Aspettando il decreto per la pensione

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ottovolante
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Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da ottovolante »

Buon giorno a tutti i colleghi e non,dunque la mia domanda è ,avendo maturato 35+5 anni di contributi a Febbraio e avendo presentato la domanda, per accedere all pensione di anzianità nei primi di Aprile,quando dovrebbe arrivarmi il decreto che conferma il mio accesso alla pensione nel 2013. :D
Grazie a chi sapra rispondermi. :roll:


MassimoMax
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da MassimoMax »

Salve, sono della Penitenziaria.
Di solito, dopo 30/40 giorni dall'istanza arriva la risposta dai "vertici", risposta che va firmata per presa visione e copia della stessa all'interessato, ma questo può variare a seconda delle Amministrazioni di appartenenza, in parole povere voglio dire che il tutto stà nella celerità di esecuzione che i preposti a Roma dovrebbero attuare.
Spero tu abbia compiuto 53 anni........( requisito importante per la pensione anticipata - ( oggi così si chiama ) -.
Per tutto il resto, sei un retributivo ed hai in tasca la sospirata pensione fruibile col vecchio sistema.
Ti saluto e in bocca al lupo. :wink:
ottovolante
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da ottovolante »

Dunque,ho 50 anni 51 a giugno,la domanda me l'ha fatta presentare l'ufficio che tratta le pratiche pensionistiche,me la fecero presentare perchè ho maturato i 40 anni contributivi i primi di febbraio,mi confermarono che la normativa vigente ancora fino al 30.06.12 ammette appunto ancora la massima contribuzione (40 anni) a prescindere dall'età.
Si l'amministrazione mi ha già risposto di aver ricevuto la mia istanza ma solo per quello e all'atto della presa visione mi è anche stato detto di farmi tutte le ferie.
Quello che mi domandavo, è questo, non mi deve arrivare un decreto dove mi si dice che giorno tot.come da mia istanza andrò in pensione?
Grazie per le eventuali risposte :D
MassimoMax
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da MassimoMax »

.......La previgente normativa parla dei requisiti ( età (53) + gli anni maturati = 80% (tetto consentito per la pensione)) per cui, come fai ad andare in quiescenza considerato che ne fai 51 a Giugno??? Io ho subito lo scivolo della finestra mobile nel 2011 solo perchè, pur avendo maturato i requisiti ( anni di servizio), non avevo raggiunto i 53 anni che ho compito ad agosto 2011. Vado in quiescenza al 1^ Settembre di quest'anno.
Controlla meglio, non vorrei tu restassi senza pensione per qualche annetto ( a me lo hanno specificato nella trasmissione che mi fu fatta l'anno scorso e cioè: mi chiedevano se volevo andare in pensione, e se lo avessi fatto avrei percepito la stessa "solo dopo aver maturato gli anni ( un anno dopo i 53 appunto).
Detto ciò datti una mossa a contattare i "vertici" e fatti spiegare bene come stanno le cose (consiglio gratuito).
Ti saluto. P.S. Vorrei sapere i risultati alle tue richieste........mandamele. :?: :?
luigi60
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da luigi60 »

MassimoMax ha scritto:.......La previgente normativa parla dei requisiti ( età (53) + gli anni maturati = 80% (tetto consentito per la pensione)) per cui, come fai ad andare in quiescenza considerato che ne fai 51 a Giugno??? Io ho subito lo scivolo della finestra mobile nel 2011 solo perchè, pur avendo maturato i requisiti ( anni di servizio), non avevo raggiunto i 53 anni che ho compito ad agosto 2011. Vado in quiescenza al 1^ Settembre di quest'anno.
Controlla meglio, non vorrei tu restassi senza pensione per qualche annetto ( a me lo hanno specificato nella trasmissione che mi fu fatta l'anno scorso e cioè: mi chiedevano se volevo andare in pensione, e se lo avessi fatto avrei percepito la stessa "solo dopo aver maturato gli anni ( un anno dopo i 53 appunto).
Detto ciò datti una mossa a contattare i "vertici" e fatti spiegare bene come stanno le cose (consiglio gratuito).
Ti saluto. P.S. Vorrei sapere i risultati alle tue richieste........mandamele. :?: :?
Ciao Massimomax, solo per un chiarimento: La normativa che citi tu dei (53 anni)era valido sino 31/12/2011.
Ora è rimasta in vigore attualmente i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall 'età anagrafica. Ti dico questo perché Nell 'anno 2011 ho presentato domanda di pensione è non avevo 53 anni ma 51, pertanto ad aprile del 2012 mi è stato notificato il decreto con il diritto al trattamento di pensione 3 mesi prima della data di pensionamento, il ché il 2 luglio 2012 con anni 52 di età.
Pertanto; Ottovolante, ha tutti i requisiti per andare in pensione. La sua amministrazione attualmente non può dirgli subito che gli è stato accettato la domanda, ma se il caso forse diverso in cui non potrebbe andare in pensione glielo comunicherebbero. Per quanto riguarda il decreto come ho detto sopra 3 o 2 mesi prima della data in cui ha citato nella domanda di pensione.
Saluti Luigi60.
ottovolante
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da ottovolante »

Pensione Ordinaria

Prestazione vitalizia e riversibile erogata al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio.


