terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive modif
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Messaggio da yerri63 »
Salve sono un nuovo iscritto,vorrei porre un quesito in materia di terapia salva vita. Sono un ex APP. Arma Carabinieri riformato per infermita nel 2009 senza causa di servizio, dopo circa tre anni di spettativa, nel Novembre 2011 il C,N,A, con lettera R.R. mi richiedeva le somme indebitamente percepite per stipendi non dovuti al periodo di aspettativa,dopo circa 10 giorni chiedevo la concessione dei benefici di cui alla sopra citata legge in oggetto al Comando Generale Arma,dopo circa due mesi il Comando rispondeva che la concessione dei detti benefici compete solo per il primo periodo di aspettativa,il secondo periodo e quello in cui sono stato in attesa del pronunciamente del comitato di verifica per le cause di servizio,pertano non si può dichiarare in terapia salva vita.Il 01 Febbraio 2012 chiedevo il riesame della mia pratica al Comado Generale Arma e chiedendo di specificare con termini guirisprudenziali la motivazione per cui non rientro nel chiesto beneficio.Chiedo a chi fosse più addentrato in materia di darmi una convincente risposta al mio quesito resto in attesa grazie
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da Diabolikus »
Perdonami ma dovresti essere più preciso sulla tua vicenda.
Sei stato Riformato (giudicato permanentemente non idoneo al s.m.i. in modo assoluto) oppure sei cessato dal servizio per superamento tetto massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio mobile ???
Visto che parli di aspettativa in attesa del riconsocimento della dipendenza da c.s., sei per caso stato giudicato reimpiegabile quale IDONEO PARZIALE ???
A ME sembra di aver capito che ti abbiano giudicato reimpiegabile quale IDONEO PARZIALE dopo tre anni di assenza dal servizio. Non essendoti stata riconosciuta la dipendenza da c.s., sei stato collocato in congedo.
Se ho ben inquadrato la situazione, allora ti esplico quanto segue:
L'art. 40 del D.P.R. 51/2009 infatti, sancisce che in caso di gravi patologie che necessitino di terapia salvavita, debitamente certificate da struttura del Servizio Sanitario Nazionale e/o Convenzionato + Strutture Militari, i periodi di ricovero e di assenza dovuti alle citate patologie ed alle conseguenti terapie, NON sono computabili nel limite massimo di gg. 730/731 e sono retribuiti per intero.
Quindi: Niente superamento tetto massimo e niente decurtazione stipendiale.
E' anche però vero che l'art.39 co.3 del D.P.R. 51/2009, sancisce che il personale giudicato Idoneo Parziale è collocato in aspetattiva fino all'esito del pronunciamento del Comitato di Verifica per le c.s., con il trattemento economico per intero. Qualora non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, saranno ripetibili le metà delle somme percepite dal tredicesimo al diciottesimo mese di aspetattiva e tutte le somme corrisposte oltre il diocittesimo mese.
Tale comma, come vedi, in riferimento alla idoneità parziale, non menziona distinzioni alcune tra Terapie salvavita e NON.
Quindi, solo il periodo di aspettativa goduto fino alla data antecedente a quella del giudizio di idoneità parziale della c.m.o., ti sarà retribuito per intero, sempre che per tale periodo TU abbia presentato debita certificazione attestante la natura salvavita della patologia in questione e sempre che gli organi medico legali che ti hanno concesso i periodi di convalescenza abbiano indicato, nei relativi verbali, che la patologia prevalente è quella di tipo salvavita.
Sarebbe utile capire meglio la tua vicenda e dovresti essere meno sintetico.
Capisco che scrivere stanca un pò tutti ma.....è il miglior modo per avere migliori risposte.
Saluti.
Sei stato Riformato (giudicato permanentemente non idoneo al s.m.i. in modo assoluto) oppure sei cessato dal servizio per superamento tetto massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio mobile ???
Visto che parli di aspettativa in attesa del riconsocimento della dipendenza da c.s., sei per caso stato giudicato reimpiegabile quale IDONEO PARZIALE ???
