passaggio ruoli civili

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Vining
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da Vining »

Chiedo scusa per l'intervento, ho frainteso come si dip. la patologia, ma osservando, ho notato il contrario.
Pardon. come non detto.


rosario33
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da rosario33 »

Ciao Vining, infatti, la mia causa di servizio non è stata riconosciuta dipendente dal servizio prestato e quindi ho fatto ricoraso al tar ed ho dovuto accettare i ruoli civili, in quanto avendo solo 25 anni di servizio e non avendo trovato la persona giusta che mi diceva se mi conveniva andarmene in pensione, non ho voluto rischiare, per non creare ancora di più disagi in futuro alla mia famiglia e a me stesso. Un saluto.
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Vining
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da Vining »

Comunque, nonostante tutto, molti colleghi con problemi cardiaci, hanno ottenuto la si dip. da c.s..
Rivolgiti ad un buon legale e vedrai che la spunterai.
In bocca al lupo.
panorama
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da panorama »

A quanti può interessare c'è questa buona sentenza che ha riguardato un collega CC.
N. 00565/2010 REG.SEN.
N. 03410/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3410 del 2001, proposto da:
Lonni Omar, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Saponaro e Giovanni Acerbi con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Canova n. 7/A;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale modello ML/B – n. 246 datato 11.07.2001, emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera, Ospedale Militare di Milano – Ministero della Difesa, con il quale è stato disposto che il Carabiniere Scelto Lonni Omar “è affetto dalle infermità/lesioni di cui al giudizio diagnostico; è non idoneo permanentemente al servizio militare e d’istituto. Idoneo nella riserva ed a domanda in altre amministrazioni ai sensi della L. 226/99 art. 14”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/12/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il sig. Lonni Omar ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento ed avanzando, altresì, una domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno subito.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Le parti hanno prodotto documenti.
Con ordinanza datata 22.11.2001, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza del 16.12.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Espone il ricorrente di essere stato immesso in servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri con decorrenza dal giorno 08.05.1996.
Nel 1998 gli veniva diagnosticata una “ipertensione endocranica” determinata da espanso del terzo ventricolo”; successivamente, in data 16.09.1998, la Sezione Sanità Reg. Carabinieri Lombardia lo giudicava affetto da “Neoformazione aggettale nel terzo ventricolo con idrocefalo concomitante”.
Nel mese di ottobre del 1998 egli veniva sottoposto, presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, ad intervento neurochirurgico di “posizionamento di derivazione peritoneale sx con valvola di hakim – Medos tarata a 150 mm. di H20”.
Nel mese di giugno del 1999 il sig. Lonni veniva sottoposto a visita di controllo presso l’Ospedale Militare di Brescia e giudicato idoneo al servizio.
A seguito di un episodio di perdita di coscienza verificatosi nel novembre del 1999, egli veniva sottoposto a successive visite di controllo da parte della Commissione Medica competente che lo giudicava temporaneamente non idoneo al servizio.
Infine, con il provvedimento impugnato la Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Milano lo ha ritenuto “non idoneo permanentemente al servizio militare e d’istituto. Idoneo nella riserva ed a domanda in altre amministrazioni ai sensi della L. 226/99 art. 14”.
Sul piano anamnestico la determinazione si limita a richiamare l’intervento chirurgico cui il militare è stato sottoposto nel 1998 e la circostanza che egli nel 1999 ha subito un ricovero ospedaliero a seguito di un episodio di perdita di coscienza.
Inoltre, l’atto in esame riferisce di buone condizioni generali di salute del Lonni e dell’esito dell’esame neurologico cui il ricorrente è stato sottoposto, esame valutato nella norma.
Anche il giudizio diagnostico si limita ad evidenziare “esiti di intervento di derivazione ventricolo peritoneale per idrocefalo ostruttivo da cisti colloide 3° ventricolo cerebrale”.
2) Con i due motivi proposti – che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico giuridico - il ricorrente lamenta, in termini di eccesso di potere e di violazione di legge, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
Le censure sono fondate.
In sintesi, va osservato che il difetto di motivazione “si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito nell’emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l’adozione” (cfr. tra le tante C.d.S., 30 agosto 2006, n. 5064).
Insomma, la motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall’istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall’amministrazione.
Nel caso di specie occorre considerare, in primo luogo, che l’amministrazione ha individuato il paradigma normativo di riferimento della determinazione assunta solo con la relazione del 06.12.2001 (prodotta in giudizio il 04.01.2002), ove si richiama il d.m. 26.03.1999, che all’art. 14 individua tra le imperfezioni che sono causa di non idoneità al servizio militare “a) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea”.
Al di là della inammissibilità della motivazione postuma, ossia fornita dall’amministrazione in corso di causa rispetto ad una fattispecie non connotata dall’esercizio di poteri meramente vincolati, va rilevato che il richiamo a tale normativa non colma la carenza motivazionale del provvedimento.
Invero, l’atto impugnato si limita a richiamare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto il Lonni, nonché l’episodio di perdita di coscienza verificatosi nel 1999 e sulla base di un esame neurologico nella norma, nonché di buone condizioni generali di salute, lo ha ritenuto non idoneo al servizio militare.
La semplice lettura della motivazione evidenzia l’assenza di ogni connessione tra la determinazione assunta e la situazione fattuale descritta nel provvedimento, in quanto non vengono chiarite le ragioni dell’attuale inidoneità al servizio del sig. Lonni, a fronte di un intervento chirurgico riuscito, di un esame neurologico normale e di un episodio di perdita di coscienza di cui non sono riferite né le cause, né l’eventuale connessione con l’operazione subita nel 1998.
In tale contesto, anche il successivo richiamo all’art. 14 del D.M. 26.03.1999 non permette di comprendere le ragioni della ritenuta non idoneità, in quanto le patologie del sistema nervoso centrale determinano la inidoneità al servizio solo se “siano causa di rilevanti alterazioni funzionali”, ma il provvedimento non riferisce di alcuna rilevante alterazione funzionale.
Ciò è ancora più evidente se si considera – come già evidenziato – che l’episodio di perdita di coscienza del 1999 non risulta correlato oggettivamente all’intervento subito dal ricorrente nel 1998, sicché non vi sono elementi per ritenere che tale accadimento esprima uno stato di rilevante alterazione funzionale.
In definitiva, la determinazione impugnata non è supportata da una motivazione che renda conto delle ragioni per le quali il sig. Lonni non è idoneo al servizio militare, in violazione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241, con conseguente fondatezza delle censure in esame.
3) Il ricorrente presenta una domanda di condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno, evidenziando che il provvedimento impugnato gli ha provocato un danno patrimoniale, in correlazione con la perdita della retribuzione e un danno non patrimoniale, qualificato come esistenziale.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Invero, in relazione al danno qualificato come esistenziale va osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta del pregiudizio, limitandosi a considerazioni generiche sullo sentimento di frustrazione sofferto, senza alcuna specificazione e senza la deduzione di concreti elementi idonei a supportare la pretesa avanzata.
Ne deriva che la domanda risarcitoria è sfornita di prova in relazione al lamentato danno non patrimoniale.
Viceversa, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal provvedimento impugnato, atteso che nel caso di specie ricorrono gli elementi costituivi della responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c., a carico dell’amministrazione.
Invero, la cessazione del rapporto di servizio conseguente alla valutazione di inidoneità permanente effettuata dall’amministrazione con il provvedimento impugnato – sulla cui illegittimità si rinvia al punto sub. 2 della motivazione - ha inciso contra ius nella sfera giuridica del ricorrente, che, in conseguenza della determinazione amministrativa, non ha conseguito il trattamento economico che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio permanente.
Inoltre, il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente si pone in rapporto di necessaria derivazione logica rispetto alla determinazione amministrativa gravata, in quanto si riferisce al mancato conseguimento della retribuzione correlata al rapporto di servizio con l’amministrazione interrotto a seguito della ritenuta non idoneità del sig. Lonni al servizio militare.
D’altro canto, con riferimento al profilo soggettivo dell’illecito, va rilevato che l’illegittimità in cui è incorsa l’amministrazione è di particolare evidenza, sostanziandosi nella violazione del fondamentale dovere di motivazione che connota l’attività provvedimentale dell’amministrazione; pertanto, il provvedimento risulta adottato in violazione del canone di buona amministrazione, perché l’illegittimità che lo caratterizza rende palese l’inosservanza di elementari doveri di diligenza e ciò conduce a qualificare come colpevole l’operato dell’amministrazione, fermo restando che – secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale – la colpa va riferita all’apparato amministrativo e non al singolo funzionario agente.
Del resto, né dalla documentazione versata in atti, né dalle allegazioni difensive emergono elementi per ritenere che l’illegittimità in cui è incorsa l’amministrazione sia riconducibile ad un errore scusabile, idoneo ad escludere la colpa dell’amministrazione stessa, in quanto il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali in tema di motivazione dei provvedimenti, non consentono di configurare ragionevoli incertezze sul contenuto del dovere motivazionale.
Parimenti, è raggiunta la prova del danno patrimoniale e della sua derivazione dal provvedimento gravato, in quanto, in assenza di quest’ultimo, il ricorrente sarebbe stato reintegrato in servizio, percependo il trattamento economico correlato all’attività lavorativa svolta.
Una volta stabilita la sussistenza degli elementi necessari per configurare la responsabilità risarcitoria in capo all’amministrazione in relazione al danno ingiusto sofferto dalla ricorrente nel caso di specie, il Tribunale ritiene di avvalersi, per la quantificazione del danno, del sistema delineato dall'art. 35 del d.l.vo 1998 n. 80, che consente al giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione deve proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma di denaro entro un congruo termine.
Nel caso in esame la definizione dei criteri deve muovere dalla considerazione che il danno lamentato è solo quello patrimoniale e consistente nel mancato conseguimento della retribuzione.
Va poi precisato, ai fini della delimitazione del danno, che l’effetto ripristinatorio derivante dall’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo determina l’automatica ricostituzione dello status quo ante, ossia il ripristino della situazione giuridica anteriore alla determinazione di non idoneità al servizio militare, sicché spetta all’amministrazione adeguare la situazione di fatto a quella di diritto derivante dalla statuizione giurisdizionale, ripristinando la posizione di lavoro dell’interessato.
Il risarcimento del danno, quindi, va limitato al periodo di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto di servizio con l’amministrazione, conseguente al provvedimento impugnato e il concreto ripristino del rapporto stesso da parte dell’amministrazione.
Pertanto, per la determinazione del danno l’amministrazione dovrà riferirsi:
a) al trattamento economico complessivo che il ricorrente avrebbe percepito in ciascun anno qualora avesse ripreso il servizio permanente dalla data di adozione del provvedimento impugnato e fino al concreto ripristino del rapporto di servizio, in conseguenza dell’annullamento della determinazione impugnata, tenendo conto di eventuali progressioni di carriera correlate al decorso del tempo e di tutti gli emolumenti accessori spettanti in base alle mansioni di cui l’interessato era investito al tempo del provvedimento;
b) al fine di evitare indebite locupletazioni e considerato che il risarcimento può essere riconosciuto solo nei limiti della perdita economica effettivamente sopportata dal danneggiato e che in udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato che quest’ultimo svolge ed ha svolto altra attività lavorativa, la somma di cui alla lettera a) dovrà essere decurtata degli importi percepiti dal sig. Lonni nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento impugnato e la data di concreto ripristino del rapporto di servizio, a titolo di compenso per attività lavorativa, subordinata o autonoma, svolta nel periodo medesimo. Per tale determinazione l’amministrazione si baserà sulle risultanze delle dichiarazioni d’imposta presentate dal ricorrente e relative al periodo indicato, prendendo in considerazione i redditi correlati ad attività lavorativa. A tal fine è onere del ricorrente produrre all’amministrazione le dichiarazioni d’imposta relative al periodo considerato;
c) trattandosi di un debito di valore, derivante da illecito extracontrattuale, la somma determinata per ciascuno degli anni sarà liquidata ai valori attuali, tenendo conto cioè della perdita di valore della moneta; inoltre, sulle somme così stabilite saranno liquidati per ciascun anno gli interessi di mora – che è ex re trattandosi di risarcimento da fatto illecito - al tasso legale, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto servizio e poi, per ciascun anno, sulla somma rivalutata e determinata secondo i criteri sub a);
d) l’amministrazione comunale è tenuta a proporre al ricorrente il pagamento di una somma quantificata secondo i criteri suindicati entro il termine di 90 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di imposta, che dovranno essere richieste dall’amministrazione al ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
4) In definitiva il ricorso è fondato nei termini dianzi esposti e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, accoglie il ricorso nei limiti di quanto esposto in motivazione e per l’effetto:
1) Annulla il verbale modello ML/B – n. 246 datato 11.07.2001, emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera, Ospedale Militare di Milano – Ministero della Difesa;
2) Condanna l’amministrazione resistente a risarcire al ricorrente il danno derivato dal provvedimento annullato e per l’effetto ordina all’amministrazione di proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro entro il termine ed in base ai criteri indicati in motivazione;
3) Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria il 11/03/2010

