Rapporto disciplinare. Che fine ha fatto?
Re: Rapporto disciplinare. Che fine ha fatto?
Tutto giusto. Ma cosa vuoi sapere di più? nel senso chi trattiene atti per cui la pubblica amministrazione deve decidere mi pare commetta reato. Chi ha interesse affinchè ciò emerga?
Re: Rapporto disciplinare. Che fine ha fatto?
Lei ha dato implicitamente la risposta: ovverosia che il comando (o meglio il comandante pro-tempore che regge tale comando) dovrebbe inviare "senza ritardo" al comandante di Corpo tutta la documentazione acquisita senza indugi. Sarà il comandante di Corpo a dare avvio alla procedura per l'irrogazione della sanzione disciplinare che, nei casi più gravi, porterebbe alla consegna di rigore. Per di più sarebbe oltremodo gravissimo che il comando immediatamente superiore a quello dell'Ufficiale che ha riscontrato il comportamento scorretto dell'Ufficiale omettesse di rimettere tutto al comandante di Corpo, potendosi ravvisare a carico di questi anche altra violazione sanzionabile disciplinarmente (addirittura si potrebbe ipotizzare una c.n.r. diretta al competente Tribunale Militare!!!)umbi ha scritto:Cari lettori,
Vorrei formularti un quesito: un Ufficiale superiore, nel corso di un’attività di P.G. delegata dalla magistratura militare, si imbatte in una autonoma mancanza disciplinare commessa da un comandante di Compagnia concretizzatasi nell’evidente violazione da parte dell’Ufficiale dell’art. 732 comma 6 del Decreto P.R. 15 marzo 2010 n. 90 “Testo Unico delle Disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, in particolare nella parte in cui prevede che “per il personale dell’Arma dei Carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare non onorare i debiti”.
In sintesi, da prove documentali e testimoniali, è emerso che l’Ufficiale non avrebbe onorato un debito contratto con un civile.
L’Ufficiale superiore invia pertanto il rapporto disciplinare al Comando immediatamente superiore affinchè sia rimesso al Comandante di Corpo (ex art. 1397 comma 3 del D.Lgl. 15 marzo 2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”) per l’eventuale adozione della procedura prevista dal successivo art. 1399.
La mia domanda è questa: è legittimo il comportamento del Comando che trattiene il rapporto senza inviarlo superiormente? Il fatto che la mancanza sia definita dal TUROM espressamente “grave” non dovrebbe far scattare automaticamente la procedura per la consegna di rigore, con obbligo di investire senza ritardo il comandante di Corpo?
Grazie
Tenga conto, per concludere, che colui che ha commesso la mancanza deve in ogni caso fornire le proprie deduzioni difensive secondo quanto stabilito dal TUROM.
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