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Messaggio da ignazio »
salve mi chiamo ignazio volevo un'informazione l'agravamento di una causa di servizio già riconosciuta dal comitato di verifica quante volte si puo fare, 1volta oppure più di una volta.
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Re: informazione
Messaggio da Roberto Mandarino »
A seguito di aggravamento, l'Equo Indennizzo per la stessa patologia si può ottenere fino ad un massimo di due volte.
La domanda di aggravamento di una malattia può sempre essere presentata ai fini di Pensione Privilegiata, se però per due volte la Commissione Medico Militare non riscontra nessun aggravamento, è necessario attendere dieci anni per poter nuovamente presentare una nuova domanda.
Saluti Roberto
La domanda di aggravamento di una malattia può sempre essere presentata ai fini di Pensione Privilegiata, se però per due volte la Commissione Medico Militare non riscontra nessun aggravamento, è necessario attendere dieci anni per poter nuovamente presentare una nuova domanda.
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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Re: informazione
Messaggio da Roberto Mandarino »
Allego in basso la legge che dispone quanto ti ho precedentemente riferito.
Saluti Roberto
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Art. 70. D.P.R.1092/73 Aggravamento
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l’invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L’interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. E’ ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.
Saluti Roberto
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Art. 70. D.P.R.1092/73 Aggravamento
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l’invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L’interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. E’ ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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