TIPOLOGIA DELLA PENSIONE

Pensione di vecchiaia, di anzianità, per destituzione, per dispensa, di reversibilità.


1) PENSIONE DI VECCHIAIA

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio al conseguimento dei seguenti limiti di età:

· 65 anni per il dirigente generale.

· 63 anni per il dirigente superiore

· 60 anni per le qualifiche inferiori.


ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:

· 20 anni di anzianità contributiva

· 15 anni di anzianità contributiva se in servizio al 31.12.1992.


Dall'1/1/2013, in applicazione dell'articolo 18 comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n.111, anche per il personale della Polizia di Stato i requisiti anagrafici previsti per il pensionamento di vecchiaia sono incrementati di tre mesi


DECORRENZA: In applicazione dell'articolo 12, comma 1 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei limiti di età se in possesso, al 31.12.2010, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la pensione di anzianità, di cui alla tabella 1 sottostante. Nel caso contrario la pensione spetta trascorso un anno dalla data di maturazione del limite di età, ovvero dalla data di raggiungimento dei requisiti di anzianità se acquisiti in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età.


COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;, nella parte relativa alla modulistica, presentata dall'interessato alla sede INPDAP territorialmente competente in base all'ultima sede di servizio ed alla Prefettura - U.T.G. competente, almeno cinque mesi prima della data di cessazione.

I dipendenti, prossimi al pensionamento, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall'Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l'adesione al Fondo credito con apposito modulo disponibile sul sito sopra indicato.


COMPETENZA E PAGAMENTO: Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale ed agli Uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (L. n. 335/95, art.2, comma 1; Circolari INPDAP 16 dicembre 2004, n. 67 emessa dall'INPDAP e n. 6 del 23 marzo 2005 ).


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici, vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.


2) PENSIONE DI ANZIANITA'

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I dipendenti della Polizia di Stato che intendano cessare dal servizio eche abbiano i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva, sotto indicati:

Tabella 1

57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva(articolo6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
40 anni di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165
53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modificazioni)

Dall'1/1/2013, in applicazione dell'articolo 18 comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n.111, anche per il personale della Polizia di Stato i requisiti anagrafici previsti per il pensionamento di anzianità sono incrementati di tre mesi




DECORRENZA: In applicazione dell'articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010, si acquisisce il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla di maturazione dei suddetti requisiti. Tale differimento non opera qualora i requisiti in questione siano stati maturati entro il 31.12.2010.

Dall'1/1/2012, In applicazione dell'articolo 18 comma 22 ter del D-L. 98/2011, convertito con la legge 111/2011, per coloro che maturano il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva nell'anno 2012, la decorrenza del trattamento di pensione, ovvero il diritto a riscuotere l'assegno, viene posticipato rispetto al differimento di 12 mesi sopra illustrato di: un mese; nel 2012, due mesi nel 2013, tre mesi nel 2014.


COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda dell'interessato,disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it,nella" onclick="window.open(this.href);return false; parte relativa alla modulistica, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria all'emissione del relativo provvedimento, da presentare sia alla sede INPDAP territorialmente competente, in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio dell'interessato, sia alla Prefettura-U.T.G. competente.

La domanda deve essere presentata almeno cinque mesi prima della data di cessazione dal servizio.

In ogni caso la domanda di pensione non può essere presentata prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento di anzianità.


COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale ed agli Uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (L.n. 335/95, art.2, comma 1; Circolari INPDAP n. 67 del 16 dicembre 2004 e n. 6 del 23 marzo 2005).


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.



3) PENSIONE PER DESTITUZIONE


CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato, destituiti dal servizio acquisiscono il diritto al trattamento di quiescenza ordinario al verificarsi dei medesimi requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva previsti per i pensionamenti di anzianità.


DECORRENZA: si applicano le modalità previste per le pensioni di anzianità.



COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;, nella parte relativa alla modulistica presentata dall'interessato alla sede INPDAP territorialmente competente in base all'ultima sede di servizio ed al Servizio Trattamento Pensione e Previdenza.


