festivo
Re: festivo
Non so se si può ma allego il link alla pagina web di Palazzo Chigi dove c'è la notizia ufficiale che il 17 marzo (solo per quest'anno) si festeggia la Festa della Repubblica:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Do ... nazionale/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.governo.it/GovernoInforma/Do ... nazionale/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: festivo
Per notizia.
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Numero 01681/2012 e data 04/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2012
NUMERO AFFARE 05300/2011
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora OMISSIS per l’annullamento del provvedimento ministeriale in data 8 marzo 2011 che, relativamente alla fruizione della festa nazionale del 17 marzo 2011, ha chiarito l’obbligo, ex lege, di disporre di un giorno di riposo compensativo nella citata giornata.
LA SEZIONE
Vista la relazione 15 dicembre 2011 con la quale il ministero della giustizia ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato al citato dicastero il 7 novembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.
Premesso:
La signora OMISSIS, funzionario presso la procura della Repubblica di OMISSIS, ha presentato ricorso al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento ministeriale in data 8 marzo 2011 che, relativamente alla fruizione della festa nazionale del 17 marzo 2011, ha chiarito espressamente l’obbligo, ex lege, di disporre di una giorno di riposo compensativo nella citata giornata.
La ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale del provvedimento che viola il diritto tutelato costituzionalmente dell’articolo 36, comma 3 per il lavoratore il quale deve poter disporre dei riposi compensativi e delle ferie scegliendo il periodo in cui fruirne, significando che tale libertà può essere compressa solo in caso di oggettive esigenze di servizio non ravvisabili nella specie, in quanto motivate dalla necessità di impedire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Viene lamentata, altresì, la violazione dell’articolo 1, lett. b) della legge n. 937/77, dell’articolo 16, comma 6 del C.C.N.L. ministeri del 16 maggio 1995, dell’articolo 7 bis del decreto legge n. 64/2010 convertito dalla legge n. 100/2010 e del decreto n. 5/2011 nonché del principio tempus regit actum e dell’articolo 15, comma 5 della legge n. 400/88.
L’amministrazione, nella sua relazione, ha sostenuto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso dal momento che, essendo l’atto impugnato attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, dovrebbe essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ciò anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).
Nel merito, l’amministrazione ha respinto, comunque, ogni censura con puntuale riferimento al quadro normativo vigente, alla circostanza che la disposizione impugnata riguarda il solo anno 2011 e che comunque le giornate di riposo riconosciute dalla legge n. 937/77 sono state ridotte da quattro a tre dagli stessi contratti e accordi collettivi. Ha, altresì, escluso la violazione del principio tempus regit actum sostenendo la legittimità dell’efficacia ex tunc dell’emendamento modificativo approvato in sede di conversazione del citato d.l. n. 5/2011 sulla specifica questione sollevata. Se ne deduce l’esclusione di qualsiasi violazione del diritto costituzionale invocato.
Considerato:
Il ricorso è inammissibile. Essendo la materia attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Mentre, peraltro, nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2010, il ricorso straordinario, ove non espressamente escluso da disposizioni di legge, poteva essere proposto in quanto strumento di difesa di carattere generale, a decorrere dal 16 settembre 2010 data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ciò non è più possibile. L’articolo 7, comma 8 del codice del processo amministrativo stabilisce, infatti, puntualmente che il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa tra le quali non rientra la questione oggetto del gravame.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Carlo Mosca Roberto Garofoli
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elvira Pallotta
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Numero 01681/2012 e data 04/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2012
NUMERO AFFARE 05300/2011
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora OMISSIS per l’annullamento del provvedimento ministeriale in data 8 marzo 2011 che, relativamente alla fruizione della festa nazionale del 17 marzo 2011, ha chiarito l’obbligo, ex lege, di disporre di un giorno di riposo compensativo nella citata giornata.
LA SEZIONE
Vista la relazione 15 dicembre 2011 con la quale il ministero della giustizia ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato al citato dicastero il 7 novembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.
Premesso:
La signora OMISSIS, funzionario presso la procura della Repubblica di OMISSIS, ha presentato ricorso al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento ministeriale in data 8 marzo 2011 che, relativamente alla fruizione della festa nazionale del 17 marzo 2011, ha chiarito espressamente l’obbligo, ex lege, di disporre di una giorno di riposo compensativo nella citata giornata.
La ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale del provvedimento che viola il diritto tutelato costituzionalmente dell’articolo 36, comma 3 per il lavoratore il quale deve poter disporre dei riposi compensativi e delle ferie scegliendo il periodo in cui fruirne, significando che tale libertà può essere compressa solo in caso di oggettive esigenze di servizio non ravvisabili nella specie, in quanto motivate dalla necessità di impedire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Viene lamentata, altresì, la violazione dell’articolo 1, lett. b) della legge n. 937/77, dell’articolo 16, comma 6 del C.C.N.L. ministeri del 16 maggio 1995, dell’articolo 7 bis del decreto legge n. 64/2010 convertito dalla legge n. 100/2010 e del decreto n. 5/2011 nonché del principio tempus regit actum e dell’articolo 15, comma 5 della legge n. 400/88.
L’amministrazione, nella sua relazione, ha sostenuto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso dal momento che, essendo l’atto impugnato attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, dovrebbe essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ciò anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).
Nel merito, l’amministrazione ha respinto, comunque, ogni censura con puntuale riferimento al quadro normativo vigente, alla circostanza che la disposizione impugnata riguarda il solo anno 2011 e che comunque le giornate di riposo riconosciute dalla legge n. 937/77 sono state ridotte da quattro a tre dagli stessi contratti e accordi collettivi. Ha, altresì, escluso la violazione del principio tempus regit actum sostenendo la legittimità dell’efficacia ex tunc dell’emendamento modificativo approvato in sede di conversazione del citato d.l. n. 5/2011 sulla specifica questione sollevata. Se ne deduce l’esclusione di qualsiasi violazione del diritto costituzionale invocato.
Considerato:
Il ricorso è inammissibile. Essendo la materia attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Mentre, peraltro, nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2010, il ricorso straordinario, ove non espressamente escluso da disposizioni di legge, poteva essere proposto in quanto strumento di difesa di carattere generale, a decorrere dal 16 settembre 2010 data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ciò non è più possibile. L’articolo 7, comma 8 del codice del processo amministrativo stabilisce, infatti, puntualmente che il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa tra le quali non rientra la questione oggetto del gravame.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Carlo Mosca Roberto Garofoli
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elvira Pallotta
Re: festivo
Messaggio da iei »
c'è gente che arriva al Consiglio di Stato per un giorno di licenza speciale? Ma quanto gli costa.......
Re: festivo
Il costo del ricorso straordinario al PDR prima era gratuito mentre da un anno in qua' il costo per il solo deposito è di 600,00 €. + il costo eventuale del legale nel caso uno non sappia cosa scrivere.
ciao
ciao
Re: festivo
Fruizione della festa nazionale del 17 marzo 2011
Questo ricorso straordinario al PDR ha avuto lo stesso giudizio di quello sopra riportato:
1)- Il ricorso è inammissibile. Essendo la materia attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
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Numero 01883/2012 e data 19/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 00296/2012
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora OMISSIS per l’annullamento del provvedimento ministeriale dell’ 8 marzo 2011 che, relativamente alla fruizione della festa nazionale del 17 marzo 2011, ha chiarito espressamente l’obbligo, ex lege, di disporre di una giornata di riposo compensativo nella citata giornata.
LA SEZIONE
Vista la relazione 26 gennaio 2012 con la quale il ministero della giustizia ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato alla Presidenza della Repubblica in data 8 giugno 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.
Premesso:
La signora OMISSIS in servizio presso la Procura della Repubblica di OMISSIS, ha presentato ricorso al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento ministeriale in data 8 marzo 2011 che, relativamente alla fruizione della festa nazionale del 17 marzo 2011, ha chiarito espressamente l’obbligo, ex lege, di disporre di una giornata di riposo compensativo nella citata giornata.
La ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale del provvedimento che viola il diritto tutelato costituzionalmente dall’articolo 36, comma 3 al lavoratore il quale deve poter disporre dei riposi compensativi e delle ferie, scegliendo il periodo in cui fruirne, significando che tale libertà è comprimibile solo in casi di oggettive esigenze di servizio non ravvisabili nella specie, in quanto motivate dalla necessità di impedire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Viene lamentata, altresì, la violazione dell’articolo 1, lett. b) della legge n. 937/77, dell’articolo 16, comma 6 , del C.C.N.L. ministeri del 16 maggio 1995, dell’articolo 7 bis del decreto legge n. 64/2010 convertito dalla legge n. 100/2010 e del decreto n. 5/2011 nonché del principio tempus regit actum e dell’articolo 15, comma 5, della legge n. 400/88.