A ME sembra di aver capito che ti abbiano giudicato reimpiegabile quale IDONEO PARZIALE dopo tre anni di assenza dal servizio. Non essendoti stata riconosciuta la dipendenza da c.s., sei stato collocato in congedo.
Se ho ben inquadrato la situazione, allora ti esplico quanto segue:
L'art. 40 del D.P.R. 51/2009 infatti, sancisce che in caso di gravi patologie che necessitino di terapia salvavita, debitamente certificate da struttura del Servizio Sanitario Nazionale e/o Convenzionato + Strutture Militari, i periodi di ricovero e di assenza dovuti alle citate patologie ed alle conseguenti terapie, NON sono computabili nel limite massimo di gg. 730/731 e sono retribuiti per intero.
Quindi: Niente superamento tetto massimo e niente decurtazione stipendiale.
E' anche però vero che l'art.39 co.3 del D.P.R. 51/2009, sancisce che il personale giudicato Idoneo Parziale è collocato in aspetattiva fino all'esito del pronunciamento del Comitato di Verifica per le c.s., con il trattemento economico per intero. Qualora non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, saranno ripetibili le metà delle somme percepite dal tredicesimo al diciottesimo mese di aspetattiva e tutte le somme corrisposte oltre il diocittesimo mese.
Tale comma, come vedi, in riferimento alla idoneità parziale, non menziona distinzioni alcune tra Terapie salvavita e NON.
Quindi, solo il periodo di aspettativa goduto fino alla data antecedente a quella del giudizio di idoneità parziale della c.m.o., ti sarà retribuito per intero, sempre che per tale periodo TU abbia presentato debita certificazione attestante la natura salvavita della patologia in questione e sempre che gli organi medico legali che ti hanno concesso i periodi di convalescenza abbiano indicato, nei relativi verbali, che la patologia prevalente è quella di tipo salvavita.
Sarebbe utile capire meglio la tua vicenda e dovresti essere meno sintetico.
Capisco che scrivere stanca un pò tutti ma.....è il miglior modo per avere migliori risposte.
Saluti.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da yerri63 »
per Diabolik,scusami se non mi sono espresso in modo chiaro,ricapitoliamo:Sono stato riformato per infermità giudicato permanentemente non idoneo al s.m.i. in modo assoluto reimpigabile nelle aree dei servizi civili delle amministrazioni dello Stato, al quale o rinunciato e si sono avviate le procedure del congedo.La terapia salva vita e stata richiesta dallo scrivente a fronte della richiesta di restituire gli stipendi da patrte del C.N.A. dopo circa due anni che mi trovavo in posizione di pensione provvisoria pagata da INPDAP ora INPS,i stipendi richiesti si riferiscono dal 13 mese al 18 mese a meta e dal 18 in poi a zero,la documentazione inerente alla terapia salva vita e stata prodotta in modo corretto specificando le grave patologia sofferta rilasciata dal'ASL competente.Il Comado Generale non mi a contestato la documentazione , ma mi a concesso solo il primo periodo di aspettativa fino al giudizio di non idoneo in modo parziale.I periodi di aspettativa sono i seguente dal 14 Marzo 2007 al 14 Aprile 2008,dopo di che passavo in aspettativa dal 15 Aprile 2008 al 11. Dicembre 2009 in atesa che il comitato di ferifica si esprimeva in merito alla dipendenza da causa di servizio della patologia,dopo quest'ultima data venivo congedato in modo assolotu in quanto la palogia non rientrava a causa di servizio.La mia domanda e la seguente perchè non rientra a terapia salva vita il secondo periodo di aspettativa,il D.P.R. sulla terapia salva vita non specifica che non rientra il periodo di attesa del comitato di verifica.Il periodo di cui in argomento ero sotto stretto controllo medico in relazione alla patologia sofferta,come specificato nella documentazione allegata alla mia richiesta di terapia salva vita.Resto in attesa di una risposta in merito il contatto e il seguente 3313673327 per ulteriori chiarimenti.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da Diabolikus »
Allora avevo intuito e inquadrato bene la situazione.