Spero di aver fatto cosa gradita.
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lino
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da lino »

Bravo Panorama vedo che ti interessi dei colleghi nonostante il tuo caso sia risolto con esito positivo, sei molto altruista e generoso.
Meno male che ogni tanto i piccoli vincono anche se ci sono voluti 8 anni. Un saluto affettuoso. Lino
panorama
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da panorama »

1) - Collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004 con trattamento economico goduto al momento dell’atto di accertamento della non idoneità al servizio;

2) - al termine di complessivi 310 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, egli veniva sottoposto a visita di controllo e dalla C.M.O. dichiarato “permanentemente non idoneo al servizio militare, idoneo a riserva; idoneo al transito nei ruoli del personale civile”;

3) - presentava quindi formale istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa;

4) - il ricorrente presentava quindi formale istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa;

5) - seguiva un articolato iter amministrativo, protrattosi per diversi anni -anche perché, inizialmente, a seguito di un ulteriore controllo (del 15 giugno 2004), egli veniva temporaneamente giudicato assolutamente inabile a qualsiasi attività lavorativa- e conclusosi con il decreto interdirettoriale in data 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro;

6) - il 15 luglio 2011, peraltro, il ricorrente rinunciava al predetto transito;

7) - in data 30 settembre 2011 veniva quindi adottato il provvedimento citato in epigrafe, con cui si disponeva il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004.

IL TAR DI LECCE precisa:

1) - La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.

2) - L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

3) - In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

4) - Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

5) - Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza>>.

6) - Scendendo all'esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la Sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.

7) - Sulla base di quanto fin qui esposto, dunque, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del decreto di PERSOMIL II Reparto 6^ Divisione - Roma, prot. n. omissis del 30 settembre 2011, nella parte in cui dispone il collocamento in congedo del signor ...... a decorrere dal 22 gennaio 2004 anziché dal 15 luglio 2011.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

28/09/2012 20120162 Sentenza 3


N. 01620/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01838/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Sul ricorso n. 1838 del 2011, proposto da:
- L. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Zito e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

contro
- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;

per l’annullamento
- dell’atto di PERSOMIL II Reparto 6^ Divisione - Roma prot. n. 10998 del 30 settembre 2011, con cui si dispone il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004 con trattamento economico goduto al momento dell’atto di accertamento della non idoneità al servizio;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 16 maggio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani -in sostituzione degli Avv.ti Saverio Sticchi Damiani e Alberto Zito- e Giovanni Pedone -per l’Avvocatura dello Stato.
Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Nel ricorso si espone che:
- il sig. G… prestava servizio nella Marina Militare a far data dal 30 aprile 1984;

- in data 22 gennaio 2004, al termine di complessivi 310 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, egli veniva sottoposto a visita di controllo e dalla C.M.O. dichiarato “permanentemente non idoneo al servizio militare, idoneo a riserva; idoneo al transito nei ruoli del personale civile”;

- il G… presentava quindi formale istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa;

- seguiva un articolato iter amministrativo, protrattosi per diversi anni -anche perché, inizialmente, a
seguito di un ulteriore controllo (del 15 giugno 2004), egli veniva temporaneamente giudicato assolutamente inabile a qualsiasi attività lavorativa- e conclusosi con il decreto interdirettoriale in data 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro;

- il 15 luglio 2011, peraltro, il ricorrente rinunciava al predetto transito;

- in data 30 settembre 2011 veniva quindi adottato il provvedimento citato in epigrafe, con cui si disponeva il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 l. n. 599 del 1994, dell’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 28 luglio 1999 e del decreto 18 aprile 2002.

3.- Tanto esposto in fatto e ritenuta la competenza territoriale di questo T.a.r. ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. (competenza invece contestata dalla p.a. nella propria relazione), rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.

3.1 Secondo la condivisibile interpretazione della normativa in materia data, in un caso analogo, dal Consiglio di Stato, difatti, “a mente dell’art. 13, l. n. 599 del 1954 l’aspettativa è una delle tre posizioni di stato in cui può trovarsi il sottufficiale in s.p.e.. Effettivamente, ai sensi dell’art. 29, l. n. 559 cit., allorquando il sottufficiale venga a perdere l’idoneità fisica incondizionata al servizio militare a seguito del giudizio medico legale dei competenti organi tecnici dell’amministrazione della difesa, deve essere collocato in congedo a decorrere dalla data dell’accertamento sanitario.

L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che <<Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica>>.

Il procedimento di transito è stato individuato dal più volte menzionato d.m. 18 aprile 2002.

Gli artt. 1 e 2, in particolare, hanno delineato l’ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

In particolare secondo l’art. 1 <<1. Il personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell’annessa tabella A, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata>>.

Il successivo art. 2 così recita: <<1. Il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.

3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.

4. L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

7. In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza>>.

La giurisprudenza della sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare:
a) che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904, che ha evidenziato come il transito non possa essere rifiutato dall’amministrazione civile ad quem adducendo ragioni soggettive -inerenti l’attitudine professionale dell’interessato- ovvero oggettive -inerenti l’organizzazione dell’ente-; sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147 che pone in risalto come il transito debba avvenire in soprannumero);

b) che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione (cfr. sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14).
Scendendo all'esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la Sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.

Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:

a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;

b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato -nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili- l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).

Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare” (Consiglio di Stato, IV, 31 dicembre 2007, n. 6825).

4.- Sulla base di quanto fin qui esposto, dunque, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del decreto di PERSOMIL II Reparto 6^ Divisione - Roma, prot. n. 10998 del 30 settembre 2011, nella parte in cui dispone il collocamento in congedo del signor G. L. a decorrere dal 22 gennaio 2004 anziché dal 15 luglio 2011.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1838 del 2011 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 maggio 2012, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2012
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Re: passaggio ruoli civili

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Sentenza del 2011.

Formazione, del silenzio assenso sull’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile.

1 - Il 20 luglio 2005 il ricorrente presentava istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del personale della difesa.

2) - In data 26 novembre 2007 gli veniva comunicata l’adozione, il precedente 3 maggio, del decreto interdirettoriale persiciv – persomil di accoglimento dell’istanza di transito nei ruoli civili, mentre l’effettiva assunzione aveva luogo solo il 17 dicembre 2007.

3) - Per tutto il periodo intercorso tra la cessazione dal servizio e la nuova assunzione, al ricorrente non veniva corrisposta alcuna retribuzione, così che, con istanza – diffida dell’ottobre 2008, egli chiedeva all’amministrazione il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento, danno che quantificava in una somma pari a 24 mesi di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione.

4) - Stante l’inerzia dell’amministrazione, produceva il presente ricorso, con il quale chiedeva l'accertamento, al 17 dicembre 2005, della formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile, presentata il 20 luglio 2005, e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da mancata assunzione, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo relativo al periodo intercorso tra il maturarsi del silenzio assenso e l’effettiva assunzione nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa.

Ricorso Accolto.
Il resto dei motivi potete leggerli in sentenza (14/07/2011 201103807 Sentenza 6 )

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

14/07/2011 201103807 Sentenza 6


N. 03807/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2009, proposto da:
M. M., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano De Rosa ed Ermanno Santoro, i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via Giordano Bruno, 156, presso lo studio dell’avv. Marco Massimiliano Maffei;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., il Comando Regione Carabinieri Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t, il Comando Regione Carabinieri Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano per legge in Napoli, alla via Diaz, 11;

per l'accertamento
della formazione, in data 17 dicembre 2005, del silenzio assenso sull’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile presentata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 266/1999 e dell’art. 2, comma 2, del d.m. 18 aprile 2002, in data 20 luglio 2005;

e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno da mancata assunzione, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo relativo al periodo intercorso tra il maturarsi del silenzio assenso e l’effettiva assunzione nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Regione Carabinieri Lombardia e del Comando Regione Carabinieri Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
In data 8 luglio 2005 la Commissione Medico Ospedaliera di Napoli, giudicava il ricorrente, all’epoca carabiniere in servizio dal 1998 e che aveva subito un incidente stradale, “non idoneo permanentemente al S.M.I. nell’arma dei carabinieri …, reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. (legge 266/99)”.

Il successivo 20 luglio il ricorrente presentava istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del personale della difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 266/1999 e dell’art. 2, comma 2, del d.m. 18 aprile 2002.

In data 26 novembre 2007 gli veniva comunicata l’adozione, il precedente 3 maggio, del decreto interdirettoriale persiciv – persomil di accoglimento dell’istanza di transito nei ruoli civili, mentre l’effettiva assunzione aveva luogo solo il 17 dicembre 2007.

Per tutto il periodo intercorso tra la cessazione dal servizio e la nuova assunzione, al ricorrente non veniva corrisposta alcuna retribuzione, così che, con istanza – diffida dell’ottobre 2008, egli chiedeva all’amministrazione il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento, danno che quantificava in una somma pari a 24 mesi di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione.

Stante l’inerzia dell’amministrazione, produceva il presente ricorso, con il quale chiedeva l'accertamento, al 17 dicembre 2005, della formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile, presentata il 20 luglio 2005, e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da mancata assunzione, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo relativo al periodo intercorso tra il maturarsi del silenzio assenso e l’effettiva assunzione nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa.

L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti appresso specificati.

L’art. 14, comma , comma 5, della legge 266/1999, vigente all’epoca dei fatti, dispone(va) che “il personale [delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e] del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali [del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza,] del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1932, n. 339, da definire con decreto [ dei Ministri interessati,] da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

Il provvedimento regolamentare è stato emanato con il D.M. 18-4-2002, il cui articolo 2, al comma 4, stabilisce che, proposta la domanda di transito, “l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.

La normativa richiamata, come affermato più volte in giurisprudenza, qualifica il diritto al transito come un vero diritto soggettivo, che scaturisce dal giudizio positivo al transito nei ruoli civili formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 6 novembre 2009, sent. n. 6951, 31 luglio 2009, n. 4854, 31 dicembre 2007, n. 6825, ord. 12 giugno 2007, n. 2998 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 1 febbraio 2010, n. 108, T.A.R. Lazio, 4 maggio 2007, n. 3986).

Si è di conseguenza osservato, anche alla luce del chiaro dettato normativo, che la verifica dei presupposti per il transito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa costituisce attività vincolata (e cioè, atto dovuto a condizioni di fatto date), cosicché l'effettivo e certo possesso in capo al richiedente dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento (non contestato nel caso in esame), unitamente al decorso del termine indicato, dà luogo alla formazione del relativo silenzio-assenso (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 108/2010, cit e T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 14 marzo 2009, n. 2560).

In relazione all’istanza presentata dal ricorrente il 20 luglio 2005 si è pertanto formato il provvedimento tacito di accoglimento in data 17 dicembre 2005.

Di tanto dà atto lo stesso provvedimento adottato dal Ministero della Difesa il 3 maggio 2007, il quale, richiamato l’articolo 2, comma 4, del d.m. 18 aprile 2002 e i verbali della C.M.O. di accertamento di inidoneità permanente al servizio militare incondizionato e di transito nei ruoli civili, con riferimento al ricorrente individua come “data aut. transito” il 17 dicembre 2005.