COMPETENZA e PAGAMENTO : Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale nella liquidazione dei trattamenti pensionistici. L'ultima sede di servizio, non appena a conoscenza dell'avvenuta destituzione, dovrà informare l'interessato che, al fine di ottenere l'erogazione del trattamento di quiescenza, se spettante, dovrà inoltrare apposita richiesta come sopra indicato.


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici, vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.



4) PENSIONE PER INFERMITA'


CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato che sonodispensati dal servizio per infermità e che hanno un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.


DECORRENZA: dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio.


COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda dell'interessato,disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;, nella parte relativa alla modulistica da presentare sia alla sede INPDAP territorialmente competente, in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio dell'interessato, sia alla Prefettura-U.T.G. competente.



COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 è subentrata alle Prefetture-U.T.G. nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici, vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.



5) PENSIONE DI REVERSIBILITA'

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I superstiti del dipendente della Polizia di Stato deceduto in attività secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d'età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore.

E' inoltre necessario che il dipendente della Polizia di Stato abbia maturato 15 anni di anzianità contributiva o 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte.


Ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni con la legge 111/2011, le pensioni di reversibilità con decorrenza 1/1/2012 sono ridotte nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età di quest'ultimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione della percentuale di reversibilità sarà pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.


DECORRENZA: dal primo giorno del mese successivo alla morte del dipendente.


DURATA: fino a quando perdurano le condizioni soggettive richieste dalla legge per acquisire il diritto.


MISURA:

La pensione è costituita da una quota percentuale dell'importo del trattamento pagato al momento della morte, correlata al nucleo dei superstiti.

Quote percentuali

Superstiti
Quota percentuale cui hanno diritto

Coniuge
60%

Coniuge con un orfano
(60% coniuge, 20% orfano)
80%

Coniuge con due o più orfani
60% coniuge, 40% orfani)
100%

Orfano solo
70%

Due orfani
80%

Tre o più orfani
100%

Genitori
15% ciascuno

Fratelli e sorelle (fino a sei)
15% ciascuno

Fratelli e sorelle (da sette in poi)
100%


Cumulo della pensione indiretta o di reversibilità con altri redditi
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti o delle pensioni indirette sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla tabella F allegata alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l'anno 2011.



Fino a € 18.229,77 100%

Da € 18229,78 a € 24.306,36 75%

Da € 24.306,37 a € 30.382,95 60%

Oltre € 30.382,96 50%




COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda degli eredi o superstiti, disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;, nella parte relativa alla modulisticada presentare sia alla sede INPDAP territorialmente competente, in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio dell'interessato, sia alla Prefettura-U.T.G. competente.



COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata alle competenti Prefetture - U.T.G. nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici, vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.


Quanto sopra copiato dal sito ministero degli interni,l'ufficio pensioni mi ha confermato quanto sopra, ma mi ha anche allertato che come da nuove disposizioni inpdap, la liquidazione la vedrò dopo 24 mesi dalla data della pensione. (BASTA CHE ME LA DANNO ........)
ottovolante
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da ottovolante »

« La pensione contributiva anticipata delle donneLe novità pensionistiche della riforma Monti »Il pensionamento degli appartenenti alla Polizia, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco

Allo scopo di evidenziare la situazione pensionistica di alcune categorie del settore pubblico, attualmente escluse dalla nuova normativa introdotta dal governo Monti, si è ritenuto opportuno soffermarci sullo stato di pensionamento degli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed a quello dei Vigili del Fuoco.


Pensione di vecchiaia
La riforma Monti, nell’intento di raggiungere un requisito uniforme per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, dall’anno 2012, in luogo dei due tipi di pensione di vecchiaia, retributiva e contributiva, ha introdotto un solo trattamento di vecchiaia in presenza di un requisito minimo contributivo di 20 anni e l’età di 66 anni per gli uomini e le donne del settore pubblico e con l’abolizione della cosiddetta finestra mobile ha stabilito la decorrenza del trattamento pensionistico dal mese successivo a quello di raggiungimento dei previsti requisiti.
Ma nel settore pubblico non tutte le categorie rientrano nella nuova normativa.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato continuano a maturare il diritto alla pensione, con la contribuzione minima di 20 anni (15 anni se in servizio al 31 dicembre 1992) all’età di 65 anni per il dirigente generale, 63 anni per il dirigente superiore e 60 anni per le qualifiche inferiori. Dal 1° gennaio 2013 tali requisiti anagrafici risulteranno incrementati di 3 mesi (D.L. del 6.7.2011 n. 98),
La decorrenza del trattamento pensionistico risulta fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei limiti di età, se in possesso al 31 dicembre 2010 dei requisiti previsti per la pensione di anzianità. In caso contrario la pensione potrà essere riscossa trascorso un anno dalla data di maturazione del limite di età o dalla data di raggiungimento dei requisiti di anzianità se acquisiti prima del raggiungimento dei limiti di età.
Il personale dell’Arma dei Carabinieri cessa dal servizio al raggiungimento dei seguenti limiti di età: 65 anni per i generali di Corpo di Armata e di Divisione, 63 anni per i generali di Brigata, 60 anni per gli altri ufficiali e per il restante personale (ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri).
I requisiti contributivi minimi, per il diritto alla pensione, risultano fissati in 20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992.
Per i militari del Corpo della Guardia di Finanza i limiti di età per la cessazione dal servizio risultano fissati al 60° anno di età, qualora inferiori, a decorrere dal 1° gennaio 2008. L’anzianità contributiva minima, per il diritto alla pensione, è di 20 anni, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992.
Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco consegue il diritto alla pensione ai seguenti limiti di età: 65 anni se appartenenti ai ruoli S.A.T.I. e dei Direttori e 60 anni se del personale V.P., C.S. e C.R.. Il requisito contributivo minimo richiesto è di 20 anni ed il trattamento pensionistico è corrisposto dopo un anno.