La prassi attuata dal tuo Comando di Corpo nochè dal Comando Generale è corretta.
Quindi ti confermo che:
a) l'aspettativa per infermità fruita per patologia soggetta a terapia salvavita ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 51/2009 ti è stata retribuita per intero e rimarrà tale, senza variazioni di trattamento;
b) L'ASPETTATIVA SPECIALE, disciplinata dall'art.19 co.3 del D.P.R. 461/2001, nella quale sei transitato a seguito del giudizio di IDONEITA' PARZIALE in attesa del pronunciamento del Comitato di Verifica, sarà soggetta al trattamento economico previsto dall'art.26 della Legge 187/76 e cioè ti verranno decurtate la metà delle somme percepite dal 13° al 18° mese e tutte le somme percepite oltre il 18° mese.
La motivazione, come ti ho già esposto, va ricercata nel comma 3 dell'art.39 del D.P.R. 51/2009 che recita come segue:
" Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo
14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la
meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla
ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo."
Come puoi bene vedere non viene indicata la terapia salvavita nè viene espressa un'eccezione in tal senso per quanto riguarda il periodo di aspettativa speciale disciplinata dal d.p.r. 461/2001 e richiamata dal comma in esame.
Tale comma, inoltre, fa riferimento solo ed esclusivamente al personale giudicato IDONEO PARZIALE.
L'interpretazione del medesimo comma va anche, a mio avviso e non solo, ricondotta alla ratio del legislatore, il quale ha ritenuto incompatibile la persistenza di un regime di terapia salvavita con un giudizio di idoneità parziale, che presuppone necessariamente una parziale remissione della patologia e, pertanto, il venir meno della necessità di tali terapie, pena l'impossibilità di poter reimpiegare il militare.
Se la patologia era ancora in atto allora avresti dovuto ricorrere in 2^ istanza al giudizio di idoneità parziale espresso dalla c.m.o. per continuare a beneficiare dell'istituto normativo di cui all'art.40 del d.p.r. 51/2009 (terapie salvavita)
Inoltre, se leggi bene la parte del comma 3° che ti ho sottolineato, secondo il mio parere, avresti potuto bloccare la decurtazione se avessi presentato istanza di transito nei ruoli civili dell'A.D..
Come vedi, il comma recita "Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio E non vengano attivate le procedure di transito[/u]" ove "attivare" sta per proporre istanza senza necessariamente accettare il transito in questione al termine dell'iter di perfezionamento per il reimpiego civile.
In poche parole, avresti potuto proporre istanza e successivamente rinunciare dopo aver cicevuto l'o.k. di Persociv.
In tal caso, durante tutto il periodo di aspettativa nella quale saresti stato collocato in attesa del transito (D.I. 18 apr. 2002 - legge 266/99 - art. 930 del C.O.M.) non ti sarebbe stato decurtato nulla ed avresti addirittura percepito il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di idoneità parziale senza alcuna decurtazione retroattiva.
(cfr. Consiglio di Stato sent. n.N. 6825/2007 Reg. Dec., depositata il 31 dic. 2007).
Allo stato attuale non credo che vi siano rimedi amministrativi alla tua situazione, ma non è detto che tu non possa provare a presentare ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso la decurtazione.
Spero di esserti stato utile.
Saluti.
La prassi attuata dal tuo Comando di Corpo nochè dal Comando Generale è corretta.
Quindi ti confermo che:
a) l'aspettativa per infermità fruita per patologia soggetta a terapia salvavita ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 51/2009 ti è stata retribuita per intero e rimarrà tale, senza variazioni di trattamento;
b) L'ASPETTATIVA SPECIALE, disciplinata dall'art.19 co.3 del D.P.R. 461/2001, nella quale sei transitato a seguito del giudizio di IDONEITA' PARZIALE in attesa del pronunciamento del Comitato di Verifica, sarà soggetta al trattamento economico previsto dall'art.26 della Legge 187/76 e cioè ti verranno decurtate la metà delle somme percepite dal 13° al 18° mese e tutte le somme percepite oltre il 18° mese.