Quanto al risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata assegnazione al (nuovo) ufficio, deve rilevarsi come non sia controverso che al ricorrente non è stata corrisposta alcuna retribuzione tra il 17 dicembre 2005 e il 17 dicembre 2007, periodo al quale è riferita la domanda di condanna.

In ragione dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di transito proposta dal ricorrente e della conseguente intervenuta trasformazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione, alla quale sola è addebitabile il ritardo (non nell’assunzione, ma) nella concreta assegnazione dell’interessato ad un ufficio, al ricorrente deve riconoscersi, per il periodo in considerazione, la spettanza di una somma pari alla retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come previsto dall’art. 22, comma 36, l. 724/94 (cfr. per la spettanza dell’intera retribuzione, T.A.R. Sardegna, sente 108/2010 cit., ove si analizza la diversa posizione degli interessati, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 2 del citato d.m. nelle fasi, rispettivamente, precedenti e successive alla formazione del silenzio assenso).

L’amministrazione deve essere conseguentemente condannata al pagamento dell’intera retribuzione spettante con riferimento al disposto inquadramento nei ruoli civili per tutto il periodo intercorso tra la formazione del silenzio assenso e l’atto di assegnazione all’ufficio, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’avvenuta formazione del provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza di transito in data 17 dicembre 2005 e condanna l’amministrazione al pagamento dell’intera retribuzione spettante al ricorrente, determinata con riferimento alla nuova posizione assunta nei ruoli civili, per tutto il periodo intercorso tra la formazione del silenzio assenso e l’atto di assegnazione all’ufficio, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: passaggio ruoli civili

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Questa sentenza segue quella di sopra poichè riguarda lo stesso ricorrente (ex collega CC.)

per l'ottemperanza

1) - della sentenza n. 3807, depositata il 14/07/2011, del T.A.R. Campania Napoli, Sezione VI, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal ricorrente teso ad ottenere: “previa declaratoria dell’avvenuto silenzio-assenso in data 17.12.2005, condannare le resistenti Amministrazioni al pagamento di euro 34.836,72, oltre ad interessi legali e rivalutazione dall’evento e sino al soddisfo, pari cioè a 24 rate mensili dello stipendio attualmente percetti dal ricorrente, di euro 1.451,53, transitato nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa in data 17.12.2007.”

2) - In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso le parti costituite hanno depositato la prova dell’avvenuta liquidazione al ricorrente di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione e il ricorrente, in particolare, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Quando ci vuole ci vuole.

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24/10/2012 201204214 Sentenza 6


N. 04214/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01774/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2012, proposto da M. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ermanno Santoro e Massimiliano De Rosa, con domicilio eletto presso Ermanno Santoro in Napoli, via G. Sanfelice 38, presso lo studio Lettieri;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
il Comando Regione Carabinieri Lombardia, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
il Comando Regione Carabinieri Campania, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'ottemperanza
della sentenza n. 3807, depositata il 14/07/2011, del T.A.R. Campania Napoli, Sezione VI, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal ricorrente teso ad ottenere: “previa declaratoria dell’avvenuto silenzio-assenso in data 17.12.2005, condannare le resistenti Amministrazioni al pagamento di euro 34.836,72, oltre ad interessi legali e rivalutazione dall’evento e sino al soddisfo, pari cioè a 24 rate mensili dello stipendio attualmente percetti dal ricorrente, di euro 1.451,53, transitato nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa in data 17.12.2007.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato del T.A.R. Campania - Napoli, in epigrafe indicata, a mezzo della quale l’amministrazione evocata in giudizio è stata condannata al pagamento di euro 34.836,72, oltre ad interessi legali e rivalutazione dall’evento e sino al soddisfo, a titolo di pagamento dell’intera retribuzione spettante al ricorrente, determinata con riferimento alla nuova posizione assunta nei ruoli civili, per tutto il periodo intercorso tra la formazione del silenzio-assenso (17.12.2005) e l’atto di assegnazione all’ufficio (17.12.2007), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.

In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso le parti costituite hanno depositato la prova dell’avvenuta liquidazione al ricorrente di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione e il ricorrente, in particolare, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Alla luce di tali elementi sopravvenuti, il Collegio non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese del giudizio, sussistendo giusti motivi in relazione all’avvenuta ottemperanza del dictum del giudice amministrativo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: passaggio ruoli civili

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Bella sentenza.

Ricorso per il riconoscimento del diritto di transito, ai sensi della l. 28.7.1999, n. 266.

FATTO:
1) - Il ricorrente, già finanziere scelto, in servizio al Comando della Guardia di Finanza di Torino, in data 15.6.2005, veniva giudicato non idoneo, permanentemente ed in modo assoluto, al servizio militare incondizionato e al servizio d’Istituto nella Guardia di Finanza.

2) - Posto in congedo assoluto, con il medesimo provvedimento, veniva peraltro riconosciuto idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3) - Pertanto, con istanza del 6.7.2005, chiedeva al competente Ufficio del Ministero di transitare nell’impiego civile, possibilmente presso una delle sedi periferiche degli Uffici dell’ex Dicastero delle Finanze.

4) - Con lettera del novembre 2005, il Ministero negava il transito, “stante la pendenza a carico dell’interessato, di procedimenti penali che comportano, in relazione ai motivi della sua attivazione, gravi danni all’immagine dell’amministrazione e conseguente ostacolo alla necessaria buona organizzazione dello specifico ufficio di assegnazione”.

5) - Veniva conseguentemente sospeso, a far data dal mese di gennaio 2006, anche il pagamento di tutte le spettanze retributive.

DIRITTO:
1) - il transito non può essere rifiutato dall'amministrazione civile di destinazione adducendo ragioni soggettive - inerenti l'attitudine professionale dell'interessato - ovvero oggettive - inerenti l'organizzazione dell'ente (Cons. St., sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904) e può avvenire anche in soprannumero (Cons. St., sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147);

2) - Come si evince dalla lettera della legge, formulata in maniera assertiva, il Ministero, al quale viene richiesto il transito da parte del militare, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione della istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge.

3) - Correlativamente, ogni decisione in ordine allo status del militare precedente al nuovo inserimento nei ruoli della amministrazione civile, è di esclusiva pertinenza dell'amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza.

4) - Nel caso di specie, reputa il Collegio che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge per disporre il transito, poiché, essendo la discrezionalità dell’amministrazione limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, essa poteva soltanto scegliere la sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il sig. V…… ma non già negargli l’inserimento nei ruoli.

5) - Al riguardo, non poteva spiegare alcun rilievo la mera pendenza, all’epoca, di alcuni procedimenti penali (circostanza non contemplata dalla disciplina positiva, sopra richiamata), come pure è irrilevante la circostanza, sottolineata nella memoria di costituzione dell’amministrazione, che alcuni di tali procedimenti si fossero conclusi con sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del ricorrente (in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere, in tale sede).

IL TAR al punto 3 della sentenza precisa:
1) - In definitiva, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a transitare nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quantomeno a far data dal mese di gennaio 2006 (data in cui riferisce – con affermazione rimasta incontestata - che è cessata la corresponsione di ogni forma di retribuzione).

2) - A tale declaratoria, consegue (trattandosi di una situazione assimilabile all’illegittima interruzione di un rapporto già in atto – cfr. Cons. St., sentenza n. 5758/2006, cit. –), la piena restitutio in integrum nella posizione originaria, lesa dal provvedimento riconosciuto illegittimo, con la relativa ricostruzione della carriera dell’interessato sia ai fini giuridici che economici.

3) - Si precisa che, dall'importo della somma da liquidare al ricorrente a titolo di restitutio in integrum, vanno detratti eventuali proventi di altre attività lavorative svolte dal medesimo nel periodo di interruzione (ove l’amministrazione riesca effettivamente a provarne la percezione – cfr. Cass. Civ., 2 settembre 2003, n. 12798).

Il resto leggetelo in sentenza qui sotto per poter capire i motivi del ricorso Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

05/11/2012 201209034 Sentenza 2


N. 09034/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03668/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3668 del 2006, proposto da:
V. C., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Frisani, con domicilio eletto presso Giuseppe Marco Trombetta in Roma, via Carlo Mirabello, 11;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento del diritto di transito, ai sensi della l. 28.7.1999, n. 266, nel ruolo del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze; nonché per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2012 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO
1. Il ricorrente, già finanziere scelto, in servizio al Comando della Guardia di Finanza di Torino, in data 15.6.2005, veniva giudicato non idoneo, permanentemente ed in modo assoluto, al servizio militare incondizionato e al servizio d’Istituto nella Guardia di Finanza.

Posto in congedo assoluto, con il medesimo provvedimento, veniva peraltro riconosciuto idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pertanto, con istanza del 6.7.2005, chiedeva al competente Ufficio del Ministero di transitare nell’impiego civile, possibilmente presso una delle sedi periferiche degli Uffici dell’ex Dicastero delle Finanze.

Con lettera del novembre 2005, il Ministero negava il transito, “stante la pendenza a carico dell’interessato, di procedimenti penali che comportano, in relazione ai motivi della sua attivazione, gravi danni all’immagine dell’amministrazione e conseguente ostacolo alla necessaria buona organizzazione dello specifico ufficio di assegnazione”.

Veniva conseguentemente sospeso, a far data dal mese di gennaio 2006, anche il pagamento di tutte le spettanze retributive.

Avverso il predetto provvedimento il ricorrente insorgeva inizialmente innanzi al TAR Puglia, sede di Bari.
La causa, su accordo delle parti (come era possibile prima dell’entrata in vigore del c.p.a.), veniva rimessa a questo TAR, innanzi al quale le parti si costituivano (rispettivamente, in data 27.4.2006 il ricorrente, e in data 20.7.2006 il Ministero).

Il ricorso è affidato a tre motivi:
1) non esiste, a tutt’oggi, a carico del ricorrente, alcuna condanna penale definitiva;
2) gli eventuali addebiti penali, comunque, non possono influire sull’attività lavorativa civile.
3) egli ha comunque un vero e proprio diritto a transitare nei ruoli civili.

Il sig. V….. ha avanzato anche domanda di risarcimento dei “danni patrimoniali, fisici e morali subiti”.

Si costituiva, per resistere, l’amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 4472 del 27.7.2006, veniva respinta l’istanza cautelare.

Le parti hanno depositato memorie, in vista della pubblica udienza del 17 ottobre 2012, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO
1. L'art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 stabilisce che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

Il procedimento di transito è stato disciplinato dal d.m. 18 aprile 2002 che, agli artt. 1 e 2, in particolare, ha poi delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

Secondo una consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. IV, sentenza n. 6951/2009, nonché TAR Lazio, sez. II, 8 novembre 2006, n. 12139), quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. ancora, Cons. St., sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all'amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica);

b) il transito non può essere rifiutato dall'amministrazione civile di destinazione adducendo ragioni soggettive - inerenti l'attitudine professionale dell'interessato - ovvero oggettive - inerenti l'organizzazione dell'ente (Cons. St., sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904) e può avvenire anche in soprannumero (Cons. St., sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147);

c) il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all'amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione (Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all'entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14);

d) tale beneficio non si applica al personale in ferma volontaria per la sua condizione di stato precaria e non stabile (Cons. St., sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598).

In definitiva, l'articolo in esame vincola ogni determinazione in ordine al transito nel ruolo del personale civile del Ministero interessato alla valutazione dell'unico presupposto della inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti da causa di servizio.

Il presupposto per l'applicazione della norma è dunque quello che sussista un rapporto in atto con l'amministrazione militare nonché il previo accertamento di carattere tecnico discrezionale della CMO chiamata a valutare la idoneità fisica o psichica dell'interessato.

Come si evince dalla lettera della legge, formulata in maniera assertiva, il Ministero, al quale viene richiesto il transito da parte del militare, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione della istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge.

Correlativamente, ogni decisione in ordine allo status del militare precedente al nuovo inserimento nei ruoli della amministrazione civile, è di esclusiva pertinenza dell'amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza.

2. Nel caso di specie, reputa il Collegio che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge per disporre il transito, poiché, essendo la discrezionalità dell’amministrazione limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, essa poteva soltanto scegliere la sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il sig. V…… ma non già negargli l’inserimento nei ruoli.

Al riguardo, non poteva spiegare alcun rilievo la mera pendenza, all’epoca, di alcuni procedimenti penali (circostanza non contemplata dalla disciplina positiva, sopra richiamata), come pure è irrilevante la circostanza, sottolineata nella memoria di costituzione dell’amministrazione, che alcuni di tali procedimenti si fossero conclusi con sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del ricorrente (in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere, in tale sede).

E’ infatti incontestabile che la competente Commissione medica lo abbia comunque ritenuto idoneo al transito negli impieghi civili, sia pure in incarichi “che non comportino aumentato stress psichico e contatto con il pubblico”.

Per quanto occorrer possa, si osserva infine che, all’esito delle ulteriori vicende penali che hanno riguardato il sig. V……., cui si allude nel provvedimento impugnato, l’amministrazione conserva comunque il potere di attivare, sussistendone i presupposti, le iniziative disciplinari ritenute più opportune (cfr. Cons. St., sez. IV, ord. n. 2998/2007, cit.).

3. In definitiva, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a transitare nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quantomeno a far data dal mese di gennaio 2006 (data in cui riferisce – con affermazione rimasta incontestata - che è cessata la corresponsione di ogni forma di retribuzione).

A tale declaratoria, consegue (trattandosi di una situazione assimilabile all’illegittima interruzione di un rapporto già in atto – cfr. Cons. St., sentenza n. 5758/2006, cit. –), la piena restitutio in integrum nella posizione originaria, lesa dal provvedimento riconosciuto illegittimo, con la relativa ricostruzione della carriera dell’interessato sia ai fini giuridici che economici.

Si precisa che, dall'importo della somma da liquidare al ricorrente a titolo di restitutio in integrum, vanno detratti eventuali proventi di altre attività lavorative svolte dal medesimo nel periodo di interruzione (ove l’amministrazione riesca effettivamente a provarne la percezione – cfr. Cass. Civ., 2 settembre 2003, n. 12798).

Ciò, sia in considerazione del fatto che le norme sul pubblico impiego vietano il cumulo del servizio alle dipendenze della p.a., con qualsiasi altra attività, anche di carattere privatistico, sicché le prestazioni ed attività svolte in costanza di sospensione del rapporto hanno carattere sostitutivo e sono rese possibili unicamente dall'interruzione del rapporto stesso, sia in considerazione dell'esigenza di evitare indebite locupletazioni della parte vittoriosa (cfr. Cons. St., sez. V^, sentenza n. 5158 del 2007, e la giurisprudenza, sia giuslavoristica che amministrativa, ivi richiamata).

In conclusione, il Ministero intimato, oltre ad inserire il V…….. nei propri ruoli civili, dovrà provvedere anche a ricostruirne la carriera, sia ai fini giuridici che ed economici.

3.1 Non vi è alcuna prova, invece, degli ulteriori danni, patrimoniali e morali, asseritamente subiti, essendo stata la relativa richiesta articolata dal ricorrente in modo del tutto generico.

La domanda di risarcimento del danno, pertanto, deve essere respinta.

4. La reciproca, parziale, soccombenza, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie in parte e per l’effetto, così provvede:

1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a transitare nei ruoli del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze a far data dal mese di gennaio 2006;
2) condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a ricostruire la carriera di parte ricorrente, sia ai fini giuridici che economici;
3) respinge la domanda di risarcimento del danno;
4) compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2012
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Re: passaggio ruoli civili

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Per notizia, nel caso qualcuno si trova nelle stesse condizioni.

1) - Respinto la domanda presentata dal ricorrente, militare in servizio permanente effettivo nell’Esercito Italiano, e diretta ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile dello stesso Ministero della Difesa;

2) - Provvedimento con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto, per la declaratoria del diritto a transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno;

3) - il Ministero della Difesa ha negato il diritto di percepire, per il periodo dicembre 2005 – novembre 2007, durante il quale è stato collocato in aspettativa per effetto della presentazione della domanda di transito, il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità al S.M.I come previsto dall’art. 2 D.M. 18.4.2002;

4) - Diritto del ricorrente di percepire il suddetto trattamento economico insieme alle tredicesime maturate nel periodo suindicato e per la condanna dell’Amministrazione intimata al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

05/11/2012 201201983 Sentenza 1


N. 01983/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2006, proposto da:
C. L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Vitolo, Mario Caliendo e Laura Fasulo, con domicilio eletto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 203, presso l’avv. Gassani;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0059188 del 13.9.2006, con il quale la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha respinto la domanda presentata in data 6.12.2005 dal ricorrente, militare in servizio permanente effettivo nell’Esercito Italiano, e diretta ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile dello stesso Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 266/1999 e del D.M. 18.4.2002, ove intervenuto, del provvedimento con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto, per la declaratoria del diritto del ricorrente a transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno, per l’annullamento di qualunque provvedimento, eventualmente intervenuto, con il quale il Ministero della Difesa abbia inteso negare il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo dicembre 2005 – novembre 2007, durante il quale è stato collocato in aspettativa per effetto della presentazione della domanda di transito, il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità al S.M.I., come previsto dall’art. 2 D.M. 18.4.2002, per la declaratoria del diritto del ricorrente di percepire il suddetto trattamento economico insieme alle tredicesime maturate nel periodo suindicato e per la condanna dell’Amministrazione intimata al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di rivestire il grado di Caporal Maggiore nei ruoli dei Volontari in Servizio Permanente Effettivo dell’Esercito Italiano e di essere stato collocato in aspettativa per infermità perché ammalatosi di “OMISSIS”.

Espone altresì che l’Amministrazione, scaduto il periodo massimo di aspettativa senza che riacquistasse l’idoneità fisica, ha adottato nei suoi confronti, in data 14.11.2005, il provvedimento di cessazione dal servizio permanente: egli è stato quindi sottoposto a visita da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Caserta e giudicato non idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto dal 13.11.2005 e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa, come da verbale del 30.11.2005.

Egli ha quindi inoltrato, in data 6.12.2005, istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, l. n. 266/1999 e dell’art. 1 D.M. 18.4.2004, e lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento negativo, fondato sull’assunto secondo cui non avrebbe titolo al transito nelle aree funzionali del personale civile perché all’atto della presentazione della domanda era estraneo ai ruoli della Forza Armata, in quanto cessato dal servizio in data 14.11.2005 e collocato in congedo assoluto.

Mediante le censure formulate in ricorso, viene dedotto che: 1) l’Amministrazione intimata ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di transito del ricorrente nel termine di 150 giorni dalla sua presentazione, con la conseguente avvenuta formazione del silenzio accoglimento come previsto dall’art. 2, comma 4, D.M. 18.4.2002; 2) il ricorrente, alla data dell’emissione del giudizio di “permanente non idoneità al servizio militare incondizionato”, non era ancora stato collocato in congedo assoluto ma era soltanto cessato dal servizio ai sensi dell’art. 29 l. n. 599/1954, rimanendo inserito nei relativi ruoli, in attesa del giudizio della C.M.O.; 3) qualora fosse stato effettivamente adottato un provvedimento di collocazione del ricorrente in congedo assoluto con decorrenza dal 14.11.2005, lo stesso sarebbe illegittimo, atteso che il militare può essere collocato in congedo assoluto solo dopo che sia stato adottato il decreto ministeriale di cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.lvo n. 196/1995 e che sia intervenuto il giudizio della C.M.O.; 4) il possesso da parte del ricorrente di tutti i requisiti all’uopo necessari (inidoneità permanente al servizio militare incondizionato accertata dalla competente C.M.O., idoneità al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, presentazione della domanda di transito entro trenta giorni dal giudizio di inidoneità) ha generato in capo al suddetto il diritto al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, di cui viene chiesto al Tribunale il riconoscimento.

Con i motivi aggiunti depositati in data 17.4.2008, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto di percepire, per il periodo dicembre 2005 – novembre 2007, durante il quale è stato collocato in aspettativa per effetto della presentazione della domanda di transito, il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità al S.M.I., come previsto dall’art. 2, comma 7, D.M. 18.4.2002, ai sensi del quale “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.

Egli, premesso che, con provvedimento del 10.7.2007, l’Amministrazione intimata ha riesaminato la pratica ed autorizzato il transito nei ruoli del personale civile e che ha anche sottoscritto, in data 3.12.2007, il relativo contratto di lavoro, percependo lo stipendio relativo al mese di Dicembre 2007, lamenta di non aver percepito il trattamento economico con riferimento al periodo trascorso in aspettativa in attesa del transito, oltre alle tredicesime.

Con memoria del 17.9.2012, il ricorrente assume la permanenza del suo interesse all’accoglimento del ricorso, non essendo note le ragioni sottese alla determinazione di autotutela né se la stessa sia derivata dal provvedimento cautelare adottato dal Tribunale e quindi sia condizionata all’esito del gravame.
Tanto premesso in punto di fatto, deve in primo luogo rilevarsi l’improcedibilità del ricorso.

Con nota prot. n. 0065373 del 16.10.2006, depositata agli atti del giudizio in data 24.10.2006, l’Amministrazione intimata ha infatti comunicato di aver riesaminato la questione concernente il superamento o meno da parte del ricorrente del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio alla data della presentazione della domanda di transito e, pervenuta a conclusioni negative, ha preannunciato l’annullamento del provvedimento di rigetto impugnato: a tale determinazione è in seguito effettivamente giunta l’Amministrazione intimata, come risulta dalla nota prot. n. 0069732 del 30.10.2006, depositata in data 10.11.2006, con la quale si afferma che “il foglio n. 0059188 del 13.9.2006 (coincidente con il provvedimento impugnato: n.d.e.), con il quale la scrivente ha rigettato l’istanza di transito del sig. L. C., deve intendersi annullato”.

Lo stesso ricorrente, del resto, con i motivi aggiunti depositati in data 17.4.2008, ha dato atto che, con decreto interdirettoriale del 10.7.2007, l’Amministrazione intimata ha autorizzato il suo transito nei ruoli del personale civile e che, in data 3.12.2007, è stato anche stipulato il relativo contratto di lavoro.

Ebbene, non risultando che gli atti suindicati siano stati adottati in conseguenza dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 1149 del 26.10.2006 (attesa la discrepanza tra la motivazione di quest’ultima, incentrata sull’avvenuta formazione del cd. silenzio-assenso sull’istanza di transito del ricorrente, e le ragioni del riesame operato dall’Amministrazione intimata, quali emergono dalla suindicata nota del 16.10.2006), non sono ravvisabili gli ostacoli alla declaratoria della improcedibilità del ricorso ipotizzati dal ricorrente con la memoria del 17.9.2012, scaturenti dalla ritenuta impossibilità di escludere il carattere meramente consequenziale (alla statuizione cautelare del Tribunale) dell’attività satisfattiva posta in essere dall’Amministrazione intimata.

Devono adesso esaminarsi i motivi aggiunti depositati in data 17.4.2008, con i quali il ricorrente ha domandato l’accertamento del diritto a percepire, per il periodo dicembre 2005 – novembre 2007, durante il quale è stato collocato in aspettativa per effetto della presentazione della domanda di transito, il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità al S.M.I., come previsto dall’art. 2 D.M. 18.4.2002, insieme alle tredicesime maturate nel periodo suindicato, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.

In proposito, deve muoversi dal rilievo secondo il quale il decreto ministeriale del 18.4.2002 ha espressamente individuato, al comma IV dell'articolo 2, un meccanismo di "silenzio assenso" in ordine alla domanda di transito, disponendo che "l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta".

Ebbene, nel momento in cui tale termine matura, “la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto” (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 3 luglio 2012, n. 535).

