale ha scritto:wilsar ha scritto:sono andato alla cmo ho fatto le analisi e fra 2 settimane devo parlare con uno psicologo e poi ripresentarmi alla cmo per farmi idoneo dato che alle analisi dovrei risultare pulito. la cmo mi ha chiarito tutti i miei dubbi. se non dovessi risultare pulito mi daranno altri 30 giorni fino a quando non risulto pulito per quanto riguarda il mio posto loro non mi sbattono fuori e il dipartimento neanche perchè non essendo rcidivo al massimo becco la sospensione o addirittura la deplorazione. quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno messo paure inutili e ringrazio soprattutto chi mi ha riassicurato. l'importante è che ho avuto la certezza di non perdere il posto dato che mi contestano la sospensione non possono salire con la punizione ma solo alleviarla quindi non perderò il lavoro e sicuramente questa brutta esperienza mi farà crescere.
comunque per rispondere agli altri voglio far presente che parlando con il mio comandante altri colleghi del mio stesso istituto hanno avuto problemi del genere ed ora sono ancora in servizio.
adesso che sei contento fatti una canna per festeggiare![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
..........allucinante!!!!!!!!!!!!!!!






-
- Altruista
- Messaggi: 137
- Iscritto il: sab giu 02, 2012 3:20 pm
Re: qualkuno che sia competente
Messaggio da imparziale »
amico la mia era solo una battuta di spirito-non certo un consiglio-lory61 ha scritto:imparziale ha scritto:wilsar ha scritto:sono andato alla cmo ho fatto le analisi e fra 2 settimane devo parlare con uno psicologo e poi ripresentarmi alla cmo per farmi idoneo dato che alle analisi dovrei risultare pulito. la cmo mi ha chiarito tutti i miei dubbi. se non dovessi risultare pulito mi daranno altri 30 giorni fino a quando non risulto pulito per quanto riguarda il mio posto loro non mi sbattono fuori e il dipartimento neanche perchè non essendo rcidivo al massimo becco la sospensione o addirittura la deplorazione. quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno messo paure inutili e ringrazio soprattutto chi mi ha riassicurato. l'importante è che ho avuto la certezza di non perdere il posto dato che mi contestano la sospensione non possono salire con la punizione ma solo alleviarla quindi non perderò il lavoro e sicuramente questa brutta esperienza mi farà crescere.
comunque per rispondere agli altri voglio far presente che parlando con il mio comandante altri colleghi del mio stesso istituto hanno avuto problemi del genere ed ora sono ancora in servizio.
adesso che sei contento fatti una canna per festeggiare![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
..........allucinante!!!!!!!!!!!!!!!![]()
![]()
non si può certo dire che nel forum non ci siano persone serie e, soprattutto, che non diano buoni consigli!!!!!!
![]()
![]()

Torna a “POLIZIA PENITENZIARIA”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE