Non posso andare in pensione

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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intellicast
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Non posso andare in pensione

Messaggio da intellicast »

Salve spero che potete aiutarmi: questo anno sono stato trasferito a un ente a Roma, ma prima di andare via dal vecchio Ente mi sono fatto fare il prospetto riepilogativo o atto ricognitivo periodi di servizio, per sapere quando potevo andare in pensione, cioè quando facevo i 40 anni di contributi. Quando sono arrivato al nuovo Ente mi sono fatto fare i calcoli anche da loro. Bene nel vecchio Ente facevo 40 anni di contributi ad Agosto 2012, mentre nel nuovo Ente ad Aprile 2013, controllando il motivo ho visto che nel nuovo ente non mi hanno calcolato l'indennità di volo dal 1979 al 1983, dicendomi che questi vengono solo conteggiati dal 1983 (legge 365/70) in quanto dal 1979 al 1983 prendevo l'indennità ho pagato i riscatti ma vengono solo conteggiati ai fini della liquidazione non per andare in pensione, in quanto il mio ex Ente non faceva parte delle zone aeree. Quindi vorrei sapere chi ha ragione?
Grazie


melacavo49

Re: Non posso andare in pensione

Messaggio da melacavo49 »

intellicast ha scritto:Salve spero che potete aiutarmi: questo anno sono stato trasferito a un ente a Roma, ma prima di andare via dal vecchio Ente mi sono fatto fare il prospetto riepilogativo o atto ricognitivo periodi di servizio, per sapere quando potevo andare in pensione, cioè quando facevo i 40 anni di contributi. Quando sono arrivato al nuovo Ente mi sono fatto fare i calcoli anche da loro. Bene nel vecchio Ente facevo 40 anni di contributi ad Agosto 2012, mentre nel nuovo Ente ad Aprile 2013, controllando il motivo ho visto che nel nuovo ente non mi hanno calcolato l'indennità di volo dal 1979 al 1983, dicendomi che questi vengono solo conteggiati dal 1983 (legge 365/70) in quanto dal 1979 al 1983 prendevo l'indennità ho pagato i riscatti ma vengono solo conteggiati ai fini della liquidazione non per andare in pensione, in quanto il mio ex Ente non faceva parte delle zone aeree. Quindi vorrei sapere chi ha ragione?
Grazie
Scusa ritengo tu sei passato dall'aviazione militare a quella civile -
Se e cosi gli aumenti dell'indennità di volo non ti vengono conteggiati- Se vai sul sito della Corte dei Conti alcuni tuoi colleghi hanno sollevato lo stesso problema tua ed i ricorsi sono stati rigettati-
Per cui secondo i giudici non hai diritto a tali aumenti-
melacavo49

Re: Non posso andare in pensione

Messaggio da melacavo49 »

Penso che questa sentenza della Corte dei Conti del veneto del 2012.possa essere quella del tuo caso-

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO Sentenza 197 2012 Pensioni 17-04-2012