E’ quindi evidente che se l'amministrazione tarda nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può essere posto a carico del dipendente: eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all'interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una "inidoneità" la quale però, dopo l'accettazione (anche per silentium, appunto) nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, n. 535/2012, cit.).

Ne consegue che la pretesa retributiva del ricorrente, correlata al rapporto pregresso, non può trovare accoglimento relativamente al periodo successivo al perfezionamento, in data 5.5.2006, del silenzio-assenso in ordine all’istanza di transito del ricorrente del 6.12.2005: con l'assenso (tacito) al transito, infatti, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell'inidoneità né del corrispettivo a quella correlato.

E’ evidente inoltre che comunque, per il periodo successivo al perfezionamento del silenzio-assenso (rispetto al quale, quindi, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di transito del 10.7.2007 assume carattere confermativo), la pretesa economica del ricorrente non potrebbe fondarsi sul sinallagma contrattuale, nessuna prestazione lavorativa risultando da lui espletata nel suddetto periodo: essa potrebbe quindi assumere esclusivamente veste risarcitoria ma, sotto tale profilo, non è conoscibile (nella sua eventuale fondatezza) dal Tribunale, attesa l’eterogeneità causale della stessa rispetto a quella, di natura retributiva, azionata con i motivi aggiunti.

Diversi rilievi devono invece svolgersi relativamente al periodo antecedente (alla formazione del silenzio-assenso), con riguardo al quale l’Amministrazione intimata dovrà verificare se per ipotesi il ricorrente, da data anteriore al giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare, non godeva più dello stipendio, avendo eventualmente raggiunto a tale data il periodo massimo di diciotto mesi di aspettativa per infermità temporanea non dipendente da causa di servizio (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2562), o lo godeva in misura ridotta.

Invero, se da un lato il comma VII dell'articolo 2 del d.m. citato prevede che "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità", deve dall’altro lato condividersi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il legislatore ha garantito, anche per le forze armate, la prosecuzione del rapporto, a titolo diverso, in caso di inidoneità fisica, ma non ha previsto anche una tutela “per l’intero” della retribuzione nelle more del passaggio.

Invero, il trattamento economico di cui il regolamento prevede il mantenimento “è quello scaturente dalle vicende personali dei dipendenti”, risentendo necessariamente dell’eventualmente già avvenuto superamento del limite (per il compenso globale) dei 12 mesi di aspettativa, decorso il quale il corrispettivo si riduce nella misura del 50%, o dell’eventuale superamento del periodo massimo di diciotto mesi di aspettativa per infermità.

Come infatti affermato dalla giurisprudenza, “in sostanza se il trattamento dovuto aveva già subìto decurtazioni "di diritto" (ancorché, eventualmente, non ancora applicate), questo andava considerato dall'Amministrazione, la quale non aveva alcuna fonte normativa o titolo legittimante che la abilitasse a far "riespandere" il quantum del trattamento nelle more dell'assegnazione al (nuovo) servizio” (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, n. 535/2012, cit.).

Alle condizioni suindicate quindi, la cui verifica non può che competere all’Amministrazione intimata, la domanda di condanna formulata con i motivi aggiunti deve essere accolta.

L’Amministrazione intimata deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1610/2006 e sui relativi motivi aggiunti:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso;
- accoglie in parte i motivi aggiunti e per l’effetto condanna l’Amministrazione intimata alla corresponsione al ricorrente, per il periodo 6.12.2005 – 5.5.2006, del trattamento economico eventualmente goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità al S.M.I. nonché dei ratei di tredicesima eventualmente maturati in relazione al suddetto trattamento economico, ove spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo secondo i criteri di legge;
- condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: passaggio ruoli civili

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Per notizia

Requisito.


Questa sentenza riguarda coloro che hanno in pendenza dei processi.

1) - è stata ritenuta non accoglibile la domanda del ricorrente di transito nei ruoli del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze a causa della pendenza di procedimenti penali;

IL TAR LAZIO ha sentenziato:

2) - Considerato che il ricorso è fondato e va accolto, non costituendo la pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze;

3) - Rilevato che la pretesa al transito scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (Cons. St., sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998) dovendo escludersi la possibilità per l'Amministrazione militare di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale, atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 novembre 2012 n. 9034);

Ricorso ACCOLTO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

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02/07/2013 201306533 Sentenza Breve 2


N. 06533/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04482/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso Anna Maria Pitzolu in Roma, via Crescenzio, 49;

contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.02.2013, n. ….., notificato in data 11.03.2013, con il quale è stata ritenuta non accoglibile la domanda del ricorrente di transito nei ruoli del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze a causa della pendenza di procedimenti penali;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso è fondato e va accolto, non costituendo la pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze;

Considerato, infatti, che l'art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 stabilisce che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”;

Rilevato che il procedimento di transito è stato disciplinato dal D.M. 18 aprile 2002 che, agli artt. 1 e 2, in particolare, ha poi delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito;

Rilevato che la pretesa al transito scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (Cons. St., sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998) dovendo escludersi la possibilità per l'Amministrazione militare di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale, atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 novembre 2012 n. 9034);

Considerato che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all'Amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione (Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all'entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14);

Rilevato che l'articolo in esame vincola ogni determinazione in ordine al transito nel ruolo del personale civile del Ministero interessato alla valutazione dell'unico presupposto della inidoneità al servizio militare incondizionato, dovendo il presupposto per l'applicazione della norma individuarsi nella sussistenza di un rapporto in atto con l'Amministrazione militare nonché nel previo accertamento di carattere tecnico discrezionale della CMO chiamata a valutare la idoneità fisica o psichica dell'interessato;

Rilevato che, alla luce della lettera della legge, il Ministero, al quale viene richiesto il transito da parte del militare, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione dell’istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge.

Essendo, quindi, la discrezionalità dell’Amministrazione resistente limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, la stessa non poteva negare l’inserimento in ruolo del ricorrente o sospendere il relativo procedimento, dovendo solo limitarsi alla scelta della sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il ricorrente, non potendo spiegare alcun rilievo la mera pendenza, all’epoca, di alcuni procedimenti penali (circostanza non contemplata dalla disciplina positiva, sopra richiamata);

Essendo incontestabile che la competente Commissione medica abbia comunque ritenuto il ricorrente idoneo al transito negli impieghi civili, deve osservarsi che, con riferimento alle vicende penali che interessano il ricorrente, l’Amministrazione conserva comunque il potere di attivare, sussistendone i presupposti, le iniziative disciplinari ritenute più opportune (Cons. St., sez. IV, ord. n. 2998/2007, cit.);

Ravvisata, pertanto, l’illegittimità del gravato provvedimento, il quale va conseguentemente annullato;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere poste a carico della soccombente Amministrazione, e liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4482/2013 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il gravato provvedimento.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/07/2013
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Re: passaggio ruoli civili

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SENTENZA
emessa a seguito dell'Appello proposto dall'Amministrazione - Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 12139 del giorno 11 ottobre 2006

Il Consiglio di Stato precisa:

1) - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2) - Dall’esame degli atti emerge che il militare, a seguito del verbale in data 16 aprile 2004 della C.M.O. di Firenze, con il quale veniva giudicato "inidoneo permanentemente e in modo assoluto al servizio militare …ma si idoneo al transito nelle corrispondenti aree del Ministero dell’economia e delle finanze" chiedeva il transito di cui all'art. 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266

3) - Per gli appartenenti al corpo la suddetta disposizione ha trovato piena attuazione con l'emanazione del decreto interministeriale datato 18 aprile 2002 e pubblicato il 3 maggio 2002 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

4) - Tale disciplina, come oramai pacifico in giurisprudenza, ha un connotato immediatamente precettivo, in quanto l'operatività della disposizione non è subordinata alla scelta discrezionale da parte dei responsabili dei dicasteri interessati, ma presuppone l’esistenza unicamente di un rapporto in atto con l'amministrazione militare (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 novembre 2009 n. 6951 che precisa come il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisca al personale militare che sia legato all'amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito e che quindi deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione; vedi anche Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758) e il previo accertamento di carattere tecnico discrezionale della CPO chiamata a valutare la idoneità fisica e psichica dell'interessato.

5) - Nel caso in esame, l’unico motivo di rigetto è la pendenza a carico dell’interessato di un procedimento penale, che avrebbe comportato "gravi danni" all'immagine dell'amministrazione, vicenda che pertanto si pone in contrasto con l’interpretazione data alla legge, subordinando il chiesto beneficio ad un ulteriore presupposto non desumibile dalla norma.

6) - La conclusione dell’amministrazione non può essere giustificata nemmeno sulla scorta dell’applicazione della disciplina data dall’art. 37 dell’allora applicabile legge 31 luglio 1954 n. 599 “Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”

7) - Pertanto, le conseguenze della successiva condanna non possono certamente riverberarsi su un procedimento concluso, ma devono armonizzarsi nei modi già indicati dalla Sezione (ordinanza n. 2998 del 12 giugno 2007) per cui “l’amministrazione non può negare il transito nei ruoli civili di un militare posto in congedo assoluto per inidoneità fisica ex art. 14, co. 5, l. n. 266/1999”, ben potendo tuttavia “intraprendere le iniziative disciplinari più opportune sulla scorta della sentenza penale di condanna resa ex art. 444 c.p.c. e vincolante in sede disciplinare”, i cui esiti saranno poi valutati dall’amministrazione presso la quale è, nelle more, transitato il militare.

Cmq. x completezza vi invito a leggere il tutto qui sotto.

Appello dell'Amm.ne perso.
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06/08/2013 201304127 Sentenza 4


N. 04127/2013REG.PROV.COLL.
N. 02297/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti, ed elettivamente domiciliato, presso quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie n. 114, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 12139 del giorno 11 ottobre 2006;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Marchini e l'avv. Parenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2297 del 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda n. 12139 del giorno 11 ottobre 2006 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da OMISSIS per l'annullamento del provvedimento n. prot. 44025/2004 con il quale è stata respinta la domanda presentata in data 19 aprile 2004 dall’originario ricorrente, maresciallo ordinario del corpo della Guardia di finanza, volta ad ottenere il transito nel ruolo del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 28 luglio 1999 n.266, art. 14 comma 5; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il transito nella qualifica funzionale del personale civile del Ministero della economia e delle finanze in ossequio al disposto di cui all'art. 14, comma 5 della legge 266/1999 e degli artt.1 e 2 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

Dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva impugnato il diniego opposto alla sua istanza volta ad ottenere il transito nel ruolo del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze veniva motivato con l'asserita pendenza di un giudizio penale a carico del ricorrente medesimo “che comporta, in relazione ai motivi della sua attivazione, gravi danni all'immagine dell'amministrazione e conseguente 'ostacolo' alla necessaria buona organizzazione dello specifico ufficio di assegnazione”..

La vicenda aveva origine quando, a seguito della domanda di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Firenze, seconda sezione penale aveva applicato al militare una sanzione penale detentiva, con sentenza n. …. del 25 marzo 2004, divenuta irrevocabile il 30 marzo 2005. L’originario ricorrente veniva poi sottoposto a visite mediche presso la CMO competente del Centro militare di M.L. di Firenze dove gli venivano diagnosticate OMISSIS. La CMO, con verbale modo ML/BS n……. del 16 aprile 2004 lo considerava come "non idoneo permanentemente e in modo assoluto al SMI e ai CDI nella Guardia di finanza ma si idoneo al transito nelle corrispondenti aree del Ministero dell'economia e delle finanze”.

In applicazione della legge 28 luglio 1999 n.266, art. 14, comma 5, richiedeva il transito nel ruolo del personale civile del Ministero intimato. Il Ministero tuttavia si determinava in senso negativo respingendo l’istanza che veniva quindi impugnata.

Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il Tar riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, ritenendo che il beneficio richiesto fosse condizionato all’unico presupposto della inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti da causa di servizio.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, in relazione alla gravità del comportamento assunto dal maresciallo della finanza e ribadendo pertanto la legittimità dei provvedimenti assunti.

Nel giudizio di appello, si è costituito OMISSIS, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Ritiene la Sezione di poter esimersi dall’esame delle questioni preliminari, poste in relazione alla novità dei motivi per come proposti in grado di appello, stante l’infondatezza sostanziale del gravame.