Pensione di anzianità

Fino al 31 dicembre 2011 il pensionamento anticipato si poteva ottenere raggiungendo la “quota” prevista, sommando l’anzianità contributiva, costituita da un minimo di 35 anni, e l’età anagrafica stabilita, o con 40 anni di contribuzione, prescindendo dall’età.
Nel 2012 queste due possibilità di pensionamento risultano abolite e sono state sostituite dalla nuova “pensione anticipata” che richiede il requisito contributivo di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti subiscono l’aumento di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014.
A seguito della soppressione della finestra, l’assegno di pensione decorre dal mese successivo a quello di raggiungimento dei previsti requisiti. Nel settore pubblico, però, alcune categorie continuano ad applicare ancora i vecchi criteri per il pensionamento di anzianità.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato maturano il diritto alla pensione di anzianità con i seguenti requisiti: 57 anni di età e 35 anni di anzianità, 53 anni di età con la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza. Da tener presente che dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici saranno incrementati di 3 mesi.
La decorrenza della pensione risulta fissata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti. Tale differimento però non opera se i requisiti risultano raggiunti entro il 31 dicembre 2010. Se i 40 anni sono raggiunti dall’anno 2012, ai 12 mesi per la decorrenza devono essere aggiunti 1 mese nel 2012, 2 mesi nel 2013 e 3 mesi nel 2014.
Anche il personale dell’Arma dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza conseguono il diritto alla pensione di anzianità con i requisiti di 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, 40 anni di anzianità contributiva prescindendo dall’età anagrafica e 53 anni di età con la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza.
Per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità sono i seguenti:
- per il personale dei ruoli S.A.T.I. e dei Direttori, 40 anni di contribuzione, prescindendo dall’età anagrafica o nel 2012 con la quota 96 (60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 anni di contribuzione) e nel 2013 con la quota 97 (61 anni di età e 36 anni di contributi o 62 anni di età e 35 anni di contributi);
- per il personale V.P., C.S. e C.R., 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica o 57 anni di età e 35 anni di contributi;
- per il personale cosiddetto operativo è data la possibilità di accesso alla pensione di anzianità al raggiungimento della massima anzianità contributiva, unitamente ad un’età anagrafica non inferiore a 53 anni.
Il trattamento pensionistico ha decorrenza trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Per le categorie interessate è da tener presente che con effetto dal 1° gennaio 1998, con riferimento allo svolgimento di particolari attività lavorative, gli aumenti dei periodi di servizio non possono eccedere complessivamente i 5 anni.

IL TIRRENO di Livorno


Forse, l'ufficio ha ragione :D (53 anni di età con la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza) si intende per il ruolo da Agenti ad Ispettori di 35 anni di contribuzione (così almeno la intendo io)
luigi60
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da luigi60 »

ottovolante ha scritto:« La pensione contributiva anticipata delle donneLe novità pensionistiche della riforma Monti »Il pensionamento degli appartenenti alla Polizia, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco

Allo scopo di evidenziare la situazione pensionistica di alcune categorie del settore pubblico, attualmente escluse dalla nuova normativa introdotta dal governo Monti, si è ritenuto opportuno soffermarci sullo stato di pensionamento degli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed a quello dei Vigili del Fuoco.


