impedire la decurtazione immediata

Feed - POLIZIA PENITENZIARIA

Rispondi
praidas
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 33
Iscritto il: sab ott 29, 2011 6:54 pm

impedire la decurtazione immediata

Messaggio da praidas »

un saluto a tutti, sono di nuovo quì a richiedre il vostro aiuto.
Come detto in precedenza sono attualmente in malattia ed ho chiesto nei tempi dovuti il riconoscimento della patologia quale dipendenza di casusa di servizio, pertanto, almeno per ora, non dovrei subire la decurtazione dello stipendio, premesso che alla fine del mese di maggio raggiungerò il 12° mese di aspettativa.
Poichè malgrado io abbia esibito agli addetti alla segreteria del mio istituto penitenziario la circolare di cui all'oggetto, ho notato dei tentennamenti in meritro da parte degli stessi, da quì nasce il mio timore che le cose non vadano come previsto dalla normativa.
Per tale ragione, al fine di evitare sorprese, sto pensando di scrivere io personalmente all'ufficio interessato per rappresentare che avendo presentato richiesta di riconoscimento di causa di servizio, non devono procedere alla decurtazione stipendiale.
Premesso ciò,mi sapete dire a quale ufficio devo rivolgere tale richiesta?, la devo per caso rivolgere al MEF della città interessata oppure dove?
Tempo fa ho letto su questo forum un vostro consiglio in tal senso , ma non sono riuscito a trovarlo. grazie ancora


praidas
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 33
Iscritto il: sab ott 29, 2011 6:54 pm

Re: impedire la decurtazione immediata

Messaggio da praidas »

un saluito a tutti voi.
Qualche giorno fa ho posto la domanda in oggetto. Per chi vuolesse rispondermi, chiedo a quale ufficio devrei inoltrare l'istanza per informare di aver presentato richiesta di riconoscimento di causa di servizio e contestualmenmte richiesta di non decurtazione dello stipendio , sino al pronunciamento del C.D.V.-
Ringrazio sicuno di un riscontro da parte vosta.
gennj29

Re: impedire la decurtazione immediata

Messaggio da gennj29 »

praidas ha scritto:un saluto a tutti, sono di nuovo quì a richiedre il vostro aiuto.
Come detto in precedenza sono attualmente in malattia ed ho chiesto nei tempi dovuti il riconoscimento della patologia quale dipendenza di casusa di servizio, pertanto, almeno per ora, non dovrei subire la decurtazione dello stipendio, premesso che alla fine del mese di maggio raggiungerò il 12° mese di aspettativa.
Poichè malgrado io abbia esibito agli addetti alla segreteria del mio istituto penitenziario la circolare di cui all'oggetto, ho notato dei tentennamenti in meritro da parte degli stessi, da quì nasce il mio timore che le cose non vadano come previsto dalla normativa.
Per tale ragione, al fine di evitare sorprese, sto pensando di scrivere io personalmente all'ufficio interessato per rappresentare che avendo presentato richiesta di riconoscimento di causa di servizio, non devono procedere alla decurtazione stipendiale.
Premesso ciò,mi sapete dire a quale ufficio devo rivolgere tale richiesta?, la devo per caso rivolgere al MEF della città interessata oppure dove?
Tempo fa ho letto su questo forum un vostro consiglio in tal senso , ma non sono riuscito a trovarlo. grazie ancora
Ciao non devi scrivere a nessuno, gli devi fare capire agli adetti della segreteria di aggiornarsi ( In base al D.P.R. 51/2009 DEL 16.4.2009 NON VENGONO PIU' TRATTENUTE TALI SOMME) e se dorvrebbere decurtarti lo stipendio li ritieni responsabile di denuncia penale tramimite un legale. Per quanto riguarda l'aspettativa in attesa del riconoscimento o meno della causa di servizio da parte del Comitato Verifica posso dirvi:" se il comitato di verifica si esprime dopo il 24 mese di aspettativa non si restituisce nessun importo. Se tale decisione avviene prima del 24 mese; per i primi 12 mesi non si restituisce nulla; dal 12 al 18 mese si restituisce il 50% e dal 18 al 24 mese si restituisce l'intero stipendio". Quindi si puo' stare all'infinito in aspettativa, in attesa della risposta del Comitato di Verifica e non si restituisce niente.
Normative sull'aspettativa
art.19 comma 3° DPR 164/2002;
art.12 DPR 170/2007;
art. 68,70,71 testo unico n.3/57;
art.8 DPR 339/82;
art.22 comma 24 legge 724/1994;
art.16 DPR 395/95;
ciao
praidas
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 33
Iscritto il: sab ott 29, 2011 6:54 pm

Re: impedire la decurtazione immediata

Messaggio da praidas »

ti ringrazio per la risposta celere ed saustiva, farò come mi hai consigliato .
ciao
nico59
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 75
Iscritto il: ven giu 10, 2011 6:20 pm