REPUBBLICA ITALIANA n. 197/2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 28116 del registro di Segreteria, promosso da M. W., nato il (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Polonio e Anna Esti come da procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, via Carducci n.4, nello studio dell’Avv. P. Zampieri, contro MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro p.t., nonché INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Guadagnino;
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2012, presenti l’Avv. Laura Peruffo, per delega dell’avv. Alessandra Polonio per il ricorrente e l’avv. Aldo Tagliente, per delega dell’Avv. Angelo Guadagnino per l’INPS;
Letti gli atti e i documenti di causa;
FATTO
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2011, parte ricorrente in epigrafe nominato, premesso di aver prestato servizio dal 02.04.1986 al 14.02.1996 nell’Aereonautica Militare e di essersi congedato senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza dell’anzianità necessaria chiedeva che venisse riconosciuta la maggiorazione di un terzo per il servizio di volo (ex art. 20 del t.u. 1092 del 1973) ai fini della costituzione di posizione assicurativa presso l’Inps ai sensi dell'art. 124 del medesimo testo unico, nonché ai fini della ricongiunzione. Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarato il loro diritto alla determinazione dell'onere di ricongiunzione con detrazione degli interessi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 29 del 1979, con restituzione delle maggiori somme nel frattempo eventualmente versate, maggiorate di accessori.
Deduceva in diritto l’applicazione dell’art. 124 comma 1 DPR 1092/73, abrogato solo a far data dal 1^.7.2010 per effetto dell’art.12 comma 12 undecies del DL 78/2010 convertito in legge n.122/2010 e, quindi, ancora vigente nella fattispecie i cui fatti costitutivi (servizio prestato e domanda di ricongiunzione) erano antecedenti alla data predetta. Sosteneva, in particolare, che la locuzione “servizio prestato” di cui alla norma invocata, doveva intendersi nel senso di servizio utile (e non già di servizio effettivo) come esplicitato dall’art. 40 dello stesso T.U., con conseguente valutazione ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, anche della maggiorazione di un terzo del servizio di volo prevista dall’art. 20 del TU. Allegava sul punto, giurisprudenza contabile favorevole alla tesi esposta, aggiungendo, altresì, che la ricongiunzione dei servizi presso l’INPS ex art. 2 legge 29/79 obbligava l’Ente a riconoscere il complessivo patrimonio previdenziale dell’iscritto, comprensivo di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa. Concludeva chiedendo: 1) accertarsi e dichiararsi il diritto al computo del periodo di sevizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 23.9.1979 al 14.5.1999 secondo le maggiorazioni previste dall’art.20 del DPR 1092/73, in sede di costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenza di legge; 2) accertarsi e dichiararsi altresì il diritto del ricorrente alla determinazione dell’onere di ricongiunzione con detrazione degli interessi ai sensi dell’art.2, comma 2, della legge 29/79 con condanna dell’INPS a provvedere alla conseguente riliquidazione del suddetto onere e alla restituzione delle maggiori somme nel frattempo versate, maggiorate degli accessori di legge.
Con memoria ritualmente depositata in data 19 luglio 2011, si costituiva il Ministero della Difesa, contestando le avverse argomentazioni e concludendo per il rigetto del ricorso, eccependo comunque, in subordine, la prescrizione quinquennale. Sosteneva l’Amministrazione di aver costituito a favore del ricorrente la posizione assicurativa ai sensi degli artt. 87 e 124 T.U., prendendo in considerazione solo il servizio “effettivo”, in conformità a quanto prescritto dalle varie circolari applicative del M.E.F. che si erano succedute nel tempo. Allegava altresì, giurisprudenza recente delle Sezioni centrali d’appello di questa Corte, a conferma della correttezza del proprio operato.
Con memoria ritualmente depositata in data 5 aprile 2012, si costituiva l’INPS contestando in fatto e diritto quanto ex adverso dedotto. In particolare, riguardo alla domanda di accredito contributivo, ne sosteneva l’infondatezza, come da giurisprudenza contabile più recente (SSRR 8/QM/2011, nonché sez. giur. Veneto n.524/2011) che invocava per il caso di specie; quanto alla domanda di ricongiunzione, e per riflesso anche a quella di restituzione, eccepiva in primis, il difetto di giurisdizione della Corte di conti in favore del giudice ordinario e in subordine, denunciava l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’istituto della ricongiunzione di cui all’art.1, della legge n. 29/1979 che troverebbe applicazione esclusivamente per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione intervenute dal 31 luglio 2010; riguardo la domanda di restituzione, ne eccepiva comunque l’improponibilità per mancanza di previa richiesta amministrativa, nonché l’infondatezza per insussistenza di qualsiasi provato indebito.