L’amministrazione, nella sua relazione, sostiene, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, dal momento che, essendo l’atto impugnato attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, dovrebbe essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ciò anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo). Nel merito, l’amministrazione respinge ogni censura, con puntuale riferimento al quadro normativo vigente, alla circostanza che la disposizione impugnata riguarda il solo anno 2011 e che comunque le giornate di riposo riconosciute dalla legge n. 937/77 sono state ridotte da quattro a tre dagli stessi contratti e accordi collettivi. Ha, altresì, escluso la violazione del principio tempus regit actum sostenendo la legittimità dell’efficacia ex tunc dell’emendamento modificativo approvato in sede di conversazione del citato d.l. n. 5/2011 sulla specifica questione sollevata. Se ne deduce l’esclusione di qualsiasi violazione del diritto costituzionale invocato.
Considerato:
Il ricorso è inammissibile. Essendo la materia attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Mentre peraltro nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2010, il ricorso straordinario, ove non espressamente escluso da disposizioni di legge, poteva essere proposto in quanto strumento di difesa di carattere generale, a decorrere dal 16 settembre 2010 data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ciò non è più possibile. L’articolo 7, comma 8 del codice del processo amministrativo stabilisce, infatti, puntualmente che il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa tra le quali non rientra la questione oggetto del gravame.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Questo ricorso straordinario al PDR ha avuto lo stesso giudizio di quello sopra riportato:
1)- Il ricorso è inammissibile. Essendo la materia attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
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Numero 01883/2012 e data 19/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 00296/2012
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora OMISSIS per l’annullamento del provvedimento ministeriale dell’ 8 marzo 2011 che, relativamente alla fruizione della festa nazionale del 17 marzo 2011, ha chiarito espressamente l’obbligo, ex lege, di disporre di una giornata di riposo compensativo nella citata giornata.
LA SEZIONE
Vista la relazione 26 gennaio 2012 con la quale il ministero della giustizia ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato alla Presidenza della Repubblica in data 8 giugno 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.
Premesso:
La signora OMISSIS in servizio presso la Procura della Repubblica di OMISSIS, ha presentato ricorso al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento ministeriale in data 8 marzo 2011 che, relativamente alla fruizione della festa nazionale del 17 marzo 2011, ha chiarito espressamente l’obbligo, ex lege, di disporre di una giornata di riposo compensativo nella citata giornata.
La ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale del provvedimento che viola il diritto tutelato costituzionalmente dall’articolo 36, comma 3 al lavoratore il quale deve poter disporre dei riposi compensativi e delle ferie, scegliendo il periodo in cui fruirne, significando che tale libertà è comprimibile solo in casi di oggettive esigenze di servizio non ravvisabili nella specie, in quanto motivate dalla necessità di impedire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Viene lamentata, altresì, la violazione dell’articolo 1, lett. b) della legge n. 937/77, dell’articolo 16, comma 6 , del C.C.N.L. ministeri del 16 maggio 1995, dell’articolo 7 bis del decreto legge n. 64/2010 convertito dalla legge n. 100/2010 e del decreto n. 5/2011 nonché del principio tempus regit actum e dell’articolo 15, comma 5, della legge n. 400/88.
L’amministrazione, nella sua relazione, sostiene, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, dal momento che, essendo l’atto impugnato attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, dovrebbe essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ciò anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo). Nel merito, l’amministrazione respinge ogni censura, con puntuale riferimento al quadro normativo vigente, alla circostanza che la disposizione impugnata riguarda il solo anno 2011 e che comunque le giornate di riposo riconosciute dalla legge n. 937/77 sono state ridotte da quattro a tre dagli stessi contratti e accordi collettivi. Ha, altresì, escluso la violazione del principio tempus regit actum sostenendo la legittimità dell’efficacia ex tunc dell’emendamento modificativo approvato in sede di conversazione del citato d.l. n. 5/2011 sulla specifica questione sollevata. Se ne deduce l’esclusione di qualsiasi violazione del diritto costituzionale invocato.
Considerato:
Il ricorso è inammissibile. Essendo la materia attinente alla gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Mentre peraltro nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2010, il ricorso straordinario, ove non espressamente escluso da disposizioni di legge, poteva essere proposto in quanto strumento di difesa di carattere generale, a decorrere dal 16 settembre 2010 data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ciò non è più possibile. L’articolo 7, comma 8 del codice del processo amministrativo stabilisce, infatti, puntualmente che il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa tra le quali non rientra la questione oggetto del gravame.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Alessandro Pajno
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