Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
Buongiorno, sono un maresciallo dei carabinieri in sott'ordine e occupo un alloggio di servizio con la mia famiglia, convivente e due figli uno di 4 anni e l'altro di 5 mesi. La mia convivente è proprietaria di un appartamento in un altro comune a trenta km dalla mia sede di servizio; ha affittato l'appartamento dove in precedenza vivevamo e tutti abbiamo cambiato residenza presso la mia sede di servizio. Per la dichiarazione dei redditi il nostro commercialista ci ha detto che la casa che la mia convivente ha affittato ora le risulta come seconda casa e quindi dovrà pagare un Imu abbastanza salata e inoltre non potrà recuperare gli interessi passivi del mutuo poichè ha cambiato residenza, il che si traduce con una perdita economica di circa 2000 euro annui.La mia domanda è: All'atto pratico la mia convivente non risulta essere proprietaria di due case perchè l'alloggio di servizio è stato assegnato a me e nessuno di noi è proprietario di tale alloggio che viene concesso esclusivamente per il servizio, quindi perchè deve pagare tasse per la seconda casa essendo proprietaria solo di una?! per quanto riguarda il recupero degli interessi passivi del mutuo che la mia convivente sta pagando perchè deve perderli se il suo cambio di residenza è stato determinato dalla necessità di trasferirsi con tutta la famiglia nella sede di servizio?! Mi pare ci sia una normativa che regoli questa determinata situazione. C'è qualcuno che può rispondermi e consigliarmi come comportarmi e dirmi dove posso trovare i riferimenti normativi in modo da poterli far vedere al mio commercialista?! grazie Mauro.
Re: Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
Messaggio da Frustrato »
Legge 21 novembre 2000, n. 342
Art. 66.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore
del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia)
1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.
2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Art. 66.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore
del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia)
1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.
2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Re: Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
Io abito a 60 Km dalla sede di servizio ed ho pagato il mutuo per 15 anni... se proprio non ce la fa a pagare i 2000 euro nemmeno percependo i soldi dell'affitto (sic!), può sempre lasciare l'alloggio di servizio ad un altro militare ed occupare l'appartamento di proprietà risolvendo così in un colpo tutti i suoi "problemi".
Sarebbe ora che facessero pagare un canone anche per gli alloggi di servizio, sai quanti ce ne sarebbero a disposizione...
Sarebbe ora che facessero pagare un canone anche per gli alloggi di servizio, sai quanti ce ne sarebbero a disposizione...
Re: Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
Mi dispiace caro collega che tu debba fare 60 km per raggiungere la sede di servizio, sarei disposto a pagare l'affitto senza problemi del mio alloggio di servizio. Io ho avuto la fortuna di riuscire a prendere l'alloggio che era disponibile per il maresciallo in sottordine. Tu al mio posto non l'avresti fatto?! Forse in questo hai avuto meno fortuna di me....Ti confesso che la casa che ora ho affittato era stata messa in vendita per curare le spese mediche di mia figlia che era affetta da un tumore al cervello....purtroppo non c'è stato bisogno di venderla perchè mia figlia è morta il 26 novembre del 2010....avrei preferito vivere sotto i ponti e pagare 8000 euro d'Imu e avere mia figlia viva e sana...purtroppo il destino ha deciso così e su questo non ci posso fare nulla. Forse tu fai 120 km al giorno ma non hai vissuto il dramma lungo un anno che ho vissuto io e la mia famiglia...forse hai una famiglia sana e felice e di questo son felice anch'io per te anche se non ti conosco....però forse potresti esser meno polemico quando non conosci bene le situazioni. Buona serata.
Re: Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
Si parlava di IMU e di alloggio di servizio... con tutta la mia solidarietà per il tuo dolore resto della mia idea. Facendo pagare un canone per l'alloggio di servizio di eviterebbero maree di problemi e di cosiddette "invidie" che, per quanto mi riguarda non ho. Buona vita
Re: Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
Scusate ma dobbiamo sempre farci riconoscere, il post parla di Imu e si va a finire a discorsi che non centrano nulla. ma vogliamo fare le persone serie ed essere costruttivi? Una delle ragioni che mi inducono ad uscire dal forum è proprio questa. Non siamo in caserma!!! Scusate ma ste cose mi fanno arrabbiare
Re: Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
haI PERFETTAMENTE RAGIONE! io sono serissimo, ma a parte la prima risposta, non ne ho ricevute altre che mi illuminino...la seconda risposta era una polemica e la terza "tua" un commento alla polemica....se non sapete cosa rispondere non lo fate...Appunto si parlava di Imu e di alloggio di servizio...chi mi risponde?! Grazie.cimapier ha scritto:Scusate ma dobbiamo sempre farci riconoscere, il post parla di Imu e si va a finire a discorsi che non centrano nulla. ma vogliamo fare le persone serie ed essere costruttivi? Una delle ragioni che mi inducono ad uscire dal forum è proprio questa. Non siamo in caserma!!! Scusate ma ste cose mi fanno arrabbiare
Re: Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
Per notizia
Imu, il Mef chiarisce modalità di pagamento
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha diramato la Circolare n. 3/DF che chiarisce tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). In particolare, la circolare precisa quali sono le modalità di calcolo dell’IMU, comprese le detrazioni; individua le categorie di soggetti ai quali si applica l’imposta e chiarisce le modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli).
L’IMU si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei:
•fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
•aree fabbricabili;
•terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.
Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie. Per tali fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:
la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:
•160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
•140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
•80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
•60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
•55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Sul sito http://www.finanze.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false; sono pubblicate la circolare ministeriale e alcune slides con esempi pratici e chiarimenti
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Imu, il Mef chiarisce modalità di pagamento
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha diramato la Circolare n. 3/DF che chiarisce tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). In particolare, la circolare precisa quali sono le modalità di calcolo dell’IMU, comprese le detrazioni; individua le categorie di soggetti ai quali si applica l’imposta e chiarisce le modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli).
L’IMU si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei:
•fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
•aree fabbricabili;
•terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.
Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie. Per tali fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:
la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:
•160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
•140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
•80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
•60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
•55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Sul sito http://www.finanze.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false; sono pubblicate la circolare ministeriale e alcune slides con esempi pratici e chiarimenti
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Alloggio di servizio è prima casa per l'Imu?!
Messaggio da orazio.summa »
sono cambiate le cose col decreto legge che elimina l'imu per la prima casa anche per questa fattispecie.... unico dubbio:
chi ha casa di proprietà (unica casa) nello stesso comune ove presta servizio e alloggio, rientra nell'esenzione imu? grazie
chi ha casa di proprietà (unica casa) nello stesso comune ove presta servizio e alloggio, rientra nell'esenzione imu? grazie
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