vedova e con un bambino con problemi seri
vedova e con un bambino con problemi seri
salve sono in polizia da dieci anni,dopo esser diventata vedova sono caduta in depressione e mi ritrovo ad accudire due figli altrettanto chiusi dopo l'evento.
ho diritto all'aspettativa? se si almeno di 18 mesi?percepirò uno stipendio comunque?conserverò l'anzianità a lavoro?lavoro in toscana
grazie
ho diritto all'aspettativa? se si almeno di 18 mesi?percepirò uno stipendio comunque?conserverò l'anzianità a lavoro?lavoro in toscana
grazie
Re: vedova e con un bambino con problemi seri
Messaggio da melacavo49 »
Signora Lei ha diritto a due anni di aspettativa solo se i figli da accudire sono disabili appartenenti alla legge 104/92- Che stabilisce il periodo i aspettativa per assistenza disabili facenti parte del nucleo familiare-
Re: vedova e con un bambino con problemi seri
Messaggio da melacavo49 »
melacavo49 ha scritto:Signora Lei ha diritto a due anni di aspettativa solo se i figli da accudire sono disabili appartenenti alla legge 104/92- Che stabilisce il periodo i aspettativa per assistenza disabili facenti parte del nucleo familiare-
PS
Lei può rivolgersi al sindacato di Polizia a cui e iscritta,per chiedere l'assistenza dovuta,in riferimento al suo caso ,Affinchè possa intrcedere presso la sua amministrazione affinchè ,vengano incontro alle sue esigenze,vista la particolare situzione in cui versa-
Re: vedova e con un bambino con problemi seri
i miei figli non sono disabili ma con la perdita del papà sono cambiati e sono in cura da medici ogni giorno
perchè solo con la leegge 104 potrei agire?
io a lavoro non ho più concentrazione nè altro e sono in cura da uno psicologo
perchè solo con la leegge 104 potrei agire?
io a lavoro non ho più concentrazione nè altro e sono in cura da uno psicologo
Re: vedova e con un bambino con problemi seri
Valuti bene la situazione. Tramite il suo sindacato potrebbe far presente mediante certificazione medica della patologia dei suoi figli e che quindi necessita di aspettativa per poterli seguire. Le consiglio di non far presente la sua patologia. Tenga duro, Si faccia forza, sia ottimista e vedrà che tutto si risolverà per il meglio.
Re: vedova e con un bambino con problemi seri
La tua situazione merita senz'altro rispetto e considerazione ma devi assolutamente scuoterti e pensare ai tuoi figli. La tua certamente è una depressione endoreattiva provocata dal gravissimo lutto ma come tale reversibile. Non fare passi azzardati che possano mettere in pericolo il tuo lavoro.
Come monoparentale hai diritto ad esempio all'esenzione dai turni notturi fino al compimento del dedicesimo anno dei figli , e già questo è un grosso aiuto.
Non annichilirti e sconfiggi il tuo dolore il prima possibile e la tua forza sarà anche quella dei tuoi figli
Coraggio !!!
Come monoparentale hai diritto ad esempio all'esenzione dai turni notturi fino al compimento del dedicesimo anno dei figli , e già questo è un grosso aiuto.
Non annichilirti e sconfiggi il tuo dolore il prima possibile e la tua forza sarà anche quella dei tuoi figli
Coraggio !!!
Re: vedova e con un bambino con problemi seri
grazie a tutti voi,ho chiesto aiuto ad un sindacato!un abbracciomarione ha scritto:La tua situazione merita senz'altro rispetto e considerazione ma devi assolutamente scuoterti e pensare ai tuoi figli. La tua certamente è una depressione endoreattiva provocata dal gravissimo lutto ma come tale reversibile. Non fare passi azzardati che possano mettere in pericolo il tuo lavoro.
Come monoparentale hai diritto ad esempio all'esenzione dai turni notturi fino al compimento del dedicesimo anno dei figli , e già questo è un grosso aiuto.
Non annichilirti e sconfiggi il tuo dolore il prima possibile e la tua forza sarà anche quella dei tuoi figli
Coraggio !!!
Re: vedova e con un bambino con problemi seri
Grazie a tutti voi cari mieifox62 ha scritto:Cara maarry, reagisci, "FORZA E ONORE ". Non vi è mai stata una lunga notte che non ha visto sorgere il SOLE. Cordialmente.