Pensione di vecchiaia
La riforma Monti, nell’intento di raggiungere un requisito uniforme per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, dall’anno 2012, in luogo dei due tipi di pensione di vecchiaia, retributiva e contributiva, ha introdotto un solo trattamento di vecchiaia in presenza di un requisito minimo contributivo di 20 anni e l’età di 66 anni per gli uomini e le donne del settore pubblico e con l’abolizione della cosiddetta finestra mobile ha stabilito la decorrenza del trattamento pensionistico dal mese successivo a quello di raggiungimento dei previsti requisiti.
Ma nel settore pubblico non tutte le categorie rientrano nella nuova normativa.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato continuano a maturare il diritto alla pensione, con la contribuzione minima di 20 anni (15 anni se in servizio al 31 dicembre 1992) all’età di 65 anni per il dirigente generale, 63 anni per il dirigente superiore e 60 anni per le qualifiche inferiori. Dal 1° gennaio 2013 tali requisiti anagrafici risulteranno incrementati di 3 mesi (D.L. del 6.7.2011 n. 98),
La decorrenza del trattamento pensionistico risulta fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei limiti di età, se in possesso al 31 dicembre 2010 dei requisiti previsti per la pensione di anzianità. In caso contrario la pensione potrà essere riscossa trascorso un anno dalla data di maturazione del limite di età o dalla data di raggiungimento dei requisiti di anzianità se acquisiti prima del raggiungimento dei limiti di età.
Il personale dell’Arma dei Carabinieri cessa dal servizio al raggiungimento dei seguenti limiti di età: 65 anni per i generali di Corpo di Armata e di Divisione, 63 anni per i generali di Brigata, 60 anni per gli altri ufficiali e per il restante personale (ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri).
I requisiti contributivi minimi, per il diritto alla pensione, risultano fissati in 20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992.
Per i militari del Corpo della Guardia di Finanza i limiti di età per la cessazione dal servizio risultano fissati al 60° anno di età, qualora inferiori, a decorrere dal 1° gennaio 2008. L’anzianità contributiva minima, per il diritto alla pensione, è di 20 anni, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992.
Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco consegue il diritto alla pensione ai seguenti limiti di età: 65 anni se appartenenti ai ruoli S.A.T.I. e dei Direttori e 60 anni se del personale V.P., C.S. e C.R.. Il requisito contributivo minimo richiesto è di 20 anni ed il trattamento pensionistico è corrisposto dopo un anno.



Pensione di anzianità

Fino al 31 dicembre 2011 il pensionamento anticipato si poteva ottenere raggiungendo la “quota” prevista, sommando l’anzianità contributiva, costituita da un minimo di 35 anni, e l’età anagrafica stabilita, o con 40 anni di contribuzione, prescindendo dall’età.
Nel 2012 queste due possibilità di pensionamento risultano abolite e sono state sostituite dalla nuova “pensione anticipata” che richiede il requisito contributivo di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti subiscono l’aumento di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014.
A seguito della soppressione della finestra, l’assegno di pensione decorre dal mese successivo a quello di raggiungimento dei previsti requisiti. Nel settore pubblico, però, alcune categorie continuano ad applicare ancora i vecchi criteri per il pensionamento di anzianità.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato maturano il diritto alla pensione di anzianità con i seguenti requisiti: 57 anni di età e 35 anni di anzianità, 53 anni di età con la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza. Da tener presente che dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici saranno incrementati di 3 mesi.
La decorrenza della pensione risulta fissata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti. Tale differimento però non opera se i requisiti risultano raggiunti entro il 31 dicembre 2010. Se i 40 anni sono raggiunti dall’anno 2012, ai 12 mesi per la decorrenza devono essere aggiunti 1 mese nel 2012, 2 mesi nel 2013 e 3 mesi nel 2014.
Anche il personale dell’Arma dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza conseguono il diritto alla pensione di anzianità con i requisiti di 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, 40 anni di anzianità contributiva prescindendo dall’età anagrafica e 53 anni di età con la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza.
Per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità sono i seguenti:
- per il personale dei ruoli S.A.T.I. e dei Direttori, 40 anni di contribuzione, prescindendo dall’età anagrafica o nel 2012 con la quota 96 (60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 anni di contribuzione) e nel 2013 con la quota 97 (61 anni di età e 36 anni di contributi o 62 anni di età e 35 anni di contributi);
- per il personale V.P., C.S. e C.R., 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica o 57 anni di età e 35 anni di contributi;
- per il personale cosiddetto operativo è data la possibilità di accesso alla pensione di anzianità al raggiungimento della massima anzianità contributiva, unitamente ad un’età anagrafica non inferiore a 53 anni.
Il trattamento pensionistico ha decorrenza trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Per le categorie interessate è da tener presente che con effetto dal 1° gennaio 1998, con riferimento allo svolgimento di particolari attività lavorative, gli aumenti dei periodi di servizio non possono eccedere complessivamente i 5 anni.