La motivazione, come ti ho già esposto, va ricercata nel comma 3 dell'art.39 del D.P.R. 51/2009 che recita come segue:
" Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo
14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la
meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla
ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo."
Come puoi bene vedere non viene indicata la terapia salvavita nè viene espressa un'eccezione in tal senso per quanto riguarda il periodo di aspettativa speciale disciplinata dal d.p.r. 461/2001 e richiamata dal comma in esame.
Tale comma, inoltre, fa riferimento solo ed esclusivamente al personale giudicato IDONEO PARZIALE.
L'interpretazione del medesimo comma va anche, a mio avviso e non solo, ricondotta alla ratio del legislatore, il quale ha ritenuto incompatibile la persistenza di un regime di terapia salvavita con un giudizio di idoneità parziale, che presuppone necessariamente una parziale remissione della patologia e, pertanto, il venir meno della necessità di tali terapie, pena l'impossibilità di poter reimpiegare il militare.
Se la patologia era ancora in atto allora avresti dovuto ricorrere in 2^ istanza al giudizio di idoneità parziale espresso dalla c.m.o. per continuare a beneficiare dell'istituto normativo di cui all'art.40 del d.p.r. 51/2009 (terapie salvavita)
Inoltre, se leggi bene la parte del comma 3° che ti ho sottolineato, secondo il mio parere, avresti potuto bloccare la decurtazione se avessi presentato istanza di transito nei ruoli civili dell'A.D..
Come vedi, il comma recita "Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio E non vengano attivate le procedure di transito[/u]" ove "attivare" sta per proporre istanza senza necessariamente accettare il transito in questione al termine dell'iter di perfezionamento per il reimpiego civile.
In poche parole, avresti potuto proporre istanza e successivamente rinunciare dopo aver cicevuto l'o.k. di Persociv.
In tal caso, durante tutto il periodo di aspettativa nella quale saresti stato collocato in attesa del transito (D.I. 18 apr. 2002 - legge 266/99 - art. 930 del C.O.M.) non ti sarebbe stato decurtato nulla ed avresti addirittura percepito il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di idoneità parziale senza alcuna decurtazione retroattiva.
(cfr. Consiglio di Stato sent. n.N. 6825/2007 Reg. Dec., depositata il 31 dic. 2007).
Allo stato attuale non credo che vi siano rimedi amministrativi alla tua situazione, ma non è detto che tu non possa provare a presentare ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso la decurtazione.
Spero di esserti stato utile.
Saluti.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da yerri63 »
per diabolikus,grazie per la spiegazione datami , mi riallaccio a l'ultima parte della tua spiegazione o già presentato ricorso al Corte dei Conti in merito alla irripetibilità delle somme percepite indebitamente e in buona fede,visto che il Comando Generale mi a risposto negativamente inerente alla terapia salva vita .
Ti volevo farti l'ultima domanda inerente alla decurtazione stipendiale perchè e avvenuta dopo due anni dal congedo e non mi anno fatto il decreto definitivo di pensione,ti faccio questa domanda in merito alle risposte avute dal C.N.A. in passato ,quando io chiedevo in merito alla decurtazione stipendiale mi rispondevano che quella era una pratica che doveva essere rivista al momento che mi veniva fatto il decreto definitivo di pensione in base al dare e avere in quel caso venivano fatti i conteggi.I signori del C-N.A . anno attuato questa procedura in quanto lo scrivente aveva chiesto il pagamento delle ferie non godute nel periodo di aspettativa,in quel caso anno aperto la mia pratica amministrativa e fatto il conteggio del dare e avere,volevo sapere se e regolare trattare le due specifiche pratiche in questo modo a mio avviso credo che ogni pratica va trattata in modo singolarmente,pertanto doveva essere liquidata la pratica delle ferie non godute e dopo di che al monento del decreto definitivo di pensione si effettuava il conteggio del dare e avere,resto in attesa di una risposta in merito.