Con memoria conclusiva depositata in data 6 aprile 2012 la difesa di parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso anche alla luce dell’entrata in vigore del “Codice dell’Ordinamento Militare” (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) che avrebbe confermato il disposto dell’art. 124, senza modifica o precisazione alcuna, così avallando il diritto vivente nel senso favorevole all’interessato. Quanto alla domanda di ricongiunzione dei servizi presso l’INPS (Gestione Fondo Volo), ex art. 2 legge n. 29/1979, che rendeva residuale l’applicazione della legge 322/1958, specificava di aver ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice adìto sulla base del dato letterale degli artt. 13, e 62, 2° comma, ult. parte, del R.D. 1214/1934, e del criterio dell’allocazione della spesa previsto per i ferrovieri. Riguardo, invece, alla sent. n. 8/2011/QM, dichiarava di non condividerne le motivazioni, facendo proprio il punto di vista fornito in sede di discussione dal Procuratore Generale, e denunciando l’interpretazione data dell’art. 124 per violazione dell’art. 3 e dell’art. 38, 2° e 4° comma della Costituzione. Evidenziava comunque che la fattispecie decisa dalle Sezioni Riunite, era diversa da quella odierna, avendo il ricorrente chiesto la ricongiunzione presso l’INPS che non può non riguardare il complessivo patrimonio previdenziale dell’iscritto. Per tutto quanto esposto richiamava decisioni della Corte Costituzionale (sentt. n. 1/1984, n. 374/1997), della Corte di Cassazione (Sez. lav. sent. n. 4203, del 06 aprile 1992, n. 5767 e 6772/2002) e della Corte dei Conti (Sez. 3°, sent. n. 62065/1988, Sez. Friuli Venezia Giulia, sent. n.242/1998, sull’applicabilità della legge n. 29/1979, e Sez. Veneto, sent. n. 229/2011, che in ipotesi similare aveva accolto analoga domanda).
Concludeva, quindi, per l’integrale accoglimento della domanda e, in subordine, nella ritenuta fondatezza dei motivi di dissenso, per la rimessione alle Sezioni Riunite per la decisione del giudizio. In tale ipotesi e in quella di condivisione del principio di diritto delineato dalle Sezioni Riunite, instava, previa declaratoria della rilevanza e della non manifesta infondatezza, per la rimessione della costituzionalità dell’art. 124, comma 1°, del D.P.R. n. 1092/1973, al Giudice delle Leggi, per contrasto con gli artt. 3 e 38, commi 2° e 4°, della Costituzione.
All'udienza pubblica odierna, uditi i difensori presenti che si riportavano alle conclusioni in atti, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto e di seguito trascritto.
DIRITTO
La domanda giudiziale è volta: 1) alla rideterminazione della posizione assicurativa del ricorrente, costituita dal Ministero della Difesa presso l’Istituto Nazione della Previdenza Sociale – Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D. dell’A.G.O.), con valorizzazione in essa dell’aumento figurativo di un terzo, previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973, per il servizio di volo prestato ed effettivamente indennizzato; 2) alla ricongiunzione, ex art. 2 legge 29/1979, presso l’INPS – Fondo Volo, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, quindi anche dell’aumento del terzo per il periodo di volo; 3) alla diversa quantificazione, conseguente all’accoglimento della pretesa sub 2), dell’onere di ricongiunzione, per detrazione degli interessi, con restituzione delle maggiori somme, eventualmente versate, da accrescere degli accessori di legge.
Delineato in tal modo il petitum, si osserva quanto segue.
1)In ordine al primo capo di domanda, va preliminarmente rilevato, benché trattasi di circostanza non contestata, che alla fattispecie di causa si applica ancora l’art. 124 del T.U. n. 1092/1973, nel testo vigente prima della sua abrogazione, avvenuta con l’art. 12, comma 12 undecies, del d.l. n.78, del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Il ricorrente infatti, è cessato dal servizio in data 14.5.1999, quindi antecedentemente all’entrata in vigore della norma abrogatrice che producendo effetti ex nunc, trova applicazione alle cessazioni avvenute dopo il 30 luglio 2010.
Tanto premesso, la questione oggetto di causa verte sull’esatta interpretazione da dare all’espressione “periodo di servizio prestato”, contenuta nel 1° comma dell’art. 124. Deve necessariamente osservarsi al riguardo che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la giurisprudenza contabile in materia è stata tutt’altro che “unanime” e “favorevole”, stante l’esistenza di due orientamenti nettamente contrapposti. Ed invero, l’uno (Sez. 1° d’app. sentt. n. 142/2006 e n. 164/2008, Sez. 2° Centr., sent. n. 225/1999, Sez. 3°, sentt. n. 465/2009 e n. 193/2010) ha interpretato l'inciso come “servizio utile”, mentre l’altro (Corte dei Conti, Sez. 1° centr., sent. 235/2009, Sez. 2° sentt. n. 235/2008, n.426/2010, n. 432/2010, n. 58 e 165/2011), l’ha inteso come “servizio effettivo”.
Il predetto contrasto giurisprudenziale, evidentemente sintomatico dell’inesistenza, in materia, di un “diritto vivente” prevalente, è stato oggetto di rimessione alle Sezioni Riunite, con riguardo alle maggiorazioni di cui all’art. 19, del T.U. n. 1092/1973, afferenti il “servizio di navigazione e il servizio su costa”, le quali, con decisione n. 8/2011/QM, dell’11 – 27 maggio 2011, hanno statuito il seguente principio di diritto: “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973, l’espressione “periodo di servizio prestato”, ivi contenuta, deve intendersi come “servizio effettivo” e non come “servizio utile”.
La determinazione di massima è stata ribadita dalle Sezioni Riunite con riguardo all’aumento del quinto, previsto dall’ultimo comma dell’art. 3, della legge 27 maggio 1977, n.284, del servizio prestato con percezione dell’indennità d’istituto, non avente natura diversa dai vari aumenti previsti per particolari servizi dal DPR 1092/1973, nella sent. n. 11/2011/QM, del 15 – 21 giugno 2011, che ha così affermato: “All’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del DPR n. 1092 del 29 dicembre 1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità d’istituto, previsto, dall’art.3, della legge n. 284, del 27 maggio 1977”.
Il Giudice della “nomofilachia” ha dunque, affermato il principio di diritto che identifica il “servizio prestato” nel “servizio effettivo”.
Tale statuizione è vincolante e cogente dalla data di entrata in vigore dell’art. 42, comma 2, della legge n. 69 del 2009, ossia con riguardo alle pronunce rese dal 4 luglio 2009 (come nella specie), nell’interpretazione fornita dalla sent. n. 9/2011/QM del 04 – 31 maggio 2011, del succitato Consesso, per tutti i giudici, di prime e seconde cure, salvo il c.d. dissenso motivato determinante una nuova rimessione. Prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009 (4 luglio 2009), infatti, le pronunce resa dalle Sezioni Riunite producevano un effetto vincolante solo nel giudizio a quo, nel cui ambito era stato disposto il deferimento; in altri giudizi (fattispecie similari a quelle trattate nel giudizio a quo) avevano autorità di principio giurisprudenziale, non vincolante anche se autorevole, che tuttavia obbligava solo a rendere esplicite le ragioni giuridiche dell’eventuale mancato adeguamento a quel principio (così SS.RR. n. 9/2011/QM, del 04 – 31 maggio 2011).
Per le pronunce emesse dal 4 luglio 2009 in poi, come quella rilevante nel giudizio odierno, deve, invece, affermarsi l’effetto vincolante del principio di diritto in modo cogente per il giudice di prime cure, mentre per il Giudice d’Appello il vincolo viene meno in caso di non condivisione del principio di diritto e sulla base di sopravvenienze e prospettazioni nuove, all’origine di una nuova rimessione, ex art. 42, 2° comma, legge n. 69/2009 (ultima parte dell’art.7, legge n. 19/1994), tesa a garantire non più l’esatta, ma l’uniforme interpretazione della legge. Peraltro, in caso di non condivisione del principio di diritto, il potere di rimessione alle Sezioni Riunite, spetta solo al Giudice di 2^ grado, come inequivocabilmente chiarito dalle stesse nella sentenza n. 8/2010/QM, del 6 – 13 ottobre 2010, secondo cui: “...il potere di remissione, previsto dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, della legge n. 69/2009, spetta alle sole sezioni d’appello, in quanto espressivo della funzione nomofilattica di uniforme interpretazione della legge, con esclusione – com’è ovvio – del Presidente della Corte dei Conti e del Procuratore Generale, ma anche degli organi giurisdizionali (collegiali o monocratici) di primo grado”.
Sicché, quand’anche -in astratto e per ipotesi-, il Giudicante condividesse il dissenso di parte ricorrente, non potrebbe comunque, rimettere la questione alle Sezioni Riunite.