3. - Con l’unico motivo di diritto, il Ministero appellante censura la sentenza di primo grado considerandola erronea laddove, da un lato, ha ritenuto "fondata ed assorbente la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1, comma 5 della legge 266 del 1999" atteso che l'interessato non poteva (né può) essere più considerato tra i destinatari della predetta disposizione, come, tra l'altro, riconosce lo stesso Tar in relazione all'indicazione del presupposto per l'applicazione della norma " ... che sussista un rapporto in atto con l'amministrazione militare" e, dall'altro, ha stigmatizzato la circostanza della mancata attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del finanziere con conseguente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato laddove esso fa riferimento soltanto alla pendenza del procedimento penale "se nonché tale unica motivazione, posta a base del diniego, è del tutto erronea atteso che il Tribunale penale di Firenze, sezione seconda aveva concluso il procedimento penale a carico del OMISSIS comminando allo stesso ex art. 444 c.p.p. la pena di euro 3.217,7 di multa”.

3.1. - La doglianza non è fondata.

Dall’esame degli atti emerge che il militare, a seguito del verbale n. ….. in data 16 aprile 2004 della C.M.O. di Firenze, con il quale veniva giudicato "inidoneo permanentemente e in modo assoluto al servizio militare …ma si idoneo al transito nelle corrispondenti aree del Ministero dell’economia e delle finanze" chiedeva il transito di cui all'art. 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Tale disposizione normativa prevede per il personale delle forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il "transito" nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze (ora dell'economia e delle finanze). Per gli appartenenti al corpo la suddetta disposizione ha trovato piena attuazione con l'emanazione del decreto interministeriale datato 18 aprile 2002 e pubblicato il 3 maggio 2002 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Tale disciplina, come oramai pacifico in giurisprudenza, ha un connotato immediatamente precettivo, in quanto l'operatività della disposizione non è subordinata alla scelta discrezionale da parte dei responsabili dei dicasteri interessati, ma presuppone l’esistenza unicamente di un rapporto in atto con l'amministrazione militare (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 novembre 2009 n. 6951 che precisa come il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisca al personale militare che sia legato all'amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito e che quindi deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione; vedi anche Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758) e il previo accertamento di carattere tecnico discrezionale della CPO chiamata a valutare la idoneità fisica e psichica dell'interessato.

Nel caso in esame, l’unico motivo di rigetto è la pendenza a carico dell’interessato di un procedimento penale, che avrebbe comportato "gravi danni" all'immagine dell'amministrazione, vicenda che pertanto si pone in contrasto con l’interpretazione data alla legge, subordinando il chiesto beneficio ad un ulteriore presupposto non desumibile dalla norma.

3.2. - La conclusione dell’amministrazione non può essere giustificata nemmeno sulla scorta dell’applicazione della disciplina data dall’art. 37 dell’allora applicabile legge 31 luglio 1954 n. 599 “Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”, che prevede:

“Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

La norma de qua, che postula un effetto retroattivo, in merito alle ragioni della cessazione dal servizio, della condanna penale non è in grado di influire sull’interpretazione consolidata della norma in materia di transito, ove solo si osservi la diversa scansione procedimentale della decisione sulla domanda di transito, come derivante dal D.M. 18 aprile 2002 recante “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266”.

Secondo il decreto, “L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”. Si evince quindi che il parere dell’amministrazione, già connotato dal punto di vista dei contenuti, ha uno spazio temporale limitato per essere espresso, pena la sua irrilevanza e la formazione del silenzio assenso, per cui deve formarsi allo stato dei fatti, senza poter considerare gli eventi sopravvenuti.

Quest’ultima considerazione è suffragata dall’ulteriore osservazione che, sempre nello stesso decreto, si legge che “La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento”, evidenziando così un intento di cristallizzare la situazione del militare al momento della domanda, rendendola impermeabile alle possibili modifiche non ancora determinatesi.

Pertanto, le conseguenze della successiva condanna non possono certamente riverberarsi su un procedimento concluso, ma devono armonizzarsi nei modi già indicati dalla Sezione (ordinanza n. 2998 del 12 giugno 2007) per cui “l’amministrazione non può negare il transito nei ruoli civili di un militare posto in congedo assoluto per inidoneità fisica ex art. 14, co. 5, l. n. 266/1999”, ben potendo tuttavia “intraprendere le iniziative disciplinari più opportune sulla scorta della sentenza penale di condanna resa ex art. 444 c.p.c. e vincolante in sede disciplinare”, i cui esiti saranno poi valutati dall’amministrazione presso la quale è, nelle more, transitato il militare.

4. - Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali possono essere compensate, per la parziale novità della questione.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 2297 del 2007;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 7 maggio e 11 giugno 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Riccardo Virgilio, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 06/08/2013
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Re: passaggio ruoli civili

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Per dirimere ogni dubbio avvenire.
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Reiezione della istanza ad ottenere trattamento economico misura intera nelle more del passaggio dall’Arma dei carabinieri al personale civile del Ministero della Difesa.

1) - passaggio, per inidoneità, dall’Arma dei Carabinieri (15\9\2009) al personale civile del Ministero della Difesa (30\6\2011).

2) - il tenente ……., è stato assunto, in qualità di funzionario amministrativo (A3-F3) soltanto in data 1\7\2011, ben oltre il termine imposto dalla legge per definire il passaggio, dei carabinieri giudicati inidonei al servizio, nei ruoli civili del Ministero della difesa.

3) - Con DM 18\4\2002 è stata data attuazione alla previsione legislativa sopra ricordata ed il procedimento ivi previsto ha stabilito che l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza s’intende accolta”.

4) - Erra l’Avvocatura dello Stato laddove interpreta in senso restrittivo l’art. 2 comma 7 ritenendo che fino alla sottoscrizione del contratto il militare giudicato inidoneo al servizio d’istituto, debba godere il trattamento economico goduto all’atto del giudizio d’inidoneità.

5) - La norma in discussione infatti recita: ” In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio d’inidoneità ”.

6) - La norma invocata dunque associa il trattamento economico da corrispondere soltanto per il tempo previsto dalla legge per il passaggio nei ruoli, passaggio che per letterale espressione della norma, decorso il termine di 150 gg. si intende maturato “la domanda si considera accolta”.

7) - Seguendo l’amministrazione nella sua difesa, vi sarebbe da un lato un’assenza di sanzione, in relazione al superamento del termine di legge, e un ingiustificato aggravio della condizione economica del militare che, pur avendo dopo i 150 gg. maturato il diritto all’impiego, si vede pregiudicato economicamente con il permanere della decurtazione dell’indennità di aspettativa, per un tempo a lui non imputabile e, teoricamente, non conoscibile.

8) - Il Collegio condivide pertanto quella giurisprudenza (Tar Sardegna, I 1\2\2010 n.108) che afferma che il danno derivante dal ritardo dell’amministrazione nel dare esecuzione all’inserimento nei ruoli civili dell’ex militare, non possa che ricadere sull’amministrazione stessa, azzerando il regime economico dell’aspettativa fino a quel momento in godimento, per riespandere il diritto a tale trattamento nella misura intera.

Ricorso ACCOLTO.

I miei punti interessanti sono il 7 e 8 di cui sopra.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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23/01/2014 201400133 Sentenza 1


N. 00133/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2011, proposto da:
S. R., rappresentato e difeso dall'avv. Armando Gamalero, con domicilio eletto presso Armando Gamalero in Genova, via XX Settembre 14/12a;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento della nota 30\8\2011 avente ad oggetto la reiezione della istanza ad ottenere trattamento economico misura intera nelle more del passaggio dall’Arma dei carabinieri al personale civile del Ministero della Difesa.

E per la condanna del Ministero al pagamento della predetta indennità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente chiede al Tribunale l'annullamento della nota 30\8\2011 avente ad oggetto la reiezione della istanza volta ad ottenere il trattamento economico misura intera, nelle more del suo passaggio, per inidoneità, dall’Arma dei Carabinieri (15\9\2009) al personale civile del Ministero della Difesa (30\6\2011).

Veniva altresì chiesta la condanna del Ministero al pagamento della predetta indennità.

L’azione di annullamento è affidata ad un unico motivo di ricorso così rubricato.

1)-Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l.n.266\1999 e del DM 18\4\2002. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, carenza d’istruttoria e di motivazione.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per il Ministero intimato che con apposita memoria, ribadiva la legittimità dell’operato dell’amministrazione concludendo per il rigetto del ricorso.

Acquisita la memoria di replica del ricorrente la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 5\12\2013.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come già accennato nella narrazione in fatto, il tenente ……., è stato assunto, in qualità di funzionario amministrativo (A3-F3) soltanto in data 1\7\2011, ben oltre il termine imposto dalla legge per definire il passaggio, dei carabinieri giudicati inidonei al servizio, nei ruoli civili del Ministero della difesa.

La norma invocata (art. 14, comma 5 l.n.266\1999) afferma infatti che il militare giudicato “non idoneo al servizio militare incondizionato, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal DPR n.339\32 da definire con Decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

Con DM 18\4\2002 è stata data attuazione alla previsione legislativa sopra ricordata ed il procedimento ivi previsto ha stabilito che l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza s’intende accolta”.

La situazione del militare in transito nei ruoli civili del Ministero ha quindi un diverso regime nel tempo lasciato dalla legge affinchè l’Amministrazione si pronunci sulla domanda e un regime che non può che essere diverso scaduto il termine dopo il quale il soggetto ha maturato il diritto alla sottoscrizione del contratto presso l’amministrazione di destinazione.

Erra l’Avvocatura dello Stato laddove interpreta in senso restrittivo l’art. 2 comma 7 ritenendo che fino alla sottoscrizione del contratto il militare giudicato inidoneo al servizio d’istituto, debba godere il trattamento economico goduto all’atto del giudizio d’inidoneità.

La norma in discussione infatti recita:”In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio d’inidoneità”.

La norma invocata dunque associa il trattamento economico da corrispondere soltanto per il tempo previsto dalla legge per il passaggio nei ruoli, passaggio che per letterale espressione della norma, decorso il termine di 150 gg. si intende maturato “la domanda si considera accolta”.

Seguendo l’amministrazione nella sua difesa, vi sarebbe da un lato un’assenza di sanzione, in relazione al superamento del termine di legge, e un ingiustificato aggravio della condizione economica del militare che, pur avendo dopo i 150 gg. maturato il diritto all’impiego, si vede pregiudicato economicamente con il permanere della decurtazione dell’indennità di aspettativa, per un tempo a lui non imputabile e, teoricamente, non conoscibile.

Il Collegio condivide pertanto quella giurisprudenza (Tar Sardegna, I 1\2\2010 n.108) che afferma che il danno derivante dal ritardo dell’amministrazione nel dare esecuzione all’inserimento nei ruoli civili dell’ex militare, non possa che ricadere sull’amministrazione stessa, azzerando il regime economico dell’aspettativa fino a quel momento in godimento, per riespandere il diritto a tale trattamento nella misura intera.

Il provvedimento impugnato va dunque accolto ed annullata la nota racc. del Comando Generale dell’Arma dei CC. nella parte in cui nega il trattamento economico in misura intera, dal momento della maturazione del termine di conclusione del procedimento per il passaggio nei ruoli civili del Min. della difesa (15\9\2009) fino all’atto di sottoscrizione del nuovo contratto (30\6\2011).

Condanna conseguentemente l’Amministrazione al pagamento delle differenze dovute, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota racc. 30\8\2011 del Comando Generale dell’Arma dei CC. nella parte in cui nega il trattamento economico dell’aspettativa in misura intera, dal momento della maturazione del termine di conclusione del procedimento per il passaggio nei ruoli civili del Min. della difesa (15\9\2009) fino all’atto di sottoscrizione del nuovo contratto (30\6\2011).

