Uffic. di P.G. e udienze x funzioni delegate di P.M.

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panorama
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Uffic. di P.G. e udienze x funzioni delegate di P.M.

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Per opportuna notizia.

Trattamento economico previsto dall’art. 4 del d.lg. n.273/89.

Il Tar Lazio rigetta 2 ricorsi.

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15/05/2012 201204367 Sentenza 1B


N. 04367/2012 REG.PROV.COLL.
N. 12758/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12758/2002, proposto dal signor V… De Ma... e dai soggetti indicati nell’allegato elenco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Orlando, Michele Lioi, Michele Mirenghi e Stefano Viti, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, piazza della Liberta' 20;

contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'accertamento
del diritto a vedersi corrispondere il trattamento economico previsto dall’art. 4 del d.lg. n.273/89.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, 29 sottufficiali dei Carabinieri (che asseriscono di aver svolto, nelle udienze dibattimentali dei procedimenti di competenza del Tribunale penale in composizione monocratica, funzioni delegate di P.M.) hanno chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti – l’accertamento del diritto a vedersi corrispondere il trattamento economico previsto (per i soli Vice Pretori onorari) dall’art. 4 del d.lg. n.273/89.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.4.2012 (in cui si è preso atto che non tutti i cennati soggetti hanno manifestato, con le modalità prescritte dal d.lg. n.104/2010, la persistenza dell’interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della presente controversia), il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata (pur con le precisazioni che quanto testé evidenziato ha reso inevitabili in ordine al rito) la sostanziale infondatezza.

Si reputa sufficiente (al riguardo) osservare come, nel caso di specie, si pretenda di azionare un diritto che – in quanto privo della necessaria base normativa – non può “tecnicamente” definirsi tale. (Che le pretese patrimoniali di cui è causa non poggino su di alcun fondamento “positivo” è, del resto, ammesso dagli stessi ricorrenti: che, non a caso, propongono di sottoporre la questione da essi prospettata al vaglio della “Consulta”).

Se a ciò si aggiunge che l’indennità di cui trattasi è (stata) istituita da una norma che – per il suo carattere eccezionale – è (ovviamente) insuscettibile di applicazione analogica, si può ben comprendere come le richieste attoree (basate su argomentazioni che, pur pregevoli sotto il profilo dello “ius condendum”, hanno – “in iure condito” – la consistenza di mere “petizioni di principio”) non possano trovare – in questa specifica sede giurisdizionale – alcuna considerazione. (Tenuto anche conto che le scelte effettuate dal legislatore “in subjecta materia” non sembrano, data la non completa sovrapponibilità della posizione di un Vice Pretore onorario a quella di un sottufficiale dei Carabinieri, manifestamente irrazionali o discriminatorie).

E dunque; atteso
-che, nel disattendere le cennate richieste, la p.a. non ha fatto altro che dare applicazione alla vigente disciplina di settore e
-che questa, stante – lo si ripete – la disomogeneità delle posizioni messe a raffronto (tra loro ontologicamente e geneticamente diverse), non appare confliggere con alcun principio di rango costituzionale,
il Collegio (pur ravvisando giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe, limitatamente alla posizione dei signori De Ma…., Omissis – congruo numero di ricorrenti - ;
-rimette gli atti al Presidente, onde consentirgli di adottare il previsto decreto di perenzione, per quanto attiene alle pretese avanzate dai restanti proponenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 2 aprile 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2012


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15/05/2012 201204365 Sentenza 1B


N. 04365/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413/2003, proposto dal signor D. L. e dai soggetti indicati nell’allegato elenco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Lioi, Michele Mirenghi, Stefano Viti e Marco Orlando, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, piazza della Liberta' 20;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'accertamento
del diritto a vedersi corrispondere il trattamento economico previsto dall’art. 4 del d.lg. n.273/89.

OMISSIS restante parte di sentenza con identico giudizio.


diaboliko

Re: Uffic. di P.G. e udienze x funzioni delegate di P.M.

Messaggio da diaboliko »

Interessante ma...improponibile!!
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