Re: impedire la decurtazione immediata

Messaggio da nico59 »

Ritenendo opportuno a mio avviso,
precisare che quando previsto dalla vigente normativa al trattamento economico, e confermando quando già detto nel forum da GENNJ29, ma precisando che, (Per quanto riguarda l'aspettativa in attesa del riconoscimento o meno della causa di servizio da parte del Comitato di Verifica posso dirvi:" se il comitato di verifica si esprime dopo il 24 mese di aspettativa non si restituisce nessun importo. Se tale decisione avviene prima del 24 mese; per i primi 12 mesi non si restituisce nulla; dal 12 al 18 mese si restituisce il 50% e dal 18 al 24 mese si restituisce l'intero stipendio".) NON é esattamente così, ossia, riguarda SOLO al PERSONALE di cui rientra nelle condizioni di cui al 3 comma dell'ex art. 16 del D.P.R. nr. 51/2009 che recita così, "Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo." Mentre é evidente che a mio avviso per il personale che non é stato giudicato idoneo in modo assoluto al Corpo, la scadenza dei 24 mesi non centrano nulla.
Nel caso che io mi sbaglio vi prego di dirmelo.
Consiglio, a PRAIDAS di presentare la richiesta della causa di servizio, qualora non si già presentata, per meglio sostenere il diritto a percepire lo stipendio intero sino al 18° mese.
Allego anche alla presente la circolare con cui il DAP da direttive alle Direzioni per l'applicazione del citato articolo del D.P.R. di cui sopra.
Saluti...
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
praidas
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 33
Iscritto il: sab ott 29, 2011 6:54 pm

Re: impedire la decurtazione immediata

Messaggio da praidas »

ti ringrazio per i chiarimenti che mi hai dato, sicuro che mi saranno certamente utili.un saluto
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: impedire la decurtazione immediata

Messaggio da panorama »

Personale PolPen.

collocamento in aspettativa d'ufficio della istante per il periodo dal 20 febbraio 2009 al 13 dicembre 2009, nella parte in cui dispone la decurtazione del trattamento economico nella misura del 50%.

PUNTI PARTICOLARI DEL RICORSO/SENTENZA.

1) - La ricorrente, ex vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, a seguito del giudizio di non idoneità permanente al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria emesso nei suoi confronti dalla C.M.O. del Centro Ospedaliero Militare di Taranto in data 20 febbraio 2009 – in quanto affetta da “Disturbo ansioso-depressivo reattivo” – transitava, su domanda, nei ruoli civili dell’Amministrazione e in data 14 dicembre 2009, essendo stata inquadrata nella posizione economica B3 - profilo professionale di Cancelliere di Tribunale - prendeva servizio presso il Tribunale di OMISSIS, Sezione Distaccata di OMISSIS.

2) - Sulla scorta di ciò, con il decreto impugnato l’Amministrazione disponeva il collocamento in aspettativa d’ufficio della ricorrente ai sensi dell’art. 76, comma 12, del d.lgs. n. 443/1992 per il periodo intercorrente dall’accertamento della non idoneità al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria (20 febbraio 2009) sino a tutto il periodo precedente all’immissione in servizio nei ruoli civili (13 dicembre 2009), stabilendo che, per il suddetto periodo, alla dipendente fosse corrisposto il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità, ossia nella misura del 50% di quello spettante.

3) - A sostegno del gravame la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 del DPR n. 170/2007 e l’eccesso di potere sotto distinti profili.

4) - In particolare, ella si duole dell’omessa applicazione del comma 3 della citata disposizione,

IL TAR DI LECCE precisa:

5) - La normativa invocata dalla ricorrente non è applicabile al caso di specie.

6) - A ben guardare, infatti, l’art. 12, comma 3, del DPR n. 170/2007 disciplina il trattamento economico da riservare al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare che sia stato destinatario di un giudizio di inidoneità permanente al servizio, per il periodo intercorrente dal giudizio di non idoneità alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

7) - Nel caso in esame, invece, la dipendente non ha mai chiesto né ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia per cui è stata giudicata non idonea al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria, cosicchè correttamente l’Amministrazione ha fatto applicazione della diversa disciplina contenuta nell’art. 76, comma 12, del d.lgs. n. 443/1992, secondo cui il personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia stato giudicato non idoneo per motivi di salute, trasferito su domanda nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato “nel periodo intercorrente … è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

8) - Pertanto, poiché quando è stato pronunciato il giudizio di non idoneità la ricorrente percepiva il 50% del trattamento economico complessivo per aver ella maturato, alla data del 13 febbraio 2009, dodici mesi consecutivi di assenza dal servizio per malattia non dipendente da causa di servizio - ai sensi di quanto disposto dall’art. 68 del DPR n. 3/1957 e dal DPR n. 724/1994 - , anche per il periodo in cui è stata collocata in aspettativa d’ufficio l’Amministrazione le ha riconosciuto il medesimo trattamento economico.

