Roberto innanzitutto un caro saluto, in merito alla contribuzione ai fini pensionistici riguardo i periodi di malattita sperando di farti cosa gradita, ti trascrivo la parte della circolare INPDAP che tratta l'argomento:
" ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Circolare n. 9 del 14 febbraio 1997
I) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
A) Periodi di malattia.
I primi quattro commi dell'art. 1 della norma in esame prevedono l'elevazione del limite massimo accreditabile per periodi di malattia in tutto l'arco della vita lavorativa, la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile e all'attribuzione degli oneri connessi. Tali disposizioni non hanno pero' riflessi per gli iscritti a questo Istituto, stante preciso riferimento al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), per cui il loro ambito di applicazione riguarda esclusivamente il settore privato e cioè gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La formulazione del comma 5 invece, ricomprende tutti i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), prescrivendo che i periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati, ai fini pensionistici, al 50 per cento, fatta eccezione per i soli malati terminali, indipendentemente dalla circostanza che i periodi stessi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte dell'ente datore di lavoro.
Al riguardo, mentre si fa riserva di ulteriori comunicazioni per la precisa individuazione della categoria oggetto di eccezione, si precisa quanto segue:
1) i dodici mesi da prendere in considerazione per computare il limite oltre il quale i successivi periodi di malattia sono valutati al 50 per cento devono collocarsi temporalmente in data posteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto (15 novembre 1996) e riguarda tutti i periodi di assenza per malattia verificatesi nell'intero arco della vita lavorativa. In tale calcolo dovranno perciò essere considerati anche periodi brevi di assenza per malattia che andranno a cumularsi fra loro.
2) mancando ogni riferimento alla contribuzione figurativa, i contributi per i suddetti periodi saranno interamente dovuti; in particolare per i casi di retribuzione ridotta il contributo dovuto dovrà commisurarsi alla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio;
3) l'applicazione della nuova normativa che limita la valutazione pensionistica della malattia avverrà previa comunicazione dei periodi di malattia stessa da parte dell'ente datore di lavoro all'istituto previdenziale ove risulta iscritto il dipendente. In proposito, stante la formulazione del comma 6 dell'art. 1, la comunicazione anzidetta si configura come un'inderogabile precetto per tutti gli enti datori di lavoro. Si dispone, pertanto, che per il personale iscritto all'INPDAP ciò avvenga annualmente, in sede di denuncia dei contributi con elenco generale."
Ho provato a chiedere all'INPDAP della mia città se questa circolare è tutt'ora vigente ed oltre a non avermi saputo rispondere nemmeno sapevano che esistesse almeno l'impiegata con cui ho parlato, io almeno per me spero non sia stata abrogata .
PS. Mi sono trascritto i dati del medico legale che tu hai consigliato ad un collega ai fini di una eventuale consulenza per un contenzioso con l'amministrazione .
Un saluto Billy
COMPUTO DELL' ASPETTATIVA MALATTIA AI FINI PENSIONISTICI
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Re: Per Roberto
Messaggio da Roberto Mandarino »
Allego in basso l' articolo n.905 comma 8 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 , numero 66 (Nuovo Codice dell' Ordinamento Militare).
Art. 905 comma 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
Saluti Roberto
Art. 905 comma 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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