Re: vedova e con un bambino con problemi seri
(non so se può interessare questa sentenza odierna)
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ART. 42, CO. 5, D.LGS. 151/2001 e Sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 158/07
è stata respinta l’istanza presentata per la:
“concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito per assistenza alla coniuge riconosciuta persona disabile ex Legge 104/1992”
poiché:
“nella fattispecie in esame non risulta comprovato che il richiedente sia l’unico soggetto in grado di assistere la consorte disabile” ed, anzi, nello stesso nucleo familiare risulta presente il figlio maggiorenne convivente.
1) - il diritto al congedo straordinario spetta in via prioritaria al coniuge trova, tra l’altro, conferma nella circolare INPS n. 112 del 2007, la quale è in linea con il rilievo del giudice delle leggi secondo cui “solo il coniuge .. è tenuto al primo posto (art. 433 c.c.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte” (Corte Cost., 08/05/2007, n. 158).
2) - la Corte Costituzionale ha dichiarato l’art. 42, comma 5, in esame incostituzionale “nella parte in cui non prevede al primo posto il coniuge del disabile …, con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma”.
3) - Come si è avuto modo di rilevare, il legislatore – mediante la sostituzione dell’art. 42, comma 5, con l’art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011 – ha dato piena attuazione a quanto già statuito dalla Corte Costituzione, contemplando – appunto - il coniuge convivente al “primo posto” tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto al congedo.
4) - In ragione di quanto rilevato, diviene doveroso pervenire alla conclusione che l’Amministrazione – negando il congedo al ricorrente, coniuge convivente di persona disabile, in ragione della presenza di un “figlio maggiorenne convivente” – ha mal inteso le statuizioni della Corte Costituzionale - pur richiamandole – e, dunque, ha operato in violazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001.
Ricorso ACCOLTO.
Il resto potete leggerlo completamente qui sotto.
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04/06/2013 201305552 Sentenza 1T
N. 05552/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07463/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7463 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Fornaro e legalmente domiciliato – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale Lazio, in persona del Dirigente p.t.;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento n. OMISSIS emesso dalla Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale Lazio Roma, in data 9.7.09, notificato in data 13.7.09, di rigetto dell'istanza di congedo straordinario retribuito per assistenza al coniuge disabile nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 settembre 2009 e depositato il successivo 22 settembre 2009, il ricorrente – assistente capo della Polizia di Stato, “in forza ed in servizio alla Sezione Polizia Stradale di OMISSIS” - impugna il provvedimento con cui, in data 9 luglio 2009, è stata respinta l’istanza dal predetto presentata per la “concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito per assistenza alla coniuge riconosciuta persona disabile ex Legge 104/1992”, poiché “nella fattispecie in esame non risulta comprovato che il richiedente sia l’unico soggetto in grado di assistere la consorte disabile” ed, anzi, nello stesso nucleo familiare risulta presente il figlio maggiorenne convivente.
Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
- VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 42, CO. 5, D.LGS. 151/2001 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 158/07, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale previsione “nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente … il diritto a fruire del congedo”. Posto che l’inciso “in via prioritaria” deve essere inteso “nel senso che, ove il disabile convive con il proprio coniuge, sarà quest’ultimo, prima di ogni altro, ad avere diritto al congedo” (fatta eccezione nel caso in cui il coniuge rinunci espressamente a godere di tale diritto), al ricorrente doveva essere concesso il beneficio richiesto, senza alcun potere discrezionale dell’Amministrazione in merito all’accoglimento dell’istanza. In definitiva, l’Amministrazione erra “quando sostiene che il ricorrente” doveva comprovare di essere l’unico soggetto in grado di assistere la consorte.
- ECCESSO DI POTERE DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE NELL’ERRATA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELLA NORMA. La circostanza che il diritto al congedo straordinario spetta in via prioritaria al coniuge trova, tra l’altro, conferma nella circolare INPS n. 112 del 2007, la quale è in linea con il rilievo del giudice delle leggi secondo cui “solo il coniuge .. è tenuto al primo posto (art. 433 c.c.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte” (Corte Cost., 08/05/2007, n. 158).
- ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA RISPETTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. In adesione a tale interpretazione si pone anche la circolare del Ministero della Giustizia n. GDAP-0083564-2008 del 6 marzo 2008, la quale ha chiarito che “a seguito di tale pronuncia (Sent. Corte Costituzionale n. 158/07), il diritto al congedo spetta, prima di ogni altro legittimato, al coniuge”. Tale circolare chiarisce, ancora, che il dipendente deve essere in possesso dei requisiti previsti per il godimento dei benefici di cui all’art. 33, commi 2 e 3, L. 104/92. Posto che il ricorrente possiede entrambi i requisiti, l’Amministrazione non aveva alcuna valida giustificazione per negare il congedo richiesto.
- ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA DELLA PERPLESSITA’, CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE NELLA SCELTA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE OPERATA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
- ERRATA MOTIVAZIONE IN MERITO AL BILANCIAMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO E PRIVATO. Anche tenendo conto del principio del bilanciamento dell’interesse pubblico e privato, è da osservare che, nel caso di specie, il ricorrente svolge funzioni che ben possono essere svolte da altri dipendenti e, pertanto, non ricorre l’indispensabilità della persona fisica per l’efficienza del servizio.
Con atto depositato in data 7 ottobre 2009 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – in medesima data – ha prodotto “controricorso” per sostenere la correttezza del proprio operato.
Con ordinanza n. 4574 del 9 ottobre 2009, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione resistente non ha accolto l’istanza di congedo straordinario retribuito, dal predetto presentata per assistere la moglie, riconosciuta portatrice di grave handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992.
A tale fine il ricorrente denuncia, tra l’altro, violazione ed erronea applicazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, evidenziando che – come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 2007 - spetta “in via prioritaria” al coniuge il diritto a fruire del beneficio su indicato.
Tale censura è meritevole di condivisione.
2. Come noto, l’attuale formulazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 prevede che:
“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
Il testo di cui sopra trae origine dalla sostituzione operata dall’art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
La formulazione originaria era, infatti, molto diversa, atteso che riconosceva il diritto a fruire del congedo esclusivamente alla “lavoratrice madre o, in alternativa,” al lavoratore padre “o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
Al riguardo, di indiscussa importanza è stato il ruolo della Corte Costituzionale, intervenuta con svariate pronunce.
Per quanto qui rileva, non può non essere posta in evidenza la sentenza dell’8 maggio 2007, n. 158, emessa, dunque, prima dell’adozione del provvedimento impugnato e richiamata con insistenza nel ricorso.
Infatti, in tale decisione il giudice delle leggi ha – in sintesi – rilevato che:
- già con sentenza n. 233 del 2005, “si è sottolineato che il congedo straordinario retribuito si iscrive negli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell’assistenza della persona diversamente abile, evidenziando il rapporto di stretta e diretta correlazione di detto istituto con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia”;
- “sotto altro profilo” è stata più volte evidenziata “la centralità del ruolo della famiglia nella assistenza del disabile e, in particolare, nel soddisfacimento dell’esigenza di socializzazione quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità e idoneo strumento di tutela della salute del disabile intesa nella sua accezione più ampia” (sent. n. 350 del 2003);
- alla luce di tali premesse, risulta chiaro che la norma censurata omette di considerare “le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” “che si siano realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura progressiva, così realizzando un inammissibile impedimento all’effettività della assistenza e della integrazione del disabile nell’ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l’istituto in questione è deputato a soddisfare”;
- tale norma esclude, infatti, dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi tenuto al primo posto (art. 433 c.c.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte;
Ciò detto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’art. 42, comma 5, in esame incostituzionale “nella parte in cui non prevede al primo posto il coniuge del disabile …, con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma”.
Come si è avuto modo di rilevare, il legislatore – mediante la sostituzione dell’art. 42, comma 5, con l’art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011 – ha dato piena attuazione a quanto già statuito dalla Corte Costituzione, contemplando – appunto - il coniuge convivente al “primo posto” tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto al congedo.
In ragione di quanto rilevato, diviene doveroso pervenire alla conclusione che l’Amministrazione – negando il congedo al ricorrente, coniuge convivente di persona disabile, in ragione della presenza di un “figlio maggiorenne convivente” – ha mal inteso le statuizioni della Corte Costituzionale - pur richiamandole – e, dunque, ha operato in violazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001.
3. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnativa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7463/2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
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ART. 42, CO. 5, D.LGS. 151/2001 e Sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 158/07
è stata respinta l’istanza presentata per la:
“concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito per assistenza alla coniuge riconosciuta persona disabile ex Legge 104/1992”
poiché:
“nella fattispecie in esame non risulta comprovato che il richiedente sia l’unico soggetto in grado di assistere la consorte disabile” ed, anzi, nello stesso nucleo familiare risulta presente il figlio maggiorenne convivente.
1) - il diritto al congedo straordinario spetta in via prioritaria al coniuge trova, tra l’altro, conferma nella circolare INPS n. 112 del 2007, la quale è in linea con il rilievo del giudice delle leggi secondo cui “solo il coniuge .. è tenuto al primo posto (art. 433 c.c.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte” (Corte Cost., 08/05/2007, n. 158).
2) - la Corte Costituzionale ha dichiarato l’art. 42, comma 5, in esame incostituzionale “nella parte in cui non prevede al primo posto il coniuge del disabile …, con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma”.
3) - Come si è avuto modo di rilevare, il legislatore – mediante la sostituzione dell’art. 42, comma 5, con l’art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011 – ha dato piena attuazione a quanto già statuito dalla Corte Costituzione, contemplando – appunto - il coniuge convivente al “primo posto” tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto al congedo.
4) - In ragione di quanto rilevato, diviene doveroso pervenire alla conclusione che l’Amministrazione – negando il congedo al ricorrente, coniuge convivente di persona disabile, in ragione della presenza di un “figlio maggiorenne convivente” – ha mal inteso le statuizioni della Corte Costituzionale - pur richiamandole – e, dunque, ha operato in violazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001.
Ricorso ACCOLTO.
Il resto potete leggerlo completamente qui sotto.
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04/06/2013 201305552 Sentenza 1T
N. 05552/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07463/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7463 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Fornaro e legalmente domiciliato – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale Lazio, in persona del Dirigente p.t.;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento n. OMISSIS emesso dalla Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale Lazio Roma, in data 9.7.09, notificato in data 13.7.09, di rigetto dell'istanza di congedo straordinario retribuito per assistenza al coniuge disabile nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 settembre 2009 e depositato il successivo 22 settembre 2009, il ricorrente – assistente capo della Polizia di Stato, “in forza ed in servizio alla Sezione Polizia Stradale di OMISSIS” - impugna il provvedimento con cui, in data 9 luglio 2009, è stata respinta l’istanza dal predetto presentata per la “concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito per assistenza alla coniuge riconosciuta persona disabile ex Legge 104/1992”, poiché “nella fattispecie in esame non risulta comprovato che il richiedente sia l’unico soggetto in grado di assistere la consorte disabile” ed, anzi, nello stesso nucleo familiare risulta presente il figlio maggiorenne convivente.
Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
- VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 42, CO. 5, D.LGS. 151/2001 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 158/07, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale previsione “nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente … il diritto a fruire del congedo”. Posto che l’inciso “in via prioritaria” deve essere inteso “nel senso che, ove il disabile convive con il proprio coniuge, sarà quest’ultimo, prima di ogni altro, ad avere diritto al congedo” (fatta eccezione nel caso in cui il coniuge rinunci espressamente a godere di tale diritto), al ricorrente doveva essere concesso il beneficio richiesto, senza alcun potere discrezionale dell’Amministrazione in merito all’accoglimento dell’istanza. In definitiva, l’Amministrazione erra “quando sostiene che il ricorrente” doveva comprovare di essere l’unico soggetto in grado di assistere la consorte.
- ECCESSO DI POTERE DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE NELL’ERRATA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELLA NORMA. La circostanza che il diritto al congedo straordinario spetta in via prioritaria al coniuge trova, tra l’altro, conferma nella circolare INPS n. 112 del 2007, la quale è in linea con il rilievo del giudice delle leggi secondo cui “solo il coniuge .. è tenuto al primo posto (art. 433 c.c.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte” (Corte Cost., 08/05/2007, n. 158).
- ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA RISPETTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. In adesione a tale interpretazione si pone anche la circolare del Ministero della Giustizia n. GDAP-0083564-2008 del 6 marzo 2008, la quale ha chiarito che “a seguito di tale pronuncia (Sent. Corte Costituzionale n. 158/07), il diritto al congedo spetta, prima di ogni altro legittimato, al coniuge”. Tale circolare chiarisce, ancora, che il dipendente deve essere in possesso dei requisiti previsti per il godimento dei benefici di cui all’art. 33, commi 2 e 3, L. 104/92. Posto che il ricorrente possiede entrambi i requisiti, l’Amministrazione non aveva alcuna valida giustificazione per negare il congedo richiesto.
- ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA DELLA PERPLESSITA’, CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE NELLA SCELTA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE OPERATA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
- ERRATA MOTIVAZIONE IN MERITO AL BILANCIAMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO E PRIVATO. Anche tenendo conto del principio del bilanciamento dell’interesse pubblico e privato, è da osservare che, nel caso di specie, il ricorrente svolge funzioni che ben possono essere svolte da altri dipendenti e, pertanto, non ricorre l’indispensabilità della persona fisica per l’efficienza del servizio.
Con atto depositato in data 7 ottobre 2009 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – in medesima data – ha prodotto “controricorso” per sostenere la correttezza del proprio operato.
Con ordinanza n. 4574 del 9 ottobre 2009, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione resistente non ha accolto l’istanza di congedo straordinario retribuito, dal predetto presentata per assistere la moglie, riconosciuta portatrice di grave handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992.
A tale fine il ricorrente denuncia, tra l’altro, violazione ed erronea applicazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, evidenziando che – come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 2007 - spetta “in via prioritaria” al coniuge il diritto a fruire del beneficio su indicato.
Tale censura è meritevole di condivisione.
2. Come noto, l’attuale formulazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 prevede che:
“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
Il testo di cui sopra trae origine dalla sostituzione operata dall’art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
La formulazione originaria era, infatti, molto diversa, atteso che riconosceva il diritto a fruire del congedo esclusivamente alla “lavoratrice madre o, in alternativa,” al lavoratore padre “o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
Al riguardo, di indiscussa importanza è stato il ruolo della Corte Costituzionale, intervenuta con svariate pronunce.
Per quanto qui rileva, non può non essere posta in evidenza la sentenza dell’8 maggio 2007, n. 158, emessa, dunque, prima dell’adozione del provvedimento impugnato e richiamata con insistenza nel ricorso.
Infatti, in tale decisione il giudice delle leggi ha – in sintesi – rilevato che:
- già con sentenza n. 233 del 2005, “si è sottolineato che il congedo straordinario retribuito si iscrive negli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell’assistenza della persona diversamente abile, evidenziando il rapporto di stretta e diretta correlazione di detto istituto con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia”;
- “sotto altro profilo” è stata più volte evidenziata “la centralità del ruolo della famiglia nella assistenza del disabile e, in particolare, nel soddisfacimento dell’esigenza di socializzazione quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità e idoneo strumento di tutela della salute del disabile intesa nella sua accezione più ampia” (sent. n. 350 del 2003);
- alla luce di tali premesse, risulta chiaro che la norma censurata omette di considerare “le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” “che si siano realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura progressiva, così realizzando un inammissibile impedimento all’effettività della assistenza e della integrazione del disabile nell’ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l’istituto in questione è deputato a soddisfare”;
- tale norma esclude, infatti, dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi tenuto al primo posto (art. 433 c.c.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte;
Ciò detto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’art. 42, comma 5, in esame incostituzionale “nella parte in cui non prevede al primo posto il coniuge del disabile …, con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma”.
Come si è avuto modo di rilevare, il legislatore – mediante la sostituzione dell’art. 42, comma 5, con l’art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011 – ha dato piena attuazione a quanto già statuito dalla Corte Costituzione, contemplando – appunto - il coniuge convivente al “primo posto” tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto al congedo.
In ragione di quanto rilevato, diviene doveroso pervenire alla conclusione che l’Amministrazione – negando il congedo al ricorrente, coniuge convivente di persona disabile, in ragione della presenza di un “figlio maggiorenne convivente” – ha mal inteso le statuizioni della Corte Costituzionale - pur richiamandole – e, dunque, ha operato in violazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001.
3. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnativa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7463/2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
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