Ti volevo farti l'ultima domanda inerente alla decurtazione stipendiale perchè e avvenuta dopo due anni dal congedo e non mi anno fatto il decreto definitivo di pensione,ti faccio questa domanda in merito alle risposte avute dal C.N.A. in passato ,quando io chiedevo in merito alla decurtazione stipendiale mi rispondevano che quella era una pratica che doveva essere rivista al momento che mi veniva fatto il decreto definitivo di pensione in base al dare e avere in quel caso venivano fatti i conteggi.I signori del C-N.A . anno attuato questa procedura in quanto lo scrivente aveva chiesto il pagamento delle ferie non godute nel periodo di aspettativa,in quel caso anno aperto la mia pratica amministrativa e fatto il conteggio del dare e avere,volevo sapere se e regolare trattare le due specifiche pratiche in questo modo a mio avviso credo che ogni pratica va trattata in modo singolarmente,pertanto doveva essere liquidata la pratica delle ferie non godute e dopo di che al monento del decreto definitivo di pensione si effettuava il conteggio del dare e avere,resto in attesa di una risposta in merito.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da Diabolikus »
Mi dispiace ma non sono in grado di fornirti spiegazioni circa le procedure pensionistiche e di liquidazione adottate dal C.N.A.
Dovresti chiedere a qualcuno che conosce il loro sistema di lavoro.
Magari qualcun altro su questo forum potrà darti le spiegazioni che desideri.
Un saluto.
Dovresti chiedere a qualcuno che conosce il loro sistema di lavoro.
Magari qualcun altro su questo forum potrà darti le spiegazioni che desideri.
Un saluto.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Contratto di lavoro: D.P.R. 11.09.2007 n° 170 , G.U. 18.10.2007
Tanto per la precisazione.
Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 13.
Terapie salvavita
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Per i Carabinieri si fa riferimento al
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 31.
Terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Pertanto al punto 1 viene precisato:
“I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.”
Tanto per la precisazione.
Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 13.
Terapie salvavita
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Per i Carabinieri si fa riferimento al
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 31.
Terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Pertanto al punto 1 viene precisato:
“I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.”
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da Diabolikus »
Mio caro Panorama, non ho capito se hai precisato un concetto che ho già ampiamente esplicato IO oppure se il tuo intervento abbia la finalità di dissentire su quanto da ME affermato.
Nella eventualità in cui si tratti della seconda ipotesi, ribadisco che la terapia salvavita, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 170/2007, ripreso e confermato dal D.P.R. 51/2009, ART.40, viene considerata ed equiparata al servizio effettivamente svolto, scevra da computi ai fini della decurtazione stipendiale ed ai fini del monitoraggio del tetto massimo di gg.730/731 fruibili nel quiqnuennio mobile, solo fino a quando non subentri una nuova aspettativa determinata da altra causa.
Nel caso di specie prospettato dall'amico Yerri, la C.M.O. ha espresso nei suoi confronti giudizio di IDONEITA' PARZIALE.
Tale giudizio determina il collocamento/passaggio in altra aspettativa, stavolta ai sensi del D.P.R. 461/2001, in relazione all'art.39 co.3 del D.P.R. 51/2009, in attesa del pronunciamento del Comitato di Verifica.
Tale articolo 39, al citato comma 3°, non menziona distinzioni tra terapia salvavita e NON e, pertanto, l'aspettativa fruita in tale posizione (in attesa del pronunciamento del C.d.V.), sarà soggetta a decurtazione stipendiale qualora ne ricorrano i presupposti e qualora il C.D.V. si sia espresso negativamente entro i 24 mesi dal collocamento in tale aspettativa speciale.
L'amico Yerri avrebbe dovuto ricorrere in seconda istanza al giudizio di idoneità parziale emesso dalla C.M.O. poichè se, come da egli asserito, era ancora in corso una terpia salvavita, tale terapia è incompatibile con il giudizio di idoneità parziale in disamina.