IL TIRRENO di Livorno


Forse, l'ufficio ha ragione :D (53 anni di età con la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza) si intende per il ruolo da Agenti ad Ispettori di 35 anni di contribuzione (così almeno la intendo io)

Si hai ragione Ottovolante, pensavo che era rimasto in piedi i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall 'età anagrafica, ma come ho letto ci vogliono ora ( 53 anni) per la massima contribuzione.Comunque non ti perdere d 'animo.( fai una cosa informati a L' inps può darsi che li ti daranno qualche suggerimento in più. Io sono sono stato fortunato perché la domanda di pensione di anzinità l' ho presentata nel 2011 e a luglio vado via.Ti mando i miei migliori auguri,e con la speranza che la tua domanda di pensione vada in porto.
Saluti Luigi60
amaranto56
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Affidabile
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da amaranto56 »

Purtroppo il requisito dei 53 anni e stato abolito con l'introduzione del sistema contributivo pro-rata in vigore dal 1/1/2012, per adesso si può accedere al pensionamento con 40 anni contributivi o con un'età di 57 anni e 35 anni contributivi.Questo fino all'emanazione del regolamento che innalzerà i requisiti minimi ,l'ultima bozza presentata dalla Fornero indicava in 42 anni +3 per i contributi, 62 anni per la pensione di vecchiaia e un'altro canale di uscita in corrispondenza di quota 96(59 anni di età+37 anni contributivi).
gelmetti sauro

Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da gelmetti sauro »

Scusate ma mi sembra che si stia facendo confusione. Riporto un pezzo tratto dai vari post come segue:

" Fino al 31 dicembre 2011 il pensionamento anticipato si poteva ottenere raggiungendo la “quota” prevista, sommando l’anzianità contributiva, costituita da un minimo di 35 anni, e l’età anagrafica stabilita, o con 40 anni di contribuzione, prescindendo dall’età.
Nel 2012 queste due possibilità di pensionamento risultano abolite e sono state sostituite dalla nuova “pensione anticipata” che richiede il requisito contributivo di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti subiscono l’aumento di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014"

L'anzianità contributiva (il famoso 80%) non è costituita da un minimo di 35 anni: infatti io l'ho maturata intorno ai 31/32 ; questo parametro dipende da quando sei entrato nel corpo e quindi dagli anni di servizio accumulati. L'età anagrafica è fissata in 53 anni ma dopo un inasprimento immesso dal governo Berlusconi bisogna aggiungere un anno di finestra mobile.

Per la pensione con anni 40, a prescindere età anagrafica e anzianità contributiva, viene comunque aggiunto lo stesso periodo di finestra mobile.

Ciò è ancora in vigore per il Comparto Sicurezza e Difesa perchè il governo Monti si è riservato di varare un
nuovo regolamento per lo stesso Comparto (per salvaguardare la specificità) entro il 30.06.2012.

Pertanto fino a quella data gli appartenenti a detto comparto vanno in pensione con la vecchia legge non essendo stati toccati dalla recente riforma delle pensioni. Come saranno le nuove disposizioni? Ci sono in giro delle bozze sia del governo che dei sindacati; si vedrà.

Almeno quanto sopra è quanto so in merito alle pensioni per le forze di Polizia. Se ho sbagliato correggetemi. Grazie.
ottovolante
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da ottovolante »

Caro gelmetti sauro,infatti è rimasto tutto come la vecchia normativa sul sito del Minstero dell'Interno di cui ho riportato sopra la vigente normativa,è datato ancora settembre 2011,quindi, riporta ;

Dall'1/1/2012, In applicazione dell'articolo 18 comma 22 ter del D-L. 98/2011, convertito con la legge 111/2011, per coloro che maturano il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva nell'anno 2012, la decorrenza del trattamento di pensione, ovvero il diritto a riscuotere l'assegno, viene posticipato rispetto al differimento di 12 mesi sopra illustrato di: un mese; nel 2012, due mesi nel 2013, tre mesi nel 2014.


Leggi questo dal sito INPS


Direzione Generale

Roma, 14/03/2012 Circolare n. 37 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali


OGGETTO: Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.– Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.


SOMMARIO: 1. Premessa –
2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (art. 6) –
3. Interpretazione dell’articolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6) -
4. Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma 2) –
5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3) –
6. Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14) –
7. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7, 9 e 20) –
8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10) –
9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma 11) –
10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13) –
11. Coefficiente di trasformazione (articolo 24, comma 16) –
12. Armonizzazioni (articolo 24, comma 18) –
13. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24, comma 19) –
14. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 24, comma 7) –
15. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995 –
16. Termine di pagamento dei TFS e dei TFR in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.


1. Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; la normativa è stata ulteriormente modificata dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.
Con la presente, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, si forniscono le indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.