Condanna conseguentemente l’Amministrazione al pagamento delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite sono poste a carico del Ministero resistente e liquidate nella misura complessiva di €.2000 (duemila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
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Re: passaggio ruoli civili

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(si potrebbe configurare anche negli altri gradi in cui si è in attesa delle dovute registrazioni matricolari e quindi con tutto "il tempo" che gli uffici si prendono per effettuare le variazioni)
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In questa sentenza si parla di:

1) - Il ricorrente, già I° caporal maggiore scelto VSP dell’E.I. con anzianità assoluta dal 22.10.2000.

2) - in data 31.7.2002 è stato dichiarato permanentemente ed in modo assoluto non idoneo al servizio militare ed idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa

3) - In data 2.8.2002 lo stesso ha, perciò, presentato istanza di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della Difesa ed in data 31.12.2002 quest’ultimo ha accolto tale richiesta.

4) - Tuttavia solo in data 2.2.2004, dopo vari solleciti, il ricorrente ha sottoscritto il contratto ai fini dell’assunzione.

5) - Fino a tale ultima data lo stesso ha percepito il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità, peraltro neppure ancorato agli emolumenti previsti per il grado di I caporal maggiore scelto, al quale, come si è detto, era stato promosso a decorrere dal 22.10.2000.

6) - Solo in un secondo momento al medesimo è stata corrisposta una parte delle differenze retributive maturate per effetto della promozione al grado di I caporal maggiore scelto, senza interessi e rivalutazione monetaria.

7) - dell’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002.

8) - Lo stesso chiede l’accertamento del suo diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato impiego nel periodo intercorrente tra la data del transito (31.12.2002) e la data di effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004) ed infine la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione, in suo favore, di tutte le somme dovute a titolo di differenze retributive e di risarcimento dei danni, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Ricorso ACCOLTO.

Per il resto della vicenda vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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11/02/2014 201401689 Sentenza 1B


N. 01689/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12080/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12080 del 2004, proposto da:
P. M., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Di Paolo e Romina Pitoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Roberto Colagrande in Roma, via Proba Petronia n. 82;

contro
il Ministero della Difesa ed il Comando RFC Regionale “Umbria”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento
- del decreto interdirigenziale datato 9.7.2003, notificato al ricorrente il 9.10.2004, concernente il transito del ricorrente nelle corrispondenti aree funzionali e nelle rispettive posizioni economiche del personale civile del Ministero della Difesa, nella parte in cui non gli riconosce il grado di I Caporal Maggiore Scelto VSP, nonché nella parte in cui dispone che il personale transitato è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto dell’emissione dl giudizio di inidoneità, dalla data di cessazione dal servizio nel ruolo della Forza Armata di provenienza sino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile;

- della nota del Ministero della Difesa – Direzione generale del Personale militare – II Reparto prot. n. D_M/GMIL_03-II/5/4/2004/56048 del 7.10.2004, notificata al ricorrente in data 9.10.2004, con cui si invia copia del decreto interdirigenziale impugnato;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
- per quanto possa occorrere, del D.M. 18.4.2002, nella parte in cui dispone che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”, ove tale disposizione possa essere interpretata nel senso di considerare il ricorrente in aspettativa dalla data di transito (31.12.2002) fino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004), in violazione della legge n. 266/1999;

nonché per la declaratoria
- del diritto del ricorrente alla corresponsione di tutte le differenze retributive dovute per effetto del mancato riconoscimento della qualifica di I Caporal Maggiore Scelto e del mancato inquadramento, alla data del transito (31.12.2002), nella corrispondente area funzionale e nella rispettiva posizione economica del personale civile della Difesa, secondo la tabella A annessa al D.M. del 18.4.2002, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché dell’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002;

- del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato impiego nel periodo intercorrente tra la data del transito (31.12.2002) e la data di effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004);

e per la condanna
dell’Amministrazione resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, di tutte le suddette differenze retributive e di tutti gli emolumenti dovuti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché di tutti i danni dal medesimo subiti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando RFC Regionale “Umbria”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, già I caporal maggiore scelto VSP dell’Esercito italiano con anzianità assoluta dal 22.10.2000, con verbale della C.M.O. di Perugia del 31.7.2002 è stato dichiarato permanentemente ed in modo assoluto non idoneo al servizio militare ed idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della legge n. 266/1999.

In data 2.8.2002 lo stesso ha, perciò, presentato istanza di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della Difesa ed in data 31.12.2002 quest’ultimo ha accolto tale richiesta.

Tuttavia solo in data 2.2.2004, dopo vari solleciti, il ricorrente ha sottoscritto il contratto ai fini dell’assunzione.

Fino a tale ultima data lo stesso ha percepito il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità, peraltro neppure ancorato agli emolumenti previsti per il grado di I caporal maggiore scelto, al quale, come si è detto, era stato promosso a decorrere dal 22.10.2000.

Solo in un secondo momento al medesimo è stata corrisposta una parte delle differenze retributive maturate per effetto della promozione al grado di I caporal maggiore scelto, senza interessi e rivalutazione monetaria.

Con il presente ricorso il Sig. OMISSIS impugna il decreto datato 9.7.2003, allo stesso notificato il 9.10.2004, concernente il suo transito nelle corrispondenti aree funzionali e nelle rispettive posizioni economiche del personale civile del Ministero della Difesa, nella parte in cui non gli riconosce il grado di I Caporal Maggiore Scelto VSP, nonché nella parte in cui dispone che il personale transitato è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto dell’emissione del giudizio di inidoneità, dalla data di cessazione dal servizio nel ruolo della Forza Armata di provenienza sino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile, unitamente alla nota di trasmissione.

Questi impugna altresì il D.M. 18.4.2002, nella parte in cui dispone che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”, ove tale disposizione possa essere interpretata nel senso di considerare lo stesso in aspettativa dalla data di transito (31.12.2002) fino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004).

Inoltre chiede la declaratoria del suo diritto alla corresponsione di tutte le differenze retributive dovute per effetto del mancato riconoscimento della qualifica di I Caporal Maggiore Scelto e del mancato inquadramento, alla data del transito (31.12.2002), nella corrispondente area funzionale e nella rispettiva posizione economica del personale civile della Difesa, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché dell’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002.

Lo stesso chiede l’accertamento del suo diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato impiego nel periodo intercorrente tra la data del transito (31.12.2002) e la data di effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004) ed infine la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione, in suo favore, di tutte le somme dovute a titolo di differenze retributive e di risarcimento dei danni, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dell’art. 2 del D.M. 18.4.2002 - violazione e falsa applicazione del decreto dirigenziale n. 508 del 19.12.2001: in base alle citate disposizioni, l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di pronunciarsi sul transito nei ruoli civili entro il termine massimo di 150 giorni dalla data di presentazione della domanda, superato il quale, infatti, anche in assenza di pronunciamento espresso, la domanda s’intende accolta, in conseguenza il dipendente è trasferito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed è inquadrato nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento e, quanto al trattamento economico, ove quello spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore alla retribuzione in godimento all’atto di transito, consegue l’eccedenza sotto forma di assegno ad personam, mentre nel predetto periodo di 150 giorni il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità; nonostante ciò, l’Amministrazione al passaggio ai ruoli civili avrebbe riconosciuto al ricorrente soltanto il grado inferiore di I caporal maggiore semplice e nel periodo 2.8.2002-31.12.2002 lo avrebbe retribuito con il trattamento economico di I caporal maggiore semplice e non già di I caporal maggiore scelto, anche se poi, con provvedimento datato 21.9.2004, ammesso di essere incorsa in errore, gli ha corrisposto una parte delle differenze retributive ed inoltre dal 31.12.2002 sino all’assunzione in servizio presso l’Amministrazione civile della Difesa avrebbe continuato a retribuirlo con l’aspettativa, mentre avrebbe dovuto pagargli il trattamento economico corrispondente alla posizione acquisita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e l’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 2.4.2002;

2) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà: nello stesso provvedimento impugnato l’art. 2, il quale stabilisce che detto personale è considerato in aspettativa dalla data di cessazione dal servizio sino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile, si porrebbe in contrasto col precedente art. 1, che indica, per ciascun dipendente ivi indicato, compreso il ricorrente, la data di accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili (31.12.2002), e contrasterebbe altresì con la ratio e le finalità della legge n. 266/1999 e del D.M. 18.4.2002;

3) eccesso di potere per manifesta ingiustizia: si determinerebbe detta manifesta ingiustizia, atteso che nel contempo il ricorrente sarebbe transitato nei ruoli civili a decorrere dal 31.12.2002 ma sarebbe considerato in aspettativa e con tale status sarebbe retribuito.

Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed una memoria finale, in vista della pubblica udienza del 2.12.2013.

In data 27.11.2013 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio mediante atto di costituzione formale.

Infine nella citata pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Il ricorso all’esame del Collegio comprende: a) l’impugnativa del decreto con cui il personale ivi individuato, tra cui il ricorrente, è dichiarato transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa ed è considerato in aspettativa sino al giorno dell’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile, insieme alla nota di trasmissione, nonché del D.M. 18.4.2002, nell’ipotesi in cui la previsione secondo la quale “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità” possa essere interpretata nel senso di considerare il ricorrente in aspettativa dalla data di transito (31.12.2002) fino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile; b) la domanda di declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire le differenze retributive dovute per effetto del mancato riconoscimento della qualifica di I Caporal Maggiore Scelto e del mancato inquadramento, alla data del transito (31.12.2002), nella corrispondente area funzionale e nella rispettiva posizione economica del personale civile della Difesa, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché l’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002; c) la domanda di declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato impiego nel periodo intercorrente tra la data del transito (31.12.2002) e la data di effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004); d) la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, di tutte le suddette differenze retributive e di tutti gli emolumenti dovuti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché di tutti i danni dal medesimo subiti.

1.1 - Si rende preliminarmente necessario illustrare il quadro normativo conferente al caso in esame.

2 - L’art. 14 della legge n. 266/1999, nel testo vigente ratione temporis, al comma 5, stabiliva: “Il personale delle Forze armate (…) giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa (…) secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1932, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

2.1 - In attuazione della richiamata disposizione normativa, il D.M. 18.4.2002 ha definito le modalità di “Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa”.

2.2 - In particolare, la disposizione qui di interesse è l’art. 2.

3 - Esso, al comma 4, prevede che sulla domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento” e che, “qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.

Dalla lettura di quest’ultima disposizione emerge questo primo punto fondamentale: previsione del silenzio assenso al maturarsi del periodo di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza de qua.

In verità nel caso che ci occupa l’Amministrazione si è pronunciata in forma espressa prima che decorresse il suddetto termine di 150 giorni: infatti, come emerge anche dall’art. 1 del decreto del 9.7.2003 oggetto di impugnativa, il ricorrente ha presentato la propria istanza al riguardo in data 2.8.2002 ed essa l’ha accolta il 31.12.2002.

4 - La medesima disposizione regolamentare, al successivo comma 5, stabilisce che “il personale trasferito è inquadrato (…) nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita”, mentre l’art. 1 dello stesso decreto fa rifermento alla “corrispondenza definita nell’annessa tabella A”.

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto correttamente essere inquadrato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa in una qualifica corrispondente a quella di I caporal maggiore scelto, che era esattamente la qualifica in suo possesso al momento della presentazione dell’istanza di transito in questione.

5 - Sotto l’aspetto economico, il citato art. 2 del D.M. in esame, al comma 7, disciplina il periodo intermedio, stabilendo che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.

Conseguentemente per il suddetto periodo al personale de quo non si garantisce l’integrità dello stipendio, bensì il trattamento economico goduto al momento in cui è stato pronunciato il giudizio di non idoneità.

6 - Si tratta, tuttavia, di accertare la durata del periodo transitorio ed i suoi effetti.