Premesso quanto sopra, ribadisco pertanto che, nelle condizioni sopra descritte, la procedura adottata dal Com. Gen. è corretta, fermo restando il diritto dell'amico Yerri di porre in atto tutti i rimedi amministrativi da egli ritenuti idonei.
Quanto sopra senza alcun intento di polemica ma solo a scanzo di eventuali equivoci che possano determinare errate informazioni nei confronti dell'amico Yerri, titolare dei propri interessi giuridici.
Saluti.
Nella eventualità in cui si tratti della seconda ipotesi, ribadisco che la terapia salvavita, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 170/2007, ripreso e confermato dal D.P.R. 51/2009, ART.40, viene considerata ed equiparata al servizio effettivamente svolto, scevra da computi ai fini della decurtazione stipendiale ed ai fini del monitoraggio del tetto massimo di gg.730/731 fruibili nel quiqnuennio mobile, solo fino a quando non subentri una nuova aspettativa determinata da altra causa.
Nel caso di specie prospettato dall'amico Yerri, la C.M.O. ha espresso nei suoi confronti giudizio di IDONEITA' PARZIALE.
Tale giudizio determina il collocamento/passaggio in altra aspettativa, stavolta ai sensi del D.P.R. 461/2001, in relazione all'art.39 co.3 del D.P.R. 51/2009, in attesa del pronunciamento del Comitato di Verifica.
Tale articolo 39, al citato comma 3°, non menziona distinzioni tra terapia salvavita e NON e, pertanto, l'aspettativa fruita in tale posizione (in attesa del pronunciamento del C.d.V.), sarà soggetta a decurtazione stipendiale qualora ne ricorrano i presupposti e qualora il C.D.V. si sia espresso negativamente entro i 24 mesi dal collocamento in tale aspettativa speciale.
L'amico Yerri avrebbe dovuto ricorrere in seconda istanza al giudizio di idoneità parziale emesso dalla C.M.O. poichè se, come da egli asserito, era ancora in corso una terpia salvavita, tale terapia è incompatibile con il giudizio di idoneità parziale in disamina.
Premesso quanto sopra, ribadisco pertanto che, nelle condizioni sopra descritte, la procedura adottata dal Com. Gen. è corretta, fermo restando il diritto dell'amico Yerri di porre in atto tutti i rimedi amministrativi da egli ritenuti idonei.
Quanto sopra senza alcun intento di polemica ma solo a scanzo di eventuali equivoci che possano determinare errate informazioni nei confronti dell'amico Yerri, titolare dei propri interessi giuridici.
Saluti.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da yerri63 »
al caro amico diabolikus,al momento della decisione da parte della C.M.O. a concedermi la riforma parziale,non credevo di cadere in questi tranelli da parte delle C.M.O. ti vorrei precisare che al momento del giudizio della riforma parziale al mio fianco come rappresentante Arma Carabinieri era il COL.medico della regione di cui appartengo,mi poteva anche spiegare come funzionava la riforma parziale essendo allo scuro di queste disposizioni,visto che mi hai sempre rinproverato il fatto di andare in seconda istanza,ma se uno le cose non le sa perchè non vi e mai capitato , ma mi riferisco al sig COL. di cui sopra , la persona di cui o precisato mi riferì che il comitato di verifica tanto conferma senpre la decisione della C.M.O.,o visto come mi a giudicato il comitato di verifica , mi a congedato senza causa di servizio mi posso ritenere fortunato che mi sono arruolato circa 30 anni fa almeno percepisco la mia pensione che non devo chiedere nulla ai signori dello Stato.Ritornando alla terapia salva vita quello che io voglio capire sulla normativa Art 13 di detto D.P.R. e successive modifiche,non viene mensionato il fatto che non compete al personale in aspettativa speciale in attesa che il comitato di verifica si esprime in merito alla causa di servizio,ma bensi recita in caso di patologie gravi che richiedono terapie salva vita,attestate del'ASL competente come il mio caso ,quello che il sottoscritto ribadisce al Comando Generale, indubbiamente dal periodo delle aspettativa