N.B.: leggere i punti n. 7 e 8 di cui sopra.

Per completezza vi invito anche ha leggere il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/09/2013 201301885 Sentenza 2


N. 01885/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2013, proposto da:
M. A., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caniglia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Nicola De Pietro in Lecce, via B. Martello, 19;

contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Puglia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento
del decreto n. …/12/ASP datato 23 maggio 2012 emesso dal Provveditore Regionale per la Puglia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il quale veniva disposto il collocamento in aspettativa d'ufficio della istante per il periodo dal 20 febbraio 2009 al 13 dicembre 2009, nella parte in cui dispone la decurtazione del trattamento economico nella misura del 50%.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 102/2013;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi, nei preliminari, l’avv. C. Caniglia per la ricorrente e l’avv. dello Stato M. G. Invitto per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente, ex vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di OMISSIS, a seguito del giudizio di non idoneità permanente al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria emesso nei suoi confronti dalla C.M.O. del Centro Ospedaliero Militare di Taranto in data 20 febbraio 2009 – in quanto affetta da “Disturbo ansioso-depressivo reattivo” – transitava, su domanda, nei ruoli civili dell’Amministrazione e in data 14 dicembre 2009, essendo stata inquadrata nella posizione economica B3 - profilo professionale di Cancelliere di Tribunale - prendeva servizio presso il Tribunale di OMISSIS, Sezione Distaccata di OMISSIS.

Sulla scorta di ciò, con il decreto impugnato l’Amministrazione disponeva il collocamento in aspettativa d’ufficio della ricorrente ai sensi dell’art. 76, comma 12, del d.lgs. n. 443/1992 per il periodo intercorrente dall’accertamento della non idoneità al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria (20 febbraio 2009) sino a tutto il periodo precedente all’immissione in servizio nei ruoli civili (13 dicembre 2009), stabilendo che, per il suddetto periodo, alla dipendente fosse corrisposto il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità, ossia nella misura del 50% di quello spettante.

Tale ultimo provvedimento è stato contestato dall’interessata proprio nella parte in cui dispone detta decurtazione del 50%.

A sostegno del gravame la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 del DPR n. 170/2007 e l’eccesso di potere sotto distinti profili.

In particolare, ella si duole dell’omessa applicazione del comma 3 della citata disposizione, in base al quale “il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa”.

Con atto depositato in data 7 febbraio 2013, integrato da successiva produzione documentale, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 30 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Il ricorso è infondato e va respinto.

La normativa invocata dalla ricorrente non è applicabile al caso di specie.

A ben guardare, infatti, l’art. 12, comma 3, del DPR n. 170/2007 disciplina il trattamento economico da riservare al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare che sia stato destinatario di un giudizio di inidoneità permanente al servizio, per il periodo intercorrente dal giudizio di non idoneità alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

Nel caso in esame, invece, la dipendente non ha mai chiesto né ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia per cui è stata giudicata non idonea al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria, cosicchè correttamente l’Amministrazione ha fatto applicazione della diversa disciplina contenuta nell’art. 76, comma 12, del d.lgs. n. 443/1992, secondo cui il personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia stato giudicato non idoneo per motivi di salute, trasferito su domanda nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato “nel periodo intercorrente … è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

Pertanto, poiché quando è stato pronunciato il giudizio di non idoneità la ricorrente percepiva il 50% del trattamento economico complessivo per aver ella maturato, alla data del 13 febbraio 2009, dodici mesi consecutivi di assenza dal servizio per malattia non dipendente da causa di servizio - ai sensi di quanto disposto dall’art. 68 del DPR n. 3/1957 e dal DPR n. 724/1994 - (cfr. nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale di OMISSIS prot. 2549 del 3 marzo 2009), anche per il periodo in cui è stata collocata in aspettativa d’ufficio l’Amministrazione le ha riconosciuto il medesimo trattamento economico.

III. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
antoniougrigiu
Altruista
Altruista
Messaggi: 163
Iscritto il: mar set 17, 2013 9:37 pm

Re: impedire la decurtazione immediata

Messaggio da antoniougrigiu »

praidas non dei fare nulla , vai alla tua segreteria di appartenenza e dilli solo una cosa , non capite niente, attenti che se sbagliate vi denunzio. e vedrai che loro si aggiorneranno subito per il da farsi. se hai la causa di servizio in corso non ti fanno nulla , e in ogni caso stai tranquillo che il comitato di verifica prima di 24 mesi non risponde mai . sei in una botte di ferro stai tranquillo.
Rispondi