6.1 - Il citato art. 2, comma 7, del D.M. 18.4.2002 sembra circoscrivere detto periodo al tempo necessario all’Amministrazione per poter determinarsi sulla domanda del personale, risultato non idoneo ai servizi di istituto, di transito nei ruoli civili. In ogni caso si è visto in precedenza che, stante ex lege il silenzio accoglimento, tale durata per fictio juris non può eccedere i 150 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

6.2 - Va però tenuto presente che fino a quando non viene sottoscritto dall’interessato il contratto con l’Amministrazione in qualità di dipendente civile, non risulta ancora instaurato il rapporto giuridico di lavoro e, pertanto, in assenza di titolo giuridico, non può che permanere uno status di aspettativa, il quale peraltro non risulta espressamente disciplinato (essendo quello in precedenza illustrato riferito ad un periodo temporale ben più circoscritto).

6.3 - Bisogna al riguardo considerare che, se, in assenza di una norma espressa che disciplini detto periodo, la corresponsione della retribuzione piena successivamente all’accoglimento dell’istanza di transito – qui il 31.12.2002 – non può rappresentare una conseguenza automatica, tuttavia il ricorrente ha anche in questa sede proposto specifica domanda di risarcimento del danno tesa ad ottenere detti emolumenti.

6.4 - Detta domanda merita accoglimento.

7 - In via generale deve dirsi che eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più.

Nel caso in esame si registra tale inerzia del tutto ingiustificata e, come tale, colpevole,
dell’Amministrazione, la quale si è protratta dal 31.12.2002 sino al 2.2.2004, data di convocazione del ricorrente per la sottoscrizione del contratto di lavoro in qualità di dipendente civile, nonostante una serie di solleciti da parte dell’interessato.

Tale condotta colpevole ha evidentemente determinato a carico del ricorrente un danno economico, non avendo per il periodo suindicato lo stesso percepito lo stipendio pieno, ed in tale misura il danno va risarcito.

8 - Segnatamente il quantum del risarcimento va determinato nelle differenze tra lo spettante in qualità di dipendente civile ed il corrisposto.

Al riguardo si rendono necessarie ulteriori precisazioni.

8.1 - In primo luogo, deve determinarsi l’emolumento dovuto a seguito del transito nei ruoli civili, al quale ancorare la quantificazione del risarcimento del danno. Al riguardo occorre considerare la previsione normativa di cui al menzionato art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002, che, per il “caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito”, contempla la corresponsione di un “assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”.

8.2 - Fatta questa precisazione, occorre ulteriormente ribadire che, al tempo del giudizio di non idoneità, il ricorrente era inquadrato come I caporal maggiore scelto e, pertanto, al compenso spettante per tale grado, con l’anzianità in suo possesso, deve aversi riguardo nello stabilire il parametro per determinare il risarcimento del danno per il periodo in parola (31.12.2002 – 2.4.2004).

8.3 - Ne deriva che il quantum del risarcimento va determinato nella differenza tra l’importo risultante nei modi visti ed il compenso che il ricorrente avrebbe dovuto godere nel periodo di aspettativa, pari al 50% dello stipendio di I caporal maggiore scelto.

8.4 - Sull’importo così determinato vanno altresì quantificati e corrisposti gli interessi nella misura legale.

Trattandosi di compensi non aventi natura retributiva, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.

8.5 - Tuttavia dal ricorso emerge che nel periodo di aspettativa il compenso in concreto corrisposto al ricorrente ha assunto a parametro lo stipendio di I caporal maggiore semplice e non già di I caporal maggiore scelto.

Ne deriva che al medesimo deve essere corrisposta la differenza tra i due compensi riferiti ai menzionati gradi sia nel periodo fino al 31.12.2002 sia in quello successivo 31.12.2002 - 2.4.2004 e sull’importo così risultante, avente natura retributiva, deve quantificarsi e corrispondersi la maggior somma fra interessi e rivalutazione, come previsto dall’art. 22, comma 36, della legge 724/1994 per i crediti da lavoro.

9 - In conclusione il ricorso è fondato e va accolto nei modi suindicati.

10 - Le spese, i diritti e gli onorari di giudizio vanno posti, in quota, a carico dell’Amministrazione resistente ed in favore del ricorrente e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Condanna in parte l’Amministrazione alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 2.000,00, oltre oneri di legge, in favore del ricorrente, e per il resto le compensa tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013, con l’intervento dei Magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Daniele Dongiovanni, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: passaggio ruoli civili

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Per opportuna notizia.
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Quesito al Consiglio di Stato, proposto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, riguardante il transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e del decreto 18.04.2002.

IL CdS conclude :

P.Q.M.
Sospende l’emissione del prescritto parere, in attesa degli incombenti istruttori assegnati in motivazione.

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N.B.: quindi non ci resta che attendere un altro po' di mesi
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05/03/2014 201400281 Interlocutorio 2 Adunanza di Sezione 05/02/2014


Numero 00736/2014 e data 05/03/2014 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2014

NUMERO AFFARE 00281/2014

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale Personale Civile.

Quesito al Consiglio di Stato, proposto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, riguardante il transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e del decreto 18.04.2002

LA SEZIONE
Vista la nota n. M_D GCIV 0003820 del 21 gennaio 2014, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la propria relazione per la richiesta del parere del Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:
Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato un quesito in ordine al transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

L'Amministrazione descrive il quadro giuridico di riferimento, soffermandosi preliminarmente sul contenuto dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" che, nel riprendere le disposizioni già recate dall'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e Innovazione”.

Le modalità di attuazione del transito sono state regolate, per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, dal d.m. 18 aprile 2002, il cui art. 2 disciplina le “Modalità di transito” del personale in discorso, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, a seguito di giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera che deve fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata. Il transito suddetto è, quindi, disposto con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione, in ordine alla domanda, il personale è considerato in (speciale) aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità (intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi, 0 per i restanti 6 mesi).

Tale posizione di stato e il relativo trattamento economico si protraggono fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, momento nel quale cessa lo status di militare del soggetto interessato che assume la qualifica di impiegato civile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV 4 dicembre 2007, n. 6825, che testualmente afferma che “il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro”).

Tale regolamentazione si è tradotta, all’atto pratico, in casi in cui, sempre più spesso, militari, invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito di decretazioni che ne dispongono il transito all'impiego civile, non si presentano, inviando certificazione medica attestante stati morbosi incompatibili con il servizio, con ciò prolungando di fatto "sine die" la suddetta posizione di aspettativa e continuando a percepire i relativi emolumenti da parte dell’amministrazione, pur in assenza del corrispondente sinallagma, venendosi a prospettare ipotesi di danno erariale.

Peraltro, evidenzia sempre il Ministero della Difesa, la particolare posizione del militare in transito nei ruoli civili, che non è più considerato in forza presso l'ente militare di appartenenza, fa sì che quest’ultimo non richieda gli accertamenti medici volti a verificare l’effettiva esistenza dello stato morboso denunciato e la sua concreta incidenza sulla possibilità di prestare servizio.

Per ovviare alle prospettate eventualità, l’Amministrazione, con la circolare 43267/BI del 21 giugno 2011, ha chiarito che la mancata presentazione in servizio per malattia debitamente certificata non può considerarsi rinuncia al transito per tutto il periodo certificato. Al termine di tale periodo, peraltro, l’interessato è tenuto a presentarsi in servizio. L'eventuale mancata presentazione (in tale ultima circostanza) equivarrebbe a rinuncia al transito all’impiego civile con conseguente mancata costituzione del rapporto di lavoro.

Il suddetto atto circolare ha, poi, chiarito che "qualora l’impedimento si protragga oltre i novanta giorni, l’ente presso il quale il dipendente deve assumere servizio, per il tramite dell’ente presso il quale lo stesso risulta ancora in forza, deve provvedere a richiedere al Dipartimento di medicina legale di competenza di avviare il militare a nuova visita medica collegiale, ai fini dell'accertamento della permanenza delle condizioni di idoneità all'ulteriore impiego in qualità di dipendente civile".

Il Ministero riferisce che tale ulteriore accertamento medico non ha, tuttavia, svolto l’azione deterrente aspettata. Ciò in quanto, a seguito dei giudizi del Dipartimento di medicina legale, che confermano l’idoneità all’impiego civile, i militari interessati producono nuovi certificati medici di parte attestanti la persistenza di stati morbosi incompatibili con l'effettivo servizio.

Il Ministero ritiene che la particolare posizione del militare interessato al transito non può dirsi equiparata a quella di un vincitore di concorso, mentre appare più prossima “a quella di un dipendente oggetto di mobilità per cessione di contratto ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/01”.

Potrebbe, conseguentemente, ritenersi per analogia applicabile “l’istituto del comporto previsto dall'art. 21 CCNL Ministeri 17 maggio 1995 con la durata massima dei 18 mesi e con le percentuali di riduzione del trattamento economico previste in detta disposizione contrattuale”.

Tale linea sarebbe aderente con l'orientamento di questo Consiglio di Stato, che, con sentenza della Sezione IV n. 5758/06, ha ritenuto che il transito all'impiego civile del militare non idoneo "deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione", e che, con la sentenza n. 6825/07 cit., ha ritenuto che la speciale aspettativa prevista dall'art. 2, comma 7, del citato d.m. sia finalizzata ad evitare soluzione di continuità del rapporto di impiego durante il periodo in concreto impegnato dall'amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili.

In altri termini, come precisa il Ministero, “si attuerebbe una fictio iuris, in base alla quale il rapporto di lavoro quale dipendente civile, che di fatto si costituisce solo attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrebbe fatto retroagire, quanto ad alcuni effetti giuridici”.

In alternativa, il Ministero prospetta un’ulteriore soluzione ermeneutica, più aderente ad un’interpretazione letterale dell'art. 2, comma 7, del citato decreto del 2002, che, come già evidenziato, recita: "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità".

Il tenore letterale della disposizione in commento farebbe dedurre all’Amministrazione riferente che “il trattamento economico, così come individuato al momento del giudizio di non idoneità, spetterebbe al personale, soltanto fino al momento in cui l'Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito. Ciò posto, il decreto interdirettoriale che autorizza il transito nei ruoli civili e ancor più la lettera che, nel trasmettere all'Ente il contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma dell'interessato, contiene data e sede di presentazione in servizio, potrebbero ragionevolmente intendersi quale precisa e finale determinazione dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito”.

Siffatta interpretazione farebbe venir meno l'aspettativa per il transito dalla data in cui l'interessato è stato invitato a presentarsi, e da tale momento tornerebbe ad applicarsi la normativa relativa all'aspettativa per infermità del personale militare, così come era stata applicata fino al momento del giudizio di non idoneità (con le conseguenti decurtazioni derivanti dai periodi di aspettativa per infermità fruiti, applicandosi in tal caso le particolari disposizioni riguardanti il personale militare - art. 13, comma 2, d.P.R. 163/2002, che richiama l'art. 26, commi 1 e 2, della legge 187/1976 -, secondo cui al personale interessato compete il trattamento economico intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi e 0 per i restanti 6 mesi).

CONSIDERATO:
Il D.M. 18 aprile 2002, con il quale è stata data attuazione all’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura"), è stato adottato dal Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Funzione pubblica.

Peraltro, è necessario considerare che l'art. 2, comma 7, del d.m. citato è identico all’art.4, comma 2, del decreto, avente pari data (18 aprile 2002), adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica, per il transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.

Per quanto sopra, ai fini dell’espressione del parere, si ritiene necessario che anche il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento per la funzione pubblica esprimano il proprio avviso in merito, con il coordinamento del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

Si ritiene, inoltre, necessario che il Ministero della Difesa produca una relazione integrativa con la quale:

- chiarisca quale applicazione viene attualmente data all'art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, e quale interpretazione intenda proporre, soffermandosi, in modo particolare, sul computo dell’aspettativa e delle prescritte decurtazioni, avuto riguardo al periodo antecedente e successivo al giudizio di inidoneità e fino “al momento in cui l'Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito”;

- riferisca se, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione di questo Consiglio di Stato, si sia determinato del contenzioso.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella propria relazione, avrà cura di riferire anche in ordine ai punti che precedono, avuto riguardo in modo specifico alle speculari disposizioni contemplate nel decreto 18 aprile 2002, connesso all’analoga problematica del transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.

P.Q.M.

Sospende l’emissione del prescritto parere, in attesa degli incombenti istruttori assegnati in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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