usufruito l' ASL a attestato che sono intrattamento di terapia salva vita sin dal giorno successivo al ricovero non capisco il fatto che non mi viene concesso perchè la mia aspettativa e stata divisa in due tronconi.Inoltre ti vorrei precisare che consultato vari medici Legali non ravvisano giusta la decisione del Comando Generale in quanto come spigato in precedenza, sulla normativa non viene precisata che non compete al personale in attesa della decisione del comitato di verifica,pertanto ci sono tutti i presupposti per adire per le giuste vie legali.comunche sono in attesa che il comando generale mi risponde al riesame chiesto dal sottosscritto a fronte della loro risposta datami negativamente nel mese di gennaio 2012,dopo due mesi mi anno scritto dicendo la pratica e ancora oggetto di approfondimento da parte dell'ufficio competente non capisco il ritardo in cui si deve aspettare per decidere una pratica ,potrei mensionare la normativa sulla Legge 241/90 e successive modifiche in materia di trasparenza amministrativa.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da Diabolikus »
Mio caro Yerri,
io non ti ho rimproverato di nulla, bensì mi sono soltanto limitato a fornirti spiegazioni in merito al tuo quesito nonchè alle opzioni per le quali avresti potuto scegliere, sebbene io sia consapevole che tu non abbia avuto al tuo fianco le giuste persone che ti abbiano consigliato in tal senso.
Se questo è il tuo ringraziamento allora mi dispiace ma mi hai frainteso alla grande.
Inoltre io sono del parere che i sig.ri Ufficiali Medici fanno gli Ufficiali Medici ed i sig.ri tecnici di contenzioso del settore stato giuridico ed avanzamento fanno i tecnici di tale settore.
Ragion per cui, ognuno è competente per la branca che gli compete e non aggiungo altro.
Per quanto riguarda il tuo quesito ho notato che, nonostante le dettagliate risposte ricevute, continui a riproporre lo stesso anche se in maniera diversa, arricchendolo puntualmente con continui "NON CAPISCO...NON E' GIUSTO". Tale cosa mi fa supporre che IO stia sprecando tempo e che TU non legga i riferimenti normativi che ti ho accuratamente riportato.
Sei pertanto in cerca di risposte o stai facendo solo delle lamentele? In tale ultima ipotesi sappi che le lamentele ed i "consigli chiacchierati" sul merito, che possa darti chiunque, se non suffragati dalla norma e dal diritto, non potranno di certo aiutarti in fase di contenzioso. I Giudici si attengono alla Legge e non alle lamentele.
Capisco la tua situazione e condivido che nel merito essa non sia giusta ma, purtroppo, come ti ho già spiegato, la normativa parla chiaro.
Ribadisco che hai comunque tutto il diritto di proporre ricorso avverso il provvedimento di decurtazione e ti auguro vivamente di riuscire nell'intento. Anzi, sarebbe utile che Tu, qualora gradisca, ci tenga informato sull'esito del tuo ricorso che potrebbe tornare utile a tutti.
Passo e Chiudo.
Saluti.
io non ti ho rimproverato di nulla, bensì mi sono soltanto limitato a fornirti spiegazioni in merito al tuo quesito nonchè alle opzioni per le quali avresti potuto scegliere, sebbene io sia consapevole che tu non abbia avuto al tuo fianco le giuste persone che ti abbiano consigliato in tal senso.
Se questo è il tuo ringraziamento allora mi dispiace ma mi hai frainteso alla grande.
Inoltre io sono del parere che i sig.ri Ufficiali Medici fanno gli Ufficiali Medici ed i sig.ri tecnici di contenzioso del settore stato giuridico ed avanzamento fanno i tecnici di tale settore.
Ragion per cui, ognuno è competente per la branca che gli compete e non aggiungo altro.
Per quanto riguarda il tuo quesito ho notato che, nonostante le dettagliate risposte ricevute, continui a riproporre lo stesso anche se in maniera diversa, arricchendolo puntualmente con continui "NON CAPISCO...NON E' GIUSTO". Tale cosa mi fa supporre che IO stia sprecando tempo e che TU non legga i riferimenti normativi che ti ho accuratamente riportato.