Fermo restando quanto sopra, questo Giudice non ha motivo per dissentire dal principio di diritto formulato dalle Sezioni Riunite nella sent. n. 8/2011/QM, ribadito nella decisione n.11/2011/QM.
Le osservazioni di parte ricorrente non paiono invero condivisibili. Ed invero, il decreto legislativo n.66, del 15 marzo 2010, che ha approvato il “Codice dell’Ordinamento Militare” all’art. 1861, 1° comma, si limita a stabilire che “la costituzione di posizione assicurativa per il militare in servizio permanente è effettuata ai sensi dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092”, il 2° comma assorbe, invece, l’art.128, del cit. T.U., stabilendo per il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, che la costituzione della posizione assicurativa è effettuata integralmente a spese dell’INPDAP facendo, sempre riferimento all’effettivo periodo di servizio prestato.
Ebbene, ferma restando l’applicazione delle nuove disposizioni ai soli militari cessati dal servizio dal 9 ottobre 2010, dalla predetta normativa non si rinviene alcuna conferma per l’interpretazione dell’espressione “servizio prestato” di cui all’art. 124, 1° comma, del T.U. n. 1092/1973, come servizio utile, atteso che, lo si ribadisce, non vi era un diritto vivente prevalente stante l’esistenza –al contrario- di due diversi orientamenti giurisprudenziali ricondotti ad unità dall’intervento delle Sezioni Riunite.
Inoltre, far coincidere il “servizio prestato” con il “servizio effettivo” non rende ininfluenti i benefici previsti dagli artt. 18 e segg. del DPR cit. poiché gli aumenti di anzianità per particolari servizi vengono, comunque, computati nel calcolo della pensione corrisposta per tale servizio e non anche ai fini della costituzione della posizione assicurativa.
E’ vero poi, che l’interpretazione dell’art. 124, 1° comma, correlata al servizio effettivo, comporta una differenza di trattamento tra i militari che cessano dal servizio con diritto a pensione e per i quali il servizio utile di cui all’art. 40 del DPR n. 1092/1973, viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico (ex art. 54 del cit. TU), rispetto a quelli che, invece, non hanno conseguito il diritto a pensione e per i quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo servizio effettivo. Tuttavia, ciò non costituisce violazione dell’art. 3 della Costituzione, atteso che si trattava “...di uno dei vari mutamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico pubblico a quello privato. Basti considerare, sul punto, le varie e rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal DPR n. 1092/1973, e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS (così SS.RR. n. 08/2011/QM)”.
Quanto al richiamo alla sentenza costituzionale n. 113 del 9 maggio 2001 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del 5° comma, dell’art. 124, del DPR n. 1092/1973 e dell’art. 40 della legge n.1646, del 22 novembre 1962, nella parte in cui “..per i periodi di studi che sono stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del citato DPR 29 dicembre 1973, n.1092, subordinano la costituzione di posizione assicurativa nell’A.G.O. alla condizione che, per gli stessi periodi, vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato”, lo stesso non è dirimente, sia perché afferente servizi computabili a domanda, sia perché la declaratoria di non conformità a costituzione attiene solo ad una parte della norma ed è intesa ad “...incentivare l’accesso nella P.A. di personale idoneo per preparazione e cultura...ed evitare la penalizzazione dei lavoratori che hanno dovuto ritardare l’inizio della propria attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego (così Corte Cost. sent. n.113/2001, SS.RR. n. 8/2011/QM)”.
Ciò stante, non si ravvisa contrasto alcuno dell’art. 124, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/1973, con l’art. 3 della Costituzione, atteso che il diverso modo di computabilità delle maggiorazioni figurative è da correlare alla diversità del regime pensionistico pubblico e privato in cui il militare matura il diritto a pensione, senza dimenticare che talune differenze, nell’applicazione degli istituti pensionistici, in momenti diversi nel tempo, a identiche categorie di soggetti, sono ritenute congrue e conformi a costituzione, dalla Corte costituzionale, “...perché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche...” (cfr. Corte Cost. sentt. n. 197/2010, 94/2009, 341/2007, 342/2006, nonché ordinanze n. 61/2010 e 170/2009).
La scelta operata dalla norma, nell’interpretazione “uniformizzante” fornitane dalle Sezioni Riunite, di sottoporre identiche categorie di soggetti, collocati a riposo in regimi previdenziali diversi, a una disciplina coerentemente differenziata, idonea ad evitare contraddizioni interne al sistema, non può dirsi irragionevole e quindi lesiva dell’art. 3 della Costituzione.