2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6)

L’articolo in oggetto abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
Per esplicita disposizione legislativa, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
La normativa previgente continua, altresì, ad esplicare i suoi effetti:
1) per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
2) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione;
al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:
a) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;
b) per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008;
3) nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

3. Interpretazione dell’articolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6)

L’art. 47, comma 2, della legge 24 aprile 1980 n. 146 prevede che: “I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento”.
L’art. 23, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 dispone che ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (sia trattamento di fine servizio che di fine rapporto) dei dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’Ufficio di Ministro e Sottosegretario, si debba prendere a riferimento, per la determinazione delle relative prestazioni, l’ultimo trattamento economico in godimento prima del conferimento dell’incarico governativo, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato; il periodo di aspettativa è, comunque, considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio.
Conseguentemente l’obbligo contributivo sia a fini pensionistici che previdenziali dovrà essere assolto, secondo l’ordinaria ripartizione in quota datoriale e quota personale, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento prima del conferimento dell’incarico governativo, dal Ministero presso il quale sono esercitate le funzioni di Ministro o Sottosegretario.

4. Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma 2)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
Con tale disposizione, nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, ferma restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo.
La disposizione in esame trova applicazione nei confronti di tutti gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell’articolo 24 della legge in esame (si veda infra il paragrafo 12), per i quali è prevista l’emanazione, entro il 30 giugno 2012, di un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, ai fini dell’armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento.
L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir meno della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento.
Nulla è innovato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, già destinatari del c.d. sistema di calcolo misto di pensione.

5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3)

I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza.
Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote ovvero massima anzianità contributiva) che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione di tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto risulta già acquisito in virtù dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012. Nel ribadire che la predetta certificazione deve essere rilasciata solamente a condizione che gli iscritti, al 31 dicembre 2011, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione, per le modalità di rilascio della certificazione in esame si rimanda a quanto illustrato nella circolare INPDAP n. 44 del 13 settembre 2005.
Nei confronti dei soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto a pensione prescritti dalla disposizione legislativa in esame, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti esplicitati al paragrafo 7 della presente circolare; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti illustrati ai paragrafi 8 e 9 della presente circolare.

6. Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)
Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per le pensioni di vecchiaia e di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelle di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (finestra di uscita per il personale del comparto Scuola e AFAM), fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare.
In merito all’articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 si rappresenta che la previsione legislativa ivi contenuta (accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto scuola e AFAM a decorrere, rispettivamente, dal primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti) avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti di detto personale che avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, come specificato nella circolare INPDAP n. 16 del 9 novembre 2011.
In conseguenza della disapplicazione effettuata dall’articolo 24, comma 5 della legge in esame (che ha effetto sempre per requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2012) le istruzioni contenute nel paragrafo 1 della citata circolare si intendono superate e l’accesso al pensionamento del personale del comparto scuola e AFAM continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con riferimento all’anno di maturazione dei requisiti e non già all’anno successivo, come previsto dal citato articolo 1, comma 21, della legge n. 148/2011, fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare.
La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi:
1) Soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola ed AFAM il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21 del decreto legge n. 138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 dell’articolo 24 della legge in esame. Conseguentemente, per coloro che maturano il diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o AFAM).
3) addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 (cfr. nota operativa INPDAP n. 43 del 28 dicembre 2011);
4) lavoratori che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m.i., ai quali continua ad applicarsi il comma 3, del più volte citato articolo 12 della legge n. 122/2010. Per il personale del comparto scuola ed AFAM, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 04/UL0000945/P del 23 febbraio 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, così come successivamente modificate dall’articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138/2011. In altri termini, chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012, accede al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Si precisa che tale particolare regime opera solo qualora l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti;
nonché, nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti di:
5) lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; nel caso di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della citata legge n. 223/1991 i requisiti per il pensionamento devono essere maturati entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
6) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia in carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011;
7) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; si precisa che per data di autorizzazione si deve intendere la data di presentazione della relativa domanda risultata accoglibile;
8) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi sopra specificati;
9) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
10) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni (40 anni di anzianità contributiva).

7. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7 ,9 e 20)

Per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti prescritti per il diritto a pensione, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia); tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Si specifica che per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.
Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesi.
Per un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo *, si riporta uno schema riepilogativo.
ANNO
ETA'
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

2012
66 anni
20 anni

2013
66 anni e 3 mesi
20 anni



* Nel sistema di calcolo contributivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l'importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni età (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a 5 anni).

Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici illustrati al presente paragrafo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall'anno 2021; qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.
Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10)

Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Per un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo, si riporta uno schema riepilogativo già aggiornato agli attuali valori inerenti l’incremento della speranza di vita.
Anno
Anzianità contributiva

Uomini
Donne

2012
42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese

2013
42 anni e 5 mesi
41 anni e 5 mesi

2014
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi


Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma 11)

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi illustrati al precedente paragrafo 8, si consegue, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno2012, inmisura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.
L'importo della soglia mensile è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare; l'importo della soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.
Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Si specifica che per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.


10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13)
Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter del citato articolo, devono riferirsi al biennio.

11. Coefficiente di trasformazione (articolo 24, comma 16)

Con effetto dal 1° gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995 è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, soggetto ad adeguamenti in relazione agli incrementi della speranza vita.
Ogniqualvolta il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 anni, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335/1995.
Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

12. Armonizzazioni (articolo 24 comma 18)

Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disposizione in esame demanda ad un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 400/88, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, la norma in esame trova applicazione nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).
Nei confronti di detto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (si veda la circolare Inpdap n. 18 diramata in data 8 ottobre 2010), in quanto tale regime è disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le disposizioni previste dalla legge in esame.
Come già precisato al paragrafo4, l'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale in esame è introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012.

13. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24, comma 19)

Con il comma in esame, a seguito della soppressione delle parole “di durata non inferiore a tre anni” contenute all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.
In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall’art. 24 della legge in esame, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010.
In materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione del personale del comparto scuola e AFAM si rinvia a quanto specificato al paragrafo 6 punto 4) della presente circolare.
Alle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l’adeguamento alla speranza di vita di cui dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 24, comma 7)

In riferimento alla facoltà di opzione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, con il comma 7 dell’art. 24 sono state soppresse le parole “ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19” contenute nell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.i.; la soppressione della citata locuzione fa venire meno il rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Di conseguenza, anche se resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

15. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995

Come precisato al paragrafo 4 della presente circolare, la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

Le modifiche introdotte dall’art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011 – si veda infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.
Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.
Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.
Per il personale interessato dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR anteriori a quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.
Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

Termine di sei mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.

Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.


Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).



Il Direttore Generale
Nori


Comunque stamane ho chiamato nuovamente l'ufficio pensioni, (dove mi hanno detto di prendermi un ansiolin) :mrgreen: e mi hanno informato che il decreto mi arriverà qualche mese prima di andare in pensione,e che per il momento la ministra non ha ancora deciso nulla sul comparto :D
gelmetti sauro

Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da gelmetti sauro »

Grazie per tutta la normativa, può far comodo. Per raggiungere i 40 anni hai lavorato sicuramente prima di entrare in Polizia poi hai ricongiunto gli anni, vero?

Io sarò in pensione alla fine di giugno 2012 con 53 anni più 12 mesi di finestra mobile (quindi 54 anni) e maturità contributiva. Se ti può aiutare ho fatto domanda i primi di Novembre e a Febbraio il mio Ufficio mi ha notificato il Decreto che però è datato 28.11.2011.

So di colleghi che hanno fatto servizio in altre città che hanno avuto il Decreto già dal mese dopo aver inoltrato la domanda.

Ciao.
ottovolante
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da ottovolante »

gelmetti sauro ha scritto:Grazie per tutta la normativa, può far comodo. Per raggiungere i 40 anni hai lavorato sicuramente prima di entrare in Polizia poi hai ricongiunto gli anni, vero?

Io sarò in pensione alla fine di giugno 2012 con 53 anni più 12 mesi di finestra mobile (quindi 54 anni) e maturità contributiva. Se ti può aiutare ho fatto domanda i primi di Novembre e a Febbraio il mio Ufficio mi ha notificato il Decreto che però è datato 28.11.2011.

So di colleghi che hanno fatto servizio in altre città che hanno avuto il Decreto già dal mese dopo aver inoltrato la domanda.

Ciao.
Si diciamo che sono stato fortunato ho iniziato a lavorare in regola a 15 anni ho sempre "trovato lavoro" + il servizio militare (anni 80/81)pertanto ho ricongiunto 10anni e qualche mese con lavoro+ militare,ricongiunto il tutto su mia domanda, paraticamente quando entari in polizia nel 1987,(pagando nulla,perchè all'epoca guadagnavo più sul privato che in amministrazione)totale 10+25+5 (1/5)=40 anni di contributi,+ 1anno e un mese come da finestra mobile tot. 41 anni +1 mese a febbraio 2013 :D
ottovolante
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da ottovolante »

Rettifico, Marzo 2013 =41 anni e un mese :D
enzo cimino
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Re: Aspettando il decreto per la pensione

Messaggio da enzo cimino »

Il 28.04.12 ho compiuto 53 anni, essendomi arruolato in polizia il 01.12.77 e avendo maturato l'80% sino al 31.12.11, il 03.05.12 ho presentato la domanda di pensione decorrenza 01.12.13, e proprio oggi 29.05.12 mi ha chiamato l'ufficio per notificarmi il decreto
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