Sei pertanto in cerca di risposte o stai facendo solo delle lamentele? In tale ultima ipotesi sappi che le lamentele ed i "consigli chiacchierati" sul merito, che possa darti chiunque, se non suffragati dalla norma e dal diritto, non potranno di certo aiutarti in fase di contenzioso. I Giudici si attengono alla Legge e non alle lamentele.
Capisco la tua situazione e condivido che nel merito essa non sia giusta ma, purtroppo, come ti ho già spiegato, la normativa parla chiaro.
Ribadisco che hai comunque tutto il diritto di proporre ricorso avverso il provvedimento di decurtazione e ti auguro vivamente di riuscire nell'intento. Anzi, sarebbe utile che Tu, qualora gradisca, ci tenga informato sull'esito del tuo ricorso che potrebbe tornare utile a tutti.
Passo e Chiudo.
Saluti.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da yerri63 »
per diabolikus,scusami per il mio sfogo,ma mettiti nei miei panni, non mi resta di attendere gli eventi e i risvolti del ricorso avviato,ti saluto e ti ringrazio per le spiegazioni datemi dalla tua esperienza.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Messaggio da Diabolikus »
Non c'è di che amico mio.
Scuse accettate.
Tanti in bocca al Lupo.
Facci sapere.
Scuse accettate.
Tanti in bocca al Lupo.
Facci sapere.
Re: terapia salva vita art.13.d.p.r.11.09.2007 e succesive m
Su suggerimento di un altro utente, ripropongo in questo thread il mio quesito.
Mi trovo in malattia non dipendente da causa di servizio da ormai un anno e dal prossimo mese avrò anche la riduzione dello stipendio; tuttavia, sempre nel corso del prossimo mese, dovrei iniziare una cura della durata di sei mesi che è considerata salvavita.
In base alle disposizioni del Ministero della Difesa in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari (M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014), i giorni di assenza per terapie salvavita "sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa".
Viene anche specificato che questo periodo, insieme a quelli eventualmente necessari per il ristabilimento fisico, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o di aspettativa.
Premesso ciò, avevo due dubbi in merito:
1) essendo considerati come servizio effettivamente prestato, eventuali riduzioni di stipendio già in atto dovrebbero essere interrotti ritornando a una normale retribuzione, giusto?
2) non essendo conteggiati come giorni di aspettativa ma anzi come servizio effettuato nell'Amministrazione, questo significa che anche il conteggio dei due anni nel quinquennio viene interrotto e una volta terminata la terapia ricomincia il conteggio da zero? (Naturalmente nel caso in cui nonostante la terapia sussistono ancora i requisiti di inidoneità al servizio).
Grazie e buone feste
Max
Mi trovo in malattia non dipendente da causa di servizio da ormai un anno e dal prossimo mese avrò anche la riduzione dello stipendio; tuttavia, sempre nel corso del prossimo mese, dovrei iniziare una cura della durata di sei mesi che è considerata salvavita.
In base alle disposizioni del Ministero della Difesa in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari (M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014), i giorni di assenza per terapie salvavita "sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa".
Viene anche specificato che questo periodo, insieme a quelli eventualmente necessari per il ristabilimento fisico, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o di aspettativa.
Premesso ciò, avevo due dubbi in merito:
1) essendo considerati come servizio effettivamente prestato, eventuali riduzioni di stipendio già in atto dovrebbero essere interrotti ritornando a una normale retribuzione, giusto?
2) non essendo conteggiati come giorni di aspettativa ma anzi come servizio effettuato nell'Amministrazione, questo significa che anche il conteggio dei due anni nel quinquennio viene interrotto e una volta terminata la terapia ricomincia il conteggio da zero? (Naturalmente nel caso in cui nonostante la terapia sussistono ancora i requisiti di inidoneità al servizio).
Grazie e buone feste
Max
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