Quanto all’art. 38 della Costituzione, la norma prevede che il trattamento previdenziale sia sufficiente ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato; ma nell’attuazione di tale principio al Legislatore deve riconoscersi un margine di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (ex multis Corte Cost. sent. n.457 del 1998).
E tale garanzia sicuramente non è incisa dalla scelta legislativa, così come interpretata dalle Sezioni riunite, di commisurare la costituzione della posizione assicurativa, presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti gestito dall’A.G.O., al servizio effettivamente lavorato.
Ciò stante, non sussiste il presupposto della “non manifesta infondatezza” per la rimessione della questione di legittimità costituzionale (cfr. per un caso simile, Sez. Giur. Veneto n.524/2011).
2) Quanto alla domanda (sempre sub 1 delle conclusioni del ricorso) di valorizzare la predetta maggiorazione contributiva se non in sede di costituzione di posizione assicurativa di cui alla legge 322/1958, almeno in sede “di ricongiunzione” dei servizi presso l’INPS ex art. 2 legge 29/79, ammesso che sia questa l’interpretazione da dare all’atto introduttivo del giudizio che, sul punto, appare generico se non ambiguo, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, la ricongiunzione è stata chiesta dal ricorrente presso il Fondo Speciale cui sono iscritti i dipendenti da aziende di navigazione aerea, istituito (con legge 13 luglio 1965, n. 859 e successive modifiche) presso l’INPS, in funzione incrementativa della pensione che verrà erogata dallo stesso Istituto, onde le controversie relative al periodo da ricongiungere e all’esatta quantificazione dell’onere di ricongiunzione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, vertendosi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (cfr. Corte di Cass. S.U. 06 maggio 1993, n. 5243, e 4186/1990). Ed invero, “si crea un collegamento inscindibile tra “ricongiunzione” di periodi assicurativi e “liquidazione di un’unica pensione” commisurata all’importo dei contributi ricongiunti, con la conseguenza che al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest’unica pensione compete anche la giurisdizione in tema di ricongiunzione (Così Corte di Cass. S.U., 23 aprile 2008, n. 10455, 08 novembre 2006, n. 23734, 10 maggio 2001, n. 193, 1° settembre 1999, n. 617, 21 marzo 1997, n. 2519)”.
Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 209 e segg. del T.U. n. 1092/1973, spettano alla giurisdizione esclusiva del Giudice contabile le controversie inerenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie Spa, iscritto al Fondo pensioni presso l’AGO, atteso che, tuttora, alle spese del succitato Fondo si provvede con entrate dello stesso fondo e con un contributo dello Stato, pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate medesime.
La positiva previsione, riguardante le pensioni dei dipendenti pubblici e/o a carico in tutto o in parte del bilancio dello Stato, esclude che la giurisdizione contabile possa estendersi a Fondi pensioni cosiddetti privati, ossia senza oneri diretti per lo Stato (così, per una fattispecie identica, Sez. Giur. Veneto n. 524/2011).
Ciò stante deve essere dichiarato in relazione a tale capo di domanda come anche a quello sub 2) delle conclusioni del ricorso che discende direttamente dal precedente e nel quale resta assorbito, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice Ordinario.
Sussistono giusti motivi stante l’esistenza di pregressi orientamenti giurisprudenziali difformi, per compensare integralmente le spese legali.
Nulla è dovuto, invece, per le spese di giustizia, attesa l’essenziale gratuità del processo pensionistico quale principio di portata generale.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Veneto- Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda sub 1) delle conclusioni del ricorso nella parte relativa al computo nella posizione assicurativa delle maggiorazioni contributive previste per il servizio di volo prestato;
-Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Ordinario relativamente alla domanda sub 1) delle conclusioni del ricorso nella parte relativa alla rideterminazione della ricongiunzione dei servizi presso l’INPS nonché, conseguentemente, sub 2) delle conclusioni del ricorso;
-spese legali interamente compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Venezia nella pubblica udienza del 17 aprile 2012.
Il Giudice Unico delle Pensioni
f.to Giuseppa Maneggio

Il G.U.P.
ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
Il Giudice Unico
f.to Giuseppa Maneggio
Depositata in segreteria il 17/04/2012
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In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri
intellicast
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Re: Non posso andare in pensione

Messaggio da intellicast »

Grazie della risposta: Cmq sono ancora militare il mio trasferimento è da una sede militare ad altra sede militare.
Mi sembra di capire che anche se sono militare non ho nessuna probabilità che il "volo" prima del 1983 possa essere contato come anni di contribuzione per il conteggio finale per i 40 anni giusto?
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Re: Non posso andare in pensione

Messaggio da intellicast »

Salve, no parlo sempre di Enti Militari...... comunque la mia indennità di volo viene conteggiato solo dal 1983. Quindi mi trovo per andare in pensione solo 4 anni in più.
melacavo49 ha scritto:
intellicast ha scritto:Salve spero che potete aiutarmi: questo anno sono stato trasferito a un ente a Roma, ma prima di andare via dal vecchio Ente mi sono fatto fare il prospetto riepilogativo o atto ricognitivo periodi di servizio, per sapere quando potevo andare in pensione, cioè quando facevo i 40 anni di contributi. Quando sono arrivato al nuovo Ente mi sono fatto fare i calcoli anche da loro. Bene nel vecchio Ente facevo 40 anni di contributi ad Agosto 2012, mentre nel nuovo Ente ad Aprile 2013, controllando il motivo ho visto che nel nuovo ente non mi hanno calcolato l'indennità di volo dal 1979 al 1983, dicendomi che questi vengono solo conteggiati dal 1983 (legge 365/70) in quanto dal 1979 al 1983 prendevo l'indennità ho pagato i riscatti ma vengono solo conteggiati ai fini della liquidazione non per andare in pensione, in quanto il mio ex Ente non faceva parte delle zone aeree. Quindi vorrei sapere chi ha ragione?
Grazie
Scusa ritengo tu sei passato dall'aviazione militare a quella civile -
Se e cosi gli aumenti dell'indennità di volo non ti vengono conteggiati- Se vai sul sito della Corte dei Conti alcuni tuoi colleghi hanno sollevato lo stesso problema tua ed i ricorsi sono stati rigettati-
Per cui secondo i giudici non hai diritto a